Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1796/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
unipersonale, corrente in Sciacca, P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli
[...]
Avv.ti Pasquale Marchese e Fabrizio Alfonso Maria Marchese;
appellante
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
in primo grado assistito dall'Avv. Luciano Rosario Maria Mortillaro;
appellato contumace
Conclusioni dell'appellante: “Ritenere e dichiarare ammissibile e fondata la
proposta impugnativa e, per l'effetto, accogliere il presente appello e, in riforma
dell'impugnata Sentenza (n.155/2022 RG Tribunale Civile di Sciacca), modificarla
integralmente nei capi appellati, per come in parte motiva esposto e chiesto,
accogliendo le eccezioni preliminari avanzate e/o le domande e conclusioni nel
merito dell'odierna appellante, rigettando le domande tutte formulate da
controparte e statuendo nulla dovuto dalla in favore del Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di difesa sia del Parte_3
primo grado di giudizio, che del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2017 il Parte_4
sito nella Via Lionardo Vigo, civico n.17, di Sciacca conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca la unipersonale chiedendone la Parte_1
condanna al pagamento della somma di € 43.112,71 quale risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal lastrico solare del fabbricato, realizzato dalla stessa convenuta, in quanto imputabili a difetti di costruzione.
Si costituiva la convenuta eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del e, comunque, la maturazione dei termini di decadenza e/o CP_1
prescrizione previsti dall'art.1669 c.c.; nel merito, contestava ogni addebito.
Dopo l'assunzione di alcune prove orali e l'espletamento di c.t.u., il Tribunale
adito, con sentenza n.ro 155/2022 del 29 marzo 2022, in sostanziale 3
accoglimento della domanda, condannava a Parte_1
corrispondere all'attore la somma di euro 33.000,00, oltre alle spese di lite;
poneva a carico della soccombente anche i costi dell'accertamento tecnico.
Ha proposto appello Parte_1
Nella contumacia del appellato, la causa è stata posta in decisione CP_1
con ordinanza depositata il 18.12.2024, con assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
***
La sentenza di primo grado ha, in sintesi, ritenuto: 1) infondata la deduzione circa il difetto di legittimazione del nella proposizione della domanda - la CP_1
quale, secondo la difesa della società edile, avrebbe potuto essere esercitata solo dai proprietari degli appartamenti ubicati all'ultimo piano dell'edificio, i cui titoli di acquisto comprendevano anche le adiacenti porzioni di lastrico – e tanto sulla scorta del rilievo che il lastrico solare, anche se assegnato in godimento esclusivo a singoli condomini, costituisce strutturalmente bene comune, per la sua funzione di copertura dell'intero fabbricato;
2) infondate le eccezioni di decadenza/prescrizione, e ciò in considerazione delle missive di denuncia/diffida inviate dal Condominio alla società costruttrice già alle date del 27.3.2013 e del
31.12.2013 nonché del comportamento della destinataria la quale aveva sostanzialmente riconosciuto i gravi difetti strutturali segnalati, effettuato alcuni interventi che avrebbero dovuto rimuoverli, e si era impegnata a effettuare opere di ancora maggiore consistenza laddove le problematiche non si fossero risolte;
3) infondata la eccezione di nullità delle operazioni peritali, per le motivazioni che 4
si diranno infra, e comunque in assenza di effettiva lesione del contraddittorio;
4)
dimostrate, sulla scorta degli esiti della c.t.u., le problematiche dedotte, e, quindi,
sussistente il diritto del ad ottenere dalla controparte la CP_1
corresponsione di una somma corrispondente al costo degli interventi minimi che l'ausiliario aveva indicato nella sua relazione come necessari per rimuovere le cause delle infiltrazioni.
L'appellante ha riproposto le sue difese ed eccezioni, lamentando nella sentenza impugnata la presenza di una motivazione incompleta e/o erronea in relazione ad ognuno dei superiori passaggi argomentativi.
Nessuna delle doglianze si presenta però accoglibile.
In merito alla sussistenza della legittimazione attiva dell'Amministratore del nel proporre l'azione di cui all'art.1669 c.c. e ciò seppur privo di uno CP_1
specifico mandato da parte dell'assemblea condominiale, essa si basa sul disposto dell'art.1130 n.4 c.c. nella interpretazione estensiva datane dalla giurisprudenza (da ultimo Cass: 2436/2018, che precisa come non possa farsi distinzione, in presenza di una causa comune di danno, tra parti comuni e singoli appartamenti, mentre si appalesa inappropriato il richiamo dell'appellante a Cass.
11606/2022, che attiene alla ordinaria azione di cui all'art.1667 c.c.).
Nel caso in esame, peraltro, nell'atto di citazione era stato esposto come le infiltrazioni d'acqua piovana fossero frutto di gravi difetti di natura strutturale dovuti alla esecuzione dell'intera copertura dell'edificio in modo non conforme alle corrette regole della tecnica e già nella prima denuncia, quella inviata mediante lettera raccomandata del 27.3.2013, il aveva segnalato CP_1 5
come il danno avesse interessato anche il prospetto e il vano-scala, parti certamente comuni del fabbricato.
Per quanto riguarda le eccezioni di decadenza/prescrizione sollevate ai sensi dell'art.1669 c.c., immune da censure si presenta la sentenza impugnata laddove ha valorizzato, ai fini del loro rigetto, il comportamento della società costruttrice la quale aveva ammesso l'esistenza dei difetti costruttivi, seppur circoscrivendone la portata (v. la nota di riscontro del 7.1.2014 in cui il fenomeno infiltrativo era stato riconosciuto, anche se si contestava che si fosse propagato oltre il massetto del solaio di copertura), aveva effettuato alcuni interventi “tampone”
(apertura di fori nel prospetto del palazzo per favorire il deflusso dell'acqua meteorica, trattamento di alcune verande con un prodotto impermeabilizzante) e si era espressamente obbligata a estendere tale trattamento a tutte le verande e,
ove poi si fosse constatata, al sopravvenire delle prime piogge, la persistenza delle problematiche, “ad effettuare i lavori di smantellamento della
pavimentazione esterna delle verande e quindi intervenire tecnicamente per
eliminare completamente il problema dell'infiltrazione di acqua” (v. la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, , Parte_2
nella assemblea condominiale del 25.7.2024, di cui al verbale recante in calce la sottoscrizione, non disconosciuta, del predetto).
E' evidente, alla luce di tali elementi probatori, che risultano infatti dimostrati non solo un riconoscimento dei difetti che rendeva già di per sé superflua la loro denuncia (v. l'art. 1667 co.2 c.c., pacificamente applicabile anche nell'ambito della azione di cui all'art.1669 c.c.) ma anche un impegno espresso e specifico 6
alla loro rimozione – dapprima con gli interventi minori che non è dato sapere quando si conclusero, poi con l'intervento risolutivo mai effettuato – impegno che ha dato luogo al sorgere di una obbligazione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione (sul punto, arg. ex Cass. 15283/2005, 19343/2022).
Immune da censure è anche il rigetto della eccezione di nullità delle operazioni peritali tempestivamente avanzata dalla difesa della società edile sul rilievo che il c.t.u. aveva effettuato in data 08.10.2019 un accesso nell'edificio da solo, senza avvisare nessuna delle parti, mentre nel sopralluogo svolto il giorno 14.11.2019
aveva convocato il proprio c.t.p. in modo irrituale (con avviso telefonico) e con pochissimo preavviso (ore 10:11 in relazione ad un incontro fissato per le ore
15:00), per cui lo stesso non sarebbe stato posto nelle condizioni di essere presente.
A tale riguardo va innanzitutto premesso: a) che il c.t.u. aveva effettuato un primo e approfondito sopralluogo nell'edificio in data 17.9.2019 alla presenza delle parti;
b) che l'8.10.2019 l'ausiliario – per come da lui stesso dichiarato nel suo primo elaborato depositato il 2.4.2020, ossia in data non “sospetta”, anteriore alla proposizione della eccezione - si era limitato a verificare dall'esterno,
approfittando della pioggia caduta il giorno precedente, il deflusso dell'acqua; c)
che l'accesso del 14.11.2019 era stato comunicato alle parti mediante avviso telefonico, a riscontro del quale il c.t.p. della società costruttrice dapprima aveva manifestato la propria disponibilità, salvo poi comunicare l'impossibilità a presenziare a causa di un “imprevisto” (v. quanto riportato sul punto, senza 7
smentita, nella suddetta relazione del 2.4.2020 e nella risposta alle osservazioni delle parti data dal c.t.u. in calce all'elaborato definitivo depositato il 9.7.2020).
Tanto premesso, va innanzitutto rimarcato che le comunicazioni alle parti da parte dell'ausiliario non sono soggette ad alcuna prescrizione né di forma né di tempo (v. Cass. 3047/2020 circa la validità di un avviso meramente verbale) e che, nello specifico, in relazione al sopralluogo del 14.11.2019, il c.t.p. della parte convenuta aveva inizialmente accettato l'appuntamento.
Non può poi ravvisarsi la nullità degli accertamenti laddove una singola attività
(nella specie il sopralluogo dell'8.10.2018) venga svolga per conto proprio dall'ausiliario, soprattutto laddove non abbia dato luogo a prove o a esperimenti o, più in generale, ad operazioni “attive” ma sia consistita in una mera condotta di osservazione.
Più in generale, la nullità, salvo che in ipotesi estreme di totale violazione del contraddittorio (come nel caso di Cass 26304/2020 citata dalla appellante), deve,
secondo i principi generali (Cass. S.U. 20685/2018), correlarsi ad una specifica lesione del diritto di difesa che la deducente neppure in questo grado ha in alcun modo dedotto.
Non sono stati infatti contestati né il riscontro dei lamentati fenomeni né
l'identificazione delle loro cause, ravvisate dal c.tu. in plurimi errori in fase di progettazione e realizzazione dell'edificio (v. pag. 11-12 della relazione depositata il 9.7.2020: “la regimazione delle acque dai tetti risente di un'errata
progettazione, che ha prodotto un carico notevole di apporto idrico sul terrazzo;
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dai sopralluoghi effettuati infatti si è evidenziato che l'acqua delle coperture a 8
falda è raccolta e scaricata sul terrazzo, provocando la formazione di un battente
di acqua notevole, soprattutto in caso di eventi piovosi, che non può essere
smaltito con rapidità essendo presenti sul terrazzo dei piccoli fori di accolta delle
acque, sottodimensionati e mancanti di protezione;
tali chiusini di raccolta acque
risultano di dimensioni molto piccole, in numero esiguo e non ben
impermeabilizzati sulle pareti, consentendo l'ingresso delle acque anche nello
strato sottostante il terrazzo…”).
La appellante si è piuttosto lamentata del fatto che il c.t.u. non abbia tenuto conto delle modifiche dello stato dei luoghi operate dagli acquirenti degli appartamenti di ultimo piano, consistite nell'ampliamento della estensione della parte scoperta del lastrico delle terrazze mediante rimozione di una parte dello spiovente laterale del tetto, le quali avrebbero sostanzialmente raddoppiato la porzione esposta alle precipitazioni meteoriche.
La rilevanza eziologica di tali interventi era stata tuttavia efficacemente negata dal c.t.u. con motivazione in alcun modo confutata neppure in questo grado.
L'ing. precisava, infatti, che la eliminazione, solo parziale, dello Per_1
spiovente laterale non aveva alterato la portata delle acque ricadenti all'interno dei terrazzi in quanto lo scarico anche di queste acque era ab origine previsto all'interno di essi, per come dimostrato dalla assenza nell'edificio di pluviali esterni (v. pag. 16-17 della relazione depositata il 9.7.2020). Evidenziava, a conferma della irrilevanza di tali modifiche ai fini del carico idraulico, che la copertura laterale del tetto era ancora presente nell'anno 2015, come evincibile 9
delle immagini satellitari dell'edificio allegate, laddove le problematiche relative alle infiltrazioni erano state segnalate già nel 2013 (ibidem, pag. 20-22).
Da ultimo, va respinta la argomentazione che adduce la violazione dell'art.112
c.p.c. per avere la sentenza impugnata condannato la società edile al pagamento di una somma corrispondente non già ai danni effettivamente verificatisi, in conformità alla domanda risarcitoria avanzata dal Condominio, bensì al costo degli interventi stimati dal c.t.u. come necessari per rimuovere le problematiche.
Al riguardo basti solo osservare che il aveva chiesto la condanna CP_1
della controparte al pagamento dello specifico importo di euro 43.112,71 in quanto somma pari all'ammontare del costo degli interventi di eliminazione delle cause delle infiltrazioni per come quantificato dal proprio tecnico di fiducia (v. il computo metrico datato 20.10.2016, allegato n.ro 9) all'atto di citazione).
Più in generale va ricordato che “in tema di responsabilità dell'appaltatore ex
art.1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per
l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile può giungere a consentire la
completa ristrutturazione di quest'ultimo, comportando tale responsabilità una
obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell'edificio,
e non una reintegrazione in forma specifica ex art.2058 c.c.” (Cass. 15846/2017,
ma anche Cass. 4744/2014 secondo cui “il costo della eliminazione dei difetti è
parte del generico e omnicomprensivo danno risarcibile”).
In conclusione, la sentenza di primo grado va interamente confermata.
La contumacia in questo grado del dispensa dal provvedere sulle CP_1
relative spese. 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
; Controparte_1
rigetta l'appello proposto dalla società unipersonale Parte_1
avverso la sentenza n.ro 155/2022 emessa dal Tribunale di Sciacca il 29 marzo
2022.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 30.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo