CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN TA, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6343/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 07/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7707/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato in data 05/09/2024 la società Ricorrente_1 S.R.L ha impugnato la sentenza della CGT di I grado di Avellino n. 289/02/2023, depositata in data 07/03/2023. I giudici di primo grado si erano pronunciati nel giudizio, incardinato dalla società ed avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 01220210004424073000. La cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di controllo delle dichiarazioni modelli IRAP e Unico/Redditi, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e art. 54 del DPR 633/72, per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2017.
La cartella contiene infatti cinque ruoli esecutivi.
Parte appellante impugna solo alcune delle iscrizioni a ruolo. Nello specifico presta acquiescenza ai ruoli
IRAP e IRES relativi all'anno d'imposta 2013, al ruolo IRES relativo all'anno d'imposta 2014, nonché all'IRES 2017, censurando nel resto la cartella di pagamento.
La società appellante si duole della decisione negativa di prime cure sotto due profili. In primo luogo eccepisce la nullità del procedimento di notifica indicando che l'unico registro a cui occorre far riferimento per gli indirizzi di invio degli atti e' quello gestito dal Ministero della Giustizia, ovvero il “reginde”. Solo questo indirizzo sarebbe idoneo a garantire l'effettività della notifica. In virtù di quanto sopra la notificazione di un atto ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel reginde sarebbe nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).
Sotto altro profilo la società deduce l'inconsistenza della motivazione utilizzata a sostegno della conferma degli accertamenti censurati.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che evidenziava l'inammissibilità dell'appello perché meramente riproduttivo delle censure di primo grado.
Anche nel merito riteneva infondate le censure. Riteneva cristallizzate le pretese concernenti ruoli non impugnati e non censurabili le attività dell'ufficio all'esito del controllo automatizzato considerato l'errato riporto di crediti emersi e riportati nelle dichiarazioni integrative ultrannuali presentate nel 2018 e relative agli anni 2013, 2014 e 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va escluso ogni dubbio sulla legittimità del procedimento di notifica richiamando peraltro una recente ordinanza della Corte di Cassazione che affronta nuovamente il tema della validità di una notifica Pec da parte di un mittente il cui indirizzo non compare nei pubblici registri.
Con la decisione n. 5263/2024, gli ermellini hanno nuovamente chiarito che l'irregolarità formale non comporta automaticamente la nullità dell'atto, a patto che questo abbia raggiunto il suo scopo e garantito il diritto di difesa.
Nel merito, occorre nel caso di specie richiamare la disciplina che il contribuente avrebbe dovuto rispettare per compensare i crediti utilizzati. Si tratta del D.P.R. n. 322/1998, che all'art. 2, comma 8 , disciplina i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore o a sfavore. Il comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/98 regola invece la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta.
In particolare, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dichiarazione dei redditi, Irap e 770).
Per le dichiarazioni IVA il riferimento per i termini di accertamento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72. Il comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/98 regola invece la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta.
Ci si riferisce alla dichiarazione integrativa ultrannuale con riguardo a quella presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tale caso, il credito emergente dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Premesse le regole procedimentali, peraltro più volte chiarite dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che pur ammessa la possibilità di procedere a compensazione anche a seguito della integrativa ultrannuale, all'Agenzia rimane sempre riservato il potere di accertare l'esistenza e l'attualità del credito al momento della presentazione di essa.
Il contribuente non ha fornito alcuna prova al riguardo per neutralizzare il comportamento tenuto dall'Agenzia rispetto alle integrazioni di cui si discute.
Di conseguenza l'appello non può che essere rigettato.
Condanna la parte contribuente a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro cinquemila, senza alcuna altra maggiorazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuirete a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro cinquemila, senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN TA, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6343/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 07/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00044240 73 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7707/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato in data 05/09/2024 la società Ricorrente_1 S.R.L ha impugnato la sentenza della CGT di I grado di Avellino n. 289/02/2023, depositata in data 07/03/2023. I giudici di primo grado si erano pronunciati nel giudizio, incardinato dalla società ed avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 01220210004424073000. La cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di controllo delle dichiarazioni modelli IRAP e Unico/Redditi, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e art. 54 del DPR 633/72, per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2017.
La cartella contiene infatti cinque ruoli esecutivi.
Parte appellante impugna solo alcune delle iscrizioni a ruolo. Nello specifico presta acquiescenza ai ruoli
IRAP e IRES relativi all'anno d'imposta 2013, al ruolo IRES relativo all'anno d'imposta 2014, nonché all'IRES 2017, censurando nel resto la cartella di pagamento.
La società appellante si duole della decisione negativa di prime cure sotto due profili. In primo luogo eccepisce la nullità del procedimento di notifica indicando che l'unico registro a cui occorre far riferimento per gli indirizzi di invio degli atti e' quello gestito dal Ministero della Giustizia, ovvero il “reginde”. Solo questo indirizzo sarebbe idoneo a garantire l'effettività della notifica. In virtù di quanto sopra la notificazione di un atto ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel reginde sarebbe nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).
Sotto altro profilo la società deduce l'inconsistenza della motivazione utilizzata a sostegno della conferma degli accertamenti censurati.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che evidenziava l'inammissibilità dell'appello perché meramente riproduttivo delle censure di primo grado.
Anche nel merito riteneva infondate le censure. Riteneva cristallizzate le pretese concernenti ruoli non impugnati e non censurabili le attività dell'ufficio all'esito del controllo automatizzato considerato l'errato riporto di crediti emersi e riportati nelle dichiarazioni integrative ultrannuali presentate nel 2018 e relative agli anni 2013, 2014 e 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va escluso ogni dubbio sulla legittimità del procedimento di notifica richiamando peraltro una recente ordinanza della Corte di Cassazione che affronta nuovamente il tema della validità di una notifica Pec da parte di un mittente il cui indirizzo non compare nei pubblici registri.
Con la decisione n. 5263/2024, gli ermellini hanno nuovamente chiarito che l'irregolarità formale non comporta automaticamente la nullità dell'atto, a patto che questo abbia raggiunto il suo scopo e garantito il diritto di difesa.
Nel merito, occorre nel caso di specie richiamare la disciplina che il contribuente avrebbe dovuto rispettare per compensare i crediti utilizzati. Si tratta del D.P.R. n. 322/1998, che all'art. 2, comma 8 , disciplina i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore o a sfavore. Il comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/98 regola invece la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta.
In particolare, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dichiarazione dei redditi, Irap e 770).
Per le dichiarazioni IVA il riferimento per i termini di accertamento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72. Il comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/98 regola invece la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta.
Ci si riferisce alla dichiarazione integrativa ultrannuale con riguardo a quella presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tale caso, il credito emergente dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Premesse le regole procedimentali, peraltro più volte chiarite dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che pur ammessa la possibilità di procedere a compensazione anche a seguito della integrativa ultrannuale, all'Agenzia rimane sempre riservato il potere di accertare l'esistenza e l'attualità del credito al momento della presentazione di essa.
Il contribuente non ha fornito alcuna prova al riguardo per neutralizzare il comportamento tenuto dall'Agenzia rispetto alle integrazioni di cui si discute.
Di conseguenza l'appello non può che essere rigettato.
Condanna la parte contribuente a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro cinquemila, senza alcuna altra maggiorazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuirete a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro cinquemila, senza alcuna altra maggiorazione.