CASS
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2025, n. 32553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32553 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI PP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 04/04/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Gianfranco Tinto, difensore di fiducia della costituita parte civile, IA IG, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui LI PP è stato condannato per il reato di peculato. A LI, dipendente dell'Ufficio postale di Cosenza, si contesta di essersi appropriato della somma complessiva di 265.000 euro di proprietà di IA IG, che l'aveva depositata presso l'ufficio in forma di libretti di deposito e titoli cambiari (fino al 15 aprile 2014). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 32553 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/07/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta;
l'assunto è che, a fronte della celebrazione del processo in appello con udienza partecipata, la Corte avrebbe, da una parte, dato atto nella sentenza che l'udienza si sarebbe invece svolta ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020 e, dall'altra, precisato che nessuna delle parti aveva richiesto la discussione orale. Si tratterebbe di un assunto smentito dagli atti e di una sentenza che avrebbe vanificato il contraddittorio svoltosi in udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta in sede di discussione orale, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. La decisività della prova consisterebbe, secondo l'imputato, nel fatto che "nel parallelo procedimento penale era emersa la inattendibilità delle fonti di prova addotte dall'Ufficio di Procura, conseguente ad un atteggiamento estorsivo del personale delle Poste che, in quel processo, aveva costretto la persona offesa a sporgere denuncia
contro
LI e che, nel presente procedimento, ha sottoposto al LI una dichiarazione confessoria disconosciuta dall'imputato medesimo nei termini del documento acquisito in udienza" (così testualmente il ricorso). Il tema attiene al giudizio di responsabilità e si sottolinea la mancanza non solo del "corpo di reato", cioè di un libretto postale al portatore, ma anche della prova della appropriazione da parte dell'imputato delle somme indicate nella imputazione, non essendo stata compiuta nessuna indagine volta ad accertare la disponibilità diretta o indiretta di quelle somme di LI. L'appropriazione sarebbe stata desunta dalla anomala emissione di un libretto al portatore "che non presenta nessuna valenza contabile", così come confermato dal teste Ghigo, ispettore di Poste Italiane, e spiegato dallo stesso imputato. La parte civile, pur avendo la disponibilità di somme cospicue, viveva in condizioni di indigenza e aveva indicato a Poste italiane come proprio domicilio l'abitazione del LI, salvo poi "comprarsi" la casa e "portare la casella postale là". Si aggiunge che la dichiarazione confessoria, utilizzata in chiave accusatoria, sarebbe proveniente non dall'imputato e nemmeno dalla parte civile, ma da un soggetto terzo, tale IN PP, che l'avrebbe redatta "per trovare un accordo" e evitare la denuncia. In tal senso, la richiesta di prova non esaminata avrebbe avuto ad oggetto l'ascolto della persona offesa e l'acquisizione di una sentenza. IN sarebbe stato titolare di una agenzta' immobiliare attraverso la quale la parte civile aveva acquistato un appartamento "mostrandogli" il libretto al portatore "creato dall'imputato" e mai contabilizzato, per evidenziare l'ammontare del suo patrimonio;
2 LI avrebbe affermato che quel libretto era solo "una nota" che lui gli aveva fatto per evidenziare gli investimenti e che l'originale, mai trovato, lo avrebbe avuto lui (vi è sul punto una lunga ricostruzione in fatto che ruota intorno alle dichiarazioni dello stesso IN). 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene alla inutilizzabilità della dichiarazione confessoria, di cui si è detto, ai fini della configurabilità del delitto di peculato e si sostiene che, invece, "l'appropriazione sarebbe stata posta in essere ... con artifici e raggiri mentre il libretto privo di valenza economica e giuridica nessuna correlazione avrebbe presentato con la condotta appropriativa in sé considerata". Il tema riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
si sarebbe trattato al più di una appropriazione indebita. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe dato atto di avere fatto riferimento alla cornice edittale più favorevole ma avrebbe fissato la pena base in quella di anni quattro e mesi sei di reclusione senza alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso. Al di là del riferimento contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte ha affermato che il processo sarebbe stato trattato secondo le disposizioni di cui all'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020, dalla sentenza emerge che il processo è stato celebrato, così come peraltro affermato dal ricorrente, alla presenza delle parti, che hanno concluso in udienza (cfr. pagg. 1- 3 sentenza). Sulla base di tale presupposto, non è obiettivamente chiaro né quale sia la lesione e la prerogativa difensiva che nella specie sarebbe stata compiuta, e neppure, al di là della imprecisione formale, perché nella specie vi sarebbe una nullità dell'atto. 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha valutato le prove e ricostruito i fatti, facendo riferimento: a) alle dichiarazioni della persona offesa che ha spiegato quale fosse il suo rapporto con l'imputato e ha disconosciuto le firme di traenza apposte a suo nome sull'assegno n. 7179297109, aggiungendo di non conoscere la beneficiaria, nonché le firme apposte 3 sulle quietanze di pagamento dei buoni postali fruttiferi, aggiungendo di non avere mai ricevuto alcunchè; b) agli accertamenti compiuti e a come le operazioni "anomale" di cui IA sarebbe stato autore fossero state compiute dall'imputato attraverso scritturazioni manuali apposte sul libretto di risparmio postale per un importo complessivo di euro 222.114, 18 euro e mai contabilizzate nel sistema informatico di Poste Italiane;
c) alla circostanza che sul libretto n. 37018469 erano state registrate, con scritturazione manoscritta, operazioni compiute dall'imputato - da cui emergeva un saldo attivo - ma che dette operazioni non erano state contabilizzate;
d) al fatto che l'unico riscontro documentale rispetto alle movimentazioni formalmente riconducibili a IA conduceva all'imputato, individuato in maniera inequivoca in ragione del suo User Id personale e) alla dichiarazione ammissiva, a firma autenticata dall'imputato, in cui questi avrebbe affermato di avere redatto, con intestazione IA, un libretto di deposito postale nominativo su cui di volta in volta annotava a penna operazioni mai poste in essere, apponendovi i timbri di Poste Italiane e di essersi appropriato delle somme indicate nelle scritturazioni. 4. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello 4 sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 5. In particolare, ciò che non è chiaro è: a) perché le dichiarazioni della persona offesa sarebbero inattendibili e perché IA sarebbe stato portatore di un interesse inquinante nei confronti dell'imputato con il quale aveva un rapporto fiduciario consolidato nel tempo;
b) perché l'imputato avrebbe sottoscritto quella dichiarazione ammissiva, quale sarebbe stata cioè la ragione per cui LI si sarebbe dovuto 5 assumere la responsabilità per fatti così gravi;
c) perché gli accertamenti e le risultanze investigative, obiettivamente univoche, sarebbero viziate. Su tali decisivi temi il ricorso è silente. Due ulteriori considerazioni si impongono. La prima attiene alla richiesta di assunzione probatoria. Sotto un primo profilo, non è chiaro perché le prove indicate sarebbero decisive, e, soprattutto, quale sarebbe il rilevo della sentenza a cui l'imputato ha fatto riferimento rispetto ai fatti per 'tegi procede. Sul punto il motivo è generico. Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha già spiegato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 5396 del 05/11/ 2023, Lakrafy, Rv. 284096). Nel caso di specie, al di là delle genericità del motivo di ricorso, è ragionevole ritenere che la Corte di appello, sulla base della intera ricostruzione fattuale e dell'intero compendio probatorio, abbia rigettato la richiesta. La seconda ragione attiene alla qualificazione giuridica dei fatti. Le Sezioni unite sono state di recente interpellate per chiarire se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. All'esito della udienza del 29/05/2025 l'informazione provvisoria diffusa riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica e l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nel caso di specie, l'imputato era addetto alle gestione delle somme che costituivano il risparmio di IA e che questi aveva depositato e, dunque, da una parte, era incaricato di pubblico servizio e, dall'altra, avendo la disponibilità di quelle somme se ne appropriò, commettendo in tal modo peculato. 6. Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso. A fronte di una motivazione adeguata con cui la Corte ha spiegato come la pena sia stata individuata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della obiettiva gravità dei fatti, nulla di specifico è stato dedotto. 6 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IA IG, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IA IG, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
lette le conclusioni dell'avv. Gianfranco Tinto, difensore di fiducia della costituita parte civile, IA IG, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui LI PP è stato condannato per il reato di peculato. A LI, dipendente dell'Ufficio postale di Cosenza, si contesta di essersi appropriato della somma complessiva di 265.000 euro di proprietà di IA IG, che l'aveva depositata presso l'ufficio in forma di libretti di deposito e titoli cambiari (fino al 15 aprile 2014). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 32553 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/07/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta;
l'assunto è che, a fronte della celebrazione del processo in appello con udienza partecipata, la Corte avrebbe, da una parte, dato atto nella sentenza che l'udienza si sarebbe invece svolta ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020 e, dall'altra, precisato che nessuna delle parti aveva richiesto la discussione orale. Si tratterebbe di un assunto smentito dagli atti e di una sentenza che avrebbe vanificato il contraddittorio svoltosi in udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta in sede di discussione orale, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. La decisività della prova consisterebbe, secondo l'imputato, nel fatto che "nel parallelo procedimento penale era emersa la inattendibilità delle fonti di prova addotte dall'Ufficio di Procura, conseguente ad un atteggiamento estorsivo del personale delle Poste che, in quel processo, aveva costretto la persona offesa a sporgere denuncia
contro
LI e che, nel presente procedimento, ha sottoposto al LI una dichiarazione confessoria disconosciuta dall'imputato medesimo nei termini del documento acquisito in udienza" (così testualmente il ricorso). Il tema attiene al giudizio di responsabilità e si sottolinea la mancanza non solo del "corpo di reato", cioè di un libretto postale al portatore, ma anche della prova della appropriazione da parte dell'imputato delle somme indicate nella imputazione, non essendo stata compiuta nessuna indagine volta ad accertare la disponibilità diretta o indiretta di quelle somme di LI. L'appropriazione sarebbe stata desunta dalla anomala emissione di un libretto al portatore "che non presenta nessuna valenza contabile", così come confermato dal teste Ghigo, ispettore di Poste Italiane, e spiegato dallo stesso imputato. La parte civile, pur avendo la disponibilità di somme cospicue, viveva in condizioni di indigenza e aveva indicato a Poste italiane come proprio domicilio l'abitazione del LI, salvo poi "comprarsi" la casa e "portare la casella postale là". Si aggiunge che la dichiarazione confessoria, utilizzata in chiave accusatoria, sarebbe proveniente non dall'imputato e nemmeno dalla parte civile, ma da un soggetto terzo, tale IN PP, che l'avrebbe redatta "per trovare un accordo" e evitare la denuncia. In tal senso, la richiesta di prova non esaminata avrebbe avuto ad oggetto l'ascolto della persona offesa e l'acquisizione di una sentenza. IN sarebbe stato titolare di una agenzta' immobiliare attraverso la quale la parte civile aveva acquistato un appartamento "mostrandogli" il libretto al portatore "creato dall'imputato" e mai contabilizzato, per evidenziare l'ammontare del suo patrimonio;
2 LI avrebbe affermato che quel libretto era solo "una nota" che lui gli aveva fatto per evidenziare gli investimenti e che l'originale, mai trovato, lo avrebbe avuto lui (vi è sul punto una lunga ricostruzione in fatto che ruota intorno alle dichiarazioni dello stesso IN). 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene alla inutilizzabilità della dichiarazione confessoria, di cui si è detto, ai fini della configurabilità del delitto di peculato e si sostiene che, invece, "l'appropriazione sarebbe stata posta in essere ... con artifici e raggiri mentre il libretto privo di valenza economica e giuridica nessuna correlazione avrebbe presentato con la condotta appropriativa in sé considerata". Il tema riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
si sarebbe trattato al più di una appropriazione indebita. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe dato atto di avere fatto riferimento alla cornice edittale più favorevole ma avrebbe fissato la pena base in quella di anni quattro e mesi sei di reclusione senza alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso. Al di là del riferimento contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte ha affermato che il processo sarebbe stato trattato secondo le disposizioni di cui all'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020, dalla sentenza emerge che il processo è stato celebrato, così come peraltro affermato dal ricorrente, alla presenza delle parti, che hanno concluso in udienza (cfr. pagg. 1- 3 sentenza). Sulla base di tale presupposto, non è obiettivamente chiaro né quale sia la lesione e la prerogativa difensiva che nella specie sarebbe stata compiuta, e neppure, al di là della imprecisione formale, perché nella specie vi sarebbe una nullità dell'atto. 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha valutato le prove e ricostruito i fatti, facendo riferimento: a) alle dichiarazioni della persona offesa che ha spiegato quale fosse il suo rapporto con l'imputato e ha disconosciuto le firme di traenza apposte a suo nome sull'assegno n. 7179297109, aggiungendo di non conoscere la beneficiaria, nonché le firme apposte 3 sulle quietanze di pagamento dei buoni postali fruttiferi, aggiungendo di non avere mai ricevuto alcunchè; b) agli accertamenti compiuti e a come le operazioni "anomale" di cui IA sarebbe stato autore fossero state compiute dall'imputato attraverso scritturazioni manuali apposte sul libretto di risparmio postale per un importo complessivo di euro 222.114, 18 euro e mai contabilizzate nel sistema informatico di Poste Italiane;
c) alla circostanza che sul libretto n. 37018469 erano state registrate, con scritturazione manoscritta, operazioni compiute dall'imputato - da cui emergeva un saldo attivo - ma che dette operazioni non erano state contabilizzate;
d) al fatto che l'unico riscontro documentale rispetto alle movimentazioni formalmente riconducibili a IA conduceva all'imputato, individuato in maniera inequivoca in ragione del suo User Id personale e) alla dichiarazione ammissiva, a firma autenticata dall'imputato, in cui questi avrebbe affermato di avere redatto, con intestazione IA, un libretto di deposito postale nominativo su cui di volta in volta annotava a penna operazioni mai poste in essere, apponendovi i timbri di Poste Italiane e di essersi appropriato delle somme indicate nelle scritturazioni. 4. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello 4 sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 5. In particolare, ciò che non è chiaro è: a) perché le dichiarazioni della persona offesa sarebbero inattendibili e perché IA sarebbe stato portatore di un interesse inquinante nei confronti dell'imputato con il quale aveva un rapporto fiduciario consolidato nel tempo;
b) perché l'imputato avrebbe sottoscritto quella dichiarazione ammissiva, quale sarebbe stata cioè la ragione per cui LI si sarebbe dovuto 5 assumere la responsabilità per fatti così gravi;
c) perché gli accertamenti e le risultanze investigative, obiettivamente univoche, sarebbero viziate. Su tali decisivi temi il ricorso è silente. Due ulteriori considerazioni si impongono. La prima attiene alla richiesta di assunzione probatoria. Sotto un primo profilo, non è chiaro perché le prove indicate sarebbero decisive, e, soprattutto, quale sarebbe il rilevo della sentenza a cui l'imputato ha fatto riferimento rispetto ai fatti per 'tegi procede. Sul punto il motivo è generico. Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha già spiegato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 5396 del 05/11/ 2023, Lakrafy, Rv. 284096). Nel caso di specie, al di là delle genericità del motivo di ricorso, è ragionevole ritenere che la Corte di appello, sulla base della intera ricostruzione fattuale e dell'intero compendio probatorio, abbia rigettato la richiesta. La seconda ragione attiene alla qualificazione giuridica dei fatti. Le Sezioni unite sono state di recente interpellate per chiarire se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. All'esito della udienza del 29/05/2025 l'informazione provvisoria diffusa riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica e l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nel caso di specie, l'imputato era addetto alle gestione delle somme che costituivano il risparmio di IA e che questi aveva depositato e, dunque, da una parte, era incaricato di pubblico servizio e, dall'altra, avendo la disponibilità di quelle somme se ne appropriò, commettendo in tal modo peculato. 6. Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso. A fronte di una motivazione adeguata con cui la Corte ha spiegato come la pena sia stata individuata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della obiettiva gravità dei fatti, nulla di specifico è stato dedotto. 6 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IA IG, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IA IG, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.