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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/09/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1338 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Letizia Rumbolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Sant'Agata di Esaro (CS), alla via Fosso n. 2
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Federico Sirimarco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla via Leporace n. 19
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.09.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni accessorie. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 data 31 agosto 2013 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con sentenza n. 248 depositata da questo Tribunale il 3.2.2024, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Si costituiva , aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio formulata dal e dichiarando di non avere, a sua volta, Pt_1 istanze di statuizioni accessorie.
All'udienza del 10.09.2025 dinanzi al relatore, i coniugi confermavano la volontà di non riconciliarsi e i difensori chiedevano pronunciarsi la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, cui ha aderito anche la resistente , va certamente Controparte_1 accolta, in quanto le dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al
Presidente di questo Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione (udienza del 24.01.2024) e la definizione di quest'ultimo con sentenza n. 248/2024, non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3
3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti non hanno avanzato alcuna istanza di statuizione accessoria rispetto alla pronuncia sullo status. Poiché, pertanto, non vi sono situazioni regolabili d'ufficio da parte del Tribunale, in mancanza di figli nati dall'unione coniugale, va dichiarata soltanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Sulle spese di lite.
Attesa la natura del presente procedimento e considerandosi la mancata pronuncia di statuizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di , sentito il giudice relatore, ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 31.08.2013 tra , nato a [...] Parte_1
Marittimo il 14.05.1981 e , nata a [...] Controparte_1 il 16.08.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Malvito (CS) al n. 6, parte II, serie A, anno 2013, senza statuizioni accessorie;
2. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma