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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4200/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1865/2021, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5705/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 13.06.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Massimo Gargano (C.F.: in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: C.F._4 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._7 Parte_6
e (C.F. ) n.q. di C.F._8 Parte_7 C.F._9
eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 21.12.2018), Persona_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Crincoli (C.F.: ) C.F._10
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI
1 Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per l'appellante: “- accogliere l'impugnazione proposta da avverso Parte_1
la sentenza n. 1865/2021, emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona del dott.
Loffredo Andrea, pubblicata in data 27.09.2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Benevento in data 20.10.2016 e depositato il 10.11.2016, nell'ambito del procedimento n.
659/2016 RGE;
- condannare gli appellati alla restituzione della somma complessiva di euro
1.267,50, incrementata degli interessi legali maturati dal 15.11.2021 (data del pagamento) fino al soddisfo, relativa alla corresponsione - in corso di causa - da parte di delle spese legali del I grado di giudizio in favore degli Parte_1
eredi di (pari alla somma di n. 7 quote di euro 181,07 per ciascun Persona_1
erede) in seguito alla notifica del precetto in data 29.10.2021, così come chiesto e documentato dall'appellante con le note scritte del 10.06.2022, in vista della prima udienza utile del 16.06.2022 (proveniente dal rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione, ex art. 350 cpc, del 25.01.2022);
- condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento del compenso professionale, rimborso forfettario, oltre CAP e IVA, per ambo i gradi del giudizio”; per gli appellati: “…: 1°) totale rigetto dell'atto di appello proposto da Parte_1
poiché manifestamente inammissibile, infondato in fatto e soprattutto in
[...]
diritto, con necessaria conferma della sentenza n.1865/2021 emessa dal Tribunale di
Benevento nel procedimento RG.5705/2016, pubblicata in data 27 /09/ 2021 e, quindi, accogliere le motivazioni e conclusioni avanzate nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di appello e giuridicamente dedotta in prime cure dagli appellati 2°) Per effetto di tanto, condannare …) al Per_1 Parte_1
pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese forfetarie 15% con accessori di legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario… ”;
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 22.12.2016, proponeva opposizione Parte_1
innanzi al Tribunale di Benevento all'ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito della procedura iscritta al n. 659/2016 R.G.E. a seguito della proposizione del ricorso ex art. 611 c.p.c. depositato da . Con la detta ingiunzione, veniva Persona_1
intimato a il pagamento della somma di euro 1.194,50 per spese e Parte_1
compenso professionale inerenti alla procedura di rilascio di un immobile in
Contrada Marzano di Vallata come da verbale dell'U.N.E.P. di Benevento del
12.04.2016,
con la detta opposizione eccepiva l'inammissibilità dell'ingiunzione per Pt_1
incompletezza degli atti notificati e l'infondatezza del credito per avere esso opponente manifestato la volontà di eseguire l'obbligazione spontaneamente;
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato;
nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile e/o nulla l'ingiunzione di pagamento de qua, ovvero accogliere l'opposizione per tutte le ragioni espresse in narrativa;
condannare , ai sensi dell'art. 96 Persona_1
comma 3° C.p.c. al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione intrapresa;
con vittoria del compenso professionale, spese e rimborso forfettario, oltre CAP ed IVA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Persona_1
In data 21.12.2018 decedeva e, con comparsa depositata il Persona_1
23.01.2020, si costituivano ex art. 302 c.p.c. gli eredi CP_1 Pt_2 Parte_3
, e reiterando le richieste
[...] Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
avanzate dal dante causa.
All'udienza del 12.06.2020 il giudizio veniva riservato in decisione per poi essere rimesso sul ruolo con fissazione dell'udienza del 14.05.2021 per la precisazione delle conclusioni e poi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 27.09.2021.
3 All'esito di tale udienza veniva data lettura del dispositivo della sentenza e della motivazione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite, liquidate in euro 915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del
15%, iva e cpa come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 27.09.2021, con citazione notificata l'11.10.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
interponeva appello - iscritto a ruolo il 14.10.2021 - per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere
l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n. 1865/2021, Parte_1
emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Loffredo Andrea, pubblicata in data 27.09.2021, per i motivi indicati in narrativa3, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il
Tribunale di Benevento in data 20.10.2016 e depositato il 10.11.2016, nell'ambito del procedimento n. 659/2016 RGE;
con vittoria del compenso professionale, rimborso forfettario, oltre CAP e IVA, per ambo i gradi del giudizio”.
Si costituivano , CP_1 Parte_2 Parte_3
e , n.q. di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
eredi di che resistevano e chiedevano il rigetto dell'appello. Persona_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.06.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.10.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito delle note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il
13.06.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositano memorie conclusive.
§ 3.
4 La gravata sentenza ha rigettato l'opposizione con le seguenti motivazioni:
“L'opposizione da qualificare come opposizione a precetto notificato in data
24/11/2016 da sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Persona_1
Benevento (giudice dell'esecuzione) depositata in data 10/11/2016 è infondata.
Ed infatti, è indubbia la natura di titolo esecutivo dell'ordinanza su cui si fonda il precetto ritualmente notificata contestualmente alla notifica del precetto e quindi con atto formalmente e proceduralmente privo di vizi.
Né tantomeno l'opponente al precetto può far valere motivi attinenti al merito sia del procedimento in cui ebbe a formarsi il titolo esecutivo precettato sia del procedimento di cognizione conclusosi con l'ordine di rilascio dell'immobile da parte di in favore di (sentenza n. 216/2015 del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Benevento).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto della nota spese depositata da parte opposta”.
§ 4.
L'appellante premette che il presentava al G.E. ricorso ai sensi dell'art. 611 Per_1
cpc al fine di recuperare spese conseguenti all'attuazione della sentenza n. 216/2015 emessa dal Tribunale di Benevento che definiva il merito possessorio ed ordinava la reintegra nel possesso ad esso appellante e il G.E. emetteva ingiunzione “a Parte_1
di pagare in favore del ricorrente nel domicilio eletto, immediatamente dalla
[...]
notifica del presente atto, la somma complessiva di € 337,32 per spese di esecuzione ed € 330,00 per compensi relativi all'eseguita esecuzione, oltre spese generali (15% sul compenso) CPA ed IVA”, nonché le spese del procedimento monitorio, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ed avvertendo il debitore della facoltà di proporre opposizione entro il termine di 40 gg.; avverso la predetta ingiunzione di pagamento esso appellante proponeva opposizione, sia in relazione alla formazione del titolo, sia contestando la fondatezza dell'obbligazione pecuniaria, così come è desumibile dal contenuto dell'atto introduttivo.
5 Ciò posto, parte appellante assume che il Tribunale ha errato, per un verso, quando ha qualificato l'opposizione proposta dal come opposizione al precetto;
per Pt_1
altro verso, quando ha ritenuto che il titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione fosse già definitivo e che non si potessero muovere contestazioni inerenti alla legittimità dell'importo dovuto;
deduce che il decreto emesso ai sensi dell'art. 611 cpc è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo secondo la disciplina prevista dall'art. 645 e segg. Cpc.
Tanto premesso, parte appellante evidenzia che il Tribunale non ha esaminato i proposti motivi di opposizione, sicché li ribadisce con il presente gravame.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ. si applica la disciplina di cui agli artt. 612 e ss. C.p.c., alla stregua della quale non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, sicché il non poteva chiedere il rimborso delle Per_1
spese relative all'esecuzione con le modalità di cui all'art. 611 c.p.c.
Seppur erroneamente qualificata dal Tribunale l'opposizione proposta dall'odierno appellante, il motivo proposto è infondato.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che
6 è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 11/12/2024, n.32012; Cassazione civile sez. III, 09/05/2023, n.12466).
Ciò posto, secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, la sentenza resa nella successiva fase di merito, quale è quella in virtù della quale il ha attivato la Per_1
procedura esecutiva delle cui spese chiede il rimborso, a differenza dell'interdetto possessorio, è suscettibile di esecuzione forzata e tanto comporta che la stessa deve essere preceduta dalla notificazione del precetto (cfr., a contrario, Cass. n. 27392 del
19/09/2022).
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante deduce la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 611 cpc per emettere l'ingiunzione di pagamento, in particolare, la carenza del processo verbale redatto dall che specifica le spese anticipate dalla parte Pt_8
istante, affinché il G.E. possa liquidare le spese con decreto che costituisce titolo esecutivo;
sostiene, dunque, la carenza di prova scritta a fondamento della opposta ingiunzione.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla considerazione che parte appellante non ha contestato le spese di cui il creditore ha chiesto il rimborso, ma esclusivamente la sussistenza di prova scritta, va evidenziato che oggetto del proposto ricorso sono solo le spese di notifica e di richiesta intervento dell'Ufficiale giudiziario, tutte emergenti dalla documentazione prodotta, oltre le spese di difesa – diritti e onorari – sostenute nel procedimento di esecuzione, come consentito dal disposto di cui all'art. 611 c.p.c.
Non sono state, invece, richieste spese per le operazioni compiute ai fini dell'esecuzione della sentenza, operazioni che risultano dall'allegato verbale redatto dall'U.G.
§ 6.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'infondatezza dell'obbligazione pecuniaria, siccome il ha agito in executivis con colpa grave in violazione del principio Per_1
7 di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. nonché del dovere di lealtà processuale di cui agli art. 88 e 92 comma 1 c.p.c., avendo esso appellante, in seguito all'atto di precetto notificato dal , insieme alla sentenza n. 216/2015, inviato Per_1
il telegramma in data 18.12.2015 al difensore dell'opposto del seguente tenore: “rif.
Precetto consegna e rilascio comunico volontà del possessore al Persona_1
rilascio del fondo in questione, impregiudicati i miei diritti. Attendo comunicazione circa la data operazioni di rilascio”; adduce che nonostante ciò, il Per_1
procedeva in executivis, facendo intervenire l'Ufficiale Giudiziario e generando delle spese di esecuzione superflue;
assume che l'espressione utilizzata nel citato telegramma “impregiudicati i miei diritti”, non doveva e non poteva destare alcun sospetto di voler prolungare sine die la restituzione del fondo, o addirittura di non volerlo restituire, avendo chiesto, con il predetto telegramma la fissazione della di operazioni di rilascio>.
Il motivo è infondato.
È ben vero che secondo la Suprema Corte, qualora il creditore proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva con modalità non rispettose del principio di lealtà processuale e, perciò, senza che specifiche circostanze consiglino di non invitare prima il debitore a pagare spontaneamente l'importo dovuto o addirittura prima che egli abbia avuto notizia della formazione (ed eventualmente dell'efficacia) del titolo (cioè, se il debitore si sia costituito nel giudizio in cui il titolo si formò, comunicazione della sentenza o del provvedimento giudiziale che lo costituisce), il giudice dell'opposizione al precetto, che, a seguito di un pagamento di quanto dovuto in forza del titolo successivo al compimento di dette attività, sia stato intimato per le spese ad esse relative e per le altre spese successive, può se del caso ritenere insussistente il diritto a tali spese, in applicazione analogica del combinato disposto dell'art. 88 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 1 (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/12/2008, n.28627).
Nella specie, tuttavia, a parte la considerazione che l'odierno appellante con il telegramma dallo stesso citato e allegato agli atti, è stato invitato a procedere
8 all'esecuzione spontanea, tanto è vero che ha richiesto la fissazione della data di rilascio, dagli stessi verbali redatti dall allegati agli atti, emerge che anche dopo Pt_8
intervento dell'U.G. non vi è stato adempimento spontaneo, ma ai fini dell'esecuzione della sentenza in questione sono stati resi necessari due accessi.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 5.200,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum con compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 11.10.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Parte_1
appello, in favore degli appellati, che liquida in € 2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Crincoli;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.09.2025.
9 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
[...]
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4200/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1865/2021, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5705/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 13.06.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Massimo Gargano (C.F.: in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: C.F._4 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._7 Parte_6
e (C.F. ) n.q. di C.F._8 Parte_7 C.F._9
eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 21.12.2018), Persona_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Crincoli (C.F.: ) C.F._10
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI
1 Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per l'appellante: “- accogliere l'impugnazione proposta da avverso Parte_1
la sentenza n. 1865/2021, emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona del dott.
Loffredo Andrea, pubblicata in data 27.09.2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Benevento in data 20.10.2016 e depositato il 10.11.2016, nell'ambito del procedimento n.
659/2016 RGE;
- condannare gli appellati alla restituzione della somma complessiva di euro
1.267,50, incrementata degli interessi legali maturati dal 15.11.2021 (data del pagamento) fino al soddisfo, relativa alla corresponsione - in corso di causa - da parte di delle spese legali del I grado di giudizio in favore degli Parte_1
eredi di (pari alla somma di n. 7 quote di euro 181,07 per ciascun Persona_1
erede) in seguito alla notifica del precetto in data 29.10.2021, così come chiesto e documentato dall'appellante con le note scritte del 10.06.2022, in vista della prima udienza utile del 16.06.2022 (proveniente dal rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione, ex art. 350 cpc, del 25.01.2022);
- condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento del compenso professionale, rimborso forfettario, oltre CAP e IVA, per ambo i gradi del giudizio”; per gli appellati: “…: 1°) totale rigetto dell'atto di appello proposto da Parte_1
poiché manifestamente inammissibile, infondato in fatto e soprattutto in
[...]
diritto, con necessaria conferma della sentenza n.1865/2021 emessa dal Tribunale di
Benevento nel procedimento RG.5705/2016, pubblicata in data 27 /09/ 2021 e, quindi, accogliere le motivazioni e conclusioni avanzate nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di appello e giuridicamente dedotta in prime cure dagli appellati 2°) Per effetto di tanto, condannare …) al Per_1 Parte_1
pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese forfetarie 15% con accessori di legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario… ”;
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 22.12.2016, proponeva opposizione Parte_1
innanzi al Tribunale di Benevento all'ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito della procedura iscritta al n. 659/2016 R.G.E. a seguito della proposizione del ricorso ex art. 611 c.p.c. depositato da . Con la detta ingiunzione, veniva Persona_1
intimato a il pagamento della somma di euro 1.194,50 per spese e Parte_1
compenso professionale inerenti alla procedura di rilascio di un immobile in
Contrada Marzano di Vallata come da verbale dell'U.N.E.P. di Benevento del
12.04.2016,
con la detta opposizione eccepiva l'inammissibilità dell'ingiunzione per Pt_1
incompletezza degli atti notificati e l'infondatezza del credito per avere esso opponente manifestato la volontà di eseguire l'obbligazione spontaneamente;
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato;
nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile e/o nulla l'ingiunzione di pagamento de qua, ovvero accogliere l'opposizione per tutte le ragioni espresse in narrativa;
condannare , ai sensi dell'art. 96 Persona_1
comma 3° C.p.c. al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione intrapresa;
con vittoria del compenso professionale, spese e rimborso forfettario, oltre CAP ed IVA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Persona_1
In data 21.12.2018 decedeva e, con comparsa depositata il Persona_1
23.01.2020, si costituivano ex art. 302 c.p.c. gli eredi CP_1 Pt_2 Parte_3
, e reiterando le richieste
[...] Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
avanzate dal dante causa.
All'udienza del 12.06.2020 il giudizio veniva riservato in decisione per poi essere rimesso sul ruolo con fissazione dell'udienza del 14.05.2021 per la precisazione delle conclusioni e poi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 27.09.2021.
3 All'esito di tale udienza veniva data lettura del dispositivo della sentenza e della motivazione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite, liquidate in euro 915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del
15%, iva e cpa come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 27.09.2021, con citazione notificata l'11.10.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
interponeva appello - iscritto a ruolo il 14.10.2021 - per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere
l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n. 1865/2021, Parte_1
emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Loffredo Andrea, pubblicata in data 27.09.2021, per i motivi indicati in narrativa3, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il
Tribunale di Benevento in data 20.10.2016 e depositato il 10.11.2016, nell'ambito del procedimento n. 659/2016 RGE;
con vittoria del compenso professionale, rimborso forfettario, oltre CAP e IVA, per ambo i gradi del giudizio”.
Si costituivano , CP_1 Parte_2 Parte_3
e , n.q. di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
eredi di che resistevano e chiedevano il rigetto dell'appello. Persona_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.06.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.10.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito delle note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il
13.06.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositano memorie conclusive.
§ 3.
4 La gravata sentenza ha rigettato l'opposizione con le seguenti motivazioni:
“L'opposizione da qualificare come opposizione a precetto notificato in data
24/11/2016 da sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Persona_1
Benevento (giudice dell'esecuzione) depositata in data 10/11/2016 è infondata.
Ed infatti, è indubbia la natura di titolo esecutivo dell'ordinanza su cui si fonda il precetto ritualmente notificata contestualmente alla notifica del precetto e quindi con atto formalmente e proceduralmente privo di vizi.
Né tantomeno l'opponente al precetto può far valere motivi attinenti al merito sia del procedimento in cui ebbe a formarsi il titolo esecutivo precettato sia del procedimento di cognizione conclusosi con l'ordine di rilascio dell'immobile da parte di in favore di (sentenza n. 216/2015 del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Benevento).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto della nota spese depositata da parte opposta”.
§ 4.
L'appellante premette che il presentava al G.E. ricorso ai sensi dell'art. 611 Per_1
cpc al fine di recuperare spese conseguenti all'attuazione della sentenza n. 216/2015 emessa dal Tribunale di Benevento che definiva il merito possessorio ed ordinava la reintegra nel possesso ad esso appellante e il G.E. emetteva ingiunzione “a Parte_1
di pagare in favore del ricorrente nel domicilio eletto, immediatamente dalla
[...]
notifica del presente atto, la somma complessiva di € 337,32 per spese di esecuzione ed € 330,00 per compensi relativi all'eseguita esecuzione, oltre spese generali (15% sul compenso) CPA ed IVA”, nonché le spese del procedimento monitorio, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ed avvertendo il debitore della facoltà di proporre opposizione entro il termine di 40 gg.; avverso la predetta ingiunzione di pagamento esso appellante proponeva opposizione, sia in relazione alla formazione del titolo, sia contestando la fondatezza dell'obbligazione pecuniaria, così come è desumibile dal contenuto dell'atto introduttivo.
5 Ciò posto, parte appellante assume che il Tribunale ha errato, per un verso, quando ha qualificato l'opposizione proposta dal come opposizione al precetto;
per Pt_1
altro verso, quando ha ritenuto che il titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione fosse già definitivo e che non si potessero muovere contestazioni inerenti alla legittimità dell'importo dovuto;
deduce che il decreto emesso ai sensi dell'art. 611 cpc è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo secondo la disciplina prevista dall'art. 645 e segg. Cpc.
Tanto premesso, parte appellante evidenzia che il Tribunale non ha esaminato i proposti motivi di opposizione, sicché li ribadisce con il presente gravame.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ. si applica la disciplina di cui agli artt. 612 e ss. C.p.c., alla stregua della quale non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, sicché il non poteva chiedere il rimborso delle Per_1
spese relative all'esecuzione con le modalità di cui all'art. 611 c.p.c.
Seppur erroneamente qualificata dal Tribunale l'opposizione proposta dall'odierno appellante, il motivo proposto è infondato.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che
6 è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 11/12/2024, n.32012; Cassazione civile sez. III, 09/05/2023, n.12466).
Ciò posto, secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, la sentenza resa nella successiva fase di merito, quale è quella in virtù della quale il ha attivato la Per_1
procedura esecutiva delle cui spese chiede il rimborso, a differenza dell'interdetto possessorio, è suscettibile di esecuzione forzata e tanto comporta che la stessa deve essere preceduta dalla notificazione del precetto (cfr., a contrario, Cass. n. 27392 del
19/09/2022).
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante deduce la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 611 cpc per emettere l'ingiunzione di pagamento, in particolare, la carenza del processo verbale redatto dall che specifica le spese anticipate dalla parte Pt_8
istante, affinché il G.E. possa liquidare le spese con decreto che costituisce titolo esecutivo;
sostiene, dunque, la carenza di prova scritta a fondamento della opposta ingiunzione.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla considerazione che parte appellante non ha contestato le spese di cui il creditore ha chiesto il rimborso, ma esclusivamente la sussistenza di prova scritta, va evidenziato che oggetto del proposto ricorso sono solo le spese di notifica e di richiesta intervento dell'Ufficiale giudiziario, tutte emergenti dalla documentazione prodotta, oltre le spese di difesa – diritti e onorari – sostenute nel procedimento di esecuzione, come consentito dal disposto di cui all'art. 611 c.p.c.
Non sono state, invece, richieste spese per le operazioni compiute ai fini dell'esecuzione della sentenza, operazioni che risultano dall'allegato verbale redatto dall'U.G.
§ 6.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'infondatezza dell'obbligazione pecuniaria, siccome il ha agito in executivis con colpa grave in violazione del principio Per_1
7 di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. nonché del dovere di lealtà processuale di cui agli art. 88 e 92 comma 1 c.p.c., avendo esso appellante, in seguito all'atto di precetto notificato dal , insieme alla sentenza n. 216/2015, inviato Per_1
il telegramma in data 18.12.2015 al difensore dell'opposto del seguente tenore: “rif.
Precetto consegna e rilascio comunico volontà del possessore al Persona_1
rilascio del fondo in questione, impregiudicati i miei diritti. Attendo comunicazione circa la data operazioni di rilascio”; adduce che nonostante ciò, il Per_1
procedeva in executivis, facendo intervenire l'Ufficiale Giudiziario e generando delle spese di esecuzione superflue;
assume che l'espressione utilizzata nel citato telegramma “impregiudicati i miei diritti”, non doveva e non poteva destare alcun sospetto di voler prolungare sine die la restituzione del fondo, o addirittura di non volerlo restituire, avendo chiesto, con il predetto telegramma la fissazione della di operazioni di rilascio>.
Il motivo è infondato.
È ben vero che secondo la Suprema Corte, qualora il creditore proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva con modalità non rispettose del principio di lealtà processuale e, perciò, senza che specifiche circostanze consiglino di non invitare prima il debitore a pagare spontaneamente l'importo dovuto o addirittura prima che egli abbia avuto notizia della formazione (ed eventualmente dell'efficacia) del titolo (cioè, se il debitore si sia costituito nel giudizio in cui il titolo si formò, comunicazione della sentenza o del provvedimento giudiziale che lo costituisce), il giudice dell'opposizione al precetto, che, a seguito di un pagamento di quanto dovuto in forza del titolo successivo al compimento di dette attività, sia stato intimato per le spese ad esse relative e per le altre spese successive, può se del caso ritenere insussistente il diritto a tali spese, in applicazione analogica del combinato disposto dell'art. 88 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 1 (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/12/2008, n.28627).
Nella specie, tuttavia, a parte la considerazione che l'odierno appellante con il telegramma dallo stesso citato e allegato agli atti, è stato invitato a procedere
8 all'esecuzione spontanea, tanto è vero che ha richiesto la fissazione della data di rilascio, dagli stessi verbali redatti dall allegati agli atti, emerge che anche dopo Pt_8
intervento dell'U.G. non vi è stato adempimento spontaneo, ma ai fini dell'esecuzione della sentenza in questione sono stati resi necessari due accessi.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 5.200,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum con compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 11.10.2021, avverso la sentenza in epigrafe
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indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Parte_1
appello, in favore degli appellati, che liquida in € 2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Crincoli;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.09.2025.
9 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
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