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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 39170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39170 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore E' presente l'Avvocato DE LUCA EUGENIO ANTONELLO del foro di CATANIA in difesa di VO TI il quale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 39170 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 17/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. NE ST, indagata per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, propone ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Catania il 31/01/2025, con il quale si chiedeva la revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere irrogata con ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 4 marzo 2024. 2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 3. In tema di misure cautelari, osserva la difesa, il principio di adeguatezza esprime l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata. Il Tribunale non ha motivato sufficientemente ed adeguatamente in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, che potevano essere eventualmente salvaguardate con misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, da espiarsi in un luogo molto distante, in provincia di Salerno, dai luoghi in cui è stato commesso il reato, Catania. 4,_40 4. Inoltre, a parere della difesa, stante l'ormai tempo trascorso dai fatti, dal maggio 2020 al giugno 2021, e il comportamento processuale tenuto dalla NE, donna incensurata, non sono più concrete ed attuali le esigenze cautelari, che possono giustificare il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere. Evidenzia, altresì, la difesa che nell'ambito di questo stesso procedimento, a favore di altro coimputato, con la sentenza della Corte di cassazione n. 33594 del 21 giugno 2024, ha avuto un rilievo favorevole all'indagato il decorso del tempo, riportando il principio enunciato nella citata sentenza: "...così trascurando che tra le condotte contestate a l'applicazione della misura custodiale sono trascorsi tre anni, condizione rilevante per valutare se superabile la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., perché, per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, va desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità. Infatti tale associazione è qualificata unicamente dai reati-finì, senza presupporre l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo pertinenti al reato ex art.416-bis cod. pen., sicché non vale la massima di esperienza che attribuisce tendenziale stabilità all'associazione ialla partecipazione alla stessa in mancanza di elementi contrari attestante il recesso individuale o lo scioglimento deL gruppo (sez.6, n.3096 del 28.12.2017, de.2028, Busillo, Rv.272153)." 5. A parere della difesa, la motivazione sarebbe obiettivamente viziata non essendo stato spiegato perché sarebbe irrilevante la circostanza che l'imputata potrebbe trasferirsi in un'altra città distante centinaia di chilometri dai luoghi in cui avrebbe commesso i fatti per cui si procede e per cui ha ammesso la penale responsabilità orientando la scelta processuale di un rito alternativo. 6. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva che il motivo posto a fondamento del ricorso è infondato. 2. In primo luogo, il ricorso - dopo essersi soffermato sul principio di adeguatezza che insieme a quello di gradualità assumono rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, all'istanza di revoca o sostituzione - non spiega in che termini e perché, nel caso specifico della ricorrente, il decorso del tempo dai fatti dovrebbe portare automaticamente a dover disporre la caducazione della misura o almeno a nuove, diverse e più attenuate modalità di esecuzione della misura cautelare, ad esempio in altra regione e specificamente a Salerno. 3. Al riguardo si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ribadisce e conferma interamente il provvedimento appellato non solo non rilevando elementi nuovi rispetto all'ordinanza del Gip di Catania ma, soprattutto, escludendo una seria rilevanza al decorso del tempo in vinculis per dieci mesi e del tempo trascorso dai fatti all'esecuzione della misura cautelare. In particolare, il giudice dell'appello cautelare ribadisce un punto centrale sia del quadro indiziario a carico della ricorrente circa la durata delle condotte delittuose sia delle esigenze cautelari spiegando, innanzi tutto, che l'assenza di intercettazioni e videoriprese dopo il luglio 2021 risultava dovuta alla cessazione delle indagini tecniche, non ad un mutamento di vita e di contatti. E soprattutto la motivazione dell'appello spiega con sviluppo logico e coerente che la complessità e la gravità degli indizi - in questa sede non opinate.. e come tale non è necessario rievocarlt- non sono attenuatlidal decorso del tempo. Sicché l'argomentazione difensiva concretamente rivolta alla motivazione - escludendo, quindi, l'inquadramento teorico generale sul principio di adeguatezza - non giunge a una critica fondata e strutturata del rapporto tra attenuazione delle cautele e il decorso del tempo e non si confronta con la spiegazione della sussistenza di un rapporto diretto tra ragioni della cautela e adeguatezza della misura cautelare. Sfugge al motivo di ricorso soprattutto il passaggio argonnentativo dell'ordinanza sulla doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa nonché di adeguatezza della sola custodia cautelare, elemento conformemente affermato nelle ordinanze del j riesame e dell'appello che si sono allineate al principio per cu* tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità. (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 - 01). 4. La doppia conforme presunzione esposta nelle ordinanze non è direttamente e concretamente aggredita da un'esposizione dei motivi di ricorso che, invece, spostano l'asse della vicenda cautelare su una mera visione diacronica dei presupposti che la legittimano. 5. In ordine all'asserito diverso trattamento rispetto ad altro indagato del medesimo procedimento il provvedimento impugnato del Tribunale di Catania ha evidenziato la diversa posizione di OV IO UR che ha partecipato all'associazione per un periodo limitato (23 luglio-4 agosto 2021) con un diverso contributo contingente causale, diversamente dalla NE che per un periodo più lungo ha provveduto a rifornire la piazza di spaccio e custodendo le partite di stupefacenti. Di talché anche sul punto la motivazione del giudice dell'appello cautelare appare chiaramente esaustiva, lineare, convincente. 6. In conclusione, il Collegio deve rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 17 aprile 2025 Il consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore E' presente l'Avvocato DE LUCA EUGENIO ANTONELLO del foro di CATANIA in difesa di VO TI il quale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 39170 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 17/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. NE ST, indagata per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, propone ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Catania il 31/01/2025, con il quale si chiedeva la revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere irrogata con ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 4 marzo 2024. 2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 3. In tema di misure cautelari, osserva la difesa, il principio di adeguatezza esprime l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata. Il Tribunale non ha motivato sufficientemente ed adeguatamente in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, che potevano essere eventualmente salvaguardate con misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, da espiarsi in un luogo molto distante, in provincia di Salerno, dai luoghi in cui è stato commesso il reato, Catania. 4,_40 4. Inoltre, a parere della difesa, stante l'ormai tempo trascorso dai fatti, dal maggio 2020 al giugno 2021, e il comportamento processuale tenuto dalla NE, donna incensurata, non sono più concrete ed attuali le esigenze cautelari, che possono giustificare il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere. Evidenzia, altresì, la difesa che nell'ambito di questo stesso procedimento, a favore di altro coimputato, con la sentenza della Corte di cassazione n. 33594 del 21 giugno 2024, ha avuto un rilievo favorevole all'indagato il decorso del tempo, riportando il principio enunciato nella citata sentenza: "...così trascurando che tra le condotte contestate a l'applicazione della misura custodiale sono trascorsi tre anni, condizione rilevante per valutare se superabile la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., perché, per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, va desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità. Infatti tale associazione è qualificata unicamente dai reati-finì, senza presupporre l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo pertinenti al reato ex art.416-bis cod. pen., sicché non vale la massima di esperienza che attribuisce tendenziale stabilità all'associazione ialla partecipazione alla stessa in mancanza di elementi contrari attestante il recesso individuale o lo scioglimento deL gruppo (sez.6, n.3096 del 28.12.2017, de.2028, Busillo, Rv.272153)." 5. A parere della difesa, la motivazione sarebbe obiettivamente viziata non essendo stato spiegato perché sarebbe irrilevante la circostanza che l'imputata potrebbe trasferirsi in un'altra città distante centinaia di chilometri dai luoghi in cui avrebbe commesso i fatti per cui si procede e per cui ha ammesso la penale responsabilità orientando la scelta processuale di un rito alternativo. 6. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva che il motivo posto a fondamento del ricorso è infondato. 2. In primo luogo, il ricorso - dopo essersi soffermato sul principio di adeguatezza che insieme a quello di gradualità assumono rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, all'istanza di revoca o sostituzione - non spiega in che termini e perché, nel caso specifico della ricorrente, il decorso del tempo dai fatti dovrebbe portare automaticamente a dover disporre la caducazione della misura o almeno a nuove, diverse e più attenuate modalità di esecuzione della misura cautelare, ad esempio in altra regione e specificamente a Salerno. 3. Al riguardo si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ribadisce e conferma interamente il provvedimento appellato non solo non rilevando elementi nuovi rispetto all'ordinanza del Gip di Catania ma, soprattutto, escludendo una seria rilevanza al decorso del tempo in vinculis per dieci mesi e del tempo trascorso dai fatti all'esecuzione della misura cautelare. In particolare, il giudice dell'appello cautelare ribadisce un punto centrale sia del quadro indiziario a carico della ricorrente circa la durata delle condotte delittuose sia delle esigenze cautelari spiegando, innanzi tutto, che l'assenza di intercettazioni e videoriprese dopo il luglio 2021 risultava dovuta alla cessazione delle indagini tecniche, non ad un mutamento di vita e di contatti. E soprattutto la motivazione dell'appello spiega con sviluppo logico e coerente che la complessità e la gravità degli indizi - in questa sede non opinate.. e come tale non è necessario rievocarlt- non sono attenuatlidal decorso del tempo. Sicché l'argomentazione difensiva concretamente rivolta alla motivazione - escludendo, quindi, l'inquadramento teorico generale sul principio di adeguatezza - non giunge a una critica fondata e strutturata del rapporto tra attenuazione delle cautele e il decorso del tempo e non si confronta con la spiegazione della sussistenza di un rapporto diretto tra ragioni della cautela e adeguatezza della misura cautelare. Sfugge al motivo di ricorso soprattutto il passaggio argonnentativo dell'ordinanza sulla doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa nonché di adeguatezza della sola custodia cautelare, elemento conformemente affermato nelle ordinanze del j riesame e dell'appello che si sono allineate al principio per cu* tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità. (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 - 01). 4. La doppia conforme presunzione esposta nelle ordinanze non è direttamente e concretamente aggredita da un'esposizione dei motivi di ricorso che, invece, spostano l'asse della vicenda cautelare su una mera visione diacronica dei presupposti che la legittimano. 5. In ordine all'asserito diverso trattamento rispetto ad altro indagato del medesimo procedimento il provvedimento impugnato del Tribunale di Catania ha evidenziato la diversa posizione di OV IO UR che ha partecipato all'associazione per un periodo limitato (23 luglio-4 agosto 2021) con un diverso contributo contingente causale, diversamente dalla NE che per un periodo più lungo ha provveduto a rifornire la piazza di spaccio e custodendo le partite di stupefacenti. Di talché anche sul punto la motivazione del giudice dell'appello cautelare appare chiaramente esaustiva, lineare, convincente. 6. In conclusione, il Collegio deve rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 17 aprile 2025 Il consigliere estensore