Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2143/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2143/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Serafina Colamaria, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , parte nata a IC (Cs) in [...] Controparte_1 C.F._2
30/09/1971, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Parrotta, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 6/12/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
IC (CS) in data 26/12/2004, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Pt_2
L'origine riferimento non è stata trovata.proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 3/05/2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di
separazione n. 285/2022 R.G. definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 14/05/2022
(v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figlie: (nata ER l'11/04/2006) - divenuta maggiorenne in data successiva al decreto di omologa della separazione - e
(nata il [...]), hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e Parte_3 di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta hanno dichiarato, quindi, di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito riportate:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26 dicembre 2004 matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IC al n.
11 Serie A, Parte II ordinare al Comune di IC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1. i coniugi vivranno separatamente, la moglie continuerà a vivere presso l'attuale abitazione ubicata in IC alla via America, 11, mentre il marito continuerà a vivere a
GR OM (Pv) alla Piazza Delucca, 27. 2. Le figlie verranno affidate ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, con facoltà per il padre di far loro visita e di tenerle presso di sé ogni volta che lo riterrà, compatibilmente con le esigenze e la volontà delle minori ed in ogni caso, previo congruo preavviso alla madre.
3. Il sig. provvederà personalmente ad effettuare CP_1 un versamento mensile di mantenimento per le figlie minori, d'importo pari a € 500,00 per la figlia
ed € 1.000,00 per la Figlia in considerazione del fatto Parte_3 ER che quest'ultima dovrà prossimamente iscriversi all'università ed affrontare pertanto nuove spese, mediante bonifico sul c.c. BancoPosta con IBAN: [...].
4. Le spese di carattere straordinario, spese mediche specialistiche non mutuabili, spese afferenti all'acquisto di testi scolastici, rette (abbonamento autobus) e gite scolastiche, previa esibizione della documentazione giustificativa della richiesta, saranno suddivise al 50% tra i coniugi ed il sig.
provvederà con pagamento trimestrale secondo le modalità indicate al superiore p.to 3. 5. Le CP_1 altre spese straordinarie, per essere rimborsate nella rispettiva quota, dovranno essere concordate tra i coniugi;
il tutto fino a quando le figlie e , non saranno in grado di ER Pt_3 provvedere al proprio mantenimento.
6. L'assegno unico per i figli, spetterà alla sig.ra Pt_1
.”
[...]
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole minorenne, con la sola precisazione relativa alla figlia ER
, per la quale, stante la maggiore età, nulla deve essere disposto in ordine
[...] all'affidamento della stessa.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IC (Cs) in data 26/12/2004 tra e (atto trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro dello stato civile del Comune di IC, Anno 2004, Numero 11, Parte II –
Serie A), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
sulle spese del procedimento;
CP_2 R.G. n.° 2143/2024 - Pag. 3 di 3
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
D. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 5 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone