Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2024, proposto da
EN – Associazione di Promozione Sociale Aps - Rete Associativa Ets, AN GI, IM IN, " Comitato No All'Incenerimento, Si al Riciclo Totale di Rifiuti" , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Beacco, Gabriele Sansonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Pisani, Elda Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Varotto, Roberto Paviotti, Lorenzo Presot, Alberto Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Paviotti in Udine, viale Duodo n. 52;
per l'annullamento
a) del decreto n. 62549/GRFVG del 21.12.2023 con il quale la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma FVG ha ritenuto non dover sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di impianto di produzione di calore con cogenerazione per teleriscaldamento presentato da MA SPA; b) della Relazione Istruttoria dd. 6.12.2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile; c) occorrendo, del parere n. SCR/33/2023 del 6.12.2023 della Commissione tecnico – consultiva VIA, allo stato non noto; d) della nota prot. 41171 del 13.7.2023 con cui il Servizio di Biodiversità FVG ha escluso la necessità di valutazione di incidenza - livello 2, ovvero della cd. "opportuna valutazione"; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA S.p.A. e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EN, i sigg.ri AN GI, IM IN, Alicia TI, in qualità di portavoce/legale rappresentante del “ Comitato No all’incenerimento, Si al riciclo totale di rifiuti”, impugnano collettivamente:
a) il decreto n. 62549/GRFVG del 21.12.2023 con cui la Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Autonoma FVG – Servizio valutazioni ambientali ha ritenuto di non dover sottoporre a VIA il progetto riguardante la modifica dell’impianto di recupero di rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di energia elettrica e biometano da fonti rinnovabili sito in Comune di Maniago (PN) per realizzazione impianto di produzione calore con cogenerazione per teleriscaldamento urbano, presentato dalla MA s.p.a.;
b) la Relazione Istruttoria del 6.12.2023 predisposta dal Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente;
c) occorrendo, il parere del 6.12.2023 della Commissione Tecnico consultiva VIA (allo stato non noto);
d) la nota del 13.7.2023 con cui il Servizio IO FVG ha escluso la necessità di valutazione di incidenza di livello 2, ovvero della c.d. “opportuna valutazione”;
e) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. Formulano i seguenti motivi di ricorso:
“1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 ter e 301; 5, 6, 19 e segg., in combinato disposto con gli allegati IV bis e V della parte II del TUA; del DM 52/2015. Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2011/92/UE (come integrata e modificata dalla dir. 2014/52/UE). Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione della DGR 568 del 22 aprile 2022. Violazione dei principi di precauzione, prevenzione, correzione in via prioritaria dei danni causati all’ambiente dagli interventi antropici. Violazione del principio dello sviluppo sostenibile. Mancata valutazione del ‘cumulo dei progetti’ e dell’opzione zero. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità manifesta ed irragionevolezza. Incompetenza Regionale”.
Deducono i ricorrenti, in estrema sintesi, una carenza istruttoria emergente sotto diversi profili:
I) la Regione intimata sarebbe pervenuta, in esito al procedimento di screening di valutazione di impatto ambientale, alla determinazione di non assoggettare a VIA il progetto presentato dalla controinteressata senza aver previamente valutato “ il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati”, così come previsto dall’Allegato III della direttiva 2011/92/UE, recepiti nell’Allegato V del DLgs 152/2006 (TUA).
La società proponente avrebbe presentato, in ottemperanza al disposto dell’art. 19 del TUA, uno Studio preliminare, che si limiterebbe a contenere, sul punto, l’affermazione secondo cui “ dalla verifica fatta non sono presenti altri progetti o interventi in zone limitrofe nel raggio di 1 KM e pertanto il progetto in esame non interagisce con nessun intervento e non genera impatti cumulativi”, da cui si desumerebbe l’omessa considerazione dell’” effetto cumulo”. Oltre alle diversificate attività svolte dalla controinteressata nelle varie sezioni impiantistiche, altre attività infatti andavano tenute in considerazione in quanto incidenti sul medesimo comparto, quali: una discarica comunale posta a 600 metri, due allevamenti zootecnici ad un raggio di 1 km, una base militare a sud, ulteriori aziende classificate come insalubri;
II) la proponente, in sede di descrizione del progetto, non avrebbe indicato in modo preciso i possibili esiti e le alternative valide, inclusa l’”opzione zero”, ovvero l’eventualità di non realizzare l’opera;
III) la proponente inoltre non avrebbe risposto in termini chiari alle domande contenute nella lista di controllo predisposta dalla Commissione europea, contenendo lo Studio preliminare l’affermazione secondo cui “L’intervento di progetto risulta formalmente compatibile con gli strumenti di tutela ambientale in quanto non è ubicato all’interno di Parchi naturali regionali, Aree naturali protette statali, Riserve naturali regionali, Biotopi, Prati stabili naturali, Siti Natura 2000”;
IV) l’affermazione della società controinteressata relativa alla destinazione di una quota di energia termica pari a circa 150MWt per l’alimentazione della rete di teleriscaldamento urbano a servizio del Comune di Maniago, contribuendo così allo spegnimento delle caldaie a combustibili fossili con vantaggio sotto il profilo ambientale, non troverebbe riscontro nella documentazione agli atti del procedimento.
Inoltre la stessa Commissione VIA avrebbe affermato che “il progetto relativo alla rete di teleriscaldamento non fa parte della documentazione presentata, non rientrando nelle valutazioni specifiche concernenti il procedimento in oggetto”.
La necessità di ulteriori approfondimenti discenderebbe altresì dal contrasto del progetto di cui trattasi con le prescrizioni di compensazione ambientale contenute nella VIA del 2008.
Deducono altresì che i codici identificativi dei rifiuti relativi alle biomasse indicati dalla controinteressata non figurerebbero tra i quantitativi di rifiuti gestiti dalla stessa negli ultimi due anni, così come evidenziato da PA.
Infine, i ricorrenti rilevano un vizio di incompetenza della Regione Autonoma FVG, in quanto, trattandosi di progetto per la realizzazione di una centrale termica della potenza complessiva di 52 MWt, la competenza apparterrebbe allo Stato in base all’Allegato II bis parte seconda del TUA.
“2. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE – dir. ‘Habitat’ e della Direttiva 2009/147/CE ‘Uccelli’. Violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 357 dell’8.9.1997. Violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 120/03 e della DGR n. 1183/2022. Violazione delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GU 303 del 28.12.2019). Violazione dell’art. 191 TUEF e del principio di precauzione. Violazione del Piano di gestione (PdG). Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, irragionevolezza della motivazione, contraddizione”.
I ricorrenti deducono la illegittimità del decreto impugnato in quanto sarebbe mancata la NC – Valutazione di incidenza ambientale, individuata nel livello II.
Tale valutazione sarebbe risultata necessaria in quanto l’area di progetto si trova sul perimetro della ZSC IT3310009 “Magredi del Cellina” (tutelata dalla dir Habitat 92/43 CEE) e della ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” (tutelata dalla dir Uccelli 79/409 CEE abrogata e ricodificata dalla dir 2009/147/CE).
La controinteressata avrebbe ampliato progressivamente il proprio sedime per effetto di una serie di varianti urbanistiche ex art. 12 DLgs 387/2003, sino ad arrivare sul perimetro dei due siti.
Troverebbe pertanto applicazione l’art. 6 comma 3 della direttiva Habitat la quale impone che qualsiasi intervento che interessa le aree di Rete Natura 2000, anche se collocato all’esterno delle medesime, sia sottoposto alla NC nel caso in cui possa avere ripercussioni sullo stato di conservazione dei siti tutelati.
“3. Violazione e/o falsa applicazione del DLgs 29.12.2003 n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Violazione e/o falsa applicazione della LR 19/2012 e dell’art. 14 della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 bis del DLgs 152/2006. Violazione della direttiva Ied. Violazione dei principi di precauzione, prevenzione, correzione in via prioritaria dei danni causati all’ambiente dagli interventi antropici. Violazione del principio di integrazione ex art. 11 TUEF e 37 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione del principio dello sviluppo sostenibile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità manifesta e irragionevolezza”.
Deducono i ricorrenti che l’illegittimità della decisione di non sottoporre a VIA il progetto MA discenderebbe anche dalla circostanza che la stessa non è stata assunta nell’ambito della procedura (imperniata sulla conferenza di servizi) prevista dal combinato disposto dell’art. 12 DLgs 387/2003 (che disciplina in modo organico il procedimento volto al rilascio del provvedimento – denominato autorizzazione unica – che autorizza, anche in variante allo strumento urbanistico, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi) e dell’art. 27 bis del DLgs 152/2006, contenente la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) “al cui interno deve essere acquisita (oltre a VIA o screening) anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale, recepita dal codice dell’ambiente in attuazione della c.d. direttiva IED 2010/75/UE”.
3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la controinteressata MA s.p.a. si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
Le parti hanno prodotto memorie e repliche.
3.1 L’Amministrazione regionale intimata nei propri atti difensivi ha preliminarmente evidenziato l’inammissibilità del primo motivo, venendo in rilievo un’attività valutativa connotata da discrezionalità tecnica, sindacabile solo entro i noti limiti di illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura e dei relativi esiti, profili non evidenziati nel caso di specie.
Ha eccepito altresì l’inammissibilità delle censure introdotte dai ricorrenti con la memoria ex art. 73 c.p.a. volte a contestare procedimenti avviati successivamente al decreto regionale di chiusura del procedimento di screening di VIA, che non risultano ricompresi nell’oggetto del presente giudizio.
3.2 Anche la controinteressata ha preliminarmente richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulla scelta altamente discrezionale della Regione di non sottoporre il progetto a VIA, evidenziando come i ricorrenti non abbiano dimostrato la sussistenza di un travisamento dei fatti, manifesta illogicità, palese erroneità, risultando solo una non condivisione di una scelta opinabile.
Ha inoltre argomentato diffusamente sull’infondatezza del ricorso nel merito.
Ha precisato in particolare che la nuova centrale (concernente l’area posta a sud dello stabilimento) verrà realizzata all’interno del già autorizzato ampliamento dell’impianto, come risulta dal Decreto VIA n. 1239/AMB del 20.3.2018 e dall’Autorizzazione integrata Ambientale n. 1759/AMB del 14.4.2020 (aggiornata con AIA n. 4131/AMB del 16.8.2022) concernenti l’approvazione dell’ampliamento verso sud dell’impianto, come risulta anche dalla planimetria allegata sub 64 bis.
4. All’udienza pubblica del 22.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. E’ materia del contendere la legittimità del decreto regionale n. 62549/2023 con cui è stata esclusa la assoggettabilità a VIA in riferimento al progetto proposto da MA s.p.a. avente ad oggetto la modifica dell’impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, già esistente in Comune di Maniago (PN).
6. La complessità delle questioni sollevate dalle parti rende opportuna, a giudizio del Collegio, una preliminare disamina dei principali elementi fattuali.
6.1 La società controinteressata gestisce in località OS (nel Comune di Maniago) un impianto per il recupero dei predetti rifiuti non pericolosi in base alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4131/AMB del 16.8.2022.
L’impianto di cui trattasi, in base alla documentazione agli atti, risulta strutturato in plurime sezioni impiantistiche, tra cui:
- una prima sezione costituita dalla digestione anaerobica che trasforma la frazione organica in ambiente anaerobico e produce biogas, che alimenta i gruppi di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed energia termica;
- una seconda sezione di digestione anaerobica sempre per la trasformazione della sostanza organica con la produzione di biometano utilizzato per autotrazione e relativa sezione impiantistica di recupero della CO2 dal biogas prodotto nella trasformazione delle frazioni organiche;
- una terza sezione di compostaggio dotato di biocelle per il trattamento della frazione organica e vegetale (verde e legno da raccolte differenziate ed ecocentri) in ambiente aerobico per la produzione di ammendanti utilizzati in agricoltura e florovivaismo in sostituzione dei concimi chimici;
- due sezioni di depurazione delle acque di processo e meteoriche con membrane di osmosi inversa da cui si ottiene acqua depurata per il riutilizzo interno.
6.2 Nell’istanza presentata alla Regione il 31.7.2023, la controinteressata ha chiesto l’avvio della procedura di screening VIA ai sensi dell’art. 19 DLgs n. 152/2006 (TUA), dichiarando che il progetto rientra nella tipologia di cui all’Allegato IV alla Parte seconda punto 8. Lett. t) del decreto in parola “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, in quanto variante dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi già esistente.
La società in parola ha evidenziato che il progetto non ricade, nemmeno parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 349/1991, né all’interno di siti della Rete Natura 2000.
Nello Studio preliminare ambientale prodotto in allegato alla domanda in attuazione dell’art. 19 comma 1 DLgs 152/06, la proponente ha precisato che “La società, in linea con le direttive nazionali e comunitarie che mirano ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili andando verso la decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e al fine di chiudere il ciclo integrato di recupero dei rifiuti, con il presente progetto intende completare il polo tecnologico di recupero e valorizzazione dei rifiuti con la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse costituito dagli scarti delle proprie attività di recupero autorizzate (sovvalli interni e frazione legnosa derivante dal pretrattamento dei rifiuti legnosi conferiti). L’iniziativa è funzionale a recuperare in termini di energia le frazioni legnose, recuperate dalle attività di trattamento della frazione organica (scarti di cucina) e verde (sfalci d’erba e ramaglie) da raccolte differenziate svolte nello stabilimento MA” ed altresì che “Non sono previsti incrementi ai quantitativi e alla tipologia dei rifiuti (frazione organica e verde da differenziate urbane) attualmente già autorizzati in ingresso all’impianto e fissati in 315.000 ton/anno”.
A seguito della pubblicazione dello Studio preliminare e della documentazione a corredo sul sito web della Regione odierna intimata, pervenivano le osservazioni di numerosi soggetti, tra cui gli odierni ricorrenti, a seguito delle quali la società proponente trasmetteva le richieste integrazioni e provvedeva ad aggiornare il predetto Studio preliminare.
Ricevuti i pareri da parte degli organismi competenti (Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, Servizio gestione risorse idriche, PA FVG, Azienda Sanitaria, Comune di Maniago, mentre già in precedenza era stato acquisito il parere del Servizio IO), il Servizio valutazioni ambientali predisponeva la Relazione istruttoria del 6.12.2023, in cui concludeva evidenziando “una generale sostenibilità degli impatti a carico delle varie componenti ambientali interferite, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali”, formulando la proposta di non assoggettare a VIA il progetto in esame e ponendo quattro condizioni ambientali, di cui tre ante operam e una post operam.
A sua volta la Commissione consultiva VIA formulava il parere SCR/33/2023 di pari data nel senso che “Il progetto riguardante la modifica dell’impianto di recupero di rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di energia elettrica e biometano da fonti rinnovabili sito in Comune di Maniago (PN) per realizzazione impianto di produzione calore con cogenerazione per teleriscaldamento urbano – presentato da MA s.p.a. – non sia da assoggettare alla procedura di VIA di cui al DLgs 152/2006. Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate”, rappresentate dalle quattro condizioni già indicate nella predetta Relazione istruttoria.
Con il successivo decreto n. 62549/2023 del 21.12.2023, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, richiamato integralmente il precitato parere della Commissione tecnico consultiva VIA, ha concluso nel senso del non assoggettamento del progetto MA alla VIA, confermando le condizioni ambientali n. 1, 2 e 4 indicate dalla Commissione e modificando la condizione n. 3, inserendo la previsione della predisposizione in accordo con PA del “piano di monitoraggio delle concentrazioni in aria ambiente”.
7. Premessi i cenni di fatto, si può ora procedere alla disamina dei singoli motivi di doglianza, formulati dai ricorrenti in riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto della controinteressata, che si è concluso con il decreto 62549/2023, in questa sede gravato, risultando fondata l’eccezione di inammissibilità delle censure introdotte dai ricorrenti con la memoria ex art. 73 c.p.a., che fanno riferimento ad atti appartenenti ai diversi procedimenti avviati successivamente alla emanazione del contestato decreto e che pertanto non verranno esaminate.
8. Preliminarmente risulta però opportuno precisare, in adesione alle controdeduzioni formulate dalle parti resistenti, i limiti entro i quali si potrà svolgere il sindacato di questo giudice.
La giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nel ritenere l’attività mediante la quale l’Amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità a VIA, connotata da discrezionalità tecnica, che quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere ‘macroscopiche’ e ‘manifeste’ (CGARS 5.1.2022, n. 15; Tar Sicilia – Palermo sez II 19.1.2024 n. 185; Tar Umbria 18.3.2024 n. 196; Tar Puglia - Lecce sez. II 30.1.2020, n. 106; Tar Veneto sez III 20.1.2016 n. 52; Tar Lombardia – Milano sez III 18.7.2019 n. 1661, Tar Molise 6.6.2019 n. 209, Cons St sez III, 19.1.2012 n. 247).
Di un tanto si terrà conto in sede di disamina delle censure.
9. Il primo motivo di ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento.
9.1 L’asserzione secondo cui il competente Servizio valutazioni ambientali sarebbe giunto alla decisione di non assoggettare a VIA il progetto di modifica dell’impianto della controinteressata in assenza di una valutazione del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, non risulta fondata.
Va premesso che i ricorrenti non hanno indicato quali progetti esistenti e/o approvati, potenzialmente impattanti sul progetto presentato, non sarebbero stati tenuti in considerazione in sede istruttoria.
Quelle di parte ricorrente appaiono affermazioni generiche, non essendovi alcuna allegazione (né tantomeno documentazione) atta a confutare le valutazioni effettuate dalla società proponente nello Studio preliminare e nella Valutazione numerica della dispersione e condivise dalla Regione.
Preliminarmente va precisato che, come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, la valutazione relativa al cumulo ha ad oggetto progetti e non stabilimenti o impianti già in esercizio, in quanto di questi “sono già misurabili gli effetti sulle matrici ambientali” poiché in tal caso “la caratterizzazione di stato della componente ambientale, svolta all’interno dello studio preliminare ambientale (SPA) (per i procedimenti di screening di VIA) o dello studio d’impatto ambientale (SIA) (per i procedimenti di VIA) per definire lo scenario di base, già considera al suo interno gli effetti negativi (impatti) degli impianti esistenti”.
I progetti da considerare ai fini delle valutazioni sul cumulo risultano pertanto quelli autorizzati, ma non ancora realizzati (o realizzati da poco, che non manifestano ancora il loro impatto sull’ambiente), in quanto le fonti di pressione associate a tali progetti vanno considerate nell’analisi previsionale di impatto ambientale e sommate alle pressioni di progetto.
Sul punto Tar Lecce 935/2024 ha affermato che: “le prescrizioni contenute nelle Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”, allegate al predetto Decreto Ministeriale (52/2015), individuano tra i ‘Criteri specifici’ di valutazione elencati all’art. 4, anche quello del ‘cumulo con altri progetti’ di cui all’art. 4.1. In virtù di tale criterio, più precisamente, ‘Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale’ al fine di evitare ‘la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l’assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione ad hoc della soglia stabilita nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006’, nonché impedire ‘che la valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale’. La medesima disposizione specifica altresì che ‘il criterio del cumulo con altri progetti deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione’”, soggiungendo che “in base al dato testuale della disposizione richiamata, in particolare nella parte in cui espressamente puntualizza che il criterio del ‘cumulo con altri progetti’ viene in rilievo con riguardo a ‘progetti’ afferenti ad ‘opere o interventi di nuova realizzazione’”, si pone “al di fuori dell’alveo applicativo della fattispecie la computabilità di impianti preesistenti rispetto al momento di proposizione di un singolo progetto da realizzare. Va anzi sottolineato, in coerenza con una lettura volta ad escludere dal novero degli impianti cumulabili quelli già in essere, che l’intero art. 4.1 delle Linee guida, nel disciplinare il criterio cumulativo in esame, fa sempre soltanto riferimento a ‘progetti’ di opere, non già ad opere tout court. Nella medesima direzione ermeneutica si pone, ancora, la norma ove dispone che ‘Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati’, dovendosi invero leggere tale adempimento collaborativo a carico dell’autorità procedente come funzionale a consentire al privato di conoscere – si da escludere qualsiasi possibile operatività del criterio cumulativo eventualmente impattante sul progetto proposto – l’eventuale presenza di ulteriori progetti interessanti l’area, benché non ancora materialmente realizzati e dunque in astratto non conoscibili dal richiedente”.
Dalla disamina della documentazione agli atti, risulta che la società proponente ha puntualmente affrontato ed approfondito il profilo di cui i ricorrenti lamentano la mancata valutazione.
Dal documento “Valutazione numerica della dispersione” emerge in particolare che l’analisi di impatto ambientale effettuata dalla controinteressata ha riguardato sia lo stato attuale, che quello di progetto, comprensivo della valutazione degli effetti cumulativi.
Con specifico riferimento alla componente atmosferica, che risulta quella di maggior rilievo alla luce della tipologia di progetto, vi si legge che “ Ai fini della valutazione complessiva della dispersione delle emissioni in atmosfera, oltre al contributo dato dal nuovo punto di emissione, nel presente studio sono stati considerati anche i contributi dati dai punti di emissione autorizzati ma non ancora realizzati (identificati nel decreto AIA n. 413/2022 come Eb13, Eb14, Eb15) e corrispondenti a tre nuovi biofiltri analoghi a quelli esistenti.
La società MA, come rilevato dall’Amministrazione regionale, ha pertanto definito in tale documento lo scenario di base, caratterizzando per diverse tipologie di inquinanti lo stato attuale della componente atmosferica sulla base dei dati più aggiornati possibili, tenendo conto degli effetti indotti da impianti che già producono emissioni in quanto esistenti sul territorio; ha introdotto le pressioni di progetto e relative al nuovo punto di emissione ed anche le emissioni derivanti da fonti autorizzate, ma non realizzate ed ha poi cumulato le pressioni di progetto con quelle derivanti dal precedente progetto autorizzato (biofiltri non ancora in esercizio).
L’intera analisi, basata sulla considerazione degli effetti di cumulo, è stata poi validata da PA che nel parere del 27.11.2023, in relazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione degli impatti simulati, ha ritenuto che “il proponente abbia risposto alle domande di chiarimento e integrato la documentazione secondo le richieste (…) dall’analisi effettuata non vengono evidenziate criticità riguardo alle emissioni in atmosfera per gli inquinanti simulati e gli odorigeni”.
Di un tanto ha preso atto la Commissione Tecnico consultiva VIA nella Relazione Istruttoria del 6.12.2023, come si legge a pag. 21 del documento.
Circa il riferimento contenuto nel ricorso ad una richiesta formulata da PA (in una nota del 6.9.2023) di procedere ad una valutazione di impatto cumulativo del progetto di modifica dell’impianto da sottoporre a screening con altro progetto di impianto agricolo, di produzione di biometano, oggetto di PAS, va rilevato che a seguito della richiesta di archiviazione della relativa pratica formulata da MA al Comune di Maniago, PA non reiterava nella successiva nota del 27.11.2023 la richiesta di doversi procedere alla predetta valutazione.
Come evidenziato dalla difesa regionale, “ in nessuno degli ulteriori pareri pervenuti nella fase iniziale del procedimento da parte di soggetti pubblici sono stati segnalati o indicati ulteriori progetti di nuovi interventi previsti in un intorno significativo dell’area dello stabilimento MA, tali da necessitare di specifiche analisi di impatto cumulativo. Neppure il Comune di Maniago ha segnalato la presenza di ulteriori progetti di cui tener conto per gli aspetti di cumulo” e peraltro “la stessa EN (che si è espressa a voce del ‘Circolo Prealpi carniche’ e ‘EN PI) non ha accennato o segnalato specifici progetti di nuovi interventi in prossimità dell’area dello stabilimento MA, di cui eventualmente tenere conto nelle analisi di impatto cumulativo”.
9.2 Per completezza, con riferimento alle attività elencate dai ricorrenti quali preesistenze che non sarebbero state considerate dalla controinteressata in sede di valutazione cumulativa, va rilevato che a pag. 9 dello Studio preliminare ambientale viene evidenziato che “L’impianto in oggetto è ubicato in Comune di Maniago (PN) località OS. In particolare l’area su cui insiste il sito di progetto, è posta a circa 5 km a sud dal centro di Maniago (PN), a circa 1 km ad est del greto del fiume Cellina e a circa 6 km a nord del centro di Vivaro. Confina a Nord, Sud e ad Ovest con terreni a destinazione agricola e ad Est con la strada Provinciale Vivarina, di collegamento tra i Comuni di Maniago e Vivaro. Sulla strada provinciale si trova l’accesso all’impianto. Nelle immediate vicinanze si trovano: - 600 m a sud ovest la discarica comunale; a sud est e nord ovest, ad un raggio di circa 1 km, due allevamenti zootecnici; a sud una base militare”.
Le predette attività, espressamente menzionate nello Studio preliminare, sono state tenute in considerazione, ma ritenute non rilevanti alla luce delle prescrizioni del DM 52/2015 in quanto impianti già in esercizio, senza progetti relativi a nuove attività.
Dagli atti di causa risulta infatti che:
- la discarica ha presentato nel 2023 un progetto per ampliarsi in un quinto lotto in un’area già dedicata a impianto smaltimento, senza criticità aggiunte in merito alle emissioni;
- i due allevamenti non hanno progetti approvati, uno dispone di impianto a biogas inferiore a 1MW e pertanto a emissioni non significative;
- nella zona industriale di Maniago, a 3 km a nord dell’impianto MA, sono presenti attività per le quali non sono stati approvati progetti di sviluppo (come si evince dal doc. 66, presente sul sito della Regione).
Risulta pertanto che i profili inerenti al cumulo, rispetto ai quali nel ricorso si lamenta una mancata valutazione, sono stati puntualmente affrontati da parte della società proponente, e tale valutazione è stata ritenuta esaustiva da parte dell’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
9.3 Il motivo volto a censurare l’omessa valutazione dell’opzione zero è inammissibile ancora prima che infondato.
Va rilevato come la disciplina relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA non contempli la verifica dell’alternativa zero, né all’art 19 DLgs 152/2006, né agli allegati IV bis e V della parte seconda, per cui tale valutazione potrebbe trovare applicazione solo in ipotesi di autovincolo da parte dell’Amministrazione.
In assenza di una prescrizione normativa, la scelta compiuta dall’Amministrazione regionale competente risulta pertanto insindacabile nel merito. Il giudice amministrativo può infatti valutare, nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, la logicità, la congruità e la completezza dell’istruttoria che ne hanno determinato l’esito, ma non può sostituire all’apprezzamento dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento, in particolare nel valutare l’“alternativa/opzione – zero”, poiché tale giudizio - ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera – è quello che più si approssima alla scelta di merito.
Tanto più che dagli atti di causa emerge che la tipologia di impianto che la società proponente intende realizzare risulta migliorativa rispetto all’esistente sotto il profilo dell’impatto ambientale, poiché il nuovo progetto prevede la sostituzione dell’attuale centrale di produzione di energia a biogas con una nuova centrale, alimentata sempre a fonti rinnovabili, quale la biomassa legnosa e consentirà di produrre, rispetto all’attuale situazione, più biometano in grado di limtare il consumo del gasolio fossile, evitando le emissioni in atmosfera da esso prodotte.
Per cui, alla luce di tale premessa, parlare di alternativa zero nel senso di non realizzare nulla potrebbe risultare controproducente, implicando il rifiuto tout court di applicazione di innovazioni tecnologiche più favorevoli dal punto di vista ambientale.
9.4 In merito al richiamo effettuato dai ricorrenti ad un contrasto del progetto presentato dalla controinteressata con le prescrizioni imposte dalla VIA del 2008, va rilevato come tale asserzione sia destituita di fondamento.
Risulta dai documenti agli atti che l’impianto della società MA era stato oggetto di una prima procedura di VIA, conclusa con DGR 1310/2008, favorevole al progetto con prescrizioni.
Le varianti al progetto, intervenute successivamente a tale provvedimento, avevano inciso in particolare sul contenuto della prescrizione n. 22, che imponeva alla società in parola di realizzare un “progetto di mitigazione e recupero ambientale a verde ” di un’area limitrofa all’impianto per una estensione di 87.000 mq.
La proposta di modifica della citata prescrizione, presentata il 28.4.2016, con individuazione di nuove aree da destinare al progetto di rinaturalizzazione per una area complessiva di estensione maggiore, otteneva il parere favorevole della Commissione tecnico-consultiva VIA di data 6.7.2016, a cui faceva seguito la delibera di Giunta regionale n. 1724/2016.
Con il decreto n. 1239 del 20.3.2018 il Servizio valutazioni ambientali concludeva favorevolmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 dell’intervento di ampliamento delle pertinenze dell’impianto sulle superfici inizialmente destinate all’esecuzione dell’intervento di rinaturalizzazione di cui alla prescrizione n. 22. Si legge infatti in tale provvedimento, divenuto definitivo, che “Il progetto riguardante la modifica non sostanziale all’impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in Comune di Maniago – presentata da MA s.p.a. – non è da assoggettare a procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al DLgs 152/06 e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell’art. 5 del DPR 35771997”.
Circa la prescrizione n. 22, di cui alla deliberazione n. 1310/2008 richiamata dai ricorrenti, la precitata delibera giuntale del 16.9.2016 n. 1724 ne aveva disposto lo stralcio, sostituendola con altre prescrizioni comprensive della rinaturalizzazione per compensazione ambientale di un’area di 15 ettari di terreno.
A seguito della richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 14.7.2023 in merito all’adempimento alle predette nuove prescrizioni, riscontrata dalla controinteressata con note del 27.7.2023 e 11.8.2023 (con allegata documentazione fotografica), il Servizio valutazioni ambientali a seguito del sopralluogo congiunto effettuato il 26.7.2023 e dell’acquisizione della comunicazione del Servizio Biodiversità del 30.8.2023, ne ha constatata la corretta ottemperanza da parte di MA, dichiarando che “Esaminata la documentazione trasmessa e sentito il Servizio Biodiversità (vedi allegata nota prot. 492252 del 30 agosto 2023), si può ragionevolmente ritenere che per la condizione ambientale in oggetto non sussistano i presupposti per l’applicazione delle disposizioni di norma di cui all’art. 29 del DLgs 152706”.
A fronte della raccomandazione formulata dal predetto Servizio valutazioni ambientali “di portare a termine gli interventi di ripristino non ancora conclusi, in tempi consoni e seguendo attentamente le indicazioni fornite dal servizio IO, secondo il cronoprogramma di recente concordato con il Servizio medesimo ”, la società controinteressata forniva tutti i necessari chiarimenti con successiva relazione del 22.11.2023 (con allegata documentazione fotografica), ritenuti esaustivi dalla Regione.
9.5 I riferimenti fatti dai ricorrenti alle osservazioni contenute nella nota di PA del 6.9.2023, nella fase iniziale del procedimento di screening di VIA circa la classificazione dei rifiuti, al fine di evidenziare una carenza di istruttoria, non colgono nel segno.
I predetti rilievi hanno condotto alla richiesta di chiarimenti di data 11.9.2023 rivolta alla società proponente da parte del Servizio VIA, “classificando e caratterizzando adeguatamente da un punto di vista merceologico i rifiuti di scarto che alimenteranno la nuova sezione impiantistica in progetto”, riscontrata dalla MA con produzione di documentazione integrativa il 30.10.2023, cui ha fatto seguito la nota PA del 27.11.2023, che ha ritenuto “necessario che nella fase di modifica dell’autorizzazione venga previsto un controllo sistematico e puntuale sul materiale inviato alla centrale termica, in quanto rappresenta elemento essenziale per la valutazione degli impatti ambientali”.
Le predette osservazioni di PA sono state tenute adeguatamente in considerazione in sede istruttoria, come risulta dalla Relazione del Servizio valutazioni ambientali del 6.12.2023 che ne fa espresso richiamo, confluita poi nel parere della Commissione tecnico consultiva di VIA, che a tal fine ha proposto l’introduzione di specifiche condizioni ambientali, che risultano ora imposte nel decreto 62549/2023 conclusivo del procedimento.
9.6 La doglianza volta ad evidenziare una carenza istruttoria conseguente alla mancata considerazione in sede di procedimento di screening di VIA del progetto della rete di teleriscaldamento risulta non accoglibile.
Premessa la diversità di disciplina a cui sono soggetti i progetti relativi agli impianti di trattamento rifiuti, quale quello della controinteressata e i progetti concernenti impianti funzionali al trasporto di energia elettrica e termica, va evidenziato che la procedura di cui si discute nella presente sede ha avuto ad oggetto una modifica all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della MA e non un progetto di realizzazione di rete di teleriscaldamento, che, come precisato dalla Regione, risulta essere stata già autorizzata nel 2020 in base alla disciplina di cui al DLgs 387/2003.
Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto di trattamento rifiuti, la previsione progettuale concernente la destinazione di una quota di energia termica per l’alimentazione della rete di teleriscaldamento urbano a servizio del Comune di Maniago è venuta in rilievo in quanto oggetto della condizione ambientale n. 4 “ ante operam ” secondo cui “Il proponente, conformemente a quanto indicato in progetto, dovrà cedere l’energia termica prodotta in surplus (rispetto alle esigenze energetiche interne) dall’impianto, alla rete di teleriscaldamento all’uopo realizzata, secondo modalità, quantitativi e tempistiche definite e concordate con il Comune di Maniago”.
9.6 In merito alle censure relative alla competenza, va evidenziato che, come precisato dalla difesa della Regione, “il progetto in esame va qualificato come ‘variante’ ad un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi già esistente, autorizzato - da ultimo - con decreto AIA n. 4131/AMB del 16.8.2022 all’esercizio di attività di recupero (R1, R3, R12, R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi. La capacità autorizzata, che permane invariata anche con il progetto di variante, è pari a 1500t/giorno. La variante, in particolare, va specificatamente riferita all’attività di recupero R1 di cui all’allegato C alla parte quarta del Tua, ossia: ‘utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia’, già esercitata in impianto. La finalità dichiarata da MA è quella di valorizzare i residui attualmente prodotti con produzione di energia elettrica e termica. La sezione impiantistica di cogenerazione prevista in progetto risulta infatti funzionale a produrre energia elettrica e termica da rifiuti (rifiuto biomassa legnosa come definita dall’art. 237 ter, comma 1, lettera s) punto 2.5 del D.Lgs 152/06, qualificandosi pertanto come attività R1 già presente e autorizzata nello stabilimento. Si tratta quindi di impianto termico, ma afferente alla tipologia degli impianti di recupero rifiuti non pericolosi, contemplata specificatamente all’interno delle categorie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del Tua. Il progetto proposto, configurandosi come variante a un impianto trattamento rifiuti esistente e già approvato, rientra, in materia di VIA nella definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. l) del Tua, ‘modifica’ (la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente)”.
L’art. 6 comma 6 lett. b) DLgs 152/2006 prevede la verifica di assoggettabilità a VIA (nazionale o regionale, a seconda della categoria di appartenenza del progetto già approvato) con riferimento a “le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III”.
La categoria di appartenenza dell’impianto esistente rientra negli allegati IV e III di competenza regionale (limitatamente al recupero R1-R3, mentre R12 e R13 non sono contemplate in alcuno degli allegati della parte seconda del TUA).
La categoria di riferimento per il progetto di variante, che è stato sottoposto alla procedura di screening VIA, è quella dell’allegato IV punto 8 lett. t) parte seconda TUA, concernente le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”.
Diversamente, invece, la competenza statale sussiste qualora la categoria di appartenenza sia tra quelle contemplate all’allegato II o II bis alla parte seconda del TUA, che al punto 1 lett. a) riguarda impianti termici con potenza superiore a 50 MW di nuova realizzazione, mentre le modifiche sono previste alla lett. h), sempre con riferimento a impianti di potenza superiore a 50 MW (non configurabili come impianti di trattamento rifiuti, quale quello della controinteressata).
Risulta inoltre che l’avvio del procedimento di screening di VIA era stato comunque comunicato dal Servizio valutazioni ambientali della Regione alla Direzione generale del Ministero dell’ambiente con nota del 28.8.2023, con indicazione del link da cui estrarre la documentazione e la richiesta di far pervenire eventuali osservazioni in merito alla competenza (che non venivano comunicate dal Ministero, con implicita conferma della competenza regionale).
10. Anche il secondo motivo va respinto.
Circa le doglianze relative all’omessa attivazione della procedura di NC di II livello, va evidenziato che è pacifico che l’area interessata dal progetto non ricade, neanche parzialmente, all’interno di Aree naturali protette, così come definite dalla legge 394/1991, né in siti della Rete Natura 2000.
Sul punto il decreto impugnato richiama e fa proprio il parere del Servizio Biodiversità della Regione, constatando che “il progetto di variante in argomento – limitrofo alla ZPS IT3311001 ’Magredi di Pordenone’ e prossimo alla ZSC IT3310009 “Magredi del Cellina” – non è sottoposto a contestuale procedura di valutazione di incidenza – livello 2 – valutazione appropriata di cui alla DGR 1183/2022 per quanto valutato dal Servizio IO (precedentemente alla presentazione dell’istanza di screening di VIA da parte del proponente) con nota prot. 41171 del 13 luglio 2023”.
Ed inoltre, il richiamato decreto precisa, in merito alla voce “Impatti di esercizio – componenti: flora, fauna, ecosistemi. Gli impatti potenziali sulle componenti in oggetto attengono alle possibili incidenze indirette del progetto nei confronti delle vicine aree tutelate. A tal riguardo rilevano le conclusioni a cui è giunto, in materia di valutazione di incidenza ambientale, il competente Servizio IO (espressosi prima dell’avvio del procedimento in oggetto): …Dall’esame dei numerosi precedenti presenti negli archivi, emerge che l’azienda ha già presentato nell’ultimo decennio diversi progetti di modifica dell’impianto, alcuni dei quali già prevedevano un ampliamento con analoga riduzione della distanza dal sito Natura 2000 a poche decine di metri. Per tutte queste varianti, tenuto conto del fatto che i processi industriali previsti non andavano ad incidere sull’habitat magredile, che può essere alterato solo da lavori che lo interessino in modo diretto, non è mai stata individuata interferenza funzionale. Pertanto anche su questo nuovo progetto, che va a sostituire i precedenti ampliamenti non eseguiti, non si individuano elementi che comportino la necessità di una nuova istruttoria” concludendo nel senso che “Vanno escluse conseguentemente significative incidenze ambientali ad opera del progetto proposto a carico delle aree tutelate contermini”.
Ritiene pertanto il Collegio che in presenza di un progetto destinato a realizzarsi su un’area esterna a siti tutelati, quale è pacificamente quello di cui si discute e di una valutazione di non interferenza funzionale effettuata dal Servizio IO e fatta propria dal Servizio valutazioni ambientali della Regione, non sussistano i presupposti per una necessaria attivazione della procedura di NC, come preteso invece dai ricorrenti, che mirano a sostituire inammissibilmente le proprie valutazioni a quelle dei soggetti muniti della relativa competenza ex lege .
Un tanto trova conferma anche nella giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, dovendosi preliminarmente precisare come la decisione CGARS n. 110/2024 non assuma rilievo nel presente ricorso, concernendo un intervento in un’area inclusa in una Zona di Protezione Speciale, diversamente da quello progettato dalla odierna controinteressata.
La decisione CDS sez VI n. 5092/2014, richiamata dal CGARS e di cui la memoria di replica dei ricorrenti ne riporta uno stralcio del testo, precisa che l’applicazione della valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della direttiva “Habitat” agli interventi che si collochino all’esterno delle aree Natura 2000 e delle ZPS riguarda i soli interventi che “possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati dal sito”, circostanza questa che è stata esclusa dai competenti Servizio IO e Servizio valutazioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche CGARS n. 4/2014 ha affermato che spetta alle amministrazioni il compito di “ acclarare con certezza l’assenza di incidenze significative” così da escludere l’attivazione della procedura di VI ; nello stesso senso Tar Pescara n. 223/2015, secondo cui: “Spetta all’autorità procedente (…) effettuare la verifica della possibile incidenza significativa e quindi escludere in via preliminare la necessità di procedere a NC ”.
Va altresì rilevato come le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione regionale, nel senso di non ritenere necessaria l’attivazione della procedura di VI alla luce delle valutazioni già in precedenza effettuate dal Servizio IO, non si pongono in contraddizione con il canone della massima precauzione richiamato dai ricorrenti, “dal momento che la valutazione di rischio potenziale, anche secondo un approccio orientato alla massima prudenza, non può comunque basarsi su mere ipotesi astratte destituite di qualunque riscontro in relazione alla fattispecie concreta, risolvendosi altrimenti in giudizio esclusivamente soggettivo ed arbitrario” (Cons St sez VI 388/2025).
11. Anche il terzo motivo non può essere accolto.
Le doglianze volte ad evidenziare una illegittimità del decreto regionale di non assoggettabilità a VIA in quanto non adottato nell’ambito della procedura di cui all’art. 12 DLgs 387/2003 volta all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non sono accoglibili.
Come risulta dall’art. 12 comma 4, la verifica di assoggettabilità a VIA è un procedimento preliminare rispetto al procedimento unico contemplato dal medesimo comma.
In tal senso dispone anche l’Allegato alla DGR n. 568/2022 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale” che all’art. 10 stabilisce che “Qualora un progetto deve essere approvato nella conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14 comma 2 legge 241/1990, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, se necessaria, deve essere acquisita prima della presentazione dell’istanza del progetto.
Va soggiunto che nell’art. 27 bis DLgs 152/2006 che concerne il procedimento autorizzatorio regionale PAUR trova indiretta conferma quanto sopra evidenziato in merito al carattere preliminare della verifica di assoggettabilità a VIA, poiché solo qualora la procedura di screening si concluda con la decisione di necessario assoggettamento a VIA del progetto in esame, potrà essere avviato il procedimento di PAUR.
Appare al Collegio come la censura in esame risulti inammissibile, prima ancora che infondata, non avendo i ricorrenti allegato quali elementi ulteriori da porre a fondamento della decisione avrebbero potuto essere acquisiti con la diversa procedura, fermo restando che attraverso l’espletamento del procedimento di screening di VIA la Regione ha potuto stabilire le condizioni ambientali a cui la controinteressata dovrà ottemperare prima della procedura di autorizzazione unica.
12. Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO