Sentenza 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/06/2025, n. 11381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11381 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2022, proposto da
Regio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come in atti;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato dalla Regione Lazio con delibera di C.R. n. 5/2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10.06.2021 e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente ovvero connesso, ivi in particolare inclusa la predetta D.C.R. n. 5/2021, i provvedimenti di adozione del piano Delibere di Giunta Regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007 e quelli di controdeduzione alle proposte pervenute dai Comuni, Delibera di Consiglio Regionale n. 41/2007, ed alle osservazioni presentate dai privati, Voto n. 235/1 del 03.03.2016 del comitato Regionale per il Territorio e relativa relazione istruttoria;
- nonché, per quanto occorrer possa, l'Accordo tra pubbliche Amministrazioni ai sensi degli artt. 143, co. 2, e 156, co. 3, del d.lgs. n. 42/2004 avente ad oggetto il Piano Territoriale Paesistico Regionale, sottoscritto fra Ministero della Cultura e Regione Lazio in data 27.05.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, con la quale è stato definitivamente approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nel testo concertato con il Ministero della Cultura, a seguito dell’annullamento della precedente approvazione (delibera n. 5 del 2 agosto 2019) da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 240/2020).
2. Il piano approvato nel 2021 segue la fase di adozione avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007, ed è stato oggetto di articolato procedimento di concertazione e controdeduzione.
3. La società ricorrente ha impugnato la Tavola B n. 35 del foglio 400, nella parte in cui l’area di sua proprietà, sita nel Comune di Ardea e identificata catastalmente al foglio 173, particelle 39, 40, 45, 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168, è stata classificata come “area boscata”, con conseguente imposizione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004.
4. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23, comma 3, della legge regionale n. 24/1998, per omessa rappresentazione del vincolo nella fase di adozione del piano e conseguente lesione del diritto a partecipare mediante osservazioni. Essa lamenta che la classificazione vincolistica sia stata introdotta solo in sede di approvazione nel 2021, e non fosse rappresentata nelle tavole adottate nel 2007.
5. La società ha inoltre dedotto ulteriori censure, riguardanti l’inadeguatezza dell’istruttoria, l’incompatibilità della classificazione con la pianificazione urbanistica vigente, e la mancata sottoposizione del piano a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
6. La Regione Lazio si è costituita eccependo l’infondatezza delle doglianze, sostenendo che il vincolo fosse già presente nei dati sottostanti le tavole adottate e che l’assenza grafica fosse imputabile a una gerarchia di rappresentazione degli strati informativi, che avrebbe nascosto le componenti boschive sotto quelle urbanistiche. Ha altresì richiamato l’accessibilità del dato vincolistico tramite il WebGis regionale.
7. All’udienza del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, nei limiti della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 23, comma 3, della legge regionale n. 24/1998.
9. La giurisprudenza di questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez. II-quater, nn. 11097/2022 e 11183/2022) ha chiarito che il procedimento di approvazione del PTPR, quale strumento di pianificazione a efficacia vincolante, deve avvenire nel rispetto del principio di partecipazione procedimentale. A tal fine, la legge regionale n. 24/1998 prevede che, dopo l’adozione del piano da parte della Giunta, le tavole grafiche siano pubblicate sul B.U.R.L., affisse presso i comuni e le province, e rese conoscibili ai cittadini interessati, i quali possono formulare osservazioni da trasmettere tramite i comuni stessi.
10. Tale struttura partecipativa, centrale in ogni procedimento di pianificazione, presuppone che le informazioni rilevanti siano rese conoscibili in modo ufficiale, certo e affidabile. Solo la pubblicazione delle tavole adottate garantisce l’effettività di questo meccanismo; strumenti alternativi, come il WebGis regionale, seppur utili alla consultazione tecnica, non possono assolvere la funzione legale di pubblicità e partecipazione, né supplire alla mancata rappresentazione ufficiale del vincolo nella versione adottata.
11. Nella vicenda in esame, come risulta dalla documentazione in atti e non è stato contestato dalla Regione, la classificazione dell’area come “area boscata” non era contenuta nelle tavole del piano adottato nel 2007. Essa emerge solo nella versione approvata nel 2021. La Regione ha sostenuto che l’informazione fosse comunque accessibile tramite il sistema WebGis, ma tale affermazione non muta la natura del vizio rilevato.
12. In base al disposto dell’art. 22, comma 2-bis, della medesima legge regionale, solo la cartografia allegata al piano nella fase di adozione costituisce elemento probante e opponibile. La mancata rappresentazione del vincolo in quella sede impedisce di ritenere che la società ricorrente abbia avuto una concreta possibilità di partecipazione.
13. Il difetto di pubblicità nella fase adottiva, unito all’introduzione del vincolo solo in sede di approvazione, ha privato la ricorrente del diritto a prendere posizione sulle determinazioni pianificatorie che la riguardavano e ha compromesso la legittimità del procedimento stesso.
14. In ragione della natura formale e assorbente del vizio procedimentale riscontrato, non può trovare spazio in questa sede l’esame delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, le quali pure toccano profili rilevanti di merito, quali la carenza istruttoria nella qualificazione dell’area, la coerenza del vincolo con le previsioni della pianificazione urbanistica sovraordinata, nonché la mancata sottoposizione del piano alla Valutazione Ambientale Strategica. Tali doglianze, proprio in quanto attinenti al merito delle scelte pianificatorie e alla loro legittimità sostanziale, potranno essere eventualmente riesaminate nella sede del procedimento da rinnovarsi, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge. L’accertata lesione delle regole procedimentali impone infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del c.p.a., la rinnovazione dell’intera fase procedimentale relativa all’imposizione del vincolo sull’area in questione, impedendo a questo giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’apprezzamento delle valutazioni di merito.
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati, con l’annullamento in parte qua della deliberazione n. 5/2021 del Consiglio Regionale del Lazio, nella parte in cui ha qualificato l’area di proprietà della ricorrente come “area boscata”, in difetto di una chiara, tempestiva e trasparente rappresentazione nella fase adottiva.
16. L’effetto conformativo che discende da tale annullamento impone all’amministrazione regionale di riattivare il procedimento nei confronti della società ricorrente, nel rispetto delle forme di pubblicità e partecipazione previste dalla legge regionale, in modo da assicurare piena effettività al diritto di intervento procedimentale.
17. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della complessità della questione e della natura procedimentale del vizio riscontrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO