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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 18 novembre
2025 nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 637/2022 R.G.L., vertente
TRA
), nato a [...] il (c.f. Parte 1 C.F. 1
C.F. 2 ) nata a [...]02.1971, e (c.f. Parte 2
Reggio Calabria il 29.10.1981, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona 1 (c.f. C.F. 3 1) nata a [...] il
24.02.2014, rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA (c.f.
"giusta procura;
pec: Email 1 C.F. 4
in atti
-Appellanti-
CONTRO
in persona Controparte_1
del 1.r.p.t.
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa. Svolgimento del processo
Con l'originario ricorso Parte_3 e Parte 2
esponevano :
di essere genitori di Persona 1 nata nel 2014 ed affetta da disturbo dello spettro autistico di grado moderato associato a ritardo di sviluppo e disordine delle competenze linguistiche, diagnosticata all'età di due anni;
che a seguito delle visite presso il SSN, veniva prescritta la terapia cognitivo-comportamentale (DENVER
fino ai due anni, poi ABA), che veniva eseguita privatamente dal 2017 non essendo garantita dall' nonostante la L.134/15 avesse introdottoControparte_2
l'autismo nei nuovi LEA;
che l'azienda sanitaria è inadempiente agli obblighi posti dalla regolamentazione vigente che prevede la terapia cognitivo- comportamentale (nella quale rientra il metodo Aba) tra i LEA da assicurare gratuitamente;
Cont che dovrebbe quindi garantire il servizio di screening, mentoring e di che la supporto alle famiglie - è rimasta silente alla richiesta di immediato intervento e di rimborso degli importi già corrisposti, inviata con lettera del 20.02.18.
Chiedevano di vedere riconosciuto il diritto della figlia minore all'erogazione, da parte del sistema sanitario, della terapia con metodo Aba o in alternativa a sostenerne l'onere economico;
di sentir condannare l'azienda sanitaria al rimborso delle spese
Cont già sostenute e di accertare l'inadempimento della agli obblighi normativamente imposti condannandola al risarcimento dei danni non patrimoniali, in termini di perdita di chance.
Con sentenza n. 590/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, il GL di Controparte 1 accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l'azienda sanitaria a provvedere, direttamente o indirettamente, alla erogazione della terapia con metodo ABA per 15 ore settimanali o, in subordine, a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, e tanto almeno fino al compimento del 12° anno di età.
Rigettava la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la terapia nel periodo antecedente all'ordinanza del 28.06.2019 (che definiva il giudizio cautelare nel quale con accertamento medico-diagnostico era stato verificato che,
nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, l'ABA rappresentava quello propriamente adatto alle esigenze del minore), ritenendo non si potesse ravvisare,
Cont prima di tale momento, inadempimento dell'
Rigettava altresì, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in mancanza di una condotta inadempiente precedente all'ordinanza cautelare.
I genitori della minore hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 9.122,52 e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Quanto al primo punto, hanno evidenziato che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di rimborso sull'erroneo assunto che solo dal momento della consulenza tecnica espletata in sede di giudizio cautelare si è potuto verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, l'ABA rappresenta quello propriamente adatto alle esigenze del minore;
che non vi è un diritto del paziente a scegliersi la cura e che l'azienda sanitaria gode di discrezionalità nel valutare le esigenze sanitarie del paziente.
Hanno dedotto che dalla documentazione in atti, già a seguito del ricovero del
15.11.2016 (all. 1 fascicolo primo grado- Documentazione sanitaria pagg. 11-12), I'U.O. Controparte_3 di Messina prescriveva l'intervento con metodologia DENVER in favore della minore, che appartiene allo stesso "genus"
delle terapie cognitivo-comportamentali della metodica ABA e viene prescritta fino all'età di due anni;
i minori che non recuperano il gap cognitivo-comportamentale proseguono con la terapia con metodologia ABA;
infatti, anche nelle successive prescrizioni presso l'O.U.C. "Stella Maris" di Matera, si confermava la medesima prescrizione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, tale terapia non è stata scelta arbitrariamente dai genitori in quanto ritenuta maggiormente valida, ma è stata prescritta da un ospedale pubblico del SSN e si è dimostrata valida ed efficace sulla piccola paziente. Cont L non ha garantito tale terapia e ciò costituisce un inadempimento essendo contrario alla tutela del diritto della salute inserire un minore in un percorso terapeutico basato non sulla cura più efficace, ma su quella “disponibile".
Le certificazioni mediche rilasciate dal Policlinico di Messina a partire dal 2015
indicano espressamente la necessità di trattamenti riabilitativi plurimi ed intensivi,
confermando la piena adeguatezza della terapia comportamentale in atto ai fini della tutela del diritto alla salute della minore.
Tale efficacia è stata altresì riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio cautelare.
Per questi motivi
gli appellanti insistono per il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'intervento riabilitativo ABA che l' Controparte_2
avrebbe dovuto assicurare gratuitamente, per un importo complessivo pari ad €
9.122,52, relativo al periodo dal 2017 sino alla data del provvedimento cautelare.
Hanno denunciano l'erroneità della sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance,
deducendo che, come accertato dal c.t.u. in sede di giudizio di primo grado e ritenuto nel provvedimento ex art. 700 c.p.c., la minore avrebbe dovrebbe usufruire di 15 ore settimanali di terapia, a fronte di una media di appena 12 ore settimanali, non potendo la famiglia provvedere ad ulteriori pagamenti;
secondo gli appellanti, se la minore avesse potuto seguire sin da subito le ore di terapia necessaria, avrebbe con alta probabilità raggiunto maggiori progressi in minore tempo.
Cont L seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18.11.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, in conformità di quanto ritenuto da questa Corte
in cause vertenti su analoghe questioni ( vedi sentenza n. 641/2025 pubblicata il
3.10.2025 nel proc. n. 756/2022). Va accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la terapia con il metodo
Aba, che il giudice di prime di cure ha limitato solo al periodo successivo all'ordinanza cautelare.
L'accertamento del diritto della minore all'erogazione, diretta o indiretta, del trattamento con metodo Aba da parte del servizio sanitario è divenuto incontrovertibile, non essendo il capo stato appellato.
La questione investe unicamente il momento da cui è decorso l'obbligo dell'azienda sanitaria di erogare la prestazione, poiché è da tale momento che è maturato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese sostenute.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse inadempimento dell'azienda sanitaria nel periodo antecedente al giudizio cautelare, nel corso del quale il consulente tecnico ha riconosciuto il trattamento con metodo Aba come il migliore ed il più efficace per la paziente, rispetto alle terapie alternative che l'azienda sanitaria aveva comunque garantito, poiché le sole disponibili nell'ambito territoriale di pertinenza.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
Ed invero, va richiamato il quadro normativo in materia che in primo luogo sancisce all'art. 1 del d.lgs. 502/1992 l'obbligo del Servizio Sanitario nazionale di garantire la tutela della salute facendosi carico di erogare le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. Al comma 7 in particolare è previsto che: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non
è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,
non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".
Tanto premesso, nella vicenda in esame si desume dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate delle parti ricorrenti, odierne appellanti, che sin dall'età di due anni alla minore Per 1 era stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico dalle strutture sanitarie pubbliche, tanto che veniva affidata ai servizi territoriali per la presa in carico riabilitativa e prescritto il trattamento rieducativo secondo i principi del Denver Model.
È, altresì, documentato che già nel 2017, all'esito del ricovero presso l'UOC di
Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera
si confermava la diagnosi del disturbo dello spettro dell'autismo associato a ritardo di sviluppo e disordine delle competenze linguistiche e si consigliava un intervento abilitativo specifico ad orientamento cognitivo-comportamentale intensivo;
non essendovi strutture pubbliche eroganti tale tipologia di prestazioni, la minore intraprendeva, privatamente, la terapia con metodo Aba (catalogato appunto nei trattamenti cognitivo-comportamentali intensivi).
Lo stesso ctu nominato in sede cautelare ha accertato la validità scientifica della metodologia Aba alla luce delle linee guida n. 21 del 2011 (aggiornate nel 2015), riscontrando sulla giovane concreti miglioramenti comportamentali e suggerendo un intervento di lunga durata di circa quindici ore settimanali di trattamento con modello
ABA, comprensive della formazione e supporto della famiglia.
Da tale quadro emerge l'inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo, sancito dal richiamato art. 1 D.Lgs 502/92, di fornire il trattamento più efficace ed appropriato per i disturbi da cui è affetta la minore, che sin dal 2017 strutture sanitarie pubbliche individuavano nei trattamenti cognitivi comportamentali intensivi, tra i quali il metodo Aba era già noto e validato scientificamente. Invero, anche le linee
.Co guida n. 21 elaborate dall' nel 2011, riguardanti il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti, consigliavano l'utilizzo di programmi intensivi comportamentali e linee aggiornate nel 2017 hanno previsto che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata "Applied behaviour intervention, ABA".
Era senz'altro onere della azienda sanitaria provare di aver offerto una terapia alternativa al metodo ABA parimenti efficace, onere che però non è stato assolto.
Risulta infatti dalla relazione del consulente tecnico che le terapie cui veniva sottoposta la minore consistevano in logopediae psicomotricità, ma non vi è alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione, da parte dell'azienda sanitaria in ordine sull' equipollenza, in termini di efficacia ed adeguatezza, di tali trattamenti a quelli di tipo riabilitativo-comportamentale e psicoeducativi. Anzi, proprio per questa evidente ragione di insufficienza dell'assistenza sanitaria pubblica essi si sono trovati nella necessità di iniziare la terapia ABA presso centri privati ed è fatto scientifico notorio quello secondo cui la tempestività dell'inizio delle terapie è un fattore decisivo per la maggiore utilità e la buona riuscita della cura dell'autismo.
Sussiste, pertanto, il diritto degli appellanti al rimborso delle spese mediche sostenute nel periodo compreso tra il 2017 e il giugno 2019, come risultanti dalle fatture prodotte in atti, per un importo complessivo pari a € 8.715,26.
Al riguardo, va evidenziato che gli appellanti avevano inizialmente richiesto la somma di € 9.122,52, importo insistito nell'atto di appello, ma a seguito di richiesta di chiarimenti del primo giudice, avevano precisato già nel corso del giudizio di primo grado, che tale quantificazione era frutto di un errore, provvedendo alla sua corretta rideterminazione nell'importo di € 8.715,26, corrispondente a quello effettivamente documentato dalle fatture prodotte.
Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essa non merita accoglimento, poiché genericamente formulata.
La perdita di chance viene identificata dagli appellanti in quei risultati migliorativi che la minore avrebbe potuto conseguire (o avrebbe conseguito in minor tempo) se avesse usufruito, sin dall'inizio del percorso terapeutico col metodo Aba, di un numero di ore maggiore delle 12 ore settimanali che le risorse economiche familiari riuscivano ad assicurarle. Non viene tuttavia specificato, né viene documentato a mezzo di relazioni dei servizi che l'ebbero in cura, quali siano gli obiettivi ed i risultati sperati che l'impiego delle
12 ore settimanali non avrebbe consentito di raggiungere.
Tanto era necessario soprattutto alla luce di quanto si legge nella relazione peritale nella quale il ctu ha riscontrato, basandosi sull'esame obiettivo e la documentazione medica, miglioramenti sia comportamentali sia del linguaggio nel corso della terapia ed ha evidenziato che le linee guida non hanno rilevato statisticamente alcuna correlazione tra intensità e risultati raggiunti, essendo fondamentale, più che l'intensità (in termini di ore settimanali), la durata nel tempo degli interventi terapeutici (cfr. pag. 8 elaborato peritale).
L'appello va dunque accolto nei limiti e nei termini sopra esposti, con condanna della
Cont appellata alle spese di lite del doppo grado, liquidate come in dispositivo (DM
n. 147/2022, IV scaglione per il primo grado e III scaglione per l'appello).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 e in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte 2 Pt 2 "
potestà su contro Controparte_2 avverso la Persona 1
sentenza n. 590/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data
22/03/2022, così provvede:
In parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
-
Controparte 1 al pagamento della somma di € 1'
8715,26 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' Controparte_1 a rifondere alle parti appellanti le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 4.636,5 e per il secondo grado in € 2.904,5, oltre spese generali iva cpa come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti) Il Presidente
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 18 novembre
2025 nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 637/2022 R.G.L., vertente
TRA
), nato a [...] il (c.f. Parte 1 C.F. 1
C.F. 2 ) nata a [...]02.1971, e (c.f. Parte 2
Reggio Calabria il 29.10.1981, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona 1 (c.f. C.F. 3 1) nata a [...] il
24.02.2014, rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA (c.f.
"giusta procura;
pec: Email 1 C.F. 4
in atti
-Appellanti-
CONTRO
in persona Controparte_1
del 1.r.p.t.
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa. Svolgimento del processo
Con l'originario ricorso Parte_3 e Parte 2
esponevano :
di essere genitori di Persona 1 nata nel 2014 ed affetta da disturbo dello spettro autistico di grado moderato associato a ritardo di sviluppo e disordine delle competenze linguistiche, diagnosticata all'età di due anni;
che a seguito delle visite presso il SSN, veniva prescritta la terapia cognitivo-comportamentale (DENVER
fino ai due anni, poi ABA), che veniva eseguita privatamente dal 2017 non essendo garantita dall' nonostante la L.134/15 avesse introdottoControparte_2
l'autismo nei nuovi LEA;
che l'azienda sanitaria è inadempiente agli obblighi posti dalla regolamentazione vigente che prevede la terapia cognitivo- comportamentale (nella quale rientra il metodo Aba) tra i LEA da assicurare gratuitamente;
Cont che dovrebbe quindi garantire il servizio di screening, mentoring e di che la supporto alle famiglie - è rimasta silente alla richiesta di immediato intervento e di rimborso degli importi già corrisposti, inviata con lettera del 20.02.18.
Chiedevano di vedere riconosciuto il diritto della figlia minore all'erogazione, da parte del sistema sanitario, della terapia con metodo Aba o in alternativa a sostenerne l'onere economico;
di sentir condannare l'azienda sanitaria al rimborso delle spese
Cont già sostenute e di accertare l'inadempimento della agli obblighi normativamente imposti condannandola al risarcimento dei danni non patrimoniali, in termini di perdita di chance.
Con sentenza n. 590/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, il GL di Controparte 1 accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l'azienda sanitaria a provvedere, direttamente o indirettamente, alla erogazione della terapia con metodo ABA per 15 ore settimanali o, in subordine, a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, e tanto almeno fino al compimento del 12° anno di età.
Rigettava la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la terapia nel periodo antecedente all'ordinanza del 28.06.2019 (che definiva il giudizio cautelare nel quale con accertamento medico-diagnostico era stato verificato che,
nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, l'ABA rappresentava quello propriamente adatto alle esigenze del minore), ritenendo non si potesse ravvisare,
Cont prima di tale momento, inadempimento dell'
Rigettava altresì, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in mancanza di una condotta inadempiente precedente all'ordinanza cautelare.
I genitori della minore hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 9.122,52 e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Quanto al primo punto, hanno evidenziato che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di rimborso sull'erroneo assunto che solo dal momento della consulenza tecnica espletata in sede di giudizio cautelare si è potuto verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, l'ABA rappresenta quello propriamente adatto alle esigenze del minore;
che non vi è un diritto del paziente a scegliersi la cura e che l'azienda sanitaria gode di discrezionalità nel valutare le esigenze sanitarie del paziente.
Hanno dedotto che dalla documentazione in atti, già a seguito del ricovero del
15.11.2016 (all. 1 fascicolo primo grado- Documentazione sanitaria pagg. 11-12), I'U.O. Controparte_3 di Messina prescriveva l'intervento con metodologia DENVER in favore della minore, che appartiene allo stesso "genus"
delle terapie cognitivo-comportamentali della metodica ABA e viene prescritta fino all'età di due anni;
i minori che non recuperano il gap cognitivo-comportamentale proseguono con la terapia con metodologia ABA;
infatti, anche nelle successive prescrizioni presso l'O.U.C. "Stella Maris" di Matera, si confermava la medesima prescrizione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, tale terapia non è stata scelta arbitrariamente dai genitori in quanto ritenuta maggiormente valida, ma è stata prescritta da un ospedale pubblico del SSN e si è dimostrata valida ed efficace sulla piccola paziente. Cont L non ha garantito tale terapia e ciò costituisce un inadempimento essendo contrario alla tutela del diritto della salute inserire un minore in un percorso terapeutico basato non sulla cura più efficace, ma su quella “disponibile".
Le certificazioni mediche rilasciate dal Policlinico di Messina a partire dal 2015
indicano espressamente la necessità di trattamenti riabilitativi plurimi ed intensivi,
confermando la piena adeguatezza della terapia comportamentale in atto ai fini della tutela del diritto alla salute della minore.
Tale efficacia è stata altresì riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio cautelare.
Per questi motivi
gli appellanti insistono per il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'intervento riabilitativo ABA che l' Controparte_2
avrebbe dovuto assicurare gratuitamente, per un importo complessivo pari ad €
9.122,52, relativo al periodo dal 2017 sino alla data del provvedimento cautelare.
Hanno denunciano l'erroneità della sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance,
deducendo che, come accertato dal c.t.u. in sede di giudizio di primo grado e ritenuto nel provvedimento ex art. 700 c.p.c., la minore avrebbe dovrebbe usufruire di 15 ore settimanali di terapia, a fronte di una media di appena 12 ore settimanali, non potendo la famiglia provvedere ad ulteriori pagamenti;
secondo gli appellanti, se la minore avesse potuto seguire sin da subito le ore di terapia necessaria, avrebbe con alta probabilità raggiunto maggiori progressi in minore tempo.
Cont L seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18.11.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, in conformità di quanto ritenuto da questa Corte
in cause vertenti su analoghe questioni ( vedi sentenza n. 641/2025 pubblicata il
3.10.2025 nel proc. n. 756/2022). Va accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la terapia con il metodo
Aba, che il giudice di prime di cure ha limitato solo al periodo successivo all'ordinanza cautelare.
L'accertamento del diritto della minore all'erogazione, diretta o indiretta, del trattamento con metodo Aba da parte del servizio sanitario è divenuto incontrovertibile, non essendo il capo stato appellato.
La questione investe unicamente il momento da cui è decorso l'obbligo dell'azienda sanitaria di erogare la prestazione, poiché è da tale momento che è maturato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese sostenute.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse inadempimento dell'azienda sanitaria nel periodo antecedente al giudizio cautelare, nel corso del quale il consulente tecnico ha riconosciuto il trattamento con metodo Aba come il migliore ed il più efficace per la paziente, rispetto alle terapie alternative che l'azienda sanitaria aveva comunque garantito, poiché le sole disponibili nell'ambito territoriale di pertinenza.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
Ed invero, va richiamato il quadro normativo in materia che in primo luogo sancisce all'art. 1 del d.lgs. 502/1992 l'obbligo del Servizio Sanitario nazionale di garantire la tutela della salute facendosi carico di erogare le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. Al comma 7 in particolare è previsto che: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non
è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,
non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".
Tanto premesso, nella vicenda in esame si desume dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate delle parti ricorrenti, odierne appellanti, che sin dall'età di due anni alla minore Per 1 era stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico dalle strutture sanitarie pubbliche, tanto che veniva affidata ai servizi territoriali per la presa in carico riabilitativa e prescritto il trattamento rieducativo secondo i principi del Denver Model.
È, altresì, documentato che già nel 2017, all'esito del ricovero presso l'UOC di
Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera
si confermava la diagnosi del disturbo dello spettro dell'autismo associato a ritardo di sviluppo e disordine delle competenze linguistiche e si consigliava un intervento abilitativo specifico ad orientamento cognitivo-comportamentale intensivo;
non essendovi strutture pubbliche eroganti tale tipologia di prestazioni, la minore intraprendeva, privatamente, la terapia con metodo Aba (catalogato appunto nei trattamenti cognitivo-comportamentali intensivi).
Lo stesso ctu nominato in sede cautelare ha accertato la validità scientifica della metodologia Aba alla luce delle linee guida n. 21 del 2011 (aggiornate nel 2015), riscontrando sulla giovane concreti miglioramenti comportamentali e suggerendo un intervento di lunga durata di circa quindici ore settimanali di trattamento con modello
ABA, comprensive della formazione e supporto della famiglia.
Da tale quadro emerge l'inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo, sancito dal richiamato art. 1 D.Lgs 502/92, di fornire il trattamento più efficace ed appropriato per i disturbi da cui è affetta la minore, che sin dal 2017 strutture sanitarie pubbliche individuavano nei trattamenti cognitivi comportamentali intensivi, tra i quali il metodo Aba era già noto e validato scientificamente. Invero, anche le linee
.Co guida n. 21 elaborate dall' nel 2011, riguardanti il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti, consigliavano l'utilizzo di programmi intensivi comportamentali e linee aggiornate nel 2017 hanno previsto che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata "Applied behaviour intervention, ABA".
Era senz'altro onere della azienda sanitaria provare di aver offerto una terapia alternativa al metodo ABA parimenti efficace, onere che però non è stato assolto.
Risulta infatti dalla relazione del consulente tecnico che le terapie cui veniva sottoposta la minore consistevano in logopediae psicomotricità, ma non vi è alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione, da parte dell'azienda sanitaria in ordine sull' equipollenza, in termini di efficacia ed adeguatezza, di tali trattamenti a quelli di tipo riabilitativo-comportamentale e psicoeducativi. Anzi, proprio per questa evidente ragione di insufficienza dell'assistenza sanitaria pubblica essi si sono trovati nella necessità di iniziare la terapia ABA presso centri privati ed è fatto scientifico notorio quello secondo cui la tempestività dell'inizio delle terapie è un fattore decisivo per la maggiore utilità e la buona riuscita della cura dell'autismo.
Sussiste, pertanto, il diritto degli appellanti al rimborso delle spese mediche sostenute nel periodo compreso tra il 2017 e il giugno 2019, come risultanti dalle fatture prodotte in atti, per un importo complessivo pari a € 8.715,26.
Al riguardo, va evidenziato che gli appellanti avevano inizialmente richiesto la somma di € 9.122,52, importo insistito nell'atto di appello, ma a seguito di richiesta di chiarimenti del primo giudice, avevano precisato già nel corso del giudizio di primo grado, che tale quantificazione era frutto di un errore, provvedendo alla sua corretta rideterminazione nell'importo di € 8.715,26, corrispondente a quello effettivamente documentato dalle fatture prodotte.
Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essa non merita accoglimento, poiché genericamente formulata.
La perdita di chance viene identificata dagli appellanti in quei risultati migliorativi che la minore avrebbe potuto conseguire (o avrebbe conseguito in minor tempo) se avesse usufruito, sin dall'inizio del percorso terapeutico col metodo Aba, di un numero di ore maggiore delle 12 ore settimanali che le risorse economiche familiari riuscivano ad assicurarle. Non viene tuttavia specificato, né viene documentato a mezzo di relazioni dei servizi che l'ebbero in cura, quali siano gli obiettivi ed i risultati sperati che l'impiego delle
12 ore settimanali non avrebbe consentito di raggiungere.
Tanto era necessario soprattutto alla luce di quanto si legge nella relazione peritale nella quale il ctu ha riscontrato, basandosi sull'esame obiettivo e la documentazione medica, miglioramenti sia comportamentali sia del linguaggio nel corso della terapia ed ha evidenziato che le linee guida non hanno rilevato statisticamente alcuna correlazione tra intensità e risultati raggiunti, essendo fondamentale, più che l'intensità (in termini di ore settimanali), la durata nel tempo degli interventi terapeutici (cfr. pag. 8 elaborato peritale).
L'appello va dunque accolto nei limiti e nei termini sopra esposti, con condanna della
Cont appellata alle spese di lite del doppo grado, liquidate come in dispositivo (DM
n. 147/2022, IV scaglione per il primo grado e III scaglione per l'appello).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 e in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte 2 Pt 2 "
potestà su contro Controparte_2 avverso la Persona 1
sentenza n. 590/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data
22/03/2022, così provvede:
In parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
-
Controparte 1 al pagamento della somma di € 1'
8715,26 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' Controparte_1 a rifondere alle parti appellanti le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 4.636,5 e per il secondo grado in € 2.904,5, oltre spese generali iva cpa come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti) Il Presidente
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)