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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 43/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Benedetto BONURA, in sostituzione dell'Avv. MM BB,
per parte ricorrente e l'Avv. Alba SCAFFIDI, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Bonura chiede che la causa venga posta in decisione, con condanna alle spese e relativa distrazione.
L'Avv. Scaffidi insiste nelle conclusioni di cui in memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.17 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
RE PVB BLICA ITALIA
N°
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
43 R.G. L. 2025, promossa F.A.
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MM Parte_1
BB, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Addì
Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Grisì - Monreale (Pa), Via Cesare forma esecutiva all'Avv.
Gaglio 45;
- Ricorrente -
CONTRO per
Controparte_2
e difeso dall'Avv. Delia Il Cancelliere[...] rappresentato
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 4/12/2025, ha pronunciato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che Parte_1 ha i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5/09/2023); Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. MM BB;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/02/2024, Parte_1 in contraddittorio con
1 CP_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa per la conferma della prestazione (5/09/2023).
Controparte_3 L CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 2/01/2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L CP_1 costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 4/12/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
'di anni 62 è affetto da: "BPCO in soggetto con OSAS in trattamento con
[...]
CPAP, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, spondiloartrosi diffusa,
gonartrosi bilaterale, obesità grave, sindrome depressiva reattiva".
E ha concluso che, "per le suddette patologie, il Ricorrente presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini in modo permanente.
In particolare, la patologia respiratoria con necessità di CPAP, quella artrosica e quella cardiologica con recente notevole versamento pericardico non sono compatibili con l'attività lavorativa svolta dal AT (bracciante agricolo) che necessita di una buona funzionalità dell'apparato respiratorio e osteoarticolare né con altre confacenti alle sue attitudini (attività di tipo manuale). [...] Pertanto, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della revoca del beneficio (settembre 2023)".
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, ha i requisiti sanitari prescritti dalla leggedichiarando che Parte_1
n° 222/84 per l'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5/09/2023).
L CP_1 rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
MM BB, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' _2 .
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/12/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 43/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Benedetto BONURA, in sostituzione dell'Avv. MM BB,
per parte ricorrente e l'Avv. Alba SCAFFIDI, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Bonura chiede che la causa venga posta in decisione, con condanna alle spese e relativa distrazione.
L'Avv. Scaffidi insiste nelle conclusioni di cui in memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.17 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
RE PVB BLICA ITALIA
N°
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
43 R.G. L. 2025, promossa F.A.
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MM Parte_1
BB, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Addì
Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Grisì - Monreale (Pa), Via Cesare forma esecutiva all'Avv.
Gaglio 45;
- Ricorrente -
CONTRO per
Controparte_2
e difeso dall'Avv. Delia Il Cancelliere[...] rappresentato
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 4/12/2025, ha pronunciato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che Parte_1 ha i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5/09/2023); Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. MM BB;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/02/2024, Parte_1 in contraddittorio con
1 CP_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa per la conferma della prestazione (5/09/2023).
Controparte_3 L CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 2/01/2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L CP_1 costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 4/12/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
'di anni 62 è affetto da: "BPCO in soggetto con OSAS in trattamento con
[...]
CPAP, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, spondiloartrosi diffusa,
gonartrosi bilaterale, obesità grave, sindrome depressiva reattiva".
E ha concluso che, "per le suddette patologie, il Ricorrente presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini in modo permanente.
In particolare, la patologia respiratoria con necessità di CPAP, quella artrosica e quella cardiologica con recente notevole versamento pericardico non sono compatibili con l'attività lavorativa svolta dal AT (bracciante agricolo) che necessita di una buona funzionalità dell'apparato respiratorio e osteoarticolare né con altre confacenti alle sue attitudini (attività di tipo manuale). [...] Pertanto, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della revoca del beneficio (settembre 2023)".
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, ha i requisiti sanitari prescritti dalla leggedichiarando che Parte_1
n° 222/84 per l'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5/09/2023).
L CP_1 rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
MM BB, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' _2 .
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/12/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)