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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 22/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 3/2024 R.G.
promossa
da
in persona del l.r.p.t., P.I. Parte_1
, corrente in Laives (BZ), Zona Vurza, n. 26, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo Dorigo, del Foro di
Bolzano, C.F. e presso lo studio della CodiceFiscale_1
stessa elettivamente domiciliata in Bolzano, Piazza Giuseppe
Mazzini n. 2, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
1 ) con sede legale in Roma (00182), Via Rimini n. P.IVA_2
25, in persona della socia accomandataria e legale rappresentante pro-tempore SI.ra (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto C.F._2
Staro del Foro di Roma (Codice Fiscale , C.F._3
unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Giorgia Celotto del Foro
di Roma (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del primo sito in Roma (00187), Via Piave n.
66, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83
c.p.c., ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione in appello
- appellata -
Oggetto: Altri contratti d'opera
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
• nel merito in via principale rigettare siccome infondata sia in fatto che in diritto ogni domanda proposta nei confronti di Parte_1
• in via riconvenzionale: previo accertamento dell'inadempimento di Controparte_1
all'incarico conferito dallo nell'esecuzione Parte_1
di prestazioni nell'interesse KA BA S.n.c., Controparte_2
e dell'impresa individuale
[...] Controparte_3
2 condannare al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 11.388,04, o la diversa maggiore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c. dal dì della domanda riconvenzionale sino al saldo;
• in via subordinata, nel denegato caso in cui fossero accertati crediti di per le Controparte_1 CP_1
prestazioni dalla stessa pretese, disporre che essi siano compensati con gli importi di cui al punto 2) di queste conclusioni;
• in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, rifusione di C.p.a. ed I.v.a. di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano adita, contrariis reiectis:
In via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. in quanto priva dei presupposti di legge;
In via principale e nel merito:
rigettare l'appello proposto dalla Controparte_4
poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale
[...]
per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
3 rigettare, di conseguenza, la domanda riconvenzionale formulata dalla nonché tutte le Parte_2
richieste, anche in via subordinata, istanze, deduzioni e conclusioni avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi oltre IVA e CPA, come per legge del presente grado di giudizio, anche sotto il profilo ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con citazione d.d. 22.09.2021 la società CP_1
ha evocato innanzi al Tribunale di Bolzano la Controparte_1
società per ottenere il pagamento della Parte_1
somma di € 11.174,32 per compensi professionali in relazione al “compimento periodico di elaborazioni (anche telematiche)
necessarie agli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali dei
datori di lavoro” clienti della convenuta (c.d. elaborazione paghe in outsourcing).
L'attrice ha dettagliato il credito, maturato in ragione delle prestazioni professionali rese rispettivamente nel terzo e quarto trimestre del 2019 nonché nel primo trimestre del 2020,
rinviando alla fattura n. 459 d.d. 07.11.2019 ed alle notule n.
18 d.d. 29.01.2020 e n. 74 d.d. 18.03.2020 ed in particolare ai prospetti allegati ai ridetti documenti, nei quali aveva specificamente riepilogato tanto i servizi erogati quanto i relativi
4 corrispettivi.
L'attrice ha, altresì, allegato che prima dell'introduzione del presente giudizio, la convenuta, solo all'esito della procedura di negoziazione assistita, si era risolta a saldare l'ulteriore precedente fattura n. 287 d.d. 30.07.2019 relativa alle prestazioni professionali rese nel secondo trimestre del
2019.
2. La convenuta si è costituta ed ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che l'attrice non aveva correttamente adempiuto le prestazioni professionali, in relazione alle quali pretendeva il pagamento del compenso e, in via riconvenzionale,
ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno causato dall'inadempimento ed indicato in € 11.388,04
da porre, eventualmente, in compensazione con il credito avversario nella misura in cui questo fosse risultato fondato.
La convenuta ha sostanziato l'eccezione d'inadempimento e la domanda risarcitoria deducendo quanto segue.
Essa aveva incaricato l'attrice di curare gli adempimenti telematici per ottenere dall'Inps l'erogazione della cassa integrazione in favore delle proprie clienti KA BA s.n.c. e le quali, vistasi rigettata la CP_2 Controparte_2
domanda perché tardivamente inoltrata, hanno preteso dalla convenuta il pagamento dell'equivalente della provvidenza negata.
Per conto dell'impresa l'attrice aveva Controparte_3
5 invece mancato di chiedere di poter compensare la cassa integrazione autorizzata dall'Inps per un totale di 936 ore con i contributi dovuti all'ente previdenziale, con la conseguenza che anche in questo caso la convenuta aveva dovuto versare in luogo della propria cliente i contributi che non era stato possibile compensare con la provvidenza.
3. In ordine alle deduzioni avversarie, l'attrice, senza contestare gli incarichi da controparte conferitile in ordine alle domande di ammissione alla Cig, ha replicato che i denunciati inadempimenti non le erano in verità imputabili.
In proposito ha premesso di non aver mai curato alcun rapporto diretto con i clienti della convenuta ed ha, perciò,
sostenuto di non aver potuto espletare gli incarichi perché
questa, seppure richiesta, non le aveva messo a disposizione i provvedimenti con i quali l'Inps aveva ammesso le sue clienti alla cassa integrazione.
4. Il Tribunale ha istruito la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con l'assunzione delle prove orali dalle stesse offerte e, quindi, l'ha decisa con la sentenza n. 995 pubblicata il 17.11.2023, con la quale ha accolto la domanda dell'attrice, ha disatteso quella riconvenzionale della convenuta ed ha gravato quest'ultima delle spese del grado.
Ad avviso del Tribunale, dovevano ritenersi dimostrati,
perché non contestati dalla convenuta ai sensi dell'art. 115
6 c.p.c., tanto il rapporto contrattuale intercorso con l'attrice quanto l'esecuzione delle prestazioni da questa allegate quale fatto costitutivo del diritto ad ottenere il pagamento dei compensi professionali.
Dall'espletata prova orale era, inoltre, emerso che l'attrice non aveva intrattenuto alcun rapporto diretto con i clienti della convenuta e che, pur avendoli vanamente richiesti, non aveva ricevuto da questa i provvedimenti dell'Inps che ammettevano le sue assistite alla cassa integrazione.
Il Tribunale ha, pertanto, concluso che della mancata erogazione delle provvidenze doveva rispondere proprio la convenuta.
5. Ha impugnato questa pronuncia la convenuta soccombente con citazione d.d. 02.01.2024 recante tre motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
18.06.2025.
6. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Sulla
erronea applicazione, da parte del Giudice, del principio di non
contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
L'appellante rimprovera al Tribunale di avere erroneamente affermato che non fosse contestata l'esecuzione delle prestazioni per le quali l'attrice chiedeva il pagamento del
7 compenso professionale.
Essa obietta di avere, sin dalla comparsa di costituzione,
evidenziato “che le fatture, rispettivamente note pro forma di cui è
causa attengono ad attività dell'attrice viziate da errori ed
omissioni, le quali, addirittura, comportavano la mancata
erogazione e fruizione di prestazioni previdenziali a favore dei
clienti della convenuta quali KA BA s.n.c., Controparte_2
ed impresa individuale ”.
[...] Controparte_3
Prosegue l'appellante affermando che “le prestazioni
contestate (id est la posizione KA BA s.n.c., Controparte_2
ed impresa individuale ) sono proprio
[...] Controparte_3
tra quelle fatturate”.
Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato “Sul
mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla
[...]
. Controparte_1
Premette l'appellante che non è di per sé dimostrativa del credito derivante dall'espletamento di attività professionale la parcella unilateralmente predisposta dal professionista.
Il cliente non è, pertanto, gravato dall'onere di contestare specificamente le prestazioni esposte e la congruità dei corrispettivi pretesi, essendo piuttosto il creditore a dover assolvere il relativo onere probatorio.
Deriva, ad avviso dell'appellante, che nella specie l'attrice a dover provare che aveva effettivamente erogato le prestazioni per le quali pretendeva di essere remunerata nonché che i
8 corrispettivi erano conformi agli accordi contrattuali.
Poiché tale prova non era stata fornita, il Tribunale aveva errato ad accogliere la domanda dell'attrice.
7. I due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati.
8. In premessa occorre osservare come non sia contestato nemmeno nel presente giudizio d'appello che tra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale continuativo inerente alla gestione dei rapporti di lavoro che i clienti dell'appellante/convenuta intrattenevano con i propri dipendenti.
9. Ciò detto, in ordine alla prova circa l'effettiva erogazione delle prestazioni professionali per le quali l'appellata/attrice ha chiesto il pagamento del corrispettivo valgono le seguenti considerazioni.
10. Non vale, anzitutto, quale contestazione dei fatti costitutivi del credito fatto valere dall'attore la circostanza che il convenuto opponga proprie ragioni creditorie in compensazione integrale dello stesso, dal momento che, in tal caso, questi nega l'attualità del proprio debito e, quindi, il proprio dovere di adempiere ma non anche gli elementi fattuali che sostanziano il diritto avversario.
Pertanto, nella specie, l'affermazione in primo grado da parte della convenuta che le prestazioni professionali per le quali l'attrice ha chiesto il compenso fossero viziate da errori ed
9 omissioni dai quali era derivato un danno e quindi un credito risarcitorio dedotto in via riconvenzionale, non valgono come contestazione dei fatti costitutivi dell'avversaria domanda di pagamento.
11. Per quanto attiene alla prova delle prestazioni per le quali l'attrice/appellata ha chiesto il compenso, va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “il deducente è tenuto a
provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella
sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di
contestazione specifica o generica o di non contestazione da
parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto
specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità
della controparte soltanto se specificamente contestato” (C. n.
2223/2022).
Nella specie parte attrice/appellata in primo grado ha specificamente indicato i fatti per i quali chiedeva il compenso,
stante il rinvio agli allegati alla fattura ed alle notule in cui ha specificamente indicato le prestazioni professionali erogate.
Sul tema è rilevante anche la deposizione resa dal ST
, collaboratore dell'appellata/attrice: “So che Testimone_1
la fatturazione veniva curata trimestralmente. In genere so che
vengono mandati dei report dell'attività svolta a seguito dei quali
viene emessa la fattura”.
Deriva che nella specie i fatti addotti a fondamento del diritto di credito dell'appellata/attrice erano pienamente
10 rientranti nella sfera di conoscibilità dell'appellante/convenuta dal momento che le prestazioni sono state rese proprio in suo favore, che le venivano trimestralmente riepilogate e sono state giudizialmente documentate con le evidenze contabili versate agli atti di causa.
Pertanto, considerato che l'art. 115 c.p.c. impone l'onere di contestazione specifica, le prestazioni per le quali l'appellata/attrice ha chiesto il pagamento possono considerarsi come pacifiche, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
12. L'appellante oppone che nella documentazione prodotta da controparte sarebbero specificamente indicate anche le prestazioni inesattamente eseguite ed afferenti alla cassa integrazione richiesta all'Inps per conto delle proprie clienti KA BA s.n.c., PE RU s.n.c. e
[...]
CP_3
L'affermazione è priva di riscontro.
L'esame degli allegati rispettivamente alla fattura n. 459
d.d. 07.11.2019, alla notula n. 18 d.d. 29.01.2020 e alla notula n. 74 d.d. 18.03.2020 evidenzia che l'appellata/attrice ha chiesto il pagamento di prestazioni consistite nel servizio di elaborazione paghe in outsourcing in favore dei clienti dell'appellante/convenuta specificamente indicati con riguardo al terzo e quarto trimestre del 2019 ed al primo trimestre del
2020 (cfr. doc. n. 4, n. 5 e n. 6 dell'appellata).
L'Inps viene menzionato unicamente a p. 7 dell'allegato
11 alla fattura n. 459 cit. con riguardo alla ditta KA BA s.n.c..
Viene indicata la prestazione “Verifica avviso Inps” per la quale non è addebitato alcun corrispettivo a segnalare che nessun compenso l'attrice/appellante ha preteso per questo servizio.
Inoltre, dalla documentazione dimessa dalla stessa appellante/convenuta emerge quanto segue.
Con riguardo alla ditta KA BA s.n.c., dall'estratto dal fascicolo elettronico Inps dimesso sub doc. 4 si evince che in contestazione fosse la domanda di 168 ore di Cig relative ai mesi di gennaio e febbraio del 2016.
Non si spiega perché la remunerazione di questa prestazione, nell'inconcessa ipotesi che sia stata inesattamente resa dall'appellata/attrice con riguardo ad un evento risalente al 2016, possa essere stata da questa richiesta con la fattura emessa il 07.11.2019 per l'attività da lei svolta nel terzo trimestre del 2019.
Analogo rilievo vale per la posizione della ditta PE
RU s.a.s..
Anche in questo caso dall'avviso di accertamento Inps
dimesso sub doc. 6 si evince che in contestazione fossero contributi previdenziali relativi al mese di gennaio 2016.
L'appellante/convenuta non spiega perché
l'appellata/attrice dovrebbe aver chiesto nel 2019/2020 il pagamento di un servizio relativo ad un evento anche questo
12 verificatosi nel 2016.
Per quanto riguarda la posizione di vale Controparte_3
richiamare la e-mail 15.12.2017 dimessa sub doc. n. 10 con la quale l'appellante/convenuta è stata informata che nel dicembre del 2017 vi è stata l'interruzione dell'attività lavorativa che legittimava l'accesso alla Cig.
Anche in questo caso è inverosimile che per un evento risalente al 2017 l'appellata/attrice abbia fatturato il proprio corrispettivo per attività professionale svolta negli ultimi due trimestri del 2019 ovvero nel primo trimestre del 2020.
In conclusione, quindi, le emergenze istruttorie in disamina inducono a concludere che l'appellata/attrice nella documentazione da lei prodotta in primo grado ha riepilogato dettagliatamente soltanto i servizi di elaborazione paghe erogati in outsourcing in favore dei clienti dell'appellante/convenuta nei trimestri terzo e quarto del 2019 e primo del 2020 in relazione ai quali nessun concludente addebito di inesatto adempimento
è stato mosso.
Va con ciò condiviso l'accertamento del Tribunale che, per non contestazione, deve ritenersi dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni rese dall'appellata attrice.
Inoltre, il rifiuto opposto dall'appellante/convenuta alla richiesta dell'appellata/attrice di ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali non si giustifica, ai sensi dell'art. 1460 c.c., e cioè in ragione dell'inesatto adempimento
13 delle prestazioni per le quali è richiesto il compenso dal momento che, come osservato, queste risultano correttamente eseguite.
13. In ordine al quantum debeatur in relazione alle prestazioni professionali rese dall'appellata/attrice vale richiamare C. n. : “In tema di contestazione sul P.IVA_3
"quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore
ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e
115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la
richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa
muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi
ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo
laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo
complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo
caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione
dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di
determinati parametri”.
Nella menzionata documentazione da lei dimessa, in relazione ai servizi resi, l'appellata/attrice ha esposto in modo analitico i compensi unitari per il quantitativo di prestazioni erogate, senza che controparte abbia sollevato alcuna riserva,
specificamente contestando, cioè, che essi fossero contrari alla convenzione tra loro intercorsa, alle tariffe professionali applicabili o agli usi.
Anche in questo caso, in applicazione del principio di non
14 contestazione (art. 115 c.p.c.) deve, pertanto, concludersi che sia dimostrata la congruità della pretesa economica fatta valere dall'appellata/attrice.
14. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato: “Sulla
errata valutazione delle istanze istruttorie”.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale e il conseguente erroneo accertamento che non sia imputabile all'appellata/attrice l'inesatto inoltro all'Inps delle richieste di ammissione alla Cig
per conto dei propri clienti KA BA s.n.c., PE RU
s.n.c. e . Controparte_3
15. Il motivo è infondato per le seguenti considerazioni.
16. L'espletata istruttoria ha dimostrato che effettivamente l'appellata/attrice non ha avuto mai alcun rapporto diretto con i clienti dell'appellante/convenuta.
La circostanza è stata unanimemente riferita da tutti i testi escussi, compresi quelli indotti dall'appellante/convenuta.
Deriva che del tutto destituito di fondamento è l'assunto sostenuto dall'appellante/convenuta che controparte avrebbe avuto il libero accesso ai cassetti previdenziali dei propri clienti,
il che le avrebbe consentito di sbrigare in piena autonomia le pratiche di ammissione alla Cig.
L'autorizzazione all'accesso ai cassetti previdenziali, oltre a non essere stata riferita dai testi, non è stata nemmeno documentata dall'appellante/convenuta.
15 È, pertanto, del tutto indimostrato se, quando e quale professionista sia stato autorizzato ad accedere ai cassetti previdenziali dei clienti dell'appellante/convenuta.
L'appellata/attrice non ha contestato di essere stata incaricata di curare le richieste di prestazioni previdenziali per conto dei tre menzionati clienti dell'appellante/convenuta ma di non averle potute evadere perché non disponeva dei provvedimenti con i quali l'Inps aveva autorizzato la Cig.
Tale allegazione ha trovato conferma nella deposizione resa dal ST collaboratore dal 2011 Testimone_1
dell'appellata/attrice, il quale ha riferito: “Non ci sono mai stati
inviati i provvedimenti dell'Inps di autorizzazione a presentare
richieste per la (…) ricordo che la Parte_3
società ha sollecitato l'invio di questi provvedimenti, CP_1
senza riceverli”.
Le risultanze processuali confermano, pertanto, la correttezza dell'accertamento condotto dal Tribunale, il quale ha attribuito all'appellante/convenuta la responsabilità per il mancato godimento delle prestazioni previdenziali da parte dei propri clienti non avendo questa procurato, sebbene a ciò
sollecitata, tutta la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche.
17. Secondo il criterio della soccombenza le spese del presente grado gravano sull'appellante.
Esse sono liquidate sulla base di un valore di causa sino
16 ad € 26.000,00.
Va riconosciuta la fase di trattazione dal momento che all'udienza ex art. 350 c.p.c. è stata discussa l'istanza ex artt.
283 e 351 c.p.c..
Appare congruo liquidare il compenso in base ai valori tariffari medi, ad eccezione della fase decisoria, quantificata al minimo, non avendo parte appellata depositato memorie conclusive.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 995/2023 del 17.11.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado che si Controparte_1
liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 5.582,10 oltre IVA, CAP, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in
17 oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 16.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 3/2024 R.G.
promossa
da
in persona del l.r.p.t., P.I. Parte_1
, corrente in Laives (BZ), Zona Vurza, n. 26, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo Dorigo, del Foro di
Bolzano, C.F. e presso lo studio della CodiceFiscale_1
stessa elettivamente domiciliata in Bolzano, Piazza Giuseppe
Mazzini n. 2, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
1 ) con sede legale in Roma (00182), Via Rimini n. P.IVA_2
25, in persona della socia accomandataria e legale rappresentante pro-tempore SI.ra (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto C.F._2
Staro del Foro di Roma (Codice Fiscale , C.F._3
unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Giorgia Celotto del Foro
di Roma (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del primo sito in Roma (00187), Via Piave n.
66, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83
c.p.c., ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione in appello
- appellata -
Oggetto: Altri contratti d'opera
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
• nel merito in via principale rigettare siccome infondata sia in fatto che in diritto ogni domanda proposta nei confronti di Parte_1
• in via riconvenzionale: previo accertamento dell'inadempimento di Controparte_1
all'incarico conferito dallo nell'esecuzione Parte_1
di prestazioni nell'interesse KA BA S.n.c., Controparte_2
e dell'impresa individuale
[...] Controparte_3
2 condannare al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 11.388,04, o la diversa maggiore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c. dal dì della domanda riconvenzionale sino al saldo;
• in via subordinata, nel denegato caso in cui fossero accertati crediti di per le Controparte_1 CP_1
prestazioni dalla stessa pretese, disporre che essi siano compensati con gli importi di cui al punto 2) di queste conclusioni;
• in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, rifusione di C.p.a. ed I.v.a. di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano adita, contrariis reiectis:
In via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. in quanto priva dei presupposti di legge;
In via principale e nel merito:
rigettare l'appello proposto dalla Controparte_4
poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale
[...]
per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
3 rigettare, di conseguenza, la domanda riconvenzionale formulata dalla nonché tutte le Parte_2
richieste, anche in via subordinata, istanze, deduzioni e conclusioni avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi oltre IVA e CPA, come per legge del presente grado di giudizio, anche sotto il profilo ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con citazione d.d. 22.09.2021 la società CP_1
ha evocato innanzi al Tribunale di Bolzano la Controparte_1
società per ottenere il pagamento della Parte_1
somma di € 11.174,32 per compensi professionali in relazione al “compimento periodico di elaborazioni (anche telematiche)
necessarie agli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali dei
datori di lavoro” clienti della convenuta (c.d. elaborazione paghe in outsourcing).
L'attrice ha dettagliato il credito, maturato in ragione delle prestazioni professionali rese rispettivamente nel terzo e quarto trimestre del 2019 nonché nel primo trimestre del 2020,
rinviando alla fattura n. 459 d.d. 07.11.2019 ed alle notule n.
18 d.d. 29.01.2020 e n. 74 d.d. 18.03.2020 ed in particolare ai prospetti allegati ai ridetti documenti, nei quali aveva specificamente riepilogato tanto i servizi erogati quanto i relativi
4 corrispettivi.
L'attrice ha, altresì, allegato che prima dell'introduzione del presente giudizio, la convenuta, solo all'esito della procedura di negoziazione assistita, si era risolta a saldare l'ulteriore precedente fattura n. 287 d.d. 30.07.2019 relativa alle prestazioni professionali rese nel secondo trimestre del
2019.
2. La convenuta si è costituta ed ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che l'attrice non aveva correttamente adempiuto le prestazioni professionali, in relazione alle quali pretendeva il pagamento del compenso e, in via riconvenzionale,
ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno causato dall'inadempimento ed indicato in € 11.388,04
da porre, eventualmente, in compensazione con il credito avversario nella misura in cui questo fosse risultato fondato.
La convenuta ha sostanziato l'eccezione d'inadempimento e la domanda risarcitoria deducendo quanto segue.
Essa aveva incaricato l'attrice di curare gli adempimenti telematici per ottenere dall'Inps l'erogazione della cassa integrazione in favore delle proprie clienti KA BA s.n.c. e le quali, vistasi rigettata la CP_2 Controparte_2
domanda perché tardivamente inoltrata, hanno preteso dalla convenuta il pagamento dell'equivalente della provvidenza negata.
Per conto dell'impresa l'attrice aveva Controparte_3
5 invece mancato di chiedere di poter compensare la cassa integrazione autorizzata dall'Inps per un totale di 936 ore con i contributi dovuti all'ente previdenziale, con la conseguenza che anche in questo caso la convenuta aveva dovuto versare in luogo della propria cliente i contributi che non era stato possibile compensare con la provvidenza.
3. In ordine alle deduzioni avversarie, l'attrice, senza contestare gli incarichi da controparte conferitile in ordine alle domande di ammissione alla Cig, ha replicato che i denunciati inadempimenti non le erano in verità imputabili.
In proposito ha premesso di non aver mai curato alcun rapporto diretto con i clienti della convenuta ed ha, perciò,
sostenuto di non aver potuto espletare gli incarichi perché
questa, seppure richiesta, non le aveva messo a disposizione i provvedimenti con i quali l'Inps aveva ammesso le sue clienti alla cassa integrazione.
4. Il Tribunale ha istruito la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con l'assunzione delle prove orali dalle stesse offerte e, quindi, l'ha decisa con la sentenza n. 995 pubblicata il 17.11.2023, con la quale ha accolto la domanda dell'attrice, ha disatteso quella riconvenzionale della convenuta ed ha gravato quest'ultima delle spese del grado.
Ad avviso del Tribunale, dovevano ritenersi dimostrati,
perché non contestati dalla convenuta ai sensi dell'art. 115
6 c.p.c., tanto il rapporto contrattuale intercorso con l'attrice quanto l'esecuzione delle prestazioni da questa allegate quale fatto costitutivo del diritto ad ottenere il pagamento dei compensi professionali.
Dall'espletata prova orale era, inoltre, emerso che l'attrice non aveva intrattenuto alcun rapporto diretto con i clienti della convenuta e che, pur avendoli vanamente richiesti, non aveva ricevuto da questa i provvedimenti dell'Inps che ammettevano le sue assistite alla cassa integrazione.
Il Tribunale ha, pertanto, concluso che della mancata erogazione delle provvidenze doveva rispondere proprio la convenuta.
5. Ha impugnato questa pronuncia la convenuta soccombente con citazione d.d. 02.01.2024 recante tre motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
18.06.2025.
6. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Sulla
erronea applicazione, da parte del Giudice, del principio di non
contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
L'appellante rimprovera al Tribunale di avere erroneamente affermato che non fosse contestata l'esecuzione delle prestazioni per le quali l'attrice chiedeva il pagamento del
7 compenso professionale.
Essa obietta di avere, sin dalla comparsa di costituzione,
evidenziato “che le fatture, rispettivamente note pro forma di cui è
causa attengono ad attività dell'attrice viziate da errori ed
omissioni, le quali, addirittura, comportavano la mancata
erogazione e fruizione di prestazioni previdenziali a favore dei
clienti della convenuta quali KA BA s.n.c., Controparte_2
ed impresa individuale ”.
[...] Controparte_3
Prosegue l'appellante affermando che “le prestazioni
contestate (id est la posizione KA BA s.n.c., Controparte_2
ed impresa individuale ) sono proprio
[...] Controparte_3
tra quelle fatturate”.
Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato “Sul
mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla
[...]
. Controparte_1
Premette l'appellante che non è di per sé dimostrativa del credito derivante dall'espletamento di attività professionale la parcella unilateralmente predisposta dal professionista.
Il cliente non è, pertanto, gravato dall'onere di contestare specificamente le prestazioni esposte e la congruità dei corrispettivi pretesi, essendo piuttosto il creditore a dover assolvere il relativo onere probatorio.
Deriva, ad avviso dell'appellante, che nella specie l'attrice a dover provare che aveva effettivamente erogato le prestazioni per le quali pretendeva di essere remunerata nonché che i
8 corrispettivi erano conformi agli accordi contrattuali.
Poiché tale prova non era stata fornita, il Tribunale aveva errato ad accogliere la domanda dell'attrice.
7. I due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati.
8. In premessa occorre osservare come non sia contestato nemmeno nel presente giudizio d'appello che tra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale continuativo inerente alla gestione dei rapporti di lavoro che i clienti dell'appellante/convenuta intrattenevano con i propri dipendenti.
9. Ciò detto, in ordine alla prova circa l'effettiva erogazione delle prestazioni professionali per le quali l'appellata/attrice ha chiesto il pagamento del corrispettivo valgono le seguenti considerazioni.
10. Non vale, anzitutto, quale contestazione dei fatti costitutivi del credito fatto valere dall'attore la circostanza che il convenuto opponga proprie ragioni creditorie in compensazione integrale dello stesso, dal momento che, in tal caso, questi nega l'attualità del proprio debito e, quindi, il proprio dovere di adempiere ma non anche gli elementi fattuali che sostanziano il diritto avversario.
Pertanto, nella specie, l'affermazione in primo grado da parte della convenuta che le prestazioni professionali per le quali l'attrice ha chiesto il compenso fossero viziate da errori ed
9 omissioni dai quali era derivato un danno e quindi un credito risarcitorio dedotto in via riconvenzionale, non valgono come contestazione dei fatti costitutivi dell'avversaria domanda di pagamento.
11. Per quanto attiene alla prova delle prestazioni per le quali l'attrice/appellata ha chiesto il compenso, va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “il deducente è tenuto a
provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella
sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di
contestazione specifica o generica o di non contestazione da
parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto
specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità
della controparte soltanto se specificamente contestato” (C. n.
2223/2022).
Nella specie parte attrice/appellata in primo grado ha specificamente indicato i fatti per i quali chiedeva il compenso,
stante il rinvio agli allegati alla fattura ed alle notule in cui ha specificamente indicato le prestazioni professionali erogate.
Sul tema è rilevante anche la deposizione resa dal ST
, collaboratore dell'appellata/attrice: “So che Testimone_1
la fatturazione veniva curata trimestralmente. In genere so che
vengono mandati dei report dell'attività svolta a seguito dei quali
viene emessa la fattura”.
Deriva che nella specie i fatti addotti a fondamento del diritto di credito dell'appellata/attrice erano pienamente
10 rientranti nella sfera di conoscibilità dell'appellante/convenuta dal momento che le prestazioni sono state rese proprio in suo favore, che le venivano trimestralmente riepilogate e sono state giudizialmente documentate con le evidenze contabili versate agli atti di causa.
Pertanto, considerato che l'art. 115 c.p.c. impone l'onere di contestazione specifica, le prestazioni per le quali l'appellata/attrice ha chiesto il pagamento possono considerarsi come pacifiche, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
12. L'appellante oppone che nella documentazione prodotta da controparte sarebbero specificamente indicate anche le prestazioni inesattamente eseguite ed afferenti alla cassa integrazione richiesta all'Inps per conto delle proprie clienti KA BA s.n.c., PE RU s.n.c. e
[...]
CP_3
L'affermazione è priva di riscontro.
L'esame degli allegati rispettivamente alla fattura n. 459
d.d. 07.11.2019, alla notula n. 18 d.d. 29.01.2020 e alla notula n. 74 d.d. 18.03.2020 evidenzia che l'appellata/attrice ha chiesto il pagamento di prestazioni consistite nel servizio di elaborazione paghe in outsourcing in favore dei clienti dell'appellante/convenuta specificamente indicati con riguardo al terzo e quarto trimestre del 2019 ed al primo trimestre del
2020 (cfr. doc. n. 4, n. 5 e n. 6 dell'appellata).
L'Inps viene menzionato unicamente a p. 7 dell'allegato
11 alla fattura n. 459 cit. con riguardo alla ditta KA BA s.n.c..
Viene indicata la prestazione “Verifica avviso Inps” per la quale non è addebitato alcun corrispettivo a segnalare che nessun compenso l'attrice/appellante ha preteso per questo servizio.
Inoltre, dalla documentazione dimessa dalla stessa appellante/convenuta emerge quanto segue.
Con riguardo alla ditta KA BA s.n.c., dall'estratto dal fascicolo elettronico Inps dimesso sub doc. 4 si evince che in contestazione fosse la domanda di 168 ore di Cig relative ai mesi di gennaio e febbraio del 2016.
Non si spiega perché la remunerazione di questa prestazione, nell'inconcessa ipotesi che sia stata inesattamente resa dall'appellata/attrice con riguardo ad un evento risalente al 2016, possa essere stata da questa richiesta con la fattura emessa il 07.11.2019 per l'attività da lei svolta nel terzo trimestre del 2019.
Analogo rilievo vale per la posizione della ditta PE
RU s.a.s..
Anche in questo caso dall'avviso di accertamento Inps
dimesso sub doc. 6 si evince che in contestazione fossero contributi previdenziali relativi al mese di gennaio 2016.
L'appellante/convenuta non spiega perché
l'appellata/attrice dovrebbe aver chiesto nel 2019/2020 il pagamento di un servizio relativo ad un evento anche questo
12 verificatosi nel 2016.
Per quanto riguarda la posizione di vale Controparte_3
richiamare la e-mail 15.12.2017 dimessa sub doc. n. 10 con la quale l'appellante/convenuta è stata informata che nel dicembre del 2017 vi è stata l'interruzione dell'attività lavorativa che legittimava l'accesso alla Cig.
Anche in questo caso è inverosimile che per un evento risalente al 2017 l'appellata/attrice abbia fatturato il proprio corrispettivo per attività professionale svolta negli ultimi due trimestri del 2019 ovvero nel primo trimestre del 2020.
In conclusione, quindi, le emergenze istruttorie in disamina inducono a concludere che l'appellata/attrice nella documentazione da lei prodotta in primo grado ha riepilogato dettagliatamente soltanto i servizi di elaborazione paghe erogati in outsourcing in favore dei clienti dell'appellante/convenuta nei trimestri terzo e quarto del 2019 e primo del 2020 in relazione ai quali nessun concludente addebito di inesatto adempimento
è stato mosso.
Va con ciò condiviso l'accertamento del Tribunale che, per non contestazione, deve ritenersi dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni rese dall'appellata attrice.
Inoltre, il rifiuto opposto dall'appellante/convenuta alla richiesta dell'appellata/attrice di ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali non si giustifica, ai sensi dell'art. 1460 c.c., e cioè in ragione dell'inesatto adempimento
13 delle prestazioni per le quali è richiesto il compenso dal momento che, come osservato, queste risultano correttamente eseguite.
13. In ordine al quantum debeatur in relazione alle prestazioni professionali rese dall'appellata/attrice vale richiamare C. n. : “In tema di contestazione sul P.IVA_3
"quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore
ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e
115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la
richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa
muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi
ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo
laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo
complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo
caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione
dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di
determinati parametri”.
Nella menzionata documentazione da lei dimessa, in relazione ai servizi resi, l'appellata/attrice ha esposto in modo analitico i compensi unitari per il quantitativo di prestazioni erogate, senza che controparte abbia sollevato alcuna riserva,
specificamente contestando, cioè, che essi fossero contrari alla convenzione tra loro intercorsa, alle tariffe professionali applicabili o agli usi.
Anche in questo caso, in applicazione del principio di non
14 contestazione (art. 115 c.p.c.) deve, pertanto, concludersi che sia dimostrata la congruità della pretesa economica fatta valere dall'appellata/attrice.
14. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato: “Sulla
errata valutazione delle istanze istruttorie”.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale e il conseguente erroneo accertamento che non sia imputabile all'appellata/attrice l'inesatto inoltro all'Inps delle richieste di ammissione alla Cig
per conto dei propri clienti KA BA s.n.c., PE RU
s.n.c. e . Controparte_3
15. Il motivo è infondato per le seguenti considerazioni.
16. L'espletata istruttoria ha dimostrato che effettivamente l'appellata/attrice non ha avuto mai alcun rapporto diretto con i clienti dell'appellante/convenuta.
La circostanza è stata unanimemente riferita da tutti i testi escussi, compresi quelli indotti dall'appellante/convenuta.
Deriva che del tutto destituito di fondamento è l'assunto sostenuto dall'appellante/convenuta che controparte avrebbe avuto il libero accesso ai cassetti previdenziali dei propri clienti,
il che le avrebbe consentito di sbrigare in piena autonomia le pratiche di ammissione alla Cig.
L'autorizzazione all'accesso ai cassetti previdenziali, oltre a non essere stata riferita dai testi, non è stata nemmeno documentata dall'appellante/convenuta.
15 È, pertanto, del tutto indimostrato se, quando e quale professionista sia stato autorizzato ad accedere ai cassetti previdenziali dei clienti dell'appellante/convenuta.
L'appellata/attrice non ha contestato di essere stata incaricata di curare le richieste di prestazioni previdenziali per conto dei tre menzionati clienti dell'appellante/convenuta ma di non averle potute evadere perché non disponeva dei provvedimenti con i quali l'Inps aveva autorizzato la Cig.
Tale allegazione ha trovato conferma nella deposizione resa dal ST collaboratore dal 2011 Testimone_1
dell'appellata/attrice, il quale ha riferito: “Non ci sono mai stati
inviati i provvedimenti dell'Inps di autorizzazione a presentare
richieste per la (…) ricordo che la Parte_3
società ha sollecitato l'invio di questi provvedimenti, CP_1
senza riceverli”.
Le risultanze processuali confermano, pertanto, la correttezza dell'accertamento condotto dal Tribunale, il quale ha attribuito all'appellante/convenuta la responsabilità per il mancato godimento delle prestazioni previdenziali da parte dei propri clienti non avendo questa procurato, sebbene a ciò
sollecitata, tutta la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche.
17. Secondo il criterio della soccombenza le spese del presente grado gravano sull'appellante.
Esse sono liquidate sulla base di un valore di causa sino
16 ad € 26.000,00.
Va riconosciuta la fase di trattazione dal momento che all'udienza ex art. 350 c.p.c. è stata discussa l'istanza ex artt.
283 e 351 c.p.c..
Appare congruo liquidare il compenso in base ai valori tariffari medi, ad eccezione della fase decisoria, quantificata al minimo, non avendo parte appellata depositato memorie conclusive.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 995/2023 del 17.11.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado che si Controparte_1
liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 5.582,10 oltre IVA, CAP, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in
17 oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 16.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
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