Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10743 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Etea Energia S.r.l. e Sedamyl S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Claudio Vivani, Francesca Triveri e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Guido D'Arezzo, 2;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20210032824 del 30 novembre 2021, con cui il GSE S.p.A. ha rigettato l'«istanza di applicazione dell'art. 56, comma 8, DL 16 luglio 2020, n. 76, prot. n. GSE/A20200120793 dell'11 agosto 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0279542004712r019-1#8, prot. n. GSE/P20160071467 del 12 agosto 2016»;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 gennaio 2023:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., del 28 ottobre 2022, avente ad oggetto l'«Applicazione dell'art. 42 commi 3bis e 3ter, del D. Lgs n. 28/11 alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'Allegato A – Comunicazione di esito», nelle sole parti di cui alla narrativa;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ivi compreso l'atto del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “l'istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. GSE/A20200120793 del 11 agosto 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0279542004712R019-1#8, prot. GSE/P20160071467 del 12 agosto 2016 - Chiarimenti a seguito dell'Ordinanza TAR Lazio, sez. III-ter, n. 1759/2022”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la determina di rigetto dell’istanza, formulata ai sensi dell’art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020, di revoca del provvedimento del 12 agosto 2016 con il quale il Gestore dei Sevizi Energetici - G.S.E. S.p.A. (d’ora in poi solo “GSE”) aveva rigettato la Richiesta di Verifica e Certificazione (d’ora in poi solo “RVC”) n. 0279542004712R019-1#8 (provvedimento, quest’ultimo, oggetto di autonomo ricorso n. R.G. 12515/16 respinto da questo Tribunale con sentenza n. 2152/24).
2. Parte ricorrente a sostegno del ricorso ha articolato un unico motivo di censura così rubricato: “ Violazione dell’art. 56 del dl 76/2020. Violazione dell’art. 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione degli art. 6, 12, 13,1 4 e 16 delle linee guida. Violazione dell’art. 1 della l. 241/1990 e dei principi di efficienza e certezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 cost. e del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”.
In particolare, parte ricorrente sostiene l’applicabilità del regime normativo sopravvenuto al caso di specie, prospettando che il rigetto della RVC sarebbe in realtà avvenuto mediante una rivalutazione della PPPM, e dunque maschererebbe un provvedimento di annullamento d’ufficio, come tale certamente incluso nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 56, co. 8, del d.l. 76/2020.
3. Il GSE, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando la giurisprudenza che esclude l’ascrivibilità del provvedimento di rigetto della RVC al potere di autotutela.
4. All’esito della camera di consiglio del 16 marzo 2022, previa rinuncia alla domanda cautelare, il Tribunale, con ordinanza n. 1759/2022, ha richiesto al GSE chiarimenti in merito alla “ portata e gli effetti del potere esercitato mediante l’adozione del contestato rigetto della RVC, con riferimento all’approvazione delle precedenti RVC e della PPPM ”.
5. Con successivo provvedimento del 28 ottobre 2022, il GSE ha specificato che gli effetti del rigetto della RVC per cui è causa decorrono a partire dal periodo di rendicontazione oggetto della medesima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, con salvezza delle RVC già medio tempore approvate.
6. Con atto di motivi aggiunti dell’11 gennaio 2023, parte ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento deducendone l’illegittimità derivata (sia con riferimento ai vizi già dedotti nel ricorso introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti del giudizio n. R.G. 12515/2016, sia in relazione alla censura posta a sostegno del ricorso introduttivo del presente giudizio) e autonoma sulla base del seguente motivo: “ Violazione dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 come modificato dall’art. 56, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito con legge 120/2020. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ”.
Sostiene in particolare la ricorrente che l’Amministrazione, avendo completamente omesso la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della L. 241/1990 e, in subordine, la possibilità di applicare la decurtazione in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, avrebbe violato il comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, il quale prevede che « il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione ».
7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. Occorre premettere che il Tribunale, con la menzionata sentenza n. 2152/24, ha rigettato l’impugnativa avverso provvedimento di rigetto della RVC n. 0279542004712R019-1#8, chiarendo, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, che detto provvedimento non ha dato luogo ad una nuova valutazione della PPPM in violazione dei principi sanciti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/90, bensì ha operato nel pieno rispetto della normativa di riferimento che consente al GSE di esercitare il potere di verifica e controllo che gli compete ex lege anche dopo l’approvazione della PPPM e, quindi, anche in sede di verifica e certificazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; poi ripresa da Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
11. Venendo all’esame ricorso introduttivo, il Collegio ritiene che le valutazioni del GSE siano immuni da censure, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidatasi in materia (Tar Lazio, sez. III- Ter , 21 ottobre 2022, n. 13594 e i precedenti ivi richiamati; più di recente, Tar Lazio, sez. V- Te r, 6 dicembre 2024, n. 22082, in una fattispecie analoga a quella per cui è causa), secondo cui:
- “ le modifiche di cui al comma 7, che impongono al Gse il rispetto delle condizioni poste dall’art. 21 nonies l. 241/1990, trovano generale applicazione ai provvedimenti costituenti esercizio del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 emessi successivamente all’entrata in vigore della novella ”;
- il comma 8 dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 (quello invocato dalla parte ricorrente) “ contiene una clausola di estensione dell’ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 7, per effetto della quale le modifiche in parola trovano applicazione anche: a) ai procedimenti di annullamento d’ufficio in corso; b) ai procedimenti definiti con provvedimenti di decadenza oggetto di impugnazione ancora pendente, ove vi sia apposita richiesta di riesame da parte dell’interessato ”;
- il carattere eccezionale di tale ultima disposizione e la sua finalità di sanatoria rendono evidente “ che il riferimento letterale ai provvedimenti di decadenza ivi contemplato non sia suscettibile di interpretazione analogica o estensiva ”;
- in particolare, l’espresso riferimento contenuto al comma 8 ai soli provvedimenti di decadenza e non anche a quelli di rigetto delle RVC “ postula una consapevole scelta del legislatore, il quale ha ritenuto, ai fini dell’applicazione dello speciale procedimento di riesame previsto dal comma 8, di selezionare tra le fattispecie di cui all’art. 42, comma 3, nelle quali si sostanzia il potere di verifica del Gse (‘il Gse in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi’), soltanto quella della decadenza dagli incentivi ”.
- del resto, è stato aggiunto (Tar Lazio, sez. V- Ter , 26 luglio 2024, n. 15354), “ non si tratta di una soluzione incoerente e irragionevole, come invece prospettato dalla società ricorrente. Invero, un conto è la decadenza contemplata dal comma 8, in relazione alla quale il legislatore ha previsto un eccezionale meccanismo di sanatoria a fronte del rischio, valutato ex lege inopportuno, che l’impresa beneficiaria rimanga senza alcun beneficio nonostante l’originaria ammissione al sistema incentivante e, anzi, sia esposta alla restituzione di tutto quanto ricevuto; altro è il provvedimento di rigetto della singola rvc, che come tale non si estende ex se, a differenza della decadenza, all’intero rapporto giuridico amministrativo ”; tanto è vero che, nel caso che occupa, il Gestore ha fatto espressamente salve le RVC già approvate, limitando gli effetti del rigetto alla singola RVC per cui è causa.
La doglianza è pertanto infondata.
12. Per quanto concerne l’atto di motivi aggiunti, esclusa l’illegittimità derivata della nota gravata in ragione della menzionata infondatezza delle censure poste a fondamento del ricorso n. R.G. 12515/2016 (cfr. sent. n. 2152/24 cit.) e dell’unica doglianza posta a sostegno del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Collegio ritiene infondata la pretesa violazione dell’art. 21- nonies , l. n. 241/90 per le considerazioni in precedenza espresse sulla natura del potere esercitato dal GSE, come detto non sottoposto al regime dell’autotutela decisoria.
12.1. Quanto alla pretesa di parte ricorrente di ottenere dal GSE una decurtazione dell’incentivo richiesto con la RVC, in luogo del suo integrale disconoscimento, “ in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione ” (art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011), giova evidenziare che tale misura derogatoria è prevista dal legislatore come alternativa alla decadenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 5913), ipotesi che è estranea al caso che occupa, non venendo in rilievo la dichiarata decadenza dagli incentivi, bensì un minus , ossia la reiezione di una singola RVC con espressa salvezza di tutte quelle previamente approvate (peraltro, a causa dell’acclarata insussistenza di un requisito, quello relativo all’addizionalità economica, che, come rilevato nella sent. n. 2152/24, risulta essenziale nel contesto del meccanismo di incentivazione in esame).
Anche tali motivi di censura sono pertanto infondati.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti devono essere respinti.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere al resistente GSE le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO