Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 luglio 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 luglio 2023 |
Commentari • 85
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 23 aprile 2019 (r.o. n. 136 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995; l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che l'impresa autorizzata all'esercizio di attività estrattiva nelle cave debba richiedere una nuova autorizzazione a seguito di una variazione, rispetto all'originario progetto di coltivazione del sito, che comporti un …
Leggi di più… - 2. Deroga mobilità volontaria preventiva, proposta emendamentoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 21 gennaio 2025
Nella proposta di emendamenti in sede di conversione in legge DL 202/2024 Milleproroghe ANCI richiede di prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici, al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario. Si propone quindi di inserire il seguente emendamento: All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2026”. Richiamo …
Leggi di più… - 3. Redazione - Pagina 268https://dirittifondamentali.it/
Autore: Redazione Droghe leggere: alle SS. UU. la valutazione della ingente quantità (Cass. Pen., Sez. IV, ord. 10 settembre – 19 settembre 2019, n. 38635) In riferimento ai parametri valutativi della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità di sostanza stupefacente), va osservato che sussiste un contrasto tra due soluzioni ermeneutiche opposte da risolversi mediante rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Segnatamente, autorevole precedente in materia è costituito dalla pronuncia […] Sul discrimen tra estorsione ed esercizio arbitrario (Cass. Pen., Sez. II, sent. 10 settembre – 24 settembre 2019, n. 39138) In tema …
Leggi di più… - 4. Il punteggio equalizzato per l’immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e OdontoiatriaCarmine Filicetti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il punteggio equalizzato per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria (nota a Cons. di Stato, Sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8005) di Carmine Filicetti Sommario: 1. La vicenda giuridica – 2. Le questioni preliminari – 3. L'iter concorsuale – 4. Il punteggio equalizzato - 5. Il diritto allo studio - 6. Il giudizio di primo grado - 7. La decisone del Consiglio di Stato - 8. Considerazioni conclusive 1. La vicenda giuridica La sentenza in commento interviene sul tema delle modalità d'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso degli aspiranti medici che, puntualmente, ogni anno, genera un considerevole contenzioso . Nel caso specifico, il Consiglio di …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 275
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/12/2024, n. 876Provvedimento: Pubblicato il 09/12/2024 N. 00876/2024 REG.PROV.COLL. N. 00341/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 341 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RL ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro AL (Agenzia Sarda per Le Politiche Attive del Lavoro), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Zucca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …Leggi di più...
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- 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 623Provvedimento: Pubblicato il 02/04/2026 N. 00623/2026 REG.PROV.COLL. N. 00067/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 67 del 2024, proposto da AR SU, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fregni e Marianna Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Castelfranco Emilia, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso e Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti MA TT e AN CI, non costituiti in …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 2212Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2026 N. 02212/2026REG.PROV.COLL. N. 05149/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5149 del 2025, proposto da AN ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4; contro Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Mariano Protto, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 10/03/2025, n. 4996Provvedimento: Pubblicato il 10/03/2025 N. 04996/2025 REG.PROV.COLL. N. 09580/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 9580 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Curcio, Gianandrea Maria Perrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con …Leggi di più...
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- art. 16 d.P.R. 220/2001·
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- 5. Trib. Velletri, sentenza 24/09/2025, n. 1825Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1190/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra (C.F. ), (C.F. ), entrambe Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv.to Maurizio Gabrielli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla via …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione del Nucleo della Concretezza 1. Dopo l' articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui all' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , e' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e' approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformita' dell'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita e' redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche' le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 60-ter (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza). - 1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarita' dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatre' unita' di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:
a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall' articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ;
b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 60-quinquies (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificita' organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 19, comma 5-bis, 35, comma 5, e 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Omissis.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - Omissis.
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. Omissis.
Omissis.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall' art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.
Omissis.»
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalita' di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresi', il conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende e gli enti di cui all'art. 70, comma 4 e la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all' art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 , sia i compiti di cui all' art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 :
«22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all' art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell' art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 . L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all' art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 . Non trova conseguentemente applicazione l' art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Non si applicano l' art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nonche' l' art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all' art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' abrogato l' art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 . Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l' art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all' art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all' art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , e all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61 . La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell' art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all' art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
- Si riporta il testo dell' art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »:
«Art. 9 (Personale della Presidenza) . - Omissis.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.
Omissis.». - Art. 2. Misure per il contrasto all'assenteismo 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
5. ((...)) al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici ((nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)) , e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 , tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all' articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all' articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nel rispetto dell' articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo della Concretezza, di cui all' articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 . Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall' articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82)) .
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 .
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'»;
2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2 , della legge 23 novembre 1998, n. 407 ,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82)) .
12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8 .
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 . All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , la disciplina di cui all' articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 .
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle previste dall' articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .