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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6276 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2932/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2932/2016, riservata in decisione all'udienza del 02.07.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , quali eredi del fu Parte_2 C.F._2
, deceduto in data 06.06.2013, entrambi rapp.ti e difesi dall‟avv.to Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in San Gennarello CP_1 di Ottaviano (NA) in via R. Pappalardo n. 95
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), residente in Persona_1 C.F._3
Poggiomarino (NA) alla via V. Giuliano n. 75 e (C.F. Controparte_2
), quale erede legittimo di C.F. C.F._4 Persona_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo D'Avino (C.F. C.F._5 ) con il quale eleggono domicilio in Poggiomarino (NA) alla via C.F._6
Nocelleto n. 52,
Pec: Email_2
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per Appellanti: come da note di trattazione scritta
Per Appellati: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3034/2015, Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: a) ha accolto la domanda principale e, per l'effetto ha dichiarato l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'appartamento sito in Poggiomarino alla
Via E. Giuliano n. 79, piano primo, individuato al catasto fabbricati al foglio 7, particella
766, sub. 103; b) ha condannato i medesimi convenuti all'immediato rilascio del predetto appartamento libero da persone e cose;
c) ha condannato i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che sono state liquidate in complessivi € 2,800,00
(fase di studio della controversia e 500,00- fase introduttiva del giudizio € 700,00- fase istruttoria 600,00- fase decisionale € 1,000,00) oltre € 558,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014,oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo D'Avino e Vanessa Arzea dichiaratisi anticipatari.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 23/12/2015, con atto di citazione notificato in data 17.06.2016, e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , hanno proposto, con contestuale istanza di sospensione Persona_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, ritenendola nulla per la violazione dell'art 102 c.p.c., sul presupposto che l'azione è stata proposta nei confronti di , mentre il reale possessore Persona_1 dell'immobile sarebbe il figlio dello stesso, ossia . Parte_1
2.2 Con il secondo motivo di appello, la sentenza è stata contestata per non aver considerato l'eccezione di pregiudizialità sollevata dalla parte convenuta. Tale eccezione si basava sulla necessità di sospendere il procedimento in corso fino alla definizione del giudizio di divisione dell'eredità di , ancora pendente. La mancata Parte_1 sospensione avrebbe potuto generare conflitti tra i giudicati.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione e sospendere il giudizio in attesa della conclusione del procedimento pregiudiziale.
2.3 Con il terzo motivo, la sentenza è stata contestata per motivazione insufficiente o contraddittoria, in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di rilascio anziché di rivendicazione.
Tale errore ha portato a un'errata applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., invertendo impropriamente l'onere probatorio.
2.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'occupazione sine titulo da parte degli odierni appellanti condannando gli stessi all'immediato rilascio dell'immobile in proprio e non nella qualità di eredi del fu . Persona_1
2.5 Con il quinto, gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, risultata carente sotto il profilo motivazionale, non avendo risposto alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, tra cui: improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto;
inesistenza dell'occupazione come illegittima.
3. Gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello.
4. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensiva promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 17/06/2016 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 23/12/2015.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
e nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_2 Persona_1 non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
8. Con la prima doglianza, gli appellanti hanno dedotto che la sentenza impugnata sarebbe nulla, poiché emessa in totale spregio e violazione della norma sul litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. In particolare, hanno affermato che, come emerso dall'istruttoria e ben noto agli appellati, il reale possessore dell'immobile di cui è causa non era il defunto , bensì il figlio dello stesso, ossia Persona_1 Parte_1
. Pertanto, gli attori avrebbero dovuto azionare la domanda nei confronti di
[...] quest'ultimo, in quanto legittimato passivo dell'azione. Accertata, dunque, la nullità della sentenza impugnata, hanno chiesto rimettersi il presente procedimento al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c.
Tale censura è infondata e va disattesa non sussistendo, nel caso di specie, alcun litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattandosi, al più, di un'ipotesi di obbligazione solidale.
Al riguardo, il Collegio ritiene, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa l'effettivo possesso dell'immobile per cui è causa, che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, nel caso di possesso del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi inutiliter data, mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 25200/2017). Né tale motivo di impugnazione può ritenersi riferito ad una dedotta mancanza di titolarità dal lato passivo del defunto , avendo gli appellanti Persona_1 espressamente fatto riferimento ad un vizio di carenza di integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., chiedendo conseguentemente la rimessione del giudizio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Ne deriva che la presente doglianza non può trovare accoglimento.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di pregiudizialità sollevata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dagli appellanti sul presupposto della pendenza innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata del giudizio n. RG. 329/2008 avente ad od oggetto la divisione dei beni derivanti dalla successione ab intestato di , coniuge di Parte_1 Persona_2
e genitore di (1952).
[...] Persona_1
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Ed invero, la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell'ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall'altro, che nessun rilievo può assumere - ai fini della sospensione - un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2015, n.798).
Orbene, nel caso di specie, non solo è risultato che il processo n. RG 329/2008 pende tra soggetti diversi rispetto al presente giudizio, non essendo parte dello stesso l'appellato
981), ma occorre osservare, altresì, che dalle difese svolte non Persona_1
è emersa tale pregiudizialità, tenuto conto che non è risultato che l'immobile per cui è causa rientra nell'asse ereditario di (cfr. CTU relativa al giudizio n. Parte_1
RG 329/2008 prodotta dalla parte appellata).
10. Con il terzo e quarto motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , hanno rappresentato che la
[...] Persona_1 sentenza impugnata sarebbe viziata nella motivazione, nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene esistente una presunta inversione dell'onere della prova che, nel caso di specie, evidentemente non sussiste. In particolare, hanno evidenziato che il giudice di primo grado ha sottolineato che parte convenuta non ha fornito prova contraria a fronte dei titoli e della documentazione tecnica fornita dagli attori, violando palesemente il disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Hanno precisato che il convenuto, rispetto alla pretesa attorea, non ha chiesto l'accertamento sui cespiti controversi, ma ha semplicemente opposto di aver posseduto l'immobile nella qualità di coerede del fu provvedendo alla custodia Parte_1 ed alla manutenzione dello stesso in virtù di un imminente scioglimento della comunione ereditaria, in palese conformità con quanto statuito ai sensi dell'art. 1102 c.c. Pertanto, nessun onere probatorio, poteva ritenersi sussistente in capo allo stesso.
Di contro, gli attori non hanno fornito la prova del fondamento della domanda di primo grado e, dunque, non può ritenersi che a fronte di una simile posizione, il convenuto dovesse addossarsi l'onere di una prova inutile, perché tesa a bloccare una pretesa non provata.
A parere degli appellanti, l'inversione dell'onere della prova, operata dal Tribunale di
Torre Annunziata, sarebbe la conseguenza di un'inesatta qualificazione della domanda così come proposta dai e , in quanto il giudice avrebbe Persona_1 Persona_2 erroneamente ritenuto che la stessa presentasse gli elementi costitutivi dell'azione di rilascio di immobile, anziché quelli dell'azione di rivendicazione.
Tali assunti non possono trovare condivisione sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Al riguardo, occorre, anzitutto, rilevare che il giudice di prime cure non ha espressamente qualificato la domanda proposta dagli istanti, essendosi limitato all'accoglimento della stessa sul duplice presupposto che, da un lato, (1981) e Persona_1 hanno dimostrato di essere, rispettivamente, nudo proprietario ed Persona_2 usufruttuaria dell'immobile per cui è causa e, dall'altro lato, Persona_1
(1952) non ha offerto alcuna prova contraria.
Tuttavia, dal tenore della motivazione, pur non avendo il giudice espressamente fatto riferimento all'azione di rivendica ex art. 948 c.c., deve comunque ritenersi che lo stesso abbia inquadrato la domanda proposta dagli appellati nella detta fattispecie, avendo fatto riferimento alla prova circa la proprietà da parte degli attori e ad una assenza di qualsivoglia titolo a favore dei convenuti.
Difatti, è noto che, pur convergendo verso la medesima finalità materiale di ottenere la riconsegna del bene, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione si fondano su presupposti diversi, collocandosi entro cornici teoriche e operative distinte: la prima implica l'accertamento del diritto di proprietà, mentre la seconda si fonda sulla cessazione del titolo che giustificava il possesso ovvero la detenzione altrui.
Del resto, anche gli appellati non hanno contestato la qualificazione della presente azione in termini di azione di rivendicazione.
Chiarito, pertanto, che la presente azione è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 948 c.c. dal primo giudice, occorre osservare, altresì, che il presente motivo di gravame non risulta fondato avendo la parte appellata adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, così condividendosi la sentenza impugnata, la quale va meramente integrata con riferimento alla motivazione sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ebbene, sotto il profilo probatorio, l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche
Cass. n. 1481/1973), diverge, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2,
27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182;
Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez.
2, 27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2,
3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n.
21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n.
4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa
(Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2,
24/6/1971, n. 2000). Il suddetto rigore dell'onere probatorio, peraltro, non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6 - 2,
19/1/2022, n. 1569), non nel senso che la mancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anche quando questi si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865; Cassazione civile sez. II, 20/02/2025,
n.4537).
Nella specie, è risultato che, con atto di vendita per Notar del 06/4/2006, Per_3
riservandosene l'usufrutto vita natural durante, ha alienato in favore Persona_2 di (1981) la nuda proprietà del fabbricato sito in Poggiomarino Persona_1 alla via E Giuliano n. 79, ove è sito l'appartamento per cui è causa. Dalla lettura del medesimo atto, è risultato, altresì, che il detto immobile è stato costruito in data 1982 su di un terreno di proprietà di riportato al catasto terreni f.7, p.lla Persona_2
447/a, pervenuto alla stessa, in parte, in virtù di successione dal padre, Persona_4
, denunziata in Torre Annunziata in data 05/07/1972 e, in parte, in virtù di
[...] donazione effettuata dalla madre, per atto per Notar del Controparte_3 Per_5
10/10/1972 (cfr. doc. 1 nella produzione di primo grado di parte attrice).
Risulta, inoltre, allegata agli atti la donazione del 10/10/1972 del suolo di cui alla p.lla
447/a sul quale è stato costruito il fabbricato nel quale è ricompreso l'immobile per cui è causa (cfr. doc. 5 nella produzione di primo grado di parte attrice).
Deve allora ritenersi che la parte appellata abbia offerto la prova di un attuale e valido titolo di acquisto della nuda proprietà in favore di nonché Persona_6 della proprietà della sua dante causa, fino ad Persona_2 un acquisto a titolo originario, costituito dall'accessione del fabbricato al suolo al momento della sua costruzione, avvenuta nel 1982. Difatti, è noto che il proprietario del terreno, per effetto dell'accessione di cui all'articolo 934 c.c., acquista a titolo originario e ipso iure la proprietà della costruzione, senza che rilevi se l'abbia edificata egli stesso o terzi
(cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2022, n. 21083).
Consegue da quanto innanzi che risulta offerta la probatio diabolica della titolarità del proprio diritto da parte degli attori.
Ed invero, non va sottaciuto che la parte appellante ha dedotto, sin dalla memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, di possedere l'immobile in questione ai sensi dell'art. 1102 c.c. nella qualità di erede di E però, come Parte_1 rilevato altresì dal primo giudice, non ha prodotto alcun titolo attestante la proprietà dell'immobile in capo al predetto. Anzi, a ben vedere, dalla lettura della CTU espletata nel corso del giudizio di divisione dell'eredità di non risulta che Parte_1
l'immobile per cui è causa rientra nell'asse ereditario del de cuius, essendo emerso che il fabbricato di via E. Giuliano n. 79 si trova a notevole distanza dal confine con la p.lla
447/c di proprietà dei coniugi ricadente nell'asse ereditario (cfr. Controparte_4
CTU nella produzione di parte appellata).
Consegue da quanto innanzi che tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
11. Con il quarto motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2 hanno evidenziato che il giudice di prime cure avrebbe errato laddove, nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, ha dichiarato l'occupazione sine titulo da parte degli odierni appellanti ed ha condannato gli stessi all'immediato rilascio dell'immobile considerandoli legittimati passivi in proprio e non nella qualità di eredi del fu Persona_1
.
[...]
Tale censura è infondata e va disattesa, avendo il primo giudice indicato in epigrafe la circostanza che e erano costituiti in Parte_1 Parte_2 giudizio nella qualità di eredi del defunto (1952) ed essendosi Persona_1 limitato, in dispositivo, a condannare “i convenuti” all'immediato rilascio dell'immobile.
Non vi è chi non veda, dunque, che gli stessi sono stati condannati a tanto nella qualità di eredi di (1952). Persona_1
12. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti hanno sottolineato che la sentenza impugnata è carente sotto il profilo della motivazione in quanto non è dato comprendere il motivo per cui il giudice non abbia risposto alle eccezioni formulate dalla parte convenuta.
In particolare, e hanno precisato che il Tribunale ha omesso di Persona_1 Pt_2 pronunciarsi in merito ai seguenti rilievi in violazione dell'art. 112 c.p.c.: a) improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex d.l. n. 69/2913 (poi convertito dalla legge n. 98/2013); b) nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda; c) inesistenza dell'occupazione come illegittima.
Tale motivo di appello è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile per i seguenti motivi.
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, la Corte rileva che l'eccezione in parola non è stata tempestivamente sollevata dagli appellanti, essendo stata formulata solo nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/06/2016 a seguito della riassunzione del giudizio in conseguenza del decesso di (1952). Persona_1
Il Collegio, dunque, intende dare continuità al seguente principio di diritto statuito dalla
Suprema Corte: in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020).
Pertanto, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, come è avvenuto nel caso di specie, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (cfr.
Cassazione civile sez. II, 04/01/2024, n.205).
Quanto all'eccezione di nullità della domanda per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda, la stessa deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice di prime cure, il quale, a fronte delle difese nel merito della parte appellante, si è pronunziato sulla stessa accogliendola.
Non va sottaciuto, in ogni caso, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, si ha nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 4 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
In particolare, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008; Cassazione civile sez. III,
15/05/2013, n.11751).
È allora evidente che, nel caso di specie, non sussiste la detta nullità tenuto conto non solo del fatto che, dalla lettura dell'atto introduttivo e della documentazione allegata dagli istanti, appare chiaro sia il petitum sia le ragioni poste a fondamento della domanda, ma anche della circostanza che gli odierni appellanti hanno svolto pertinenti e specifiche difese.
Infine, con riferimento all'omessa pronunzia in ordine all'eccepita inesistenza di un'occupazione illegittima, il gravame è inammissibile sotto due profili, sia in quanto estremamente generico, non avendo l'appellante chiarito il contenuto dell'eccezione in parola, sia in quanto ogni deduzione circa l'occupazione dell'immobile per cui è causa deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda proposta dagli appellati.
Difatti, l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione - implicitamente o esplicitamente - assorbita in altre statuizioni della sentenza che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio solo se riprospettata con specifica censura (Cass. 13.7.01, n. 9545; Cass. 1.4.03, n. 4975; Cass. 29.2.15, n. 3417;
Cassazione civile sez. lav., 18/03/2024, n.7211).
13. In definitiva l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
quali eredi di (1952), non può trovare accoglimento.
[...] Persona_1
14. La totale soccombenza della parte appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi, eccetto fase istruttoria in quanto non concretamente svolta).
14.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 3034/2015, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e quali eredi di Parte_1 Parte_2
(1952), a pagare in favore di Persona_1 Persona_1
(1981) e , quale erede di le spese del Controparte_2 Persona_2 presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo D'Avino, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che e quali eredi di Parte_1 Parte_2
(1952), sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo Persona_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Maria Teresa Onorato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2932/2016, riservata in decisione all'udienza del 02.07.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , quali eredi del fu Parte_2 C.F._2
, deceduto in data 06.06.2013, entrambi rapp.ti e difesi dall‟avv.to Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in San Gennarello CP_1 di Ottaviano (NA) in via R. Pappalardo n. 95
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), residente in Persona_1 C.F._3
Poggiomarino (NA) alla via V. Giuliano n. 75 e (C.F. Controparte_2
), quale erede legittimo di C.F. C.F._4 Persona_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo D'Avino (C.F. C.F._5 ) con il quale eleggono domicilio in Poggiomarino (NA) alla via C.F._6
Nocelleto n. 52,
Pec: Email_2
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per Appellanti: come da note di trattazione scritta
Per Appellati: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3034/2015, Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: a) ha accolto la domanda principale e, per l'effetto ha dichiarato l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'appartamento sito in Poggiomarino alla
Via E. Giuliano n. 79, piano primo, individuato al catasto fabbricati al foglio 7, particella
766, sub. 103; b) ha condannato i medesimi convenuti all'immediato rilascio del predetto appartamento libero da persone e cose;
c) ha condannato i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che sono state liquidate in complessivi € 2,800,00
(fase di studio della controversia e 500,00- fase introduttiva del giudizio € 700,00- fase istruttoria 600,00- fase decisionale € 1,000,00) oltre € 558,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014,oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo D'Avino e Vanessa Arzea dichiaratisi anticipatari.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 23/12/2015, con atto di citazione notificato in data 17.06.2016, e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , hanno proposto, con contestuale istanza di sospensione Persona_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, ritenendola nulla per la violazione dell'art 102 c.p.c., sul presupposto che l'azione è stata proposta nei confronti di , mentre il reale possessore Persona_1 dell'immobile sarebbe il figlio dello stesso, ossia . Parte_1
2.2 Con il secondo motivo di appello, la sentenza è stata contestata per non aver considerato l'eccezione di pregiudizialità sollevata dalla parte convenuta. Tale eccezione si basava sulla necessità di sospendere il procedimento in corso fino alla definizione del giudizio di divisione dell'eredità di , ancora pendente. La mancata Parte_1 sospensione avrebbe potuto generare conflitti tra i giudicati.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione e sospendere il giudizio in attesa della conclusione del procedimento pregiudiziale.
2.3 Con il terzo motivo, la sentenza è stata contestata per motivazione insufficiente o contraddittoria, in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di rilascio anziché di rivendicazione.
Tale errore ha portato a un'errata applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., invertendo impropriamente l'onere probatorio.
2.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'occupazione sine titulo da parte degli odierni appellanti condannando gli stessi all'immediato rilascio dell'immobile in proprio e non nella qualità di eredi del fu . Persona_1
2.5 Con il quinto, gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, risultata carente sotto il profilo motivazionale, non avendo risposto alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, tra cui: improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto;
inesistenza dell'occupazione come illegittima.
3. Gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello.
4. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensiva promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 17/06/2016 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 23/12/2015.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
e nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_2 Persona_1 non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
8. Con la prima doglianza, gli appellanti hanno dedotto che la sentenza impugnata sarebbe nulla, poiché emessa in totale spregio e violazione della norma sul litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. In particolare, hanno affermato che, come emerso dall'istruttoria e ben noto agli appellati, il reale possessore dell'immobile di cui è causa non era il defunto , bensì il figlio dello stesso, ossia Persona_1 Parte_1
. Pertanto, gli attori avrebbero dovuto azionare la domanda nei confronti di
[...] quest'ultimo, in quanto legittimato passivo dell'azione. Accertata, dunque, la nullità della sentenza impugnata, hanno chiesto rimettersi il presente procedimento al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c.
Tale censura è infondata e va disattesa non sussistendo, nel caso di specie, alcun litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattandosi, al più, di un'ipotesi di obbligazione solidale.
Al riguardo, il Collegio ritiene, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa l'effettivo possesso dell'immobile per cui è causa, che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, nel caso di possesso del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi inutiliter data, mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 25200/2017). Né tale motivo di impugnazione può ritenersi riferito ad una dedotta mancanza di titolarità dal lato passivo del defunto , avendo gli appellanti Persona_1 espressamente fatto riferimento ad un vizio di carenza di integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., chiedendo conseguentemente la rimessione del giudizio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Ne deriva che la presente doglianza non può trovare accoglimento.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di pregiudizialità sollevata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dagli appellanti sul presupposto della pendenza innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata del giudizio n. RG. 329/2008 avente ad od oggetto la divisione dei beni derivanti dalla successione ab intestato di , coniuge di Parte_1 Persona_2
e genitore di (1952).
[...] Persona_1
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Ed invero, la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell'ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall'altro, che nessun rilievo può assumere - ai fini della sospensione - un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2015, n.798).
Orbene, nel caso di specie, non solo è risultato che il processo n. RG 329/2008 pende tra soggetti diversi rispetto al presente giudizio, non essendo parte dello stesso l'appellato
981), ma occorre osservare, altresì, che dalle difese svolte non Persona_1
è emersa tale pregiudizialità, tenuto conto che non è risultato che l'immobile per cui è causa rientra nell'asse ereditario di (cfr. CTU relativa al giudizio n. Parte_1
RG 329/2008 prodotta dalla parte appellata).
10. Con il terzo e quarto motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , hanno rappresentato che la
[...] Persona_1 sentenza impugnata sarebbe viziata nella motivazione, nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene esistente una presunta inversione dell'onere della prova che, nel caso di specie, evidentemente non sussiste. In particolare, hanno evidenziato che il giudice di primo grado ha sottolineato che parte convenuta non ha fornito prova contraria a fronte dei titoli e della documentazione tecnica fornita dagli attori, violando palesemente il disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Hanno precisato che il convenuto, rispetto alla pretesa attorea, non ha chiesto l'accertamento sui cespiti controversi, ma ha semplicemente opposto di aver posseduto l'immobile nella qualità di coerede del fu provvedendo alla custodia Parte_1 ed alla manutenzione dello stesso in virtù di un imminente scioglimento della comunione ereditaria, in palese conformità con quanto statuito ai sensi dell'art. 1102 c.c. Pertanto, nessun onere probatorio, poteva ritenersi sussistente in capo allo stesso.
Di contro, gli attori non hanno fornito la prova del fondamento della domanda di primo grado e, dunque, non può ritenersi che a fronte di una simile posizione, il convenuto dovesse addossarsi l'onere di una prova inutile, perché tesa a bloccare una pretesa non provata.
A parere degli appellanti, l'inversione dell'onere della prova, operata dal Tribunale di
Torre Annunziata, sarebbe la conseguenza di un'inesatta qualificazione della domanda così come proposta dai e , in quanto il giudice avrebbe Persona_1 Persona_2 erroneamente ritenuto che la stessa presentasse gli elementi costitutivi dell'azione di rilascio di immobile, anziché quelli dell'azione di rivendicazione.
Tali assunti non possono trovare condivisione sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Al riguardo, occorre, anzitutto, rilevare che il giudice di prime cure non ha espressamente qualificato la domanda proposta dagli istanti, essendosi limitato all'accoglimento della stessa sul duplice presupposto che, da un lato, (1981) e Persona_1 hanno dimostrato di essere, rispettivamente, nudo proprietario ed Persona_2 usufruttuaria dell'immobile per cui è causa e, dall'altro lato, Persona_1
(1952) non ha offerto alcuna prova contraria.
Tuttavia, dal tenore della motivazione, pur non avendo il giudice espressamente fatto riferimento all'azione di rivendica ex art. 948 c.c., deve comunque ritenersi che lo stesso abbia inquadrato la domanda proposta dagli appellati nella detta fattispecie, avendo fatto riferimento alla prova circa la proprietà da parte degli attori e ad una assenza di qualsivoglia titolo a favore dei convenuti.
Difatti, è noto che, pur convergendo verso la medesima finalità materiale di ottenere la riconsegna del bene, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione si fondano su presupposti diversi, collocandosi entro cornici teoriche e operative distinte: la prima implica l'accertamento del diritto di proprietà, mentre la seconda si fonda sulla cessazione del titolo che giustificava il possesso ovvero la detenzione altrui.
Del resto, anche gli appellati non hanno contestato la qualificazione della presente azione in termini di azione di rivendicazione.
Chiarito, pertanto, che la presente azione è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 948 c.c. dal primo giudice, occorre osservare, altresì, che il presente motivo di gravame non risulta fondato avendo la parte appellata adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, così condividendosi la sentenza impugnata, la quale va meramente integrata con riferimento alla motivazione sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ebbene, sotto il profilo probatorio, l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche
Cass. n. 1481/1973), diverge, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2,
27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182;
Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez.
2, 27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2,
3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n.
21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n.
4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa
(Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2,
24/6/1971, n. 2000). Il suddetto rigore dell'onere probatorio, peraltro, non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6 - 2,
19/1/2022, n. 1569), non nel senso che la mancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anche quando questi si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865; Cassazione civile sez. II, 20/02/2025,
n.4537).
Nella specie, è risultato che, con atto di vendita per Notar del 06/4/2006, Per_3
riservandosene l'usufrutto vita natural durante, ha alienato in favore Persona_2 di (1981) la nuda proprietà del fabbricato sito in Poggiomarino Persona_1 alla via E Giuliano n. 79, ove è sito l'appartamento per cui è causa. Dalla lettura del medesimo atto, è risultato, altresì, che il detto immobile è stato costruito in data 1982 su di un terreno di proprietà di riportato al catasto terreni f.7, p.lla Persona_2
447/a, pervenuto alla stessa, in parte, in virtù di successione dal padre, Persona_4
, denunziata in Torre Annunziata in data 05/07/1972 e, in parte, in virtù di
[...] donazione effettuata dalla madre, per atto per Notar del Controparte_3 Per_5
10/10/1972 (cfr. doc. 1 nella produzione di primo grado di parte attrice).
Risulta, inoltre, allegata agli atti la donazione del 10/10/1972 del suolo di cui alla p.lla
447/a sul quale è stato costruito il fabbricato nel quale è ricompreso l'immobile per cui è causa (cfr. doc. 5 nella produzione di primo grado di parte attrice).
Deve allora ritenersi che la parte appellata abbia offerto la prova di un attuale e valido titolo di acquisto della nuda proprietà in favore di nonché Persona_6 della proprietà della sua dante causa, fino ad Persona_2 un acquisto a titolo originario, costituito dall'accessione del fabbricato al suolo al momento della sua costruzione, avvenuta nel 1982. Difatti, è noto che il proprietario del terreno, per effetto dell'accessione di cui all'articolo 934 c.c., acquista a titolo originario e ipso iure la proprietà della costruzione, senza che rilevi se l'abbia edificata egli stesso o terzi
(cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2022, n. 21083).
Consegue da quanto innanzi che risulta offerta la probatio diabolica della titolarità del proprio diritto da parte degli attori.
Ed invero, non va sottaciuto che la parte appellante ha dedotto, sin dalla memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, di possedere l'immobile in questione ai sensi dell'art. 1102 c.c. nella qualità di erede di E però, come Parte_1 rilevato altresì dal primo giudice, non ha prodotto alcun titolo attestante la proprietà dell'immobile in capo al predetto. Anzi, a ben vedere, dalla lettura della CTU espletata nel corso del giudizio di divisione dell'eredità di non risulta che Parte_1
l'immobile per cui è causa rientra nell'asse ereditario del de cuius, essendo emerso che il fabbricato di via E. Giuliano n. 79 si trova a notevole distanza dal confine con la p.lla
447/c di proprietà dei coniugi ricadente nell'asse ereditario (cfr. Controparte_4
CTU nella produzione di parte appellata).
Consegue da quanto innanzi che tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
11. Con il quarto motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2 hanno evidenziato che il giudice di prime cure avrebbe errato laddove, nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, ha dichiarato l'occupazione sine titulo da parte degli odierni appellanti ed ha condannato gli stessi all'immediato rilascio dell'immobile considerandoli legittimati passivi in proprio e non nella qualità di eredi del fu Persona_1
.
[...]
Tale censura è infondata e va disattesa, avendo il primo giudice indicato in epigrafe la circostanza che e erano costituiti in Parte_1 Parte_2 giudizio nella qualità di eredi del defunto (1952) ed essendosi Persona_1 limitato, in dispositivo, a condannare “i convenuti” all'immediato rilascio dell'immobile.
Non vi è chi non veda, dunque, che gli stessi sono stati condannati a tanto nella qualità di eredi di (1952). Persona_1
12. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti hanno sottolineato che la sentenza impugnata è carente sotto il profilo della motivazione in quanto non è dato comprendere il motivo per cui il giudice non abbia risposto alle eccezioni formulate dalla parte convenuta.
In particolare, e hanno precisato che il Tribunale ha omesso di Persona_1 Pt_2 pronunciarsi in merito ai seguenti rilievi in violazione dell'art. 112 c.p.c.: a) improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex d.l. n. 69/2913 (poi convertito dalla legge n. 98/2013); b) nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda; c) inesistenza dell'occupazione come illegittima.
Tale motivo di appello è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile per i seguenti motivi.
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, la Corte rileva che l'eccezione in parola non è stata tempestivamente sollevata dagli appellanti, essendo stata formulata solo nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/06/2016 a seguito della riassunzione del giudizio in conseguenza del decesso di (1952). Persona_1
Il Collegio, dunque, intende dare continuità al seguente principio di diritto statuito dalla
Suprema Corte: in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020).
Pertanto, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, come è avvenuto nel caso di specie, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (cfr.
Cassazione civile sez. II, 04/01/2024, n.205).
Quanto all'eccezione di nullità della domanda per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda, la stessa deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice di prime cure, il quale, a fronte delle difese nel merito della parte appellante, si è pronunziato sulla stessa accogliendola.
Non va sottaciuto, in ogni caso, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, si ha nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 4 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
In particolare, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008; Cassazione civile sez. III,
15/05/2013, n.11751).
È allora evidente che, nel caso di specie, non sussiste la detta nullità tenuto conto non solo del fatto che, dalla lettura dell'atto introduttivo e della documentazione allegata dagli istanti, appare chiaro sia il petitum sia le ragioni poste a fondamento della domanda, ma anche della circostanza che gli odierni appellanti hanno svolto pertinenti e specifiche difese.
Infine, con riferimento all'omessa pronunzia in ordine all'eccepita inesistenza di un'occupazione illegittima, il gravame è inammissibile sotto due profili, sia in quanto estremamente generico, non avendo l'appellante chiarito il contenuto dell'eccezione in parola, sia in quanto ogni deduzione circa l'occupazione dell'immobile per cui è causa deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda proposta dagli appellati.
Difatti, l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione - implicitamente o esplicitamente - assorbita in altre statuizioni della sentenza che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio solo se riprospettata con specifica censura (Cass. 13.7.01, n. 9545; Cass. 1.4.03, n. 4975; Cass. 29.2.15, n. 3417;
Cassazione civile sez. lav., 18/03/2024, n.7211).
13. In definitiva l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
quali eredi di (1952), non può trovare accoglimento.
[...] Persona_1
14. La totale soccombenza della parte appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi, eccetto fase istruttoria in quanto non concretamente svolta).
14.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 3034/2015, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e quali eredi di Parte_1 Parte_2
(1952), a pagare in favore di Persona_1 Persona_1
(1981) e , quale erede di le spese del Controparte_2 Persona_2 presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo D'Avino, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che e quali eredi di Parte_1 Parte_2
(1952), sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo Persona_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Maria Teresa Onorato