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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7073 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2804/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/01/2025 da 1) Parte_1
Nato il 30/10/1983 a BRASILE cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. G. BATTISTA 7 MILANO con l'Avv. CORGIAT MECIO EMANUELE presso il cui studio in Milano PIAZZA CINQUE GIORNATE 1 ha eletto domicilio telematico contro 2) Controparte_1
Nata il 28/09/1975 a POLLA (SA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 a MILANO convenuto contumace con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...]
Premesso
e hanno contratto matrimonio a Milano Parte_2 Controparte_1 il 22/03/2007 con rito civile. Dall'unione coniugale sono nati nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...].
[...]
Le parti si sono separate come da verbale omologato dal Tribunale di Milano con decreto 20.02.2017 e successivamente, con sentenza n. 835/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 1 Con ricorso depositato il 23.01.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_2 statuizioni di cui alla sentenza di divorzio con riferimento alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli e alla regolamentazione dei tempi di permanenza degli stessi, in considerazione del fatto che-secondo quanto riferito dalla donna – a differenza di quanto previsto in sede di divorzio (che prevedeva un collocamento pari tempo dei minori sulla base dell'alternanza settimanale) e Per_1
sono prevalentemente collocati dalla madre. Per_2
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 09.09.2025 il convenuto è comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore. Informato dal giudice della necessità positivamente prescritta dell'assistenza di un legale, l'uomo ha affermato di non avere intenzione di sostenere i costi, eccessivi, di una difesa tecnica. La parte attrice, presente personalmente, e il di lei difensore nulla hanno eccepito alla partecipazione del OL all'udienza. Il giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia del convenuto. Nel corso dell'udienza le parti, sentite liberamente, hanno raggiunto il seguente accordo:
1.rideterminazione del contributo paterno al mantenimento di e in € 400 per ciascun Per_1 Per_2 figlio (in luogo di € 200 per ciascun figlio) oltre all'80% delle spese extra assegno (in luogo del 50%)
2.assegno unico universale alla madre in ragione del 100% 2.regolamentazione delle frequentazioni tra (unico minorenne) e il papà a fine settimana Per_2 alternati dal venerdì al lunedì mattina oltre al mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì sera dopo cena nelle sole settimane che terminano con il week-end di competenza materna
Il difensore della parte attrice, invitato dal giudice delegato ad interloquire sul punto, ha dichiarato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa Il difensore di parte attrice ha dichiarato: a parziale modifica della sentenza di divorzio chiedo che il contributo paterno al mantenimento di e venga rideterminato in € 400 mensili oltre Per_1 Per_2 all'80% delle spese extra assegno. Quanto alle frequentazioni di , unico figlio rimasto Per_2 minorenne, con il papà, chiedo che il padre lo tenga con sé quantomeno a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina e nelle settimane in cui non ha week-end, da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì sera dopo cena All'esito della discussione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025
***
Ritenuto che L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Invero, è circostanza pacifica che l'assetto relativo alla regolamentazione dei tempi di permanenza di e presso e con ciascun genitore stabilito in sede di divorzio è oggi mutato: i ragazzi Per_2 Per_1
Pagina 2 non sono infatti collocati a settimane alternati da mamma e papà, ma vivono stabilmente con la madre e frequentano il papà previ accordi assunti con lo stesso, invero non molto spesso. Tale circostanza da un lato rende equo e legittimo l'aumento dell'onere contributivo paterno nella misura concordata dalle parti così come l'integrale percezione dell'assegnano unico da parte dell'attrice; dall'altro, con specifico riferimento a , unico figlio rimasto minorenne, rende Per_2 opportuno prevedere quantomeno un calendario di massima delle frequentazioni paterne al fine di garantire al minore, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, adeguati tempi di permeanza con il papà e al tempo stesso funzionale a richiamare fattivamente il padre all'assolvimento di omeri di cura diretti nei confronti del figlio minore nonché alla concreta partecipazione alla vita quotidiana (scolastica, sportiva e sanitaria) dello stesso Atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.); Le spese legali attesa la mancata costituzione del convenuto e considerato che, intervenuto personalmente, ha aderito alla proposta conciliativa della parte attrice, devono Controparte_1 essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra di e Parte_2
, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 835/2022: Controparte_1
1) Pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (maggiorenne economicamente non Per_1 indipendente) e (minorenne) mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 Per_2 di ogni in favore di della somma complessiva di € 800 (€ 400 Parte_2 per ciascun figlio) oltre all'80% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano 2) Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre tenga con sé il figlio minore a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina e nelle Per_2 settimane che terminano con il week-end di competenza materna, da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì sera dopo cena
3) Dispone che l'assegno unico universale relativo ai figli venga percepito dalla madre in ragione del 100%
4) Conferma nel resto per quanto di ragione le statuizioni di cui alla sentenza n. 835/2022;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite
6) Si comunichi. Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il Giudice Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/01/2025 da 1) Parte_1
Nato il 30/10/1983 a BRASILE cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. G. BATTISTA 7 MILANO con l'Avv. CORGIAT MECIO EMANUELE presso il cui studio in Milano PIAZZA CINQUE GIORNATE 1 ha eletto domicilio telematico contro 2) Controparte_1
Nata il 28/09/1975 a POLLA (SA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 a MILANO convenuto contumace con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...]
Premesso
e hanno contratto matrimonio a Milano Parte_2 Controparte_1 il 22/03/2007 con rito civile. Dall'unione coniugale sono nati nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...].
[...]
Le parti si sono separate come da verbale omologato dal Tribunale di Milano con decreto 20.02.2017 e successivamente, con sentenza n. 835/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 1 Con ricorso depositato il 23.01.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_2 statuizioni di cui alla sentenza di divorzio con riferimento alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli e alla regolamentazione dei tempi di permanenza degli stessi, in considerazione del fatto che-secondo quanto riferito dalla donna – a differenza di quanto previsto in sede di divorzio (che prevedeva un collocamento pari tempo dei minori sulla base dell'alternanza settimanale) e Per_1
sono prevalentemente collocati dalla madre. Per_2
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 09.09.2025 il convenuto è comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore. Informato dal giudice della necessità positivamente prescritta dell'assistenza di un legale, l'uomo ha affermato di non avere intenzione di sostenere i costi, eccessivi, di una difesa tecnica. La parte attrice, presente personalmente, e il di lei difensore nulla hanno eccepito alla partecipazione del OL all'udienza. Il giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia del convenuto. Nel corso dell'udienza le parti, sentite liberamente, hanno raggiunto il seguente accordo:
1.rideterminazione del contributo paterno al mantenimento di e in € 400 per ciascun Per_1 Per_2 figlio (in luogo di € 200 per ciascun figlio) oltre all'80% delle spese extra assegno (in luogo del 50%)
2.assegno unico universale alla madre in ragione del 100% 2.regolamentazione delle frequentazioni tra (unico minorenne) e il papà a fine settimana Per_2 alternati dal venerdì al lunedì mattina oltre al mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì sera dopo cena nelle sole settimane che terminano con il week-end di competenza materna
Il difensore della parte attrice, invitato dal giudice delegato ad interloquire sul punto, ha dichiarato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa Il difensore di parte attrice ha dichiarato: a parziale modifica della sentenza di divorzio chiedo che il contributo paterno al mantenimento di e venga rideterminato in € 400 mensili oltre Per_1 Per_2 all'80% delle spese extra assegno. Quanto alle frequentazioni di , unico figlio rimasto Per_2 minorenne, con il papà, chiedo che il padre lo tenga con sé quantomeno a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina e nelle settimane in cui non ha week-end, da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì sera dopo cena All'esito della discussione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025
***
Ritenuto che L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Invero, è circostanza pacifica che l'assetto relativo alla regolamentazione dei tempi di permanenza di e presso e con ciascun genitore stabilito in sede di divorzio è oggi mutato: i ragazzi Per_2 Per_1
Pagina 2 non sono infatti collocati a settimane alternati da mamma e papà, ma vivono stabilmente con la madre e frequentano il papà previ accordi assunti con lo stesso, invero non molto spesso. Tale circostanza da un lato rende equo e legittimo l'aumento dell'onere contributivo paterno nella misura concordata dalle parti così come l'integrale percezione dell'assegnano unico da parte dell'attrice; dall'altro, con specifico riferimento a , unico figlio rimasto minorenne, rende Per_2 opportuno prevedere quantomeno un calendario di massima delle frequentazioni paterne al fine di garantire al minore, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, adeguati tempi di permeanza con il papà e al tempo stesso funzionale a richiamare fattivamente il padre all'assolvimento di omeri di cura diretti nei confronti del figlio minore nonché alla concreta partecipazione alla vita quotidiana (scolastica, sportiva e sanitaria) dello stesso Atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.); Le spese legali attesa la mancata costituzione del convenuto e considerato che, intervenuto personalmente, ha aderito alla proposta conciliativa della parte attrice, devono Controparte_1 essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra di e Parte_2
, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 835/2022: Controparte_1
1) Pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (maggiorenne economicamente non Per_1 indipendente) e (minorenne) mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 Per_2 di ogni in favore di della somma complessiva di € 800 (€ 400 Parte_2 per ciascun figlio) oltre all'80% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano 2) Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre tenga con sé il figlio minore a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina e nelle Per_2 settimane che terminano con il week-end di competenza materna, da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì sera dopo cena
3) Dispone che l'assegno unico universale relativo ai figli venga percepito dalla madre in ragione del 100%
4) Conferma nel resto per quanto di ragione le statuizioni di cui alla sentenza n. 835/2022;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite
6) Si comunichi. Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il Giudice Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
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