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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4171/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...]ò d'Arcidano il 10.8.1965 (c.f. Parte_1
), ivi residente, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Lucia Cannavacciuolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro la
(P. I.V.A. n. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Olbia, via Isola Bianca n. 32, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Valentina Pisano, presso la quale
è elettivamente domiciliata
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Accertare e dichiarare che il
licenziamento è illegittimo in quanto privo di giusta causa per manifesta insussistenza del motivo, ovvero perché discriminatorio, e per l'effetto
pagina 1 condannare la società resistente alla reintegra del sig. Parte_1
nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria
[...]
nella misura di massimo 12 mensilità commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dalla giorno del licenziamento fino
a quella dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e
pericipiendum, nonché al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e
dovuti.
Accertare e dichiarare che il licenziamento è illegittimo perché è
genericamente carente di giusta causa in quanto sproporzionato e
tardivo e per l'effetto, previa risoluzione del rapporto di lavoro,
condannare la società resistente al pagamento a favore di Parte_1
di una indennità risarcitoria nella misura tra 6 e 36 mensilità
[...]
misurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
l'aliunde percetpum e percipiendum, nonché al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali oltre interessi e rivalutazione monetaria ove
previsti e dovuti.
Accertare e dichiarare che il licenziamento è inefficace, per violazione
dell'obbligo di motivazione, e per l'effetto, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, condannare la resistente al pagamento a CP_2
favore di di una indennità risarcitoria nella misura Parte_1
fra 2 e 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e percipiendum, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e
rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze del sottoscritto difensore antistatario”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
pagina 2 - rigettare integralmente il ricorso proposto ex adverso in quanto
inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria delle spese di lite”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023 il signor Parte_2
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, nei confronti della società per Controparte_1
sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso, mediante il quale ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 27.10.2023, ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, avente alle sue dipendenze più di quindici lavoratori, a far data dal 1.12.2016, dapprima con contratto a tempo determinato, poi convertito dal 1.8.2017 in contratto a tempo indeterminato, in qualità di autista city courier, inquadrato nel livello 3S
di cui al C.C.N.L. Trasporti, ed assegnato alla sede di lavoro di Cagliari –
Elmas DHL.
Fin dal 2022, egli godeva dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 a beneficio della suocera, signora Parte_3
ultraottantenne con una serie di patologie complesse, che vive con una figlia, anch'essa invalida, poco lontano dall'abitazione del nel Pt_1
Comune di San Nicolò d'Arcidano.
In data 12.10.2023, il ricorrente aveva ricevuto, a mani, una contestazione disciplinare, con la quale la società lo aveva ritenuto responsabile di condotte asseritamente contrarie ai doveri contrattuali,
nonché abusive, per le giornate del 21 luglio, 28 luglio e 15 settembre
2023.
In data 18.10.2023, per il tramite dell'avvocato Sabrina Podda, egli aveva reso per iscritto le proprie giustificazioni riguardo alle condotte
pagina 3 contestate, osservando altresì di non avere contezza delle medesime, non essendo mai stata messa a sua disposizione la perizia investigativa.
Avendo reputato insufficienti le giustificazioni rese, e avendo ritenuto irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario, con comunicazione del 27.10.2023 la aveva intimato al CP_1 Controparte_1
lavoratore il licenziamento per giusta causa, ribadendo ogni contestazione mossa in precedenza.
Con mail PEC del 6.11.2023, a mezzo del proprio difensore, il ricorrente aveva quindi impugnato stragiudizialmente il licenziamento.
Tanto premesso, a fondamento dell'impugnazione giudiziale del licenziamento, parte ricorrente ha innanzitutto addotto il legittimo utilizzo dei permessi di cui alla L. n. 104.
Ha rilevato che la suocera vive insieme ad una figlia, anch'essa invalida, che si occupa della cura quotidiana della madre, appoggiandosi alle due sorelle che abitano nel circondario, fra cui la moglie del ricorrente.
Poiché nessuna delle tre è munita della patente di guida, il ricorrente,
da solo e talvolta insieme alla moglie, era solito sbrigare tutti quei compiti che rendono necessario l'uso dell'auto, come fare la spesa settimanale, accompagnare la signora a fare delle visite mediche, Pt_3
curare il ritiro dei farmaci o l'acquisto altri beni, soprattutto fuori dal
Comune di San Nicolò d'Arcidano.
L'indirizzo e-mail al quale il medico curante (con studio a Marrubiu)
invia le prescrizioni per la signora è quello del ricorrente o della Pt_3
moglie, proprio perché questi possono provvedere a stampare e quindi ad acquistare i medicinali.
Ancora, è lo stesso ricorrente, con sua moglie, a provvedere alla prenotazione delle visite mediche, proprio in ragione della necessità di coordinare i suoi giorni di permesso con gli appuntamenti.
L'impegno del ricorrente si rende necessario anche in ragione del fatto che San Nicolò d'Arcidano è un piccolo centro abitato, di circa 2000
pagina 4 abitanti, nel quale non sono presenti grandi supermercati, non vi sono centri medici di una certa importanza, e la farmacia spesso non dispone nell'immediato di tutti i medicinali necessari, ma lavora su ordinazioni.
Venendo, nello specifico, ai giorni oggetto della contestazione, il ricorrente ha dedotto quanto segue.
In data 21.7.2023, quando la moglie del ricorrente insieme alla sorella si sono occupate delle esigenze della madre per tutta la mattina, il ricorrente era rimasto in attesa di aggiornamenti, sentendo la moglie più
volte telefonicamente.
In data 28.7.2023, invece, il ricorrente aveva svolto a favore della suocera le varie attività a cui in precedenza si accennava in qualità di unico soggetto “automunito”: si era quindi recato insieme alla moglie presso il negozio “Io bimbo” di Oristano per un acquisto richiesto dalla signora aveva fatto la spesa per la stessa presso il supermercato Pt_3
IP AN accanto a Io BO e infine presso la Lidl, sempre a Oristano.
Terminate tali attività, il ricorrente aveva quindi consegnato tutto alla cognata, figlia convivente della Pt_3
Inoltre, sempre il 28 luglio era uno dei giorni previsti per la consegna di panni e traverse per la signora Pt_3
Sul punto il ricorrente ha dedotto che, trimestralmente, un corriere si occupa di consegnare al domicilio del beneficiario la fornitura di presidi medici che la assegna alla paziente come da piano terapeutico CP_3
(circa una decina di pacchi, anche di grosse dimensioni), effettuando la consegna in una finestra temporale indicata nella bolla della fornitura precedente.
Nel caso specifico, la data indicata era stata il 25 luglio. Poiché per i giorni dal 25 al 27 erano disponibili altre persone, per il giorno 28 si era reso disponibile il ricorrente, che, ricevuta la consegna, aveva dovuto caricare i numerosi pacchi e sistemarli nell'abitazione della suocera.
Il giorno 15 settembre, il ricorrente si era recato insieme alla moglie presso il Medic Service – Centro medico di Oristano, sito in via Canalis,
pagina 5 presso il quale aveva effettuato più volte delle consegne e aveva quindi avuto modo di vedere che nella struttura vi era lo studio di uno pneumologo, al fine di ottenere un consulto per la suocera e chiedere informazioni riguardo a un esame richiesto dallo specialista che già l'ha in cura (a Terralba). Presso il centro, il ricorrente era venuto a conoscenza dell'unica possibilità di svolgere l'esame richiesto a Cagliari,
in ospedale, ed aveva quindi proceduto alla prenotazione.
A seguire, il ricorrente aveva svolto altre attività in favore della suocera.
Il giorno precedente, aveva infatti richiesto alla IDS di Terralba, ditta che si occupa di impianti di riscaldamento, un preventivo per la sostituzione della stufa a legna della ottenuto la sera via Pt_3
whatsapp. Sottoposto il preventivo alla signora e alle di lei figlie, visto il costo non esiguo, le stesse avevano optato per una semplice manutenzione della stufa già presente, e quindi il ricorrente si era recato di nuovo a Terralba il 15 settembre per concordarla, fissando l'appuntamento per il 16 ottobre.
Inoltre, sempre nella medesima giornata, il ricorrente si era recato presso la farmacia di San Nicolò d'Arcidano per ritirare i medicinali della signora Pt_3
Come già sopra esposto, la piccola farmacia non è fornita di tutti i medicinali richiesti e quindi, dopo essere stati prenotati la mattina, i farmaci erano stati ritirati la sera dal ricorrente, che li aveva poi consegnati a casa della suocera.
A riprova di ciò il ricorrente ha prodotto lo scontrino fiscale, nel quale si poteva chiaramente leggere l'orario dell'acquisto.
Era, inoltre, fuor di dubbio che i medicinali ritirati fossero per la signora come dimostrato dal fatto che lo scontrino era stato Pt_3
battuto previa scansione della tessera sanitaria di quest'ultima.
Era quindi dimostrato che i permessi erano stati fruiti dal ricorrente in coerenza con la loro funzione di assistenza alla persona disabile.
pagina 6 Parte ricorrente ha inoltre eccepito la carenza di motivazione e la violazione del proprio diritto di difesa, poiché nella contestazione disciplinare la società si era limitata a riportarsi al contenuto di una presunta perizia investigativa che aveva evidenziato che il lavoratore, in quei giorni, non aveva svolto attività in favore della suocera.
Tuttavia, detta perizia non era stata resa disponibile al lavoratore, il quale si era visto costretto a difendersi “al buio”, concentrandosi sui suoi personali ricordi relativi alle giornate contestate.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della contestazione disciplinare, redatta soltanto in data 12 ottobre 2023, a fronte di episodi occorsi anche tre mesi prima.
Ha inoltre eccepito la carenza del requisito della proporzionalità della sanzione applicata, non potendo la scelta della sanzione espulsiva, nella sua forma più grave del licenziamento per giusta causa, essere legittimamente motivata dalla recidiva, siccome relativa a due precedenti sanzioni di altra ragione e natura, di cui, peraltro, nel licenziamento non si era fatta menzione.
Infine, parte il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento per
“discriminazione sindacale”.
In ordine a tale censura, ha rilevato di essere iscritto al sindacato FIT
CISL, per il quale aveva ricoperto il ruolo di R.S.A. dall'11.1.2023.
Ha quindi sostenuto che l'atteggiamento ostile della società nei suoi confronti si era verificato in seguito all'attività sindacale da lui svolta,
avente ad oggetto le violazioni del contratto collettivo applicato dall'azienda ai lavoratori in merito alla retribuzione del lavoro straordinario.
A riprova di ciò, il ricorrente ha rilevato che allorquando, nel marzo
2023, gli era stata comminata la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro, tale sanzione era stata fatta decorrere dal giorno in cui era stata annunciato l'inizio di una protesta da parte dei courier.
pagina 7 La stessa sanzione, peraltro, era da considerarsi ingiusta e manifestamente sproporzionata.
2. Si è costituita in giudizio la che ha resistito Controparte_1
all'avverso ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento.
In primo luogo, ha osservato di aver notato come il ricorrente fosse solito richiedere all'azienda le giornate di permesso di cui alla Legge 104
nei giorni di venerdì e lunedì, oppure di lunedì e martedì, oppure in giorni collegati e/o adiacenti alle ferie o ai permessi personali o ancora alle festività e ai giorni di malattia.
Insospettita da tele modus operandi, nel luglio 2023 la convenuta aveva deciso di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare il corretto utilizzo dei permessi ex L. 104 da parte del ricorrente.
In particolare, ha dedotto quanto segue sulle tre giornate oggetto della contestazione disciplinare.
Durante la giornata del 21 luglio, l'attività investigativa era stata svolta dalle ore 6:00 alle ore 15:00 attraverso pedinamenti e appostamenti.
Per ben nove ore il non si era mai recato presso l'abitazione Pt_1
dell'assistita, ma aveva svolto altre attività di natura personale (come andare dal meccanico e dall'avvocato) nel lasso di tempo di circa un'ora circa dalle ore 9:20 alle ore 10.30 nella vicina Terralba, per rientrare poi a casa sua senza uscirvi fino alle 15:00.
Durante la giornata del 28 luglio, venerdì, dalle ore 6:00 del mattino alle ore 15:00, il non si era mai recato dall'assistita, ma era uscito Pt_1
di casa sua alle ore 10:00 e vi aveva fatto rientro alle ore 12:00 fino alle ore 15:00.
Nel mese di agosto, il aveva richiesto la fruizione del Pt_1
permesso ex L. 104 per il lunedì 14 (vigilia di Ferragosto), mentre nei giorni precedenti aveva dapprima richiesto le ferie che poi aveva mutato in malattia (esattamente dall'8 all'11).
pagina 8 Aveva poi usufruito dei giorni di permesso ex L. 104 il lunedì 21 e martedì 22.
La convenuta aveva quindi deciso di affidare nuovamente l'incarico all'investigatore privato per un'altra attività investigativa, che tuttavia non era espletabile durante la settimana di Ferragosto per ragioni organizzative, dovendo attendere i successivi permessi.
Così, nel mese di settembre, i permessi erano stati richiesti nelle giornate di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15. Sempre in quella medesima settimana, il aveva anche richiesto altri permessi Pt_1
personali per le date dell'11 e del 12, e poi le ferie, dal 18 settembre fino al 29, e dunque era stato assente dal lavoro dall'11 settembre fino al 29.
Nel mezzo si collocavano i permessi di cui alla L. 104.
Fortemente insospettita, l'azienda aveva deciso di procedere a mezzo investigatore privato, il quale era stato investito dell'incarico di effettuare i dovuti controlli per la giornata del 15 settembre a partire dalle ore 7:00
del mattino fino alle ore 20:00, per un totale di 13 ore.
Di fatto le attività investigative avevano avuto inizio già dal 14
mattina, ed erano proseguite poi di sera con dei sopralluoghi presso l'abitazione del Pt_1
A casa del non risultava esservi alcuna persona. Pt_1
Il 15 settembre l'attività investigativa era stata rivolta sia presso l'abitazione della beneficiaria, signora residente a poca distanza Pt_3
dall'abitazione del (circa 500 metri), sia presso l'abitazione del Pt_1
Pt_1
Orbene, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 non vi era stata traccia di presenza né del né della sua auto. Il non era mai entrato o Pt_1 Pt_1
uscito dall'abitazione della signora nelle 13 ore investigate. Pt_3
Gli esiti dell'attività investigativa rendevano evidente il fatto che il aveva usufruito dei permessi per attendere ad esigenze in alcun Pt_1
modo legate all'assistenza alla suocera, ed avevano rivelato come poco credibili fossero le giustificazioni rese dal medesimo, nel vano tentativo
pagina 9 di far credere di aver svolto attività di assistenza nell'interesse della
Pt_3
Per quanto concerneva l'eccezione di genericità delle contestazioni, la convenuta ha rilevato che, una volta ricevuta la lettera di contestazione di addebito disciplinare, il lavoratore ricorrente aveva fornito per iscritto le proprie giustificazioni in data 18.10.2023, nelle quali aveva dettagliatamente preso posizione sui fatti oggetto di contestazione,
avendone quindi compreso esattamente la portata e il contenuto,
replicando su ciascuna delle circostanze oggetto di addebito e fornendo su ciascuna di esse la propria versione dei fatti.
Secondo la convenuta, parimenti infondato era l'ulteriore rilievo inerente alla tardività della contestazione disciplinare.
Sul punto, la convenuta ha rilevato che si era reso necessario conferire l'incarico a delle agenzie investigative specializzate (la NZ FR &
C. Investigazioni s.n.c. per le giornate del 21 e del 28 luglio e la per la giornata del 15 settembre), le quali, Email_1
chiaramente, dopo aver svolto l'attività, avevano hanno avuto necessariamente bisogno di tempo per redigere le relazioni da consegnare alla committente.
Ricevuta l'ultima relazione in data 28 settembre, l'azienda aveva comunicato la contestazione al ricorrente in data 12 ottobre 2023.
Per quanto concerneva l'asserita assenza di proporzionalità della sanzione, parte convenuta ha osservato come fosse ampiamente provato che il avesse assunto un contegno finalizzato all'uso illegittimo Pt_1
dei permessi, in tal modo ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'azienda datrice di lavoro, violando l'interesse dell'ente previdenziale e ponendo in essere delle condotte suscettibili anche di rilevanza penale.
Di fronte a tali gravissimi fatti, l'azienda non aveva potuto far altro che ricorrere alla massima sanzione disciplinare.
pagina 10 Per quanto concerneva, infine, l'eccezione di nullità del licenziamento per discriminazione sindacale, la convenuta ha affermato di aver sempre adottato e perseguito una politica aziendale isperata ai principi di non discriminazione, libertà di pensiero ed espressione, come anche comprovato dal codice etico adottato e pubblicato nel sito aziendale.
Non sussisteva, pertanto, alcun tentativo, ovvero alcuna premeditazione, volti all'eliminazione del ricorrente.
Nemmeno corrispondeva al vero che le problematiche disciplinari fossero sorte una volta che il ricorrente si era iscritto al sindacato nel gennaio 2023.
Infatti, il sin dal 2020, aveva commesso delle violazioni per le Pt_1
quali era stato regolarmente sanzionato, al pari di altri colleghi.
Precisamente, il ricorrente aveva commesso le seguenti violazioni.
Il 30 gennaio 2020 aveva causato un sinistro con il mezzo aziendale ed aveva omesso di comunicare l'evento al referente aziendale, in violazione del regolamento sugli automezzi: per tale violazione gli era stata comminata la sanzione della multa.
In data 16 febbraio 2022 aveva violato le rigorose procedure aziendali
DHL in materia di consegna dei pacchi: per tale violazione gli era stata comminata la sanzione della multa.
In data 14 febbraio 2023 era stato sorpreso dal R.S.P.P. Parte_4
mentre svolgeva le mansioni di consegna accompagnato dalla
[...]
moglie in qualità di passeggero (prassi poi rivelatasi nota tra i colleghi),
in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e del regolamento mezzi: per tale violazione l'azienda gli aveva comminato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, come da contratto collettivo.
Di conseguenza, nessuna particolare o maggiore attenzione era stata rivolta al ricorrente, in quanto le medesime attenzioni vengono rivolte a tutti i dipendenti nella stessa misura, soprattutto per questioni di
pagina 11 sicurezza sul lavoro, considerate le ispezioni da parte degli enti competenti, che spesso coinvolgono le sedi aziendali.
3. Non hanno avuto esito positivo i tentativi volto alla definizione della lite in via conciliativa.
La causa è stata quindi istruita con produzioni documentali, mediante interrogatorio formale e prova per testimoni.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Procedendo in ordine logico nell'esame delle censure mosse dal ricorrente, viene innanzitutto in considerazione la domanda di accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante, determinato dall'esercizio dell'attività sindacale da parte sua, in contrasto con gli interessi dell'azienda.
Tale censura, che si ritiene di dover correttamente qualificare nella domanda di accertamento della nullità del recesso per motivo illecito, è
tuttavia infondata.
Come è noto, il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, e la relativa prova è carico del lavoratore (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 4543 del 6 maggio 1999 e successive pronunce conformi;
v. anche la sentenza n. 10834 del
26.5.2015).
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Per altro verso, come dimostrato dalla convenuta, le prime due sanzioni conservative sono state irrogate negli anni 2020 e 2022,
allorquando il ricorrente non ricopriva l'incarico di rappresentante sindacale, mentre quella del febbraio 2023 è stata irrogata a fronte della condotta illegittima consistita nell'aver condotto il mezzo aziendale con a bordo un passeggero (nel caso concreto, la moglie).
Di tale condotta ha riferito il R.S.P.P. che, sentito Parte_4
quale testimone, ha affermato: “(…) Mi è capitato di vedere un furgone
pagina 12 DHL. Il furgone ha accostato sulla destra, perché doveva consegnare un
pacco. Ho visto che il furgone era guidato dal e che seduta Pt_1
accanto a lui vi era una donna (…)”).
In seguito alla segnalazione della condotta da parte dell' Pt_4
l'azienda ha adottato la sanzione conservativa della sospensione.
Da ciò discende che il ricorrente non è stato fatto oggetto di discriminazione, ma è stato sanzionato in conseguenza delle condotte da lui poste in essere.
Per altro verso, neppure risulta che le sanzioni conservative sono state impugnate da parte del ricorrente.
Inoltre, rimandando al prosieguo della motivazione, si può affermare che il reale ed unico motivo, emerso dall'istruttoria, che ha condotto la società datrice di lavoro a licenziare il ricorrente è costituito dalla ritenuta ricorrenza della giusta causa, in ragione del ravvisato abuso dell'utilizzo dei permessi di cui alla Legge 104.
4.2. è altresì insussistente il lamentato vizio di carenza di motivazione della contestazione disciplinare, con conseguente violazione del diritto di difesa.
La contestazione disciplinare, infatti, individua chiaramente la violazione contestata, ovverosia il fatto che, durante le tre giornate di permesso, il lavoratore non avrebbe prestato alcuna attività di assistenza,
come richiesta dalla norma.
Tale contestazione ha consentito al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni, nelle quali ha indicato l'attività di assistenza che ha affermato di aver svolto in favore della suocera durante tali giorni.
La contestazione disciplinare contiene, poi, una motivazione per
relationem agli esiti dell'attività investigativa.
Non risulta che il ricorrente abbia mai richiesto le relazioni investigative e che tale richiesta sia stata negata.
4.3. è altresì insussistente la lamentata violazione del principio d'immediatezza della contestazione.
pagina 13 È noto, infatti, che tale principio deve essere inteso in senso relativo,
dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (v., da ultimo, Cass. civ. Sezione
Lavoro, ordinanza n. 14726 del 27.5.2024).
Nel caso di specie parte convenuta ha dovuto attendere l'invio, da parte delle agenzie investigative incaricate, delle relative relazioni, ed ha quindi tempestivamente proceduto alla contestazione disciplinare dopo pochi giorni dalla ricezione della seconda relazione.
Ed infatti, una volta ricevuta la seconda ed ultima relazione da parte dell'agenzia investigativa in data 28 settembre 2003, la CP_4
convenuta a comunicato al ricorrente la contestazione disciplinare in data
12 ottobre 2023.
Del resto, era opportuno attendere tale ultima relazione, in quanto gli episodi relativi ai singoli giorni di permesso sono stati correttamente valutati non solo singolarmente, ma anche nel loro complesso.
4.4. Venendo ora alla questione concernente il ravvisato abuso nella fruizione dei predetti permessi, si osserva quanto segue.
4.4.1. Prima dell'esame delle condotte tenute dal ricorrente nei singoli giorni richiamati nella contestazione disciplinare, si premettono alcune considerazioni.
Come è noto, il permesso di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta,
ragion per cui il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari, tra cui l'irrogazione del licenziamento per giusta causa (v., tra le varie pronunce in tal senso Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 17968 del
13.9.2016).
pagina 14 Sono, infatti, molteplici le pronunce della giurisprudenza di legittimità
e di merito che hanno ritenuto legittima l'irrogazione del licenziamento per giusta causa nei confronti dei lavoratori che hanno abusato dei predetti permessi, specie se le violazioni sono state reiterate nel tempo.
Ad esempio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice che si era allontanata dall'abitazione della propria madre, per assistere la quale aveva fruito di una giornata di permesso, per recarsi con la propria famiglia in una nota località turistica
(Cass. civ., Sez. VI ordinanza n. 18293 dell'11.7.2018).
La Suprema Corte ha escluso che sia possibile interpretare i tre giorni mensili di permesso di cui alla L. n. 104/1992 come un'occasione di reintegro delle energie psico-fisiche associate alla quotidiana assistenza a parenti affetti da disabilità, in quanto vi sono altri istituti regolati nel normale rapporto di lavoro (come ferie, permessi, malattia) ai quali i dipendenti hanno accesso per il mantenimento della propria salute e del proprio benessere.
Se non si individua alcun vincolo temporale all'assistenza, indicandosi come la stessa, nei momenti di fruizione del permesso, non debba necessariamente protrarsi per tutto l'arco della giornata, ciononostante si ribadisce che lo scopo della fruizione di tali permessi è unicamente quello di fornire una migliore e più continuativa assistenza al parente in condizioni di disabilità.
Anche più di recente è stato ribadito come sia legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che usa i permessi di cui alla L. n. 104/1992, in maniera sistematica, per svolgere attività di carattere personale-ricreativo, e come sia, altresì, legittimo il controllo esercitato da parte del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa privata, in quanto avente ad oggetto non l'adempimento della prestazione lavorativa ma l'accertamento di atti illeciti quali l'abuso dei permessi
pagina 15 retribuiti (v., da ultimo, Cass. civ., Sezione Lavoro, n. 22643 del 9.8.2024
e n. 2157 del 30.1.2025).
4.4.2. Si procede, ora, all'analisi delle condotte poste in essere dal lavoratore nei singoli giorni indicato nella contestazione disciplinare.
Giorno 21 luglio 2023.
La relazione investigativa della NZ FR & C. Investigazioni
s.n.c. riporta quanto segue: “Venerdì 21 luglio 2023
Ore 06.00 ca. ns. personale di fiducia inizia appostamento nei pressi
del civico n. 44 di via delle Mimose San Nicolò d'Arcidano. Ore 09:22 ca. notiamo l'uomo uscire di casa da solo a bordo della propria auto,
una BMW di colore grigio e targata EV791PE, quindi avviarsi.
Viene quindi allegata una fotografia che ritrae l'auto sopra indicata.
Ore 09.29 ca. parcheggia l'auto in via Roma a Terralba
successivamente fa ingresso allo studio legale avv. Marco Podda sito al
civico n. 164 di tale via.
Ore 09.45 ca. riparte.
Ore 09.56 ca. il soggetto, dopo aver parcheggiato l'autovettura, entra al negozio “Idroclima Service” sito in via F. Porcella, Terralba.
Ore 10.03 ca. esce dal sopracitato negozio quindi riparte.
Ore 10.06 ca. parcheggia nei pressi della banca di Sardegna sito in
via Sardegna, Terralba, dove lo notiamo, dopo aver atteso il proprio
turno ed aver interloquito con un altro uomo, avvicinarsi allo sportello
bancomat.
Seguono due fotografie che ritraggono il ricorrente in attesa presso la filiale del Banco di Sardegna.
Ore 10.12 ca. torna alla macchina e riparte.
Ore 10.14 ca. fa nuovamente ingresso al negozio “Idroclima
Service”.
Seguono due fotografie che ritraggono il ricorrente all'atto di entrare nel predetto esercizio commerciale.
Ore 10.17 ca. esce e riparte.
pagina 16 Seguono due fotografie che ritraggono il ricorrente all'atto di uscire dal predetto esercizio commerciale.
Ore 10.27 ca. Entra nell'officina meccanica “Ellettrauto FM Motors di Sorbello Francesco” sita in via degli Olmi 2°, San Nicolò d'Arcidano
10:29 ca. riparte.
Segue una fotografia che ritrae l'autovettura BMW presso la predetta officina.
Ore 10.35 ca. rincasa.
Ore 15.00 fine servizio, nessun altro movimento da parte del soggetto.
L'investigatrice , sentita quale testimone, Persona_1
ha dichiarato di aver personalmente svolto l'attività investigativa demandata all'agenzia, mediante osservazione svoltasi sia a piedi che in autovettura.
Ha riferito di aver individuato l'abitazione del e di aver Pt_1
monitorato i suoi spostamenti.
È certa che il soggetto da lei osservato sia il Pt_1
Sul punto ha dichiarato che la società convenuta aveva inviato all'agenzia investigativa una foto che lo ritrae di fronte a mezzo busto, e che “La persona era riconoscibile dalla foto e non ho avuto dubbi sul
fatto che la persona da me monitorata fosse quella rappresentata nella
foto”.
A fronte di quanto sopra riportato, il ricorrente si è limitato ad affermare che, in tale giornata, sua moglie insieme alla sorella si sono occupate delle esigenze della madre per tutta la mattina, mentre egli restava in attesa di aggiornamenti, sentendo la moglie più volte telefonicamente.
La testimone ha riferito che il Parte_3 Pt_1
quel giorno, lo avrebbe accompagnato a fare una visita, in relazione alla quale nulla ha specificato.
Tale ultima circostanza, che neppure è stata allegata nel ricorso, è
tuttavia smentita dagli esiti dell'attività investigativa, dai quali risulta che
pagina 17 il abbia trascorso tutta la giornata intento allo svolgimento di Pt_1
incombenze di tipo personale.
Giorno 28 luglio 2023.
La relazione investigativa della NZ FR & C. Investigazioni
s.n.c. riporta quanto segue:
“Venerdì 28 luglio 2023
Ore 06.00 ca. siamo nei pressi del civico n. 4 di via delle Mimose, San
Nicolò d'Arcidano.
Ore 09.39 a. notiamo l'uomo a bordo della propria auto uscire di
casa.
Ore 09.46 ca. parcheggia nei presso di via Moro a San Nicolò
d'Arcidano. Quindi disceso dall'auto si porta davanti al civico 1
aspettando. Non siamo riusciti a vedere chi fosse la persona che
successivamente carica in auto in quanto siamo rimasti nella via
principale per non destare sospetti.
Ore 09.50 ca. si avvia, dopo qualche minuto ci accorgiamo che
l'uomo era molto sospettoso dopo alcuni giri strani fatti durante il
pedinamento quindi veniva deciso di lasciarlo andare.
Ore 12.10 ca. il soggetto torna casa da solo.
Ore 15.00 fine servizio, nessun altro movimento da segnalare”.
Il ha riferito che, in tale giornata, si è recato insieme alla Pt_1
moglie presso il negozio “Io bimbo” di Oristano per un acquisto richiesto dalla signora ha fatto la spesa per la stessa presso il Pt_3
supermercato IP AN (accanto a Io BO) e Lidl, sempre a Oristano,
per poi consegnare tutto alla cognata, figlia convivente con la Pt_3
Ha quindi riferito di aver ricevuto la consegna di materiale igienico -
sanitario (panni e traverse) per la signora Pt_3
A sostegno dei propri assunti ha prodotto, in particolare, lo screenshot dei movimenti di un bancomat, che reca l'indicazione di un pagamento eseguito presso la Lidl di via Ozieri (ad Oristano), lo scontrino dell'esercizio commerciale Baby Gross s.r.l. (Io BO) recante la data
pagina 18 del 28.7.2023, ore 10:48, ed infine il D.D.T. relativo alla consegna del materiale igienico - sanitario, recante l'indicazione “Prossima consegna stimata: 25.07.2023”.
Le testimoni ed , quest'ultima Parte_3 Tes_1
cognata del ricorrente, hanno riferito che il quel giorno, si è Pt_1
recato ad Oristano per fare i predetti acquisti per la Pt_3
Senonché, anche tale circostanza risulta essere smentita dagli esiti dell'attività investigativa.
Ed infatti, in quella giornata, il non è stato visto mentre Pt_1
lasciava il centro abitato di San Nicolò D'Arcidano per recarsi ad
Oristano.
Risulta, poi, alquanto difficile ipotizzare che nel lasso di tempo in cui il personale dell'agenzia investigativa ha deciso di “lasciarlo andare”, il sia riuscito ad andare e tornare da Oristano – considerata la Pt_1
distanza tra i due centri abitati di Oristano e San Niocolò d'Arcidano - e sia quindi riuscito ad effettuare tutte le commissioni indicate, ovverosia l'acquisto del passeggino da Io BO e la spesa presso i supermercati
IP AN e Lidl, per poi tornare presso l'abitazione della suocera e consegnarle gli acquisti.
Per quanto poi concerne il ritiro del materiale igienico – sanitario, il citato D.D.T. reca la diversa data del 25 luglio 2025. Non può dirsi provata la circostanza per cui il ritiro sia avvenuto proprio nella giornata del 28 luglio invece che in quella del 25 luglio.
Giorno 15 settembre 2023.
La relazione investigativa dell'attività di osservazione del ricorrente, affidata all'agenzia riporta quanto segue: Email_1
“SVILUPPO INDAGINI
Al fine di monitorare al meglio il si cercava, già dal Parte_1
giorno 14.09.2023, di verificare se lo stesso fosse presente nella sua casa di residenza in via delle Mimose 4 a San Nicolò d'Arcidano, al fine di
piazzare sulla autovettura in suo uso un dispositivo di localizzazione
pagina 19 satellitare. Ciò non è stato possibile in quanto il non risultava Pt_1
presente presso la sua abitazione né il giorno 14 né il giorno 15
settembre 2023, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 (la casa risultava
completamente chiusa). Tale riscontro circa la presenza del Pt_1
presso la sua abitazione, veniva effettuato, in specie in giorno
[...]
15.09.2023, con continui servizi visivi diretti sia dinamici che statici nel
luogo ove era insistente detto immobile.
Al fine, quindi, di verificare se lo stesso si presentasse o meno presso
l'abitazione della sita in via Dante 16 a San Parte_3
Nicolò d'Arcidano (OR), si disponeva di attuare dei servizi di
monitoraggio visivi diretti da parte di investigatori qualificati, anche
presso l'ingresso a detta casa.
Tale attività, vista l'impossibilità a sviluppare un servizio di
appostamento fisso nella via Dante (centro storico con strada stretta e a
senso unico), si attuavano dei continui passaggi di controllo da parte di
investigatori qualificati dalle 07:00 alle ore 13:00. Dalle ore 13:00 alle
ore 20:00 si riusciva comunque anche a piazzare a pochi metri
dall'ingresso di detta abitazione, una videocamera che potesse registrare
chi entrasse e chi uscisse dalla casa della signora da assistere. Tale
attività investigativa non portava a rilevare la presenza del Pt_1
presso l'abitazione sita in via Dante, 16 a San Nicolò
[...]
d'Arcidano (OR).
CONCLUSIONI
Tale attività di controllo, sviluppata dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del
giorno 15.09.2023, non portava a riscontrare alcuna presenza del
a San Nicolò d'Arcidano, sia presso la sua abitazione in Parte_1
via delle Mimose 4, sia presso la casa della parente da assistere in via
Dante,16”.
Il titolare dell'agenzia, sentito quale testimone, ha Tes_2
confermato che “Il giorno 15 settembre 2023 non è stata riscontrata la
presenza del signor né presso la sua abitazione, a Parte_1
pagina 20 San Nicolò D'Arcidano, né presso l'abitazione della suocera, in via
Dante n. 16, sempre a San Nicolò D'Arcidano”.
Per quanto concerne l'abitazione del lo ha riferito che Pt_1 Tes_2
il giorno prima lui stesso e la sua dipendente si sono Parte_5
recati presso l'abitazione di via delle Mimose e di aver trovato la stessa completamente chiusa. Ha riferito, inoltre, di non aver rinvenuto neppure l'autovettura del Pt_1
La stessa scena si è ripetuta il giorno seguente.
Per quanto concerne l'abitazione della lo ha Pt_3 Tes_2
confermato il contenuto della relazione.
Ha riferito che dalle 7.00 alle 13.00 lui e la dipendente hanno monitorato l'ingresso dell'abitazione di via Dante n. 16 con servizi visivi diretti (appostamenti o passaggi) con l'abitazione sempre a vista, e che,
dalle 13.00 alle 20.00, sempre presso la via Dante n. 16, avendo avuto la possibilità di installare una videocamera all'interno di un'autovettura parcheggiata nella via, abbiamo documentato di continuo, in quella fascia oraria, chi entrava e chi usciva dall'abitazione.
Lo ha riferito di due sole situazioni nelle quali, quel giorno, Tes_2
sono entrate o uscite delle persone dall'abitazione.
Una prima volta sono uscite una signora anziana con un'altra donna sui cinquant'anni. Poi la signora anziana è entrata in casa, mentre la signora più giovane si è allontanata.
Una seconda volta è entrato nell'abitazione un signore, che non era il
Pt_1
Di tale circostanza, lo è certo. Tes_2
Sul punto ha così riferito in udienza: “La persona, di sesso maschile,
non presentava le caratteristiche somatiche del Era più giovane. Pt_1
L'azienda ci ha dato una fotografia del indicandoci la sua età e Pt_1
le sue caratteristiche somatiche. Per sicurezza, abbiamo comunque chiamato l'azienda per chiedere conferma che la persona di cui ho detto non fosse il . Pt_1
pagina 21 Nella giornata del 15 settembre, il ricorrente ha affermato di aver svolto le seguenti attività di assistenza.
In primo luogo, ha affermato di essersi recato, insieme alla moglie,
presso il Medic Service – Centro medico di Oristano sito in via Canalis,
nello studio di uno pneumologo, al fine di ottenere un consulto per la suocera e chiedere informazioni a riguardo di un esame richiesto dallo specialista che già la ha in cura a Terralba;
presso tale centro, egli è
venuto a conoscenza del fatto che l'unica possibilità di svolgere l'esame richiesto sarebbe stata a Cagliari in ospedale, ed ha quindi potuto procedere alla prenotazione.
In secondo luogo, poiché il giorno precedente aveva richiesto - ed ottenuto via whatsapp - dalla IDS di Terralba, ditta che si occupa di impianti di riscaldamento, un preventivo per la sostituzione della stufa a legna della ha affermato di aver sottoposto il preventivo alla Pt_3
signora e alle di lei figlie, e che, visto il costo non esiguo, le Pt_3
stesse avevano optato per una semplice manutenzione della stufa già
presente; ha quindi affermato che, sempre nella giornata del 15
settembre, si era recato di nuovo a Terralba per concordare tale intervento, fissando appuntamento per il 16 ottobre.
In terzo luogo, sempre nella medesima giornata, il ricorrente ha affermato di essersi recato presso la farmacia per ritirare i medicinali della signora per poi consegnarli la sera a casa della suocera. Pt_3
Al fine di dimostrare tali attività il ricorrente ha prodotto lo screenshot del messaggio whatsapp con allegato il preventivo ricevuto in data 14
settembre e lo scontrino della farmacia di San Nicolò d'Arcidano recante la data del 15 settembre 2023, ore 17:30.
Anche in questo caso, il ricorrente non ha dato prova dei propri assunti.
In primo luogo, non ha dimostrato né di essersi recato dallo pneumologo, di cui non ha neppure indicato il nome, né di aver proceduto alla prenotazione dell'esame medico necessario per la salute
pagina 22 della presso l'ospedale di Cagliari. Anche in questo caso, non Pt_3
sono stati indicati né il nome dell'esame medico che il ricorrente avrebbe prenotato, né la struttura ospedaliera di Cagliari presso la quale sarebbe stato prenotato l'esame stesso.
Sarebbe stato agevole per il ricorrente indicare lo pneumologo quale testimone da sentire e anche produrre le ricevute attestanti la prenotazione dell'esame.
In secondo luogo, il ricorrente neppure ha dimostrato di essersi recato a , presso la ditta IDS, per concordare l'intervento di Parte_6
manutenzione della stufa.
In terzo luogo, la semplice produzione dello scontrino di per sé non dimostra che i farmaci siano stati acquistati proprio dal ricorrente e quindi dallo stesso consegnati alla Pt_3
La consegna dei farmaci deve ritenersi non provata, come dimostrato dagli esiti dell'attività investigativa svolta.
In ogni caso, il semplice acquisto dei farmaci non si ritiene sufficiente a configurare l'assolvimento dei compiti di assistenza a fronte dei quali il ricorrente ha indicato la fruizione del permesso di cui alla legge 104.
4.5. Per quanto sopra esposto, è quindi emerso che il ha Pt_1
abusato dei permessi di cui alla Legge 104 nelle giornate del 21 luglio,
del 28 luglio e del 15 settembre 2023.
Il fatto materiale oggetto della contestazione disciplinare, consistito nel non aver prestato alla persona disabile la dovuta assistenza, è stato pienamente comprovato.
A comprovare il predetto abuso soccorrono le risultanze dell'attività
investigativa di cui si è detto, demandata a personale specializzato, che ha esercitato tale attività in maniera professionale, secondo le direttive impartite dalla committente.
Per contro, parte ricorrente non ha provato il compimento delle attività
di assistenza secondo quanto indicato nel ricorso, non essendo sufficienti a tal fine, per le ragioni già illustrate, né i documenti prodotti, né le
pagina 23 Tes_ deposizioni delle testimoni e , della cui attendibilità, peraltro, Pt_3
è lecito dubitare in ragione del rapporto di parentela che le lega al ricorrente.
E, in ogni caso, il ricordo soggettivo che le testimoni hanno riferito circa i vari episodi accaduti nelle tre giornate esaminate è risultato incompatibile con gli esiti delle attività investigative, riassunti nelle due relazioni.
L'abuso non è stato episodico, ma sistematico, avendo riguardato più giorni nell'arco di pochi mesi.
A riprova del carattere abusivo dei permessi di cui alla legge 104 –
che, come è noto costituiscono un diritto potestativo del dipendente e non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro – vi è la circostanza, non contestata, per cui il ricorrente ha scientemente sempre indicato all'azienda di voler usufruire dei predetti permessi subito prima ovvero subito dopo la fruizione di altre assenze dal lavoro (per ferie,
festività, altri permessi, ecc.), in modo tale da potersi assentare più a lungo.
Traendo quindi le dovute conclusioni, si osserva che il carattere non episodico dell'abuso dei permessi giustifica la sanzione del licenziamento per giusta causa, essendo la condotta del idonea ad Pt_1
integrare la lesione irreversibile del vincolo fiduciario, tale da configurare il definitivo venir meno della fiducia nei suoi confronti, come ribadito in casi analoghi dai citati precedenti giurisprudenziali.
Si consideri, inoltre, che il medesimo lavoratore era già incorso in due sanzioni disciplinari nel biennio precedente (la sanzione della multa nel marzo 2022 e quella della sospensione nel marzo 2023).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
pagina 24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 23.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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