Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1576 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/04/25), nella causa n. 1576/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO AZARA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, , ass. dall'Avv.ta MARIA ADELAIDE NIEDDU,
[...] P.IVA_3
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 402 2021 00001793 13 000 notificato da il CP_3
16/10/2021, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 138.625,06 a titolo di contributi, sanzioni, interessi e compensi di riscossione calcolati in conseguenza della revoca dell'esonero totale dei contributi di cui all'art.4, comma 3 della L. n. 381/91, delle agevolazioni previste dall'art. unico, commi 118 e seguenti, L. n.190/14 e degli sgravi previsti a favore dei datori di lavoro che assumono determinate categorie di lavoratori ex art. 4, commi da 8 a 15 L. n. 92/2012 per i lavoratori , , Persona_1 Persona_2 CP_4
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, e CP_9 Controparte_10 Parte_2 Parte_3 [...]
con riferimento agli anni dal 2016 al marzo 2019, in forza del Parte_4
Verbale Unico di Accertamento n. 2018019287/DDL del 24/02/2021 Prot. CP_3
1700.01/03/2021.0083853, notificato in data 16/03/2021; ha denunciato la nullità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento stante la sua genericità con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito notificato;
ha dedotto che, conformemente alla normativa, le ipotesi di “svantaggio” cui
1
di non aver violato le disposizioni collettive con riferimento ai permessi non retribuiti e di aver corretto l'errore operativo nel calcolo degli scatti di anzianità senza che possa ritenersi violato l'art.1, comma 1175, L. n.296/2006;
− parte attrice ha chiesto:
“A) Contrariis rejectis;
B) Dichiararsi infondata la richiesta di pagamento di cui all'Avviso di Addebito N. 402 2021 00001793 13 000, inviato dall' sede di CP_3
Sassari e notificato il 16.10.2021, poiché origina dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2018019287/DDL del 24.02.2021 Prot. CP_3
1700.01/03/2021.0083853, notificato in data 16.03.2021, in ogni caso parimenti nullo e/o infondato e/o illegittimo. Per l'effetto annullarsi l'Avviso di Addebito N. 402 2021 00001793 13 000, inviato dall' sede di Sassari e CP_3 notificato il 16.10.2021.C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− parte convenuta si è costituita deducendo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di e, nel merito, la pretestuosità delle doglianze CP_2 relative al verbale unico di accertamento e l'infondatezza delle ulteriori pretese alla luce delle previsioni della L. n. 381/91 in rapporto alla documentazione prodotta e stanti le non specificatamente contestate violazioni in ordine al conteggio degli scatti di anzianità fino a marzo 2018 e dei permessi non retribuiti;
− parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare che non è legittimata Controparte_2 passivamente nel presente giudizio;
- nel merito, rigettare tutte le avverse domande poichè assolutamente indimostrate e palesemente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarata la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 402 2021 00001793 13 000, ovvero, in via subordinata, di quelle risultanti comunque dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo, come per legge. - in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.”;
− ritenutane la natura documentale, la causa è stata discussa dalle parti in trattazione scritta e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. preliminarmente, deve rilevarsi l'insussistenza del dedotto litisconsorzio necessario con previsto dall'art. 13 L. n. 448/98 solo per i crediti CP_2 accertati e maturati, in seguito alle intervenute proroghe del termine, fino al 31 dicembre 2008; deve quindi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2 2. ancora preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità verbale unico di accertamento da cui deriva l'avviso di addebito impugnato per genericità delle contestazioni e delle fonti di prova: è sufficiente osservare che a pagina 1 del verbale è indicato l'elenco della documentazione esaminata e che l'esito dell'accertamento, riportato alle pagine 2 e 3, è dettagliato sia con riferimento ai fatti accertati che alla normativa di riferimento;
3. arrivando al merito della controversia, deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, in materia degli sgravi contributivi, “grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” poiché gli stessi si configurano, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) all'obbligo contributivo (Cass. n. 5137/2006 e successive Cass. n. 16351/07, Cass. n. 21898/10, Cass. n. 16639/14, Cass. n. 13011/17, Cass. n. 1157/18, Cass. n. 18160/18; Cass. n. 1583/23);
4. occorre pertanto esaminare il quadro normativo di riferimento per circoscrivere l'onere probatorio di parte ricorrente in relazione ai benefici revocati dall' ; CP_3
5. l'art 4 L. n. 381/1991 rubricato “Persone svantaggiate” dispone che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. (omissis…).
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.”;
3 6. l'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato a tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di “persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo;
7. l'articolo unico, comma 118 L. n.190/14 prevede che:
“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' nel limite massimo di un CP_11 importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L provvede, con le risorse umane, strumentali e CP_3 finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”;
8. infine, l'art. 4 L. n. 92/2012 dispone, per quanto qui di interesse, che:
“
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
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9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. […]”;
9. su tali articolati aspetti grava quindi, in primo luogo, l'onere di allegazione e prova di parte ricorrente secondo la pacifica giurisprudenza sopra citata;
10. risulta assorbente osservare che la Cooperativa si limita a depositare i LUL per gli anni di riferimento e documentazione asseritamente attestante lo svantaggio per n. 8 dei 16 lavoratori per i quali è stata calcolata la contribuzione, ma nulla allega o produce in relazione all'individuazione complessiva dei soggetti esonerati totalmente o parzialmente dai contributi, allo svantaggio considerato o all'ipotesi di sgravio, alla qualità di soci ovvero all'incompatibilità con il loro stato soggettivo in relazione ai lavoratori svantaggiati;
allo stesso modo, non è fornita alcuna allegazione circa il numero complessivo di lavoratori e del superamento della soglia del 30% di soci lavoratori svantaggiati;
parte ricorrente ammette, inoltre, il mancato adeguamento degli scatti di anzianità fino al marzo 2018;
11. in assenza delle suddette allegazioni risulta fatalmente precluso ogni accertamento circa la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici revocati;
si noti infatti che non è financo possibile individuare per quali soggetti parte ricorrente invochi l'esenzione contributiva totale e per quali lo sgravio;
12. peraltro, posto che il piano dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (rif. "Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità" (cass. ord. 3022/2018);
13. per le medesime ragioni va ritenuta non provata, e carente di specificità, la deduzione della ricorrente circa il rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi, a fronte dell'accertamento contenuto nel verbale in ordine alla
5 concessione di permessi non retribuiti in assenza di documentazione a supporto;
14. difatti, la cooperativa si limita a contestare genericamente la pretesa dell' , CP_3 senza tuttavia allegare e dimostrare alcunché;
15. la Corte di Cassazione ha chiarito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. n. 15120/2019);
16. invero, “ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in rifermento al settore turismo - pubblici esercizi;
v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio 2011, n. 3969)” (Cass. n. 13650/2019);
17. sicché è legittimo il recupero contributivo azionato dall' con riferimento CP_3 alle ore fruite quali permessi non retribuiti, non avendo la cooperativa dimostrato la ricorrenza di un'ipotesi di sospensione del rapporto prevista dalla legge o dal contratto collettivo, restando in ogni caso irrilevante l'eventuale accordo tra le parti;
18. infine, si rileva che la stessa ricorrente ha riconosciuto il mancato riconoscimento ai lavoratori degli scatti di anzianità dovuti fino al marzo 2018;
19. a chiusura, si osserva che il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato, oltre che al possesso del DURC, anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175 della legge 296/2006);
20. ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è coerente l'operato dell con riferimento alla previsione contenuta nella norma da CP_3 ultimo richiamata, avendo agito per il recupero delle agevolazioni godute dalla cooperativa, nel periodo in cui la stessa non ha rispettato quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, commettendo le violazioni surrichiamate;
6 21. il ricorso deve pertanto essere rigettato;
22. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.200, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 15/05/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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