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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10159/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Responsabilità civile per danni derivanti da fatto illecito - aggressione”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Ermini Parte_1
-Attore- E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Sereni e Filippo CP_1
-Convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2021, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale
[...] CP_1
pagina 1 di 10
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 30
Marzo 2018 si trovava presso la Pizzeria “Il Cielo” in Greve in Chianti per festeggiare il compleanno dell'amico e che nel corso della Persona_1
serata si era recato con altri amici all'esterno del locale per fumare una sigaretta.
In tale circostanza il era stato raggiunto da a lui Pt_1 CP_1
sconosciuto ma presente tra gli invitati alla cena, il quale lo colpiva sul viso con un bicchiere di vetro, che si spaccava procurandogli una profonda ferita da taglio, e lo aggrediva con ripetuti pugni al volto.
A seguito dell'evento lesivo subìto il era stato trasportato al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno dove gli era stata riscontrata «Ferita da taglio profonda emifaccia sinistra. Ferite da taglio superficiali ala nasale e regione sottomentoriera sinistra» e dimesso con prognosi iniziale di dieci giorni.
Successivamente, per approfondimenti diagnostici, era stato trasferito al e da qui dimesso con «Revisione di Controparte_2
ferita chirurgica al volto e infrazione F2 primo raggio piede destro» con prognosi di ulteriori quindici giorni.
Il 16 Gennaio 2019 era stato sottoposto a visita medico Parte_1
legale dal Dott. in Incisa Valdarno il quale riscontrava Persona_2
una incidenza menomativa sull'integrità psico-fisica non inferiore al 12 %, con
ITT per giorni 40, ITP al 50% per giorni 50.
Aggiungeva di essersi sottoposto a delicato intervento chirurgico di revisione cicatrici presso Chirurgia Maxillo Facciale, intervento che tuttavia non aveva eliminato il danno estetico, ancora oggi presente.
Precisava che in data 15 Giugno 2018 aveva presentato querela presso la
Legione Carabinieri Toscana - Stazione di Greve Chianti a seguito della quale pagina 2 di 10 era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 582, 583 CP_1
co. 1 n. 1 e co. 2 n. 4 e 61 n. 1 cp.
Il giudizio penale era stato definito con l'applicazione della pena su richiesta della parte ex artt. 444 e ss cpp cui era seguita la condanna dell'imputato ad 1 anno di reclusione e al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di acconto sul maggior danno subito dal in occasione dell'aggressione de Pt_1
quo, oltre spese legali quantificate in € 1.560,00.
Sosteneva che la somma liquidata in suo favore nel giudizio penale fosse insufficiente ed evidenziava come ad oggi le richieste stragiudiziali per definire bonariamente la vicenda ed addivenire al giusto risarcimento del danno patito non avevano avuto esito positivo.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, che CP_1
questi venisse condannato al pagamento in favore di a titolo Parte_1
di risarcimento di tutti i danni patiti per complessivi € 100.812,27, somma questa dalla quale detrarre l'importo di ad € 5.000,00 già corrisposto in sede penale a titolo di acconto sul maggior danno.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
attorea in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che del tutto sfornita di prova e, in ogni caso, sproporzionata, in quanto la somma già corrisposta risultava satisfattiva del danno patito da parte attrice.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Invero, deve ritenersi provato che l'aggressione del 30 Marzo 2018 subìta dal sia avvenuta ad opera di il quale, colpendo Pt_1 CP_1 Parte_1
sul viso con un bicchiere di vetro, gli ha provocato una profonda ferita
[...]
da taglio.
Deve rilevarsi al riguardo che «la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale»(Cass. n. 2897/2024; Cass. n. 31010/2023).
A tale elemento di prova si aggiungano le sommarie informazioni rilasciate dai soggetti presenti all'aggressione(prodotte da parte attrice e acquisite al giudizio nel contraddittorio tra le parti e, come tali, rappresentanti un riscontro probatorio in ordine allo svolgimento dei fatti) e la non sostanziale contestazione da parte del convenuto.
Ebbene, ricostruita nei suddetti termini la fattispecie produttiva dell'evento dannoso patito dal operato il giudizio di responsabilità in capo al Pt_1
accertato il nesso di causalità tra condotta ed evento, vanno CP_1
liquidati i danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'aggressione operata dal convenuto.
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024. pagina 4 di 10 Circa il danno non patrimoniale subito dall'attore il CTU Parte_1
medico legale nominato, Prof. a seguito di un percorso di Persona_3
analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue:
«Letti gli atti di causa e sulla base della documentazione prodotta e dell'effettuata visita medica, stante quanto in precedenza riportato ed a fronte dell'impossibilità conciliativa tra le parti, il sottoscritto CTU risponde come segue al quesito
Il sig. nella serata del 30.03 2017, è stato attinto, da parte del convenuto Parte_1
sull'emivolto di sinistra con un bicchiere poi rottosi che ha prodotto ferite da taglio CP_1
a carico della narice nasale, della regione sottolabiale e dell'emi guancia sinistra.
Trattasi di bilancio lesionale, in nesso causale con le acclarate modalità di verificazione dell'evento di cui è causa, il quale in ragione del documentato andamento clinico riparativo ha comportato l'instaurarsi di menomazione temporanea dell'integrità psicofisica riconducibile ad un periodo d'inabilità temporanea parziale al 75% pari a 20 giorni, cui far conseguire 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 10%.
In ragione della sede, della tipologia lesiva, delle caratteristiche morfologiche e delle conseguenti necessità terapeutiche, nel periodo di tempo corrispondente alla riconosciuta inabilità temporanea si è instaurata una sofferenza menomazione correlata/sofferenza soggettiva interiore indicabile in misura “Elevata/Media”
In conseguenza ed a causa dell'iniziale lesività residuano, a livello dell'emivolto di sinistra, in assenza di discromie, distrofie e di deficit funzionale loco regionale, relitti cicatriziali di cui all'esame obiettivo produttivi di un pregiudizio all'integrità psico fisica di natura meramente estetico. Trattasi di menomazione residuale post-traumatica che secondo le Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, edite sotto l'egida della
2016, è da Controparte_3
collocare nella II classe, cioè di tipo lieve/moderato, ed è giustificativa di un danno biologico indicabile con un valore percentuale pari al 7% (sette per cento) in assenza di ripercussioni/incidenza sulla capacità lavorativa dell'attore. pagina 5 di 10 Congrue e rimborsabili le spese sanitarie sostenute e documentate in atti per importo di €
3.069,38».
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente secondo le tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, ottenendo i seguenti importi:
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 1.725,00;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 1.150,00;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 718,75.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 3.593,75.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 39) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (7%), si ottiene un importo di € 14.812,00 a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo:
1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale;
2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione(nel caso in questione, sofferenza elevata/media).
Non può, invece, essere riconosciuta nella fattispecie anche la c.d. personalizzazione del danno poiché «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal pagina 6 di 10 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento»
(Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari.
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Nulla è stato allegato da parte attrice in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
Non può neppure essere liquidato il 'danno estetico' in quanto «i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico»(Cass. 14246/2020).
Ne consegue che l'importo da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale - esclusa la richiesta personalizzazione - è pari ad € 18.405,75.
pagina 7 di 10 A tale importo va aggiunto quello ritenuto congruo dal CTU per spese mediche, quantificato in € 3.06938, per un totale risarcibile di € 21.475,13.
Da tale somma va infine detratto l'importo di € 5.000,00 già corrisposto a parte attrice in sede penale, per un totale di € 16.475,13.
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che l'aggressione è avvenuta il 30 Marzo 2018 e la presente sentenza è del Giugno 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 30 Ottobre 2021.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass.
n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n.
9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 30 Ottobre 2021 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
pagina 8 di 10 Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda nei limiti come sopra specificati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 16.475,13 oltre interessi nella misura Parte_1
legale dal 30.10.2021 e sino alla data della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 264 per esborsi, € 5.077 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della espletata CTU
e la condanna, inoltre, al pagamento sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio CTP.
Firenze, 7.VI.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 10
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