Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 marzo 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 marzo 1991 |
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 81Provvedimento: Pubblicato il 07/03/2025 N. 00081/2025 REG.PROV.COLL. N. 00084/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 84 del 2024, proposto da EN – Associazione di Promozione Sociale Aps - Rete Associativa Ets, AN GI, IM IN, " Comitato No All'Incenerimento, Si al Riciclo Totale di Rifiuti" , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Beacco, Gabriele Sansonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Autonoma …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/03/2024, n. 115Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Civile Composta dai signori magistrati: Dr. Roberto Rezzonico Presidente Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 283/2018 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 25/05/2023 e promossa in questo grado DA , Parte_1 Parte_2 in persona del suo amministratore pro tempore, CF , [...] P.IVA_1 elett.te dom.ta in Caltanissetta Via Padre Angelo Italia, 9, presso lo studio 1 dell'avv. Graziano Migliarisi, che …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2017, n. 18227Provvedimento: 18327 Escuk REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da Oggetto: consigliere regionale ineleggibilità Salvatore DI PALMA - Presidente - Giacinto BISOGNI - Consigliere - Carlo DE CHIARA R.G.N. 25487/2016 -Consigliere - Cron. 18227 - Consigliere Rel. - Guido MERCOLINO Paolo DI MARZIO UP 28/04/2017 - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25487/2016 R.G. proposto da AR IO FA NC, rappresentato e difeso dagli Avv. Umberto Giardini, Alessandro Mazza e Carlo Marzano, con domicilio e- letto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del Sabotino, n. 45; - ricorrente - contro TR MO, …Leggi di più...
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- 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 01/08/2011, n. 633Provvedimento: N. 00074/2008 REG.RIC. N. 00633/2011 REG.PROV.COLL. N. 00074/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 74 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: TA PA, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Squillaci, Leonardo Guidi, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Violoni in Ancona, corso Garibaldi, 111; contro Comune di Ussita, rappresentato e difeso dall'avv. SS Migliorelli, con domicilio eletto presso Avv. Amos Benni in Ancona, corso Garibaldi, 144; nei confronti di BI SS AN, …Leggi di più...
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- 5. TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/02/2011, n. 113Provvedimento: N. 00437/2010 REG.RIC. N. 00113/2011 REG.PROV.COLL. N. 00437/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 437 del 2010, proposto da: Exe Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani e Andrea Crismani, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Valdirivo 13; contro Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Provincia di Udine, Asl 105 - Bassa Friulana, Agenzia …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa
autorizzazione di spesa. Modifica dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15. 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualita' dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonche' al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.
2. L'importo complessivo degli interventi e' di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991.
3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale delle modalita' di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
4. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una societa' per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi societa' controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 3, primo comma, della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servivi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi): "Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione".
- Il testo vigente dell' art. 7 della legge n. 15/1974 (Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7. - L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una societa' per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi societa' controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche".
La concessione e' accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la societa' concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico.
Nella convenzione dovra' altresi' essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle localita' in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare". - Art. 2. Settori di intervento 1. Lo stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, gia' autorizzato dall' articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), e' destinato ai seguenti settori di intervento, secondo gli importi per ciascuno stabiliti:
a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi, per lire 150 miliardi, di cui lire 70 miliardi per l'anno 1990;
b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;
c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;
d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento e il completamento degli impianti di meccanizzazione, per lire 260 miliardi, di cui lire 120 miliardi per l'anno 1990;
e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonche' alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per lire 180 miliardi, di cui lire 80 miliardi per l'anno 1990;
f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per lire 190 miliardi, di cui lire 90 miliardi per l'anno 1990;
g) alla costruzione o ristrutturazione di sedi di uffici principali, locali e delle direzioni provinciali nelle localita' ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per lire 100 miliardi, di cui lire 40 miliardi per l'anno 1990;
h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuita' dei servizi ed il mantenimento degli standards qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per lire 110 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1990;
i) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonche' delle relative infrastrutture, per lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;
l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attivita' scientifica, per lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1990;
m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per lire 40 miliardi, di cui lire 20 miliardi per l'anno 1990.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 5, della legge n. 541/1988 (Legge finanziaria 1989): "5. Ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67 , a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi". - Art. 3. Procedure relative ai programmi 1. Al fine di accelerare l'avvio del programma di interventi di cui alla presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2, corredato dal parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalla pronuncia del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, approva il programma di utilizzo e provvede all'assunzione dei relativi impegni.
3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da' comunicazione al Parlamento, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando anche le eventali modifiche da apportare ai programmi per adeguarli alle esigenze accertate dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.