Sentenza 15 novembre 1977
Massime • 1
L'art 2322 secondo comma cod civ ove prevede l'inefficacia, nei confronti della societa in accomandita semplice, del trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandante, in difetto di consenso degli altri soci, mira esclusivamente a tutelare l'interesse della societa medesima, senza incidere sulla validita ed operativita del trasferimento nei confronti delle parti contraenti. Ne consegue che il socio accomandante, che abbia ceduto parte della propria quota ad un terzo, non puo invocare la Mancanza di quel consenso al fine di sostenere, in Sede di liquidazione della societa, che il liquidatore dovrebbe opporsi a pretese avanzate dal predetto terzo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1977, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1977 |
Testo completo
L'art 2322 secondo comma cod civ ove prevede l'inefficacia, nei confronti della societa in accomandita semplice, del trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandante, in difetto di consenso degli altri soci, mira esclusivamente a tutelare l'interesse della societa medesima, senza incidere sulla validita ed operativita del trasferimento nei confronti delle parti contraenti. Ne consegue che il socio accomandante, che abbia ceduto parte della propria quota ad un terzo, non puo invocare la Mancanza di quel consenso al fine di sostenere, in Sede di liquidazione della societa, che il liquidatore dovrebbe opporsi a pretese avanzate dal predetto terzo.*