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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 795/2023 r.g. riassunto a seguito di ordinanza n. 16330/2023, con cui la
Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 906/2019 della Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione civile riassunto da:
(p.i. ), con sede legale e direzione Parte_1 P.IVA_1 in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Valente, come da mandato in atti
RIASSUMENTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Fasano, come da mandato in atti
(p.i. ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Giovanni Gabellone e Salvatore Abate, come da mandato in atti
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del contenzioso è correttamente riassunto nell'ordinanza di annullamento con rinvio della Cassazione n. 21413/2024 nei seguenti testuali termini: “1.
La società (lite pendente, per Controparte_3 mutamento di denominazione sociale, divenuta Controparte_2
in appresso, per brevità, domandò giudizialmente l'accertamento della
[...] CP_2 responsabilità professionale di e ne chiese la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti per la mancata fruizione di benefici fiscali.
In punto di fatto, riferì di aver affidato a consulente fiscale, Controparte_1
l'incarico di curare la presentazione della pratica per il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle strutture produttive del Mezzogiorno di cui all'art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'acquisto di una macchina industriale del prezzo di euro 1.030.000; addusse, a suffragio dell'asserito inadempimento, che il professionista, dopo aver curato l'invio telematico della domanda, non aveva - benché a tanto invitato dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione di diniego dell'istanza - provveduto ad inoltrare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
La controversia di prime cure, svolta nella attiva resistenza del convenuto e, quale terzo chiamato in garanzia da quest'ultimo, della (cui, in corso di Controparte_4 causa, è succeduta in appresso, per brevità , venne Controparte_5 Parte_1 definita con rigetto della domanda attorea.
2. Sui contrapposti appelli di tutti i contraddittori (in via principale della in via CP_2 incidentale di e di , la decisione in epigrafe indicata [ndr: Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 906/2019 della Corte d'Appello di Lecce, depositata il 30.08.2019] ha condannato al pagamento in favore della della somma di Controparte_1 CP_2 euro 150.054 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di risarcimento del danno ed ha CP_ accolto la domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia assicuratrice.
3. Ricorre per cassazione la affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati CP_2 controricorsi, e la ambedue spiegando altresì ricorsi Controparte_1 Parte_1 incidentali, articolati rispettivamente in sette e quattro motivi.
4. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa”. pagina 2 di 11 2. Per quel che ancora rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, con il secondo motivo di ricorso incidentale per Cassazione, rubricato “Erronea individuazione del momento temporale di avvio dell'investimento”, ha denunciato “la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1331 cod. civ., dell'art. 1, commi 271-
279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle circolari 11 aprile 2008, n. 38/E e 3 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate, dell'art. 2 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129) e del d.m. Economia e Finanze del 10 febbraio 2011”, CP_ lamentando che la declaratoria di responsabilità professionale del per la mancata fruizione dell'agevolazione fiscale da parte della si fondava su un duplice Controparte_2 erroneo assunto, ossia che:
a) la società avesse realizzato il presupposto del credito di imposta (i.e. l'avvio dell'investimento in beni strumentali) nel 2007, anno di vigenza della norma attributiva del beneficio fiscale,
b) l'avvio dell'investimento coincidesse con il giorno della consegna e della conferma definitiva dell'acquisizione del macchinario (avvenute nel 2007), e non con la data di conclusione del contratto con cui si ordinava il macchinario (avvenuta nel 2006).
La ricorrente incidentale ha rappresentato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la realizzazione del presupposto del credito di imposta coincide con la mera disposizione dell'ordine del macchinario e, quindi, con la data di sottoscrizione del contratto di acquisto del bene, con conseguente insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'erogazione del credito di imposta in favore della società, circostanza idonea a elidere il nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno lamentato.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16330/2023, pubblicata l'08.06.2023, ha accolto tale motivo e ha pertanto cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 906/2019, pubblicata il 30.08.2019, nella parte in cui:
I) ha erroneamente ravvisato la sussistenza del presupposto legale per il godimento del beneficio fiscale nei termini seguenti: “va confermata la motivazione del giudice di primo grado. Infatti il progetto di investimento deve ritenersi avviato (v circolare n. 38/E del
11/04/2008 emanata dall'Agenza delle Entrate sopra ct), solo nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti diretti in modo non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati nel progetto stesso. Non è pertanto sufficiente avere riguardo alla data dell'ordine del macchinario, ma occorre fare riferimento alla data in cui sia dato inizio alla attuazione del progetto di investimento pagina 3 di 11 iniziale e quindi alla data della conferma della ordinazione che è avvenuta solo con il pagamento del 10% del prezzo […] la data di avvio del procedimento non può identificarsi con la data del contratto con cui si ordinava il macchinario in attesa di conferma definitiva, ma solo dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti. Pertanto, trattandosi di investimento avviato dopo l'1 gennaio 2007, l'acquisto poteva rientrare nelle agevolazioni di cui all'art. 1 comma 271-279 legge 27.12.2006 n 296 (LF 2007)”;
II) ha erroneamente ritenuto che il contratto di acquisto del macchinario non avesse “alcun effetto traslativo della proprietà del bene”;
III) ha inopinatamente omesso di inferire gli effetti negoziali del bonifico di € 10.000,00 effettuato dalla in favore della società venditrice, pur avendolo qualificato come CP_2
“deposito a titolo di penale per l'eventuale annullamento” del contratto.
Quindi la Cassazione, rigettato il ricorso principale proposto da e dichiarate Controparte_2
“assorbite tutte le altre doglianze mosse in via incidentale, tanto dalla che dal Parte_1
CP_
in quanto logicamente dipendenti”, ha rinviato il giudizio a questa Corte d'Appello, affinché decida secondo il seguente principio di diritto: “In tema di agevolazioni fiscali, il "discrimen" temporale per fruire del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, previsto dall'art. 1, comma 273, lett. a) della l. n. 296 del 2006, deve essere individuato - come chiarito anche dalla Commissione Europea nella decisione del 25 gennaio 2008
(2008/380CE) - nella data dell'ordine del macchinario o dell'impianto, inteso quale momento in cui un progetto di investimento venga effettivamente ad attuazione, attraverso il compimento di un'operazione negoziale finalizzata all'acquisizione di un bene strumentale”.
3. ha riassunto il contenzioso con atto di citazione Parte_1 notificato il 06.10.2023, chiedendo a questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, di: CP_ 1) rigettare la domanda principale promossa da nei confronti del Dott. Controparte_2 perché infondata, accertando che il danno subito dalla società non è imputabile né CP_ causalmente, né colposamente al Dott. 2) in via gradata, accertare e dichiarare la CP_ inoperatività delle polizze contratte dal Dott. rigettando conseguentemente la domanda di garanzia e confermando ogni statuizione di cui alla ordinanza del Tribunale di
Lecce – già sez. dist. di Casarano – del 25.05.2010; 3) per l'effetto, ordinare ad CP_2 la restituzione dell'importo di € 197.778,63, oltre interessi e rivalutazione, versato
[...]
pagina 4 di 11 dalla a seguito della sentenza n. 906/2019 resa da questa Corte;
4) condannare la Parte_1 al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 21.12.2023 si è costituito in giudizio chiedendo di: 1) revocare l'ordinanza Controparte_1 depositata il 06.09.17 dalla Corte d'Appello di Lecce e dichiarare la inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione prodotta da in primo e secondo grado e di CP_2 quella acquisita dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali senza consenso unanime delle parti, con ogni conseguente declaratoria in ordine alla natura esplorativa del lavoro peritale;
2) rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti, dichiarando l'insussistenza dei presupposti di legge, anche temporali, per l'accesso al beneficio fiscale di cui alla L. n. 296/2006, nonché l'insussistenza della responsabilità professionale per difetto del nesso causale;
3) confermare la condanna della a manlevare e tenere Parte_1
CP_ indenne il da qualunque pregiudizio scaturente dalla lite, anche con riferimento alle spese processuali, essendosi formato il giudicato sulla efficacia ed operatività della polizza, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 03.01.2024 si è costituita la Controparte_2
chiedendo di: 1) dichiarare nullo l'atto di citazione in riassunzione per
[...]
CP_ violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c.; 2) accertare la responsabilità colposa del per il mancato conseguimento, da parte della del credito di imposta di cui CP_2 Controparte_3
CP_ alla L. n. 296/2006; 3) confermare la statuizione di condanna del disposta, a titolo di risarcimento danni ed in favore della con la sentenza n. 906/2019 della Controparte_2
Corte d'Appello di Lecce;
4) per l'effetto, rigettare la domanda restitutoria avanzata da con vittoria di spese di tutti i gradi. Parte_1
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9/7/2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Al fine di individuare l'ambito di cognizione del presente giudizio di rinvio, in ragione di quanto sopra riportato, si precisa che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
16330/2023, ha cassato la sentenza n. 906/2019 della Corte d'Appello di Lecce nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'ottenimento del credito di imposta e l'applicabilità quoad tempus della norma attributiva dello stesso, dichiarando assorbite tutte le altre questioni, in quanto logicamente dipendenti, ivi comprese dunque quelle pagina 5 di 11 relative alle conseguenze dell'accertamento della responsabilità professionale sul rapporto CP_ di garanzia e manleva tra la e il rispetto al quale si è formato il giudicato Parte_1 solo sulla validità ed efficacia della polizza (che non ha formato oggetto di ricorso per cassazione).
Ciò sta a significare che, a questa Corte, è stata devoluta l'intera cognizione sulla domanda risarcitoria, essendo stato cassato proprio il capo della sentenza che – accertando l'esistenza dei requisiti per godere del credito di imposta – ha ritenuto implicitamente esistente una situazione giuridica positiva vantata dalla nei confronti Controparte_2 dell'amministrazione tributaria e, quindi, l'interesse ad agire della per la Controparte_2 sussistenza di un danno, in capo alla stessa, costituito dalla mancata fruizione dei benefici fiscali a detta s.a.s. spettanti.
In tale contesto appare evidente che l'accertamento della responsabilità professionale del consulente fiscale (per il non tempestivo assolvimento dell'incarico di istruire e di inoltrare la domanda per la fruizione dei benefici fiscali in questione) implica una preliminare e indefettibile valutazione prognostica sulla sussistenza, in capo al cliente, dei presupposti legali per il godimento del beneficio oggetto dell'istanza. Invero, l'accertamento dell'assenza di anche uno solo dei presupposti per accedere a tali benefici, priva di qualsivoglia rilevanza la condotta omissiva del professionista per l'assenza di qualsivoglia danno, con conseguente difetto di interesse ad agire del cliente. Questi infatti – a prescindere dalla condotta negligente o diligente del professionista nell'istruire l'istanza – avrebbe comunque ricevuto un diniego da parte dell'amministrazione tributaria e pertanto, non sarebbe titolato ad agire in giudizio a difesa di una situazione giuridica soggettiva inesistente, non avendo da tale condotta subito alcun danno.
Tanto premesso, questa Corte d'Appello è chiamata quindi a rinnovare la valutazione prognostica sulla sussistenza dei requisiti, in capo alla per il legittimo Controparte_2 godimento del beneficio previsto dalla L. 296/2006, facendo applicazione del principio di diritto sopra riportato e delle argomentazioni dalla Suprema Corte poste a fondamento dello stesso, di seguito sintetizzate:
- l'agevolazione disciplinata dall'art. 1, commi 271-279, della legge n. 296 del 2006 accorda alle imprese operanti nel Mezzogiorno un credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006», cioè a decorrere dal 1° gennaio 2007; pagina 6 di 11 - con la decisione C (2008) 380, resa il 25 gennaio 2008, la Commissione Europea – nell'apprezzare la compatibilità con la normativa eurounitaria dell'aiuto statale erogato dalla legge n. 296 del 2006 – ne ha circoscritto il limite temporale di operatività ai progetti di investimento avviati dopo il 1° gennaio 2007, chiarendo che «un progetto
d'investimento iniziale comincia nel momento in cui il bene è ordinato oppure nel momento in cui comincia la produzione»;
- sulla scorta di tale decisione (che ha carattere vincolante per l'ordinamento interno), il discrimen temporale per l'accesso al beneficio va individuato nel compimento dell'«ordine» del macchinario;
- la locuzione «ordine del macchinario» descrive un'attività a rilevanza e dimensione economica, ancor prima che giuridica, e definisce la fase del ciclo della pianificazione progettuale d'impresa, in cui il progetto di investimento iniziale transita dalla mera ideazione all'attuazione, attraverso il compimento di una operazione negoziale finalizzata alla acquisizione di un bene strumentale;
- il compimento dell'ordine, pertanto, non si identifica con il prodursi dell'effetto traslativo della proprietà oppure con la materiale traditio del bene (come erroneamente Pa ritenuto nella sentenza cassata n. 906/2019 CdA ), ma con l'assunzione di un impegno giuridicamente vincolante, finalizzato al possesso ed utilizzo del bene, coincidente con la stipulazione di un negozio, definito nei suoi elementi essenziali, da cui derivi
l'obbligo per l'imprenditore di acquisire la res, senza che assuma alcuna rilevanza che il negozio sia sottoposto a condizione (sospensiva o risolutiva) o che preveda la facoltà delle parti di sciogliere il (o recedere dal) vincolo pattizio.
In definitiva, l'interpretazione della disposizione che definisce il presupposto legale del beneficio fiscale è sintetizzabile nella seguente equazione: avvio dell'investimento = ordine del bene strumentale = conclusione negozio di acquisto
La quaestio sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, di natura squisitamente ermeneutica, pertiene al rapporto tra legge tributaria e categorie del diritto civile: il termine ordine utilizzato dalla disposizione tributaria de qua non deve essere interpretato secondo le tipologie negoziali definite dal diritto civile, ma nella sua accezione economica.
Diversamente argomentando, si potrebbe altresì sostenere che il concetto di ordine non deve essere inteso come fattispecie negoziale, ma come mero fatto giuridico.
pagina 7 di 11 II. Tanto premesso, il doc. n. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado contiene il contratto di acquisto n. 1230026093 del 02.06.2006 tra la (oggi e CP_3 CP_2 la ditta GA, con data dell'ordine dell'01.06.2006.
Dal tenore letterale del documento emerge che le parti – a seguito dell'ordine dell'1.6.2006 effettuato dalla e del successivo scambio di proposta e accettazione delle CP_3 condizioni contrattuali – hanno concluso un contratto di vendita di bene mobile, prevedendo la possibilità per l'acquirente di decidere improrogabilmente entro il
31.01.2007 “se confermare l'ordinazione definitivamente a seguito dell'ottenimento del finanziamento necessario, oppure annullarla. In caso di annullamento l'importo di Euro
10.000,00 versato in deposito verrà trattenuto dalla DI GA […] a titolo di penale per
l'annullamento”. Quella citata è una clausola di recesso con penale che accede ad un contratto di acquisto pienamente perfezionato, disciplinando i rapporti tra le parti nel caso in cui l'acquirente non riesca ad ottenere il finanziamento e si veda costretto sostanzialmente a recedere dal contratto. Essa, pertanto, non differisce il perfezionamento del contratto principale a un momento successivo, ma è una clausola accessoria al patto principale, operante proprio per essere quest'ultimo già concluso, valido ed efficace.
Quel che rileva, ai fini della fattispecie tributaria, è il momento genetico, il fatto che tra le parti sia sorto un rapporto obbligatorio, a nulla rilevando tutta la disciplina contrattuale sulla dinamica del rapporto contrattuale (erroneamente quindi considerata nella sentenza cassata al fine di individuare il momento di perfezionamento della fattispecie negoziale).
Ne consegue che l'avvio dell'investimento si è verificato nel giugno del 2006, dunque prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 attributiva del beneficio fiscale.
Pertanto, in difetto del fatto costitutivo della fattispecie tributaria, la non CP_3 avrebbe mai potuto beneficiare del credito di imposta. Da tanto, come detto, consegue l'irrilevanza di qualsiasi indagine sui profili colposi della condotta del professionista dott. CP_ nella predisposizione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, per assenza di nesso di causalità e, prima ancora, di danno.
L'istanza risarcitoria avanzata dalla , oggi deve pertanto CP_3 Controparte_2 essere rigettata.
III. Tutte le ulteriori questioni attinenti alla fattispecie risarcitoria, in quanto logicamente e giuridicamente consequenziali a quella appena trattata, sono assorbite.
pagina 8 di 11 IV. Al rigetto dell'azione di responsabilità professionale consegue il diritto di
[...] di ottenere la restituzione delle somme pagate in provvisoria esecuzione Parte_1 della sentenza n. 906/2019 Cda LE, annullata dalla Corte di Cassazione.
Conformemente a SS.UU. n. 24707/2015, la domanda di garanzia e manleva segue le sorti della domanda principale, posto che il suo petitum presuppone la richiesta di accertamento della responsabilità del garantito, in quanto fatto costitutivo o estintivo della fattispecie.
Inoltre, per effetto dell'art. 336 c.p.c., la pubblicazione della sentenza di riforma caduca l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sent. n. 17755/2023).
Dagli allegati all'atto di citazione in riassunzione di risulta che la stessa ha Parte_1 disposto i seguenti pagamenti:
- € 143.909,15 in favore della tramite bonifico bancario BPER BANCA del Controparte_2
22.09.2023;
- € 4.502,00 in favore dell'erario per spese di registrazione sentenza, tramite modello F24 quietanzato dell'08.06.2020.
A tali somme deve aggiungersi l'importo per compensi e spese per “giudizio Corte di
Appello di Lecce definito con sentenza n. 906/2019 e fasi precedenti” corrisposto da CP_ in favore dell'Avv. Fasano, difensore del come da fattura n. 104 del Parte_1
CP_ 22.11.2019 emessa dallo Studio Legale Fasano, pagamento non contestato né dal né dall'Avv. Fasano, nonché il compenso dalla stessa corrisposto al a titolo di spese di CTU di primo e secondo grado (veds. fatture dei CCTTUU, non contestate dalle altre parti).
V. Le somme dovute in ripetizione da in favore di Controparte_2 Parte_1 devono essere maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi dal giorno in cui è avvenuto il pagamento fino al soddisfo. Si precisa che, per costante orientamento di legittimità, all'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non si applica la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento causalmente collegato alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, e sorretto dalla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (sicché la prestazione non può dirsi priva di titolo, e non ha alcuna rilevanza la buona o mala fede dell'accipiens).
Pertanto, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari,
pagina 9 di 11 devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n. 3291/1999 e ord. n. 28646/2021).
VI. Reputa questa Corte che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, inclusa la fase di legittimità, sia in considerazione della complessità e, soprattutto, della novità delle questioni giuridiche esaminate (in relazione alla quale è stato addirittura necessario un intervento chiarificatore della Commissione Europea nel 2008 e sulla quale non vi erano interventi nomofilattici della Cassazione precedenti a quello di cui al presente annullamento con rinvio), sia in CP_ considerazione della circostanza che il ha comunque accettato un incarico senza previa verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per beneficiare del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi previsto dalla citata legge per le imprese operanti nel Mezzogiorno.
Vanno invece in via definitiva poste a carico della soccombente
[...]
(già le Controparte_2 Controparte_3 spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio, con diritto delle altre parti di ripetere gli importi eventualmente corrisposti a tale titolo per anticipazione, ovvero sulla base della provvisoria esecutorietà della cassata sentenza della Corte di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio sull'appello proposto, con atto notificato il 20.05.2015, da
[...]
(già nei Controparte_2 Controparte_3 confronti di e di avverso la sentenza Controparte_1 Parte_1
n. 1847/2015 del Tribunale di Lecce – ex sez. dist. di Casarano, in seguito a ordinanza n.
16330/2023 della Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello n. 906/2019 e ad atto di riassunzione di così Parte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Lecce – ex sez. dist. di
Casarano n. 1847/2015 sulla base della motivazione che precede, che sostituisce ed integra quella del giudice di primo grado;
2) condanna (già Controparte_2 [...]
a restituire a le somme Controparte_3 Parte_1 ricevute da quest'ultima sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza della Corte di appello nr. n. 906/2019, maggiorate di interessi legali dalla riscossione al soddisfo;
pagina 10 di 11 3) dichiara per giusti motivi interamente compensate tra le parti le spese processuali dei quattro gradi di giudizio;
pone le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio in via definitiva a carico di (già Controparte_2 [...]
, con diritto delle altre parti di ripetere gli importi Controparte_3 eventualmente corrisposti a tale titolo per anticipazione.
Lecce, 24 novembre 2025
Il presidente rel. ed estensore dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 795/2023 r.g. riassunto a seguito di ordinanza n. 16330/2023, con cui la
Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 906/2019 della Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione civile riassunto da:
(p.i. ), con sede legale e direzione Parte_1 P.IVA_1 in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Valente, come da mandato in atti
RIASSUMENTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Fasano, come da mandato in atti
(p.i. ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Giovanni Gabellone e Salvatore Abate, come da mandato in atti
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del contenzioso è correttamente riassunto nell'ordinanza di annullamento con rinvio della Cassazione n. 21413/2024 nei seguenti testuali termini: “1.
La società (lite pendente, per Controparte_3 mutamento di denominazione sociale, divenuta Controparte_2
in appresso, per brevità, domandò giudizialmente l'accertamento della
[...] CP_2 responsabilità professionale di e ne chiese la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti per la mancata fruizione di benefici fiscali.
In punto di fatto, riferì di aver affidato a consulente fiscale, Controparte_1
l'incarico di curare la presentazione della pratica per il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle strutture produttive del Mezzogiorno di cui all'art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'acquisto di una macchina industriale del prezzo di euro 1.030.000; addusse, a suffragio dell'asserito inadempimento, che il professionista, dopo aver curato l'invio telematico della domanda, non aveva - benché a tanto invitato dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione di diniego dell'istanza - provveduto ad inoltrare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
La controversia di prime cure, svolta nella attiva resistenza del convenuto e, quale terzo chiamato in garanzia da quest'ultimo, della (cui, in corso di Controparte_4 causa, è succeduta in appresso, per brevità , venne Controparte_5 Parte_1 definita con rigetto della domanda attorea.
2. Sui contrapposti appelli di tutti i contraddittori (in via principale della in via CP_2 incidentale di e di , la decisione in epigrafe indicata [ndr: Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 906/2019 della Corte d'Appello di Lecce, depositata il 30.08.2019] ha condannato al pagamento in favore della della somma di Controparte_1 CP_2 euro 150.054 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di risarcimento del danno ed ha CP_ accolto la domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia assicuratrice.
3. Ricorre per cassazione la affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati CP_2 controricorsi, e la ambedue spiegando altresì ricorsi Controparte_1 Parte_1 incidentali, articolati rispettivamente in sette e quattro motivi.
4. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa”. pagina 2 di 11 2. Per quel che ancora rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, con il secondo motivo di ricorso incidentale per Cassazione, rubricato “Erronea individuazione del momento temporale di avvio dell'investimento”, ha denunciato “la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1331 cod. civ., dell'art. 1, commi 271-
279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle circolari 11 aprile 2008, n. 38/E e 3 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate, dell'art. 2 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129) e del d.m. Economia e Finanze del 10 febbraio 2011”, CP_ lamentando che la declaratoria di responsabilità professionale del per la mancata fruizione dell'agevolazione fiscale da parte della si fondava su un duplice Controparte_2 erroneo assunto, ossia che:
a) la società avesse realizzato il presupposto del credito di imposta (i.e. l'avvio dell'investimento in beni strumentali) nel 2007, anno di vigenza della norma attributiva del beneficio fiscale,
b) l'avvio dell'investimento coincidesse con il giorno della consegna e della conferma definitiva dell'acquisizione del macchinario (avvenute nel 2007), e non con la data di conclusione del contratto con cui si ordinava il macchinario (avvenuta nel 2006).
La ricorrente incidentale ha rappresentato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la realizzazione del presupposto del credito di imposta coincide con la mera disposizione dell'ordine del macchinario e, quindi, con la data di sottoscrizione del contratto di acquisto del bene, con conseguente insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'erogazione del credito di imposta in favore della società, circostanza idonea a elidere il nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno lamentato.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16330/2023, pubblicata l'08.06.2023, ha accolto tale motivo e ha pertanto cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 906/2019, pubblicata il 30.08.2019, nella parte in cui:
I) ha erroneamente ravvisato la sussistenza del presupposto legale per il godimento del beneficio fiscale nei termini seguenti: “va confermata la motivazione del giudice di primo grado. Infatti il progetto di investimento deve ritenersi avviato (v circolare n. 38/E del
11/04/2008 emanata dall'Agenza delle Entrate sopra ct), solo nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti diretti in modo non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati nel progetto stesso. Non è pertanto sufficiente avere riguardo alla data dell'ordine del macchinario, ma occorre fare riferimento alla data in cui sia dato inizio alla attuazione del progetto di investimento pagina 3 di 11 iniziale e quindi alla data della conferma della ordinazione che è avvenuta solo con il pagamento del 10% del prezzo […] la data di avvio del procedimento non può identificarsi con la data del contratto con cui si ordinava il macchinario in attesa di conferma definitiva, ma solo dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti. Pertanto, trattandosi di investimento avviato dopo l'1 gennaio 2007, l'acquisto poteva rientrare nelle agevolazioni di cui all'art. 1 comma 271-279 legge 27.12.2006 n 296 (LF 2007)”;
II) ha erroneamente ritenuto che il contratto di acquisto del macchinario non avesse “alcun effetto traslativo della proprietà del bene”;
III) ha inopinatamente omesso di inferire gli effetti negoziali del bonifico di € 10.000,00 effettuato dalla in favore della società venditrice, pur avendolo qualificato come CP_2
“deposito a titolo di penale per l'eventuale annullamento” del contratto.
Quindi la Cassazione, rigettato il ricorso principale proposto da e dichiarate Controparte_2
“assorbite tutte le altre doglianze mosse in via incidentale, tanto dalla che dal Parte_1
CP_
in quanto logicamente dipendenti”, ha rinviato il giudizio a questa Corte d'Appello, affinché decida secondo il seguente principio di diritto: “In tema di agevolazioni fiscali, il "discrimen" temporale per fruire del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, previsto dall'art. 1, comma 273, lett. a) della l. n. 296 del 2006, deve essere individuato - come chiarito anche dalla Commissione Europea nella decisione del 25 gennaio 2008
(2008/380CE) - nella data dell'ordine del macchinario o dell'impianto, inteso quale momento in cui un progetto di investimento venga effettivamente ad attuazione, attraverso il compimento di un'operazione negoziale finalizzata all'acquisizione di un bene strumentale”.
3. ha riassunto il contenzioso con atto di citazione Parte_1 notificato il 06.10.2023, chiedendo a questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, di: CP_ 1) rigettare la domanda principale promossa da nei confronti del Dott. Controparte_2 perché infondata, accertando che il danno subito dalla società non è imputabile né CP_ causalmente, né colposamente al Dott. 2) in via gradata, accertare e dichiarare la CP_ inoperatività delle polizze contratte dal Dott. rigettando conseguentemente la domanda di garanzia e confermando ogni statuizione di cui alla ordinanza del Tribunale di
Lecce – già sez. dist. di Casarano – del 25.05.2010; 3) per l'effetto, ordinare ad CP_2 la restituzione dell'importo di € 197.778,63, oltre interessi e rivalutazione, versato
[...]
pagina 4 di 11 dalla a seguito della sentenza n. 906/2019 resa da questa Corte;
4) condannare la Parte_1 al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 21.12.2023 si è costituito in giudizio chiedendo di: 1) revocare l'ordinanza Controparte_1 depositata il 06.09.17 dalla Corte d'Appello di Lecce e dichiarare la inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione prodotta da in primo e secondo grado e di CP_2 quella acquisita dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali senza consenso unanime delle parti, con ogni conseguente declaratoria in ordine alla natura esplorativa del lavoro peritale;
2) rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti, dichiarando l'insussistenza dei presupposti di legge, anche temporali, per l'accesso al beneficio fiscale di cui alla L. n. 296/2006, nonché l'insussistenza della responsabilità professionale per difetto del nesso causale;
3) confermare la condanna della a manlevare e tenere Parte_1
CP_ indenne il da qualunque pregiudizio scaturente dalla lite, anche con riferimento alle spese processuali, essendosi formato il giudicato sulla efficacia ed operatività della polizza, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 03.01.2024 si è costituita la Controparte_2
chiedendo di: 1) dichiarare nullo l'atto di citazione in riassunzione per
[...]
CP_ violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c.; 2) accertare la responsabilità colposa del per il mancato conseguimento, da parte della del credito di imposta di cui CP_2 Controparte_3
CP_ alla L. n. 296/2006; 3) confermare la statuizione di condanna del disposta, a titolo di risarcimento danni ed in favore della con la sentenza n. 906/2019 della Controparte_2
Corte d'Appello di Lecce;
4) per l'effetto, rigettare la domanda restitutoria avanzata da con vittoria di spese di tutti i gradi. Parte_1
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9/7/2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Al fine di individuare l'ambito di cognizione del presente giudizio di rinvio, in ragione di quanto sopra riportato, si precisa che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
16330/2023, ha cassato la sentenza n. 906/2019 della Corte d'Appello di Lecce nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'ottenimento del credito di imposta e l'applicabilità quoad tempus della norma attributiva dello stesso, dichiarando assorbite tutte le altre questioni, in quanto logicamente dipendenti, ivi comprese dunque quelle pagina 5 di 11 relative alle conseguenze dell'accertamento della responsabilità professionale sul rapporto CP_ di garanzia e manleva tra la e il rispetto al quale si è formato il giudicato Parte_1 solo sulla validità ed efficacia della polizza (che non ha formato oggetto di ricorso per cassazione).
Ciò sta a significare che, a questa Corte, è stata devoluta l'intera cognizione sulla domanda risarcitoria, essendo stato cassato proprio il capo della sentenza che – accertando l'esistenza dei requisiti per godere del credito di imposta – ha ritenuto implicitamente esistente una situazione giuridica positiva vantata dalla nei confronti Controparte_2 dell'amministrazione tributaria e, quindi, l'interesse ad agire della per la Controparte_2 sussistenza di un danno, in capo alla stessa, costituito dalla mancata fruizione dei benefici fiscali a detta s.a.s. spettanti.
In tale contesto appare evidente che l'accertamento della responsabilità professionale del consulente fiscale (per il non tempestivo assolvimento dell'incarico di istruire e di inoltrare la domanda per la fruizione dei benefici fiscali in questione) implica una preliminare e indefettibile valutazione prognostica sulla sussistenza, in capo al cliente, dei presupposti legali per il godimento del beneficio oggetto dell'istanza. Invero, l'accertamento dell'assenza di anche uno solo dei presupposti per accedere a tali benefici, priva di qualsivoglia rilevanza la condotta omissiva del professionista per l'assenza di qualsivoglia danno, con conseguente difetto di interesse ad agire del cliente. Questi infatti – a prescindere dalla condotta negligente o diligente del professionista nell'istruire l'istanza – avrebbe comunque ricevuto un diniego da parte dell'amministrazione tributaria e pertanto, non sarebbe titolato ad agire in giudizio a difesa di una situazione giuridica soggettiva inesistente, non avendo da tale condotta subito alcun danno.
Tanto premesso, questa Corte d'Appello è chiamata quindi a rinnovare la valutazione prognostica sulla sussistenza dei requisiti, in capo alla per il legittimo Controparte_2 godimento del beneficio previsto dalla L. 296/2006, facendo applicazione del principio di diritto sopra riportato e delle argomentazioni dalla Suprema Corte poste a fondamento dello stesso, di seguito sintetizzate:
- l'agevolazione disciplinata dall'art. 1, commi 271-279, della legge n. 296 del 2006 accorda alle imprese operanti nel Mezzogiorno un credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006», cioè a decorrere dal 1° gennaio 2007; pagina 6 di 11 - con la decisione C (2008) 380, resa il 25 gennaio 2008, la Commissione Europea – nell'apprezzare la compatibilità con la normativa eurounitaria dell'aiuto statale erogato dalla legge n. 296 del 2006 – ne ha circoscritto il limite temporale di operatività ai progetti di investimento avviati dopo il 1° gennaio 2007, chiarendo che «un progetto
d'investimento iniziale comincia nel momento in cui il bene è ordinato oppure nel momento in cui comincia la produzione»;
- sulla scorta di tale decisione (che ha carattere vincolante per l'ordinamento interno), il discrimen temporale per l'accesso al beneficio va individuato nel compimento dell'«ordine» del macchinario;
- la locuzione «ordine del macchinario» descrive un'attività a rilevanza e dimensione economica, ancor prima che giuridica, e definisce la fase del ciclo della pianificazione progettuale d'impresa, in cui il progetto di investimento iniziale transita dalla mera ideazione all'attuazione, attraverso il compimento di una operazione negoziale finalizzata alla acquisizione di un bene strumentale;
- il compimento dell'ordine, pertanto, non si identifica con il prodursi dell'effetto traslativo della proprietà oppure con la materiale traditio del bene (come erroneamente Pa ritenuto nella sentenza cassata n. 906/2019 CdA ), ma con l'assunzione di un impegno giuridicamente vincolante, finalizzato al possesso ed utilizzo del bene, coincidente con la stipulazione di un negozio, definito nei suoi elementi essenziali, da cui derivi
l'obbligo per l'imprenditore di acquisire la res, senza che assuma alcuna rilevanza che il negozio sia sottoposto a condizione (sospensiva o risolutiva) o che preveda la facoltà delle parti di sciogliere il (o recedere dal) vincolo pattizio.
In definitiva, l'interpretazione della disposizione che definisce il presupposto legale del beneficio fiscale è sintetizzabile nella seguente equazione: avvio dell'investimento = ordine del bene strumentale = conclusione negozio di acquisto
La quaestio sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, di natura squisitamente ermeneutica, pertiene al rapporto tra legge tributaria e categorie del diritto civile: il termine ordine utilizzato dalla disposizione tributaria de qua non deve essere interpretato secondo le tipologie negoziali definite dal diritto civile, ma nella sua accezione economica.
Diversamente argomentando, si potrebbe altresì sostenere che il concetto di ordine non deve essere inteso come fattispecie negoziale, ma come mero fatto giuridico.
pagina 7 di 11 II. Tanto premesso, il doc. n. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado contiene il contratto di acquisto n. 1230026093 del 02.06.2006 tra la (oggi e CP_3 CP_2 la ditta GA, con data dell'ordine dell'01.06.2006.
Dal tenore letterale del documento emerge che le parti – a seguito dell'ordine dell'1.6.2006 effettuato dalla e del successivo scambio di proposta e accettazione delle CP_3 condizioni contrattuali – hanno concluso un contratto di vendita di bene mobile, prevedendo la possibilità per l'acquirente di decidere improrogabilmente entro il
31.01.2007 “se confermare l'ordinazione definitivamente a seguito dell'ottenimento del finanziamento necessario, oppure annullarla. In caso di annullamento l'importo di Euro
10.000,00 versato in deposito verrà trattenuto dalla DI GA […] a titolo di penale per
l'annullamento”. Quella citata è una clausola di recesso con penale che accede ad un contratto di acquisto pienamente perfezionato, disciplinando i rapporti tra le parti nel caso in cui l'acquirente non riesca ad ottenere il finanziamento e si veda costretto sostanzialmente a recedere dal contratto. Essa, pertanto, non differisce il perfezionamento del contratto principale a un momento successivo, ma è una clausola accessoria al patto principale, operante proprio per essere quest'ultimo già concluso, valido ed efficace.
Quel che rileva, ai fini della fattispecie tributaria, è il momento genetico, il fatto che tra le parti sia sorto un rapporto obbligatorio, a nulla rilevando tutta la disciplina contrattuale sulla dinamica del rapporto contrattuale (erroneamente quindi considerata nella sentenza cassata al fine di individuare il momento di perfezionamento della fattispecie negoziale).
Ne consegue che l'avvio dell'investimento si è verificato nel giugno del 2006, dunque prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 attributiva del beneficio fiscale.
Pertanto, in difetto del fatto costitutivo della fattispecie tributaria, la non CP_3 avrebbe mai potuto beneficiare del credito di imposta. Da tanto, come detto, consegue l'irrilevanza di qualsiasi indagine sui profili colposi della condotta del professionista dott. CP_ nella predisposizione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, per assenza di nesso di causalità e, prima ancora, di danno.
L'istanza risarcitoria avanzata dalla , oggi deve pertanto CP_3 Controparte_2 essere rigettata.
III. Tutte le ulteriori questioni attinenti alla fattispecie risarcitoria, in quanto logicamente e giuridicamente consequenziali a quella appena trattata, sono assorbite.
pagina 8 di 11 IV. Al rigetto dell'azione di responsabilità professionale consegue il diritto di
[...] di ottenere la restituzione delle somme pagate in provvisoria esecuzione Parte_1 della sentenza n. 906/2019 Cda LE, annullata dalla Corte di Cassazione.
Conformemente a SS.UU. n. 24707/2015, la domanda di garanzia e manleva segue le sorti della domanda principale, posto che il suo petitum presuppone la richiesta di accertamento della responsabilità del garantito, in quanto fatto costitutivo o estintivo della fattispecie.
Inoltre, per effetto dell'art. 336 c.p.c., la pubblicazione della sentenza di riforma caduca l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sent. n. 17755/2023).
Dagli allegati all'atto di citazione in riassunzione di risulta che la stessa ha Parte_1 disposto i seguenti pagamenti:
- € 143.909,15 in favore della tramite bonifico bancario BPER BANCA del Controparte_2
22.09.2023;
- € 4.502,00 in favore dell'erario per spese di registrazione sentenza, tramite modello F24 quietanzato dell'08.06.2020.
A tali somme deve aggiungersi l'importo per compensi e spese per “giudizio Corte di
Appello di Lecce definito con sentenza n. 906/2019 e fasi precedenti” corrisposto da CP_ in favore dell'Avv. Fasano, difensore del come da fattura n. 104 del Parte_1
CP_ 22.11.2019 emessa dallo Studio Legale Fasano, pagamento non contestato né dal né dall'Avv. Fasano, nonché il compenso dalla stessa corrisposto al a titolo di spese di CTU di primo e secondo grado (veds. fatture dei CCTTUU, non contestate dalle altre parti).
V. Le somme dovute in ripetizione da in favore di Controparte_2 Parte_1 devono essere maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi dal giorno in cui è avvenuto il pagamento fino al soddisfo. Si precisa che, per costante orientamento di legittimità, all'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non si applica la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento causalmente collegato alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, e sorretto dalla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (sicché la prestazione non può dirsi priva di titolo, e non ha alcuna rilevanza la buona o mala fede dell'accipiens).
Pertanto, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari,
pagina 9 di 11 devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n. 3291/1999 e ord. n. 28646/2021).
VI. Reputa questa Corte che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, inclusa la fase di legittimità, sia in considerazione della complessità e, soprattutto, della novità delle questioni giuridiche esaminate (in relazione alla quale è stato addirittura necessario un intervento chiarificatore della Commissione Europea nel 2008 e sulla quale non vi erano interventi nomofilattici della Cassazione precedenti a quello di cui al presente annullamento con rinvio), sia in CP_ considerazione della circostanza che il ha comunque accettato un incarico senza previa verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per beneficiare del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi previsto dalla citata legge per le imprese operanti nel Mezzogiorno.
Vanno invece in via definitiva poste a carico della soccombente
[...]
(già le Controparte_2 Controparte_3 spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio, con diritto delle altre parti di ripetere gli importi eventualmente corrisposti a tale titolo per anticipazione, ovvero sulla base della provvisoria esecutorietà della cassata sentenza della Corte di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio sull'appello proposto, con atto notificato il 20.05.2015, da
[...]
(già nei Controparte_2 Controparte_3 confronti di e di avverso la sentenza Controparte_1 Parte_1
n. 1847/2015 del Tribunale di Lecce – ex sez. dist. di Casarano, in seguito a ordinanza n.
16330/2023 della Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello n. 906/2019 e ad atto di riassunzione di così Parte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Lecce – ex sez. dist. di
Casarano n. 1847/2015 sulla base della motivazione che precede, che sostituisce ed integra quella del giudice di primo grado;
2) condanna (già Controparte_2 [...]
a restituire a le somme Controparte_3 Parte_1 ricevute da quest'ultima sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza della Corte di appello nr. n. 906/2019, maggiorate di interessi legali dalla riscossione al soddisfo;
pagina 10 di 11 3) dichiara per giusti motivi interamente compensate tra le parti le spese processuali dei quattro gradi di giudizio;
pone le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio in via definitiva a carico di (già Controparte_2 [...]
, con diritto delle altre parti di ripetere gli importi Controparte_3 eventualmente corrisposti a tale titolo per anticipazione.
Lecce, 24 novembre 2025
Il presidente rel. ed estensore dott.ssa Anna Rita Pasca
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