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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/07/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
e Parte_1 Controparte_1 rappresentate e difese, giusta delega agli atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n.6, sono ex lege domiciliate
-ATTRICI-
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sig. rappresentata e difesa, in forza di delega agli atti, dall'avv. Michele Controparte_3
Brunelli, presso la cui persona e il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, viale Antonio
Fratti n. 36
-CONVENUTA-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Elena Perricone, presso il cui CP_5
studio è elettivamente domiciliata in Parma, viale Antonio Fratti n.36
- CONVENUTA-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: all'udienza del 19 marzo 2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' e l' Parte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio la società e la società
[...] Controparte_2
chiedendo che, ai sensi dell'art.2901 c.c., fosse dichiarata l'inefficacia nei Controparte_4
1 loro confronti del contratto di compravendita stipulato in data 14/7/2017 dalle società convenute, con rogito a ministero del Notaio dott. (trascritto presso il competente Ufficio Persona_1
Provinciale del Territorio di Parma in data 4/8/2017, Reg. Gen. 15466, reg. part. 11049), con il quale aveva alienato alla i beni immobili Controparte_2 Controparte_4
di sua proprietà siti in Parma, via Giulio Natta 1/A piano T-1, così censiti:
- sezione urbana 003, foglio 26, particella 79, cat. D/7;
- sezione urbana 003, foglio 26, particella 176.
Le attrici chiedevano che fosse ordinato all'Agenzia del Territorio competente (già Conservatoria
RRII di Parma) di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della domanda spiegata, l' e l' Parte_1 Controparte_1
allegavano di essere creditrici nei confronti della convenuta Controparte_2
della complessiva somma di euro 1.609.536,40, in forza di ruoli e di avvisi di accertamento, con i relativi accessori maturati.
In particolare, deducevano che la convenuta era debitrice di somme dovute a titolo di imposte per
IVA (oltre interessi e sanzioni), relative a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, come risultava dai seguenti avvisi di accertamento esecutivi:
- THL03M100184/2018 per l'importo di euro 160.632,79, notificato il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2013;
- THL03M100207/2018 per l'importo di euro 67.991,51, notificato il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2014;
A tali avvisi di accertamento avevano fatto seguito due intimazioni di pagamento:
- THLIPPN000172020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro 861.204,49 (comprensivo delle sanzioni) con riferimento sempre all'anno 2013;
- THLIPPN000182020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro 417.648,73 (comprensivo delle sanzioni) con riferimento sempre all'anno 2014.
Precisavano che in data 11/07/2017 la Guardia di Finanza di Parma aveva iniziato una verifica fiscale, relativa alle annualità 2013 e 2014, nei confronti della Controparte_2 essendo pervenute segnalazioni in ordine all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. All'esito della verifica, l' aveva notificato il 16/04/2018 due avvisi Parte_1
d'accertamento (n. THL03M100184/2018 e n. THL03M100207/2018), al fine di recuperare l'IVA illegittimamente detratta per euro 414.233,00 nel 2013 e per euro 181.546,00 nel 2014, oltre interessi e sanzioni.
2 Allegavano le attrici che, avverso i predetti avvisi di accertamento, la società aveva CP_2
proposto ricorso, che era stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la sentenza n. 353/03/19, pronunciata il 22/11/2019.
In data 20/07/2020 aveva proposto appello avverso detta sentenza dinanzi alla Parte_2
Il relativo giudizio risultava ancora Controparte_6
pendente.
In merito al momento dell'insorgenza del debito tributario in capo alla Controparte_2
le attrici sostenevano la sua anteriorità rispetto all'atto di compravendita stipulato il
[...]
14/7/2017, in quanto il debito tributario era risalente agli anni 2013 e 2014, per il recupero di IVA illegittimamente detratta. L'obbligazione tributaria doveva considerarsi sorta con il verificarsi del presupposto di fatto del tributo, mentre l'accertamento tributario era una mera condizione di esigibilità del credito.
A dire delle attrici, l'atto di disposizione dei beni immobili posti in essere dalla società convenuta aveva pregiudicato le loro ragioni creditorie, rendendo più difficile, dispendiosa o semplicemente più aleatoria la soddisfazione della pretesa tributaria. La società disponente Controparte_2
aveva, infatti, depauperato il suo patrimonio di complessivi euro 1.171.800,00 (pari
[...] al valore ex art. 79 DPR 602/73 dei cespiti immobiliari formanti oggetto dell'atto dispositivo impugnato), contestualmente spogliandosi del proprio patrimonio immobiliare.
Quanto alla scientia MN, secondo l' e l' Parte_1 Controparte_1
, la società debitrice non avrebbe potuto ignorare l'esistenza dei debiti tributari, sorti
[...] negli anni 2013 e 2014, in concomitanza con il presupposto che aveva generato l'obbligazione tributaria. Peraltro, la cessione della piena proprietà del complesso immobiliare, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma alla sez. 3 foglio 26, mapp. 79 e 176, era avvenuta pochi giorni dopo l'inizio della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Parma. Era evidente che
, preoccupata dall'esito della verifica, aveva voluto, con tale atto dispositivo, sottrarre CP_2
i propri beni all'esecuzione forzata da parte dell' . Parte_1
Per quanto concerne invece il requisito soggettivo della consapevolezza in capo alla società acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis), tale conoscenza doveva desumersi da plurimi elementi presuntivi, quali lo stretto rapporto di parentela sussistente tra i soci della società alienante e i soci della società acquirente;
il mancato versamento da parte di quest'ultima del prezzo di acquisto;
il mancato ricorso al credito bancario da parte della società acquirente, pure a fronte della mancanza di risorse in capo alla stessa, costituita solo pochi mesi prima della stipula dell'atto dispositivo, con un capitale sociale di appena euro 10.000,00.
3 Tanto esposto in fatto, l' e l' Parte_1 Controparte_1
argomentavano in diritto, affermando la sussistenza nella specie dei presupposti giuridici fondanti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc., posto che l'atto di vendita aveva comportato una grave compromissione della loro garanzia patrimoniale e della possibilità di recupero del credito tributario.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, la
[...]
e la chiedendo in via preliminare la sospensione del Controparte_2 Controparte_4
presente giudizio, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione, incardinato a seguito dell'impugnazione della sentenza n.1095/12/2021 emessa dalla
[...] milia-Romagna. Controparte_6
Nel merito, si opponevano all'accoglimento della domanda avversaria, affermando l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria.
Innanzitutto, le società convenute contestavano l'esistenza del credito, poiché frutto di un accertamento meramente presuntivo e infondato. Allegavano che gli avvisi di accertamento n.
THL03M100184/2018 per l'anno di imposta 2013 e n.THL03M100207/2018 per l'anno di imposta
2014 erano stati oggetto di impugnazione e la relativa controversia era ancora sub iudice, essendo ancora pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Deducevano che il contratto di compravendita, oggetto di revocatoria, era anteriore rispetto all'insorgenza del debito tributario, posto che l'atto impositivo idoneo a generare la pretesa tributaria era rappresentato dall'avviso di accertamento, ossia dal primo atto con cui era stata portata a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria. Nella specie, gli avvisi di accertamento erano stati notificati a nel mese di aprile 2018, ovvero ben nove mesi dopo l'atto CP_2
dispositivo, sicché la predetta società non poteva essere a conoscenza delle pretese creditorie dell' . In ogni caso, stante l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere Parte_1
del presunto credito, le convenute sostenevano che occorresse la prova della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo a pregiudicare il soddisfacimento del creditore. Nella specie, il legale rappresentante di , al momento della stipula del contratto di compravendita, non era CP_7
affatto a conoscenza di tale debito tributario né tanto meno lo era la società acquirente.
Inoltre, contestavano le allegazioni avversarie in ordine alla ricorrenza di indici presuntivi da cui inferire la consapevolezza in capo al terzo acquirente, la società del Controparte_4
pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis), precisando che il prezzo della cessione dell'immobile era stato regolarmente pagato mediante accollo del debito. In particolare, deducevano che e (soci della Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
avevano assunto, mediante atto di accollo esterno liberatorio, il debito della società
[...]
[...
[...] nei confronti di , pari a euro 1.000.000,00, portando poi in Controparte_8 CP_2
compensazione tale debito con il proprio controcredito vantato nei confronti della medesima società
. Infine, le convenute rappresentavano che la vera ragione della cessione CP_2 dell'immobile andava individuata nell'esigenza di scindere il patrimonio immobiliare di da quello strettamente commerciale, esigenza insorta a seguito della trattativa CP_2
intrapresa nel 2016 – dunque diversi mesi prima dell'accertamento della Guardia di Finanza- con la società interessata all'acquisto del ramo d'azienda costituito dal solo pacchetto clienti di CP_9
, con esclusione del patrimonio immobiliare. CP_2
Con ordinanza in data 1° dicembre 2022, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di sospensione del giudizio avanzata ex art. 295 cpc dalle società convenute.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, con concessione del termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di revocatoria proposta dalle attrici sia fondata e debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La regola del giudizio da applicarsi alla controversia in oggetto è quella di cui all'art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce, come noto, un mezzo legale di conservazione della garanzia generica del creditore (art.2740 c.c.), a fronte di atti di diposizione posti in essere dal debitore in grado di incidere in modo pregiudizievole sulla consistenza del proprio patrimonio. Funzione dell'azione revocatoria è, dunque, quella di tutelare l'interesse dei creditori contro atti di disposizione realizzati dal debitore a detrimento delle loro ragioni, conseguita mediante la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono, pertanto, concorrere i seguenti presupposti:
-la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere anche illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso);
- un atto di disposizione del debitore da cui deriva un pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. TU MN);
-la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore (c.d. scientia MN), o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- in caso di atti a titolo oneroso, la consapevolezza in capo al terzo del fatto che l'atto dispositivo diminuisce le garanzie patrimoniali del debitore (c.d. consilium fraudis) e, ove l'atto dispositivo sia
5 anteriore al sorgere del credito, la partecipazione alla dolosa preordinazione (cd. partecipatio fraudis).
Orbene, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze, integranti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, incombe sull'attore, il quale può assolvervi anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass. n.9367/2006; Cass. Sez. III, 19.7.2004).
Tanto precisato con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.
1.Le ragioni di credito dell' e dell' Parte_1 Controparte_1
Le odierne attrici, a fondamento dell'azione proposta, hanno prodotto:
- avviso di accertamento n.THL03M100184/2018 per l'importo di euro 160.632,79, notificato a il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2013; Controparte_2
- avviso di accertamento n.THL03M100207/2018 per l'importo di euro 67.991,51, notificato a il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2014; Controparte_2
- intimazione di pagamento n.THLIPPN000172020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro
861.204,49 (comprensivo delle sanzioni) relativa all'avviso di accertamento
CodiceFiscale_1
- intimazione di pagamento n.THLIPPN000182020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro
417.648,73 (comprensivo delle sanzioni) relativa all'avviso di accertamento n.THL03M100207/2018.
Risulta, altresì, in atti la sentenza n.353/03/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di
Parma, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Controparte_2
avverso i suindicati avvisi di accertamento ed è stato accertato il credito vantato dalle Agenzie odierne attrici.
Nelle more del presente procedimento, è intervenuta la sentenza n.1095/12/2021, pronunciata il
5/7/2021 e pubblicata il successivo 6/9/2021, con la quale la Controparte_10
a definizione del procedimento d'appello n.1167/2020 promosso dalla
[...]
società convenuta , ha confermato la pronuncia emessa in primo grado a favore della CP_2
e dalla . Parte_1 Controparte_1
Al momento della rimessione della causa in decisione risultava ancora pendente il giudizio di legittimità, essedo stata impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la sentenza n.
1095/12/2021 della . Controparte_6
6 Le convenute hanno rimarcato che, in forza della pendenza di tale giudizio, le attrici non potrebbero dirsi titolare di un credito certo;
il che comporterebbe l'opportunità di sospendere l'attuale procedimento, in attesa della definizione del giudizio di Cassazione.
Sul punto, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'art. 2901 cod. civ. prevede una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Sicché anche il credito potenziale ed eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., sez.un.,
18.5.2004, n.9440; Cass., sez. III, 9.2.2012, n.1893; Cass., sez. III, 22.3.2016, n.5619); ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione della controversia in tema di azione revocatoria in caso di pendenza di separato giudizio relativo al credito posto alla base della domanda proposta ai sensi dell'art.2901 cod. civ. (Cass., sez.III, 10.2.2016, n.2673, Cass., sez.VI,
5.2.2019, n.3369; tra le molte).
Ne consegue, in limine, l'infondatezza delle argomentazioni difensive sostenute da entrambe le convenute allo scopo di ottenere la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio di legittimità.
Disattesa l'istanza di sospensione, l'accertamento dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria – costituiti, oltre che dalla sussistenza di un diritto di credito verso l'autore dell'atto da revocare, dal pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia prevista dall'art.2740 c.c. e dall'atteggiamento del debitore, autore dell'atto, e del terzo acquirente - deve essere eseguito, assumendo come punto di riferimento cronologico l'epoca in cui è sorto il credito tributario vantato dalle odierne attrici.
Le convenute hanno sostenuto che il credito dell' sarebbe insorto in data Parte_1
posteriore all'atto dispositivo, posto che i due avvisi di accertamento sono stati notificati il
16/04/2018, ben nove mesi dopo la conclusione del contratto di compravendita per cui è causa, stipulato in data 14/07/2017 con atto a ministero del Notaio dott. Persona_1
Ritiene, invece, il Tribunale che il credito debba essere considerato anteriore all'atto impugnato, rappresentato dal predetto atto di compravendita.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che - ai fini dell'azione revocatoria - il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione, in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta;
specificamente, è stato rilevato che
7 costituisce 'ius receptum' che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. L'obbligazione tributaria nasce, pertanto, con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (cfr. Cass., sez. III, 26.11.2019, n.30737; in senso analogo, Cass., sez. VI, 1.7.2020, n.13275). L'avviso di accertamento rappresenta solo una condizione di esigibilità del credito fiscale.
E ancora, sul momento di insorgenza del credito, la Suprema Corte ha precisato che: “Il credito dell'amministrazione finanziaria, per sanzione pecuniaria discendente da violazione della disciplina sull'IVA, insorge al momento della commissione della relativa infrazione” (Cass.
n.7318/1987; v. anche Cass. n. 7272/1999). Pertanto, l'obbligazione tributaria per violazione della disciplina sull'IVA insorge per effetto ed al momento del verificarsi del contegno commissivo od omissivo che segna il perfezionarsi del corrispondente illecito, mentre l'avviso di accertamento e il conseguente provvedimento irrogativo della sanzione hanno la diversa funzione di constatare la pregressa costituzione del debito e di determinarne il quantum.
Per l'effetto, atteso che - nel caso di specie - il debito tributario era relativo agli anni di imposta
2013 e 2014, per recupero di IVA illegittimamente detratta nei predetti anni, l'atto dispositivo del
24/07/2017 deve ritenersi sicuramente successivo al sorgere del credito, a nulla rilevando la data di notifica degli avvisi di accertamento.
2.Il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore, il c.d. “TU MN”
Con riferimento al cd TU MN, è appena il caso di rammentare che, secondo l'indirizzo più che consolidato dei giudici di legittimità, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v.
e pluribus Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007; n. 5972 del 2005; n. 20813 del 2004; n. 12144 del 1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. n.
7262 del 2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'TU MN non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. n.
5105 del 2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un
8 atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'TU MN (v. Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007, cit.; n. 5972 del 2005, cit.;
n. 15257 del 2004; n. 11471 del 2003):
È evidente, nella specie, come l'atto di compravendita in esame abbia gravemente pregiudicato le pretese delle Agenzie creditrici, in quanto la si è spogliata del Controparte_2
proprio patrimonio immobiliare, del valore di 1.000.000,00 di euro, così compromettendo o quantomeno rendendo più incerta la soddisfazione del credito vantato dalle odierne attrici.
Secondo la difesa delle società convenute, la cessione degli immobili non avrebbe comportato una modifica del patrimonio delle , poiché il prezzo della vendita avrebbe accresciuto il CP_2
patrimonio sociale, attraverso la rinuncia da parte dei due soci, e , ai Parte_3 Controparte_3
rispettivi crediti per i finanziamenti concessi alla società.
Rileva il Tribunale che l'impiego del ricavato della vendita per ripianare una pregressa esposizione debitoria non è di per sé sufficiente per escludere la revocatoria di un atto dispositivo.
La giurisprudenza chiarisce che l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito non può essere revocata solo laddove sia fornita la prova che quell'atto dispositivo fosse l'unico strumento per potere fare fronte al pagamento di un debito scaduto, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca.
Incombe, in ogni caso, sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita proprio per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto.
Sicché nella specie avrebbe dovuto dimostrare, e ancor prima dedurre, che il proprio CP_2
debito nei confronti dei soci, e , per i finanziamenti da questi concessi, Parte_3 Controparte_3 era già scaduto e che la cessione dell'immobile appariva indispensabile, in quanto unico mezzo alla quale essa, priva di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro necessario per il pagamento del debito scaduto, trovando cosi la sua giustificazione nella natura di atto dovuto a seguito del verificarsi degli effetti della mora ex art. 1219 c.c. (v. Cass. n. 8992/2020; Cass.
n 7747 del 19/04/2016).
Tale prova, nella specie, non risulta fornita e ancor prima non risulta neppure dedotta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c.
3. La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore: c.d. “scientia MN”
9 Quanto al requisito soggettivo in capo al debitore, allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia MN), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la c:ui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. n. 766 del
2007, cit.; v. anche Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del
2002; n. 7262 del 2000). La prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita anche tramite presunzioni (v. ex multis Cass. n. 27546 del 2014; n. 17327 del 2011).
Nella specie, le convenute hanno negato che , quale rappresentante legale della Parte_3
, fosse a conoscenza, al momento della vendita degli immobili, delle vicende relative CP_2
agli acquisti di materie prime effettuati negli anni 2013 e 2014 dal padre , posto che Controparte_2 sino all'anno 2016 era quest'ultimo ad occuparsi dell'amministrazione della società. A dire delle convenute, solo nell'anno 2016, prima della sua morte avvenuta nello stesso anno, Controparte_2
avrebbe rimesso ai figli la gestione della società, cedendo loro le proprie quote societarie.
Rileva il Tribunale che, già negli anni 2013 e 2014, e rivestivano una Parte_3 Controparte_3 posizione di indubbio rilievo all'interno della compagine societaria. Infatti, dall'atto costitutivo della (doc. 15 fascicolo parte attrice) emerge che detta Controparte_11
società è stata costituita il 28/12/2012 e che le quote erano inizialmente cosi ripartite:
-4% , Controparte_2
-48 % ; Parte_3
-48 % . Controparte_3
In data 21/10/2014, ha poi ceduto la nuda proprietà delle sue quote ai figli Controparte_2 Pt_3
e .
[...] Controparte_3
Pertanto, e erano dunque già in origine soci di maggioranza della Parte_3 Controparte_3
Tale circostanza rende inverosimile che gli stessi non Controparte_2
avessero contezza dell'operato del padre e degli acquisti dal medesimo gestiti negli anni 2013 e
2014, con la commissione di gravi violazione della disciplina sull'IVA.
Le convenute, per avvalorare la loro tesi difensiva, hanno inoltre allegato che la cessione degli immobili non era in alcun modo diretta a pregiudicare le ragioni creditorie del Fisco, posto che il progetto di cessione dell'immobile risale al mese di marzo 2017 ed è quindi anteriore all'inizio
(11/07/2017) della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza. Hanno altresì dedotto che tale cessione è stata determinata dalla necessità di scindere il patrimonio immobiliare da quello commerciale della . L'atto dispositivo, secondo le prospettazioni difensive delle CP_2
10 convenute, era funzionale alla vendita del ramo d'azienda “clientelare” della alla CP_2
società la quale era interessata al solo acquisto del pacchetto clienti, con esclusione dei CP_12
beni immobili. Per tale ragione, sarebbe stata effettuata la cessione dei cespiti immobiliari alla neocostituita società (atto di costituzione del 27/01/2017), facente capo Controparte_4
comunque alla famiglia CP_2
Orbene, come giustamente evidenziato dalla difesa delle attrici, non si rileva alcuna connessione tra la vendita del ramo d'azienda alla società e la cessione del complesso immobiliare a favore CP_9 della in quanto è ben possibile alienare una parte dell'azienda (in questo caso Controparte_4
il pacchetto clienti) e contemporaneamente mantenere in capo alla cedente le proprietà immobiliari, stante il perdurare della soggettività giuridica in capo a quest'ultima. Peraltro, nel caso di specie, la non ha fornito neppure la prova dell'avvenuta cessione del Controparte_2 ramo d'impresa alla società non suffragando adeguatamente la propria tesi per cui la CP_9
vendita degli immobili sarebbe stata funzionale ad un progetto più ampio.
Certo è che l'atto di compravendita, oggetto di revocatoria, è stato concluso pochi giorni dopo l'inizio della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, risalente all'11/07/2017, come emerge dal processo verbale di constatazione (doc. 10 all.3 fascicolo attrici).
In definitiva, sulla base dei predetti indici presuntivi, deve ritenersi che , nella sua Parte_3 qualità di legale rappresentante della società , fosse ben consapevole dell'esposizione CP_2
debitoria della società nei confronti del Fisco al momento della stipula del contratto di compravendita, oggetto di revocatoria.
4. La conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente: c.d. “consilium fraudis”
Altro requisito necessario è, come premesso, il c.d. consilium fraudis, ovvero la mera consapevolezza in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., 21.4.2006, n.
9367; Cass. Civ., 19.7.2004, n. 13330). Con la precisazione che la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014).
Nel caso di specie, non possono andare sottaciuti gli stretti legami familiari intercorrenti tra i soci della società alienante, ossia e , ed i soci della società acquirente, ossia Controparte_3 Parte_3
e , figli rispettivamente di e . E' Parte_4 Controparte_5 Controparte_3 Parte_3
evidente dunque come la venditrice e la compratrice, pur essendo formalmente distinti soggetti giuridici, fossero entrambe riconducibili alla famiglia CP_2
Orbene, lo stretto rapporto di parentela sussistente tra i soci delle due società contraenti costituisce un indice presuntivo del fatto che la parte acquirente fosse a conoscenza della situazione debitoria
11 della e che fosse dunque d'accordo con quest'ultima nel voler Controparte_2
salvaguardare le proprietà immobiliari della dalle pretese creditorie delle odierne CP_2
attrici.
Sul punto, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che il rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è un elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
Del resto, nell'ipotesi in esame tale presunzione è avvalorata da ulteriori elementi convergenti.
Innanzitutto, nel contratto di vendita le parti hanno previsto che l'immissione nel possesso dei beni della parte acquirente avvenisse già alla data della stipula indipendentemente dal pagamento del prezzo (sul punto, v. Cass. 12.2.14 n. 3196 ord.) e senza che tale beneficio fosse opportunamente controbilanciato da un qualche 'corrispettivo' o da una qualche altro meccanismo compensativo di tipo negoziale.
Ancora, le parti hanno stabilito che il pagamento del prezzo - voluto come "infruttifero di interessi”
- fosse posticipato di circa sette mesi rispetto alla conclusione dell'atto, riconoscendo all'acquirente la facoltà di provvedere al pagamento del prezzo “in una o più soluzioni” sino al 31 dicembre 2017.
Inoltre, nonostante il mancato immediato versamento della considerevole somma di un milione di euro, nel contratto non è prevista alcuna forma di garanzia a tutela del diritto di credito della società venditrice;
anzi, il contratto prevede espressamente la rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice.
Infine, deve rilevarsi che il prezzo non è mai stato effettivamente corrisposto, posto che, a distanza di pochi giorni dalla stipula del contratto di compravendita, con contratto di accollo esterno stipulato in data 20/07/2017 tra la società la società Controparte_4 Controparte_2
e e (soci della ), questi ultimi hanno
[...] Controparte_13 Parte_3 CP_2
assunto il debito della prima, con efficacia esterna e liberatoria. Nella medesima scrittura privata è previsto che il debito assunto dai fratelli è portato in compensazione con il credito dagli CP_2
stessi vantato nei confronti della medesima , a seguito del finanziamento soci dagli CP_2 stessi concesso, dell'importo di euro 1.000.000,00, come risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato della società.
Il predetto meccanismo di pagamento del prezzo, mediante accollo del debito e contestuale compensazione con un controcredito, costituisce sicuramente una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione gravante sulla parte acquirente dell'immobile.
12 Il quadro risulta, quindi, sufficientemente chiaro, consentendo di affermare che sussistono tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato.
5.Conclusioni.
La domanda di revocatoria deve essere accolta. Pertanto, deve dichiararsi ex art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti dell' e dell' Parte_1 Controparte_1
della compravendita stipulata in data 14/07/2017 per atto pubblico a ministero del Notaio dott.
Rep. 1724 , racc. n.1050, con cui la ha alienato Persona_1 Controparte_2
alla società i beni immobili di sua proprietà siti in Parma, via Giulio Natta 1/A Controparte_4
piano T-1, censiti alla sezione urbana 003, foglio 26, particella 79 e particella 176.
Infine, deve essere ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero di responsabilità dello stesso, di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.
Stante l'accoglimento della domanda di revocatoria, deve essere dichiarata l'assoggettabilità del complesso immobiliare sopra indicato alle successive azioni esecutive proposte dalle attrici.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia (v. Cass. n. 5402 del 2004, secondo cui nell'azione revocatoria il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria), nonché della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dalla difesa dell' Parte_1
e dell' , odierne attrici, sulla base dei parametri contemplati dal Controparte_1
vigente D. M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara l'inefficacia ex art.2901 c.c., nei confronti dell' e dell' Parte_1 [...]
, della compravendita immobiliare stipulata in data 14/07/2017 per atto Controparte_1
pubblico a ministero del Notaio dott. Rep. 1724, racc. n.1050, con cui la Persona_1
ha alienato alla società i beni immobili di Controparte_2 Controparte_4
sua proprietà siti in Parma, via Giulio Natta 1/A piano T-1, censiti alla sezione urbana 003, foglio
26, particella 79 e particella 176;
2) Dichiara l'assoggettabilità delle porzioni immobiliari sopra indicate alle successive azioni esecutive promosse dalle attrici;
13 3) Ordina ai sensi dell'art. 2655 cc al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita a ministero del Notaio dott. Rep. N. 1724, racc. n.1050. Persona_1
4) Condanna le convenute e , in solido Controparte_2 Controparte_4
tra loro, alla rifusione in favore di e , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 29.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 18 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
e Parte_1 Controparte_1 rappresentate e difese, giusta delega agli atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n.6, sono ex lege domiciliate
-ATTRICI-
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sig. rappresentata e difesa, in forza di delega agli atti, dall'avv. Michele Controparte_3
Brunelli, presso la cui persona e il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, viale Antonio
Fratti n. 36
-CONVENUTA-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Elena Perricone, presso il cui CP_5
studio è elettivamente domiciliata in Parma, viale Antonio Fratti n.36
- CONVENUTA-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: all'udienza del 19 marzo 2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' e l' Parte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio la società e la società
[...] Controparte_2
chiedendo che, ai sensi dell'art.2901 c.c., fosse dichiarata l'inefficacia nei Controparte_4
1 loro confronti del contratto di compravendita stipulato in data 14/7/2017 dalle società convenute, con rogito a ministero del Notaio dott. (trascritto presso il competente Ufficio Persona_1
Provinciale del Territorio di Parma in data 4/8/2017, Reg. Gen. 15466, reg. part. 11049), con il quale aveva alienato alla i beni immobili Controparte_2 Controparte_4
di sua proprietà siti in Parma, via Giulio Natta 1/A piano T-1, così censiti:
- sezione urbana 003, foglio 26, particella 79, cat. D/7;
- sezione urbana 003, foglio 26, particella 176.
Le attrici chiedevano che fosse ordinato all'Agenzia del Territorio competente (già Conservatoria
RRII di Parma) di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della domanda spiegata, l' e l' Parte_1 Controparte_1
allegavano di essere creditrici nei confronti della convenuta Controparte_2
della complessiva somma di euro 1.609.536,40, in forza di ruoli e di avvisi di accertamento, con i relativi accessori maturati.
In particolare, deducevano che la convenuta era debitrice di somme dovute a titolo di imposte per
IVA (oltre interessi e sanzioni), relative a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, come risultava dai seguenti avvisi di accertamento esecutivi:
- THL03M100184/2018 per l'importo di euro 160.632,79, notificato il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2013;
- THL03M100207/2018 per l'importo di euro 67.991,51, notificato il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2014;
A tali avvisi di accertamento avevano fatto seguito due intimazioni di pagamento:
- THLIPPN000172020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro 861.204,49 (comprensivo delle sanzioni) con riferimento sempre all'anno 2013;
- THLIPPN000182020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro 417.648,73 (comprensivo delle sanzioni) con riferimento sempre all'anno 2014.
Precisavano che in data 11/07/2017 la Guardia di Finanza di Parma aveva iniziato una verifica fiscale, relativa alle annualità 2013 e 2014, nei confronti della Controparte_2 essendo pervenute segnalazioni in ordine all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. All'esito della verifica, l' aveva notificato il 16/04/2018 due avvisi Parte_1
d'accertamento (n. THL03M100184/2018 e n. THL03M100207/2018), al fine di recuperare l'IVA illegittimamente detratta per euro 414.233,00 nel 2013 e per euro 181.546,00 nel 2014, oltre interessi e sanzioni.
2 Allegavano le attrici che, avverso i predetti avvisi di accertamento, la società aveva CP_2
proposto ricorso, che era stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la sentenza n. 353/03/19, pronunciata il 22/11/2019.
In data 20/07/2020 aveva proposto appello avverso detta sentenza dinanzi alla Parte_2
Il relativo giudizio risultava ancora Controparte_6
pendente.
In merito al momento dell'insorgenza del debito tributario in capo alla Controparte_2
le attrici sostenevano la sua anteriorità rispetto all'atto di compravendita stipulato il
[...]
14/7/2017, in quanto il debito tributario era risalente agli anni 2013 e 2014, per il recupero di IVA illegittimamente detratta. L'obbligazione tributaria doveva considerarsi sorta con il verificarsi del presupposto di fatto del tributo, mentre l'accertamento tributario era una mera condizione di esigibilità del credito.
A dire delle attrici, l'atto di disposizione dei beni immobili posti in essere dalla società convenuta aveva pregiudicato le loro ragioni creditorie, rendendo più difficile, dispendiosa o semplicemente più aleatoria la soddisfazione della pretesa tributaria. La società disponente Controparte_2
aveva, infatti, depauperato il suo patrimonio di complessivi euro 1.171.800,00 (pari
[...] al valore ex art. 79 DPR 602/73 dei cespiti immobiliari formanti oggetto dell'atto dispositivo impugnato), contestualmente spogliandosi del proprio patrimonio immobiliare.
Quanto alla scientia MN, secondo l' e l' Parte_1 Controparte_1
, la società debitrice non avrebbe potuto ignorare l'esistenza dei debiti tributari, sorti
[...] negli anni 2013 e 2014, in concomitanza con il presupposto che aveva generato l'obbligazione tributaria. Peraltro, la cessione della piena proprietà del complesso immobiliare, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma alla sez. 3 foglio 26, mapp. 79 e 176, era avvenuta pochi giorni dopo l'inizio della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Parma. Era evidente che
, preoccupata dall'esito della verifica, aveva voluto, con tale atto dispositivo, sottrarre CP_2
i propri beni all'esecuzione forzata da parte dell' . Parte_1
Per quanto concerne invece il requisito soggettivo della consapevolezza in capo alla società acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis), tale conoscenza doveva desumersi da plurimi elementi presuntivi, quali lo stretto rapporto di parentela sussistente tra i soci della società alienante e i soci della società acquirente;
il mancato versamento da parte di quest'ultima del prezzo di acquisto;
il mancato ricorso al credito bancario da parte della società acquirente, pure a fronte della mancanza di risorse in capo alla stessa, costituita solo pochi mesi prima della stipula dell'atto dispositivo, con un capitale sociale di appena euro 10.000,00.
3 Tanto esposto in fatto, l' e l' Parte_1 Controparte_1
argomentavano in diritto, affermando la sussistenza nella specie dei presupposti giuridici fondanti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc., posto che l'atto di vendita aveva comportato una grave compromissione della loro garanzia patrimoniale e della possibilità di recupero del credito tributario.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, la
[...]
e la chiedendo in via preliminare la sospensione del Controparte_2 Controparte_4
presente giudizio, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione, incardinato a seguito dell'impugnazione della sentenza n.1095/12/2021 emessa dalla
[...] milia-Romagna. Controparte_6
Nel merito, si opponevano all'accoglimento della domanda avversaria, affermando l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria.
Innanzitutto, le società convenute contestavano l'esistenza del credito, poiché frutto di un accertamento meramente presuntivo e infondato. Allegavano che gli avvisi di accertamento n.
THL03M100184/2018 per l'anno di imposta 2013 e n.THL03M100207/2018 per l'anno di imposta
2014 erano stati oggetto di impugnazione e la relativa controversia era ancora sub iudice, essendo ancora pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Deducevano che il contratto di compravendita, oggetto di revocatoria, era anteriore rispetto all'insorgenza del debito tributario, posto che l'atto impositivo idoneo a generare la pretesa tributaria era rappresentato dall'avviso di accertamento, ossia dal primo atto con cui era stata portata a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria. Nella specie, gli avvisi di accertamento erano stati notificati a nel mese di aprile 2018, ovvero ben nove mesi dopo l'atto CP_2
dispositivo, sicché la predetta società non poteva essere a conoscenza delle pretese creditorie dell' . In ogni caso, stante l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere Parte_1
del presunto credito, le convenute sostenevano che occorresse la prova della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo a pregiudicare il soddisfacimento del creditore. Nella specie, il legale rappresentante di , al momento della stipula del contratto di compravendita, non era CP_7
affatto a conoscenza di tale debito tributario né tanto meno lo era la società acquirente.
Inoltre, contestavano le allegazioni avversarie in ordine alla ricorrenza di indici presuntivi da cui inferire la consapevolezza in capo al terzo acquirente, la società del Controparte_4
pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis), precisando che il prezzo della cessione dell'immobile era stato regolarmente pagato mediante accollo del debito. In particolare, deducevano che e (soci della Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
avevano assunto, mediante atto di accollo esterno liberatorio, il debito della società
[...]
[...
[...] nei confronti di , pari a euro 1.000.000,00, portando poi in Controparte_8 CP_2
compensazione tale debito con il proprio controcredito vantato nei confronti della medesima società
. Infine, le convenute rappresentavano che la vera ragione della cessione CP_2 dell'immobile andava individuata nell'esigenza di scindere il patrimonio immobiliare di da quello strettamente commerciale, esigenza insorta a seguito della trattativa CP_2
intrapresa nel 2016 – dunque diversi mesi prima dell'accertamento della Guardia di Finanza- con la società interessata all'acquisto del ramo d'azienda costituito dal solo pacchetto clienti di CP_9
, con esclusione del patrimonio immobiliare. CP_2
Con ordinanza in data 1° dicembre 2022, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di sospensione del giudizio avanzata ex art. 295 cpc dalle società convenute.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, con concessione del termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di revocatoria proposta dalle attrici sia fondata e debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La regola del giudizio da applicarsi alla controversia in oggetto è quella di cui all'art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce, come noto, un mezzo legale di conservazione della garanzia generica del creditore (art.2740 c.c.), a fronte di atti di diposizione posti in essere dal debitore in grado di incidere in modo pregiudizievole sulla consistenza del proprio patrimonio. Funzione dell'azione revocatoria è, dunque, quella di tutelare l'interesse dei creditori contro atti di disposizione realizzati dal debitore a detrimento delle loro ragioni, conseguita mediante la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono, pertanto, concorrere i seguenti presupposti:
-la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere anche illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso);
- un atto di disposizione del debitore da cui deriva un pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. TU MN);
-la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore (c.d. scientia MN), o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- in caso di atti a titolo oneroso, la consapevolezza in capo al terzo del fatto che l'atto dispositivo diminuisce le garanzie patrimoniali del debitore (c.d. consilium fraudis) e, ove l'atto dispositivo sia
5 anteriore al sorgere del credito, la partecipazione alla dolosa preordinazione (cd. partecipatio fraudis).
Orbene, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze, integranti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, incombe sull'attore, il quale può assolvervi anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass. n.9367/2006; Cass. Sez. III, 19.7.2004).
Tanto precisato con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.
1.Le ragioni di credito dell' e dell' Parte_1 Controparte_1
Le odierne attrici, a fondamento dell'azione proposta, hanno prodotto:
- avviso di accertamento n.THL03M100184/2018 per l'importo di euro 160.632,79, notificato a il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2013; Controparte_2
- avviso di accertamento n.THL03M100207/2018 per l'importo di euro 67.991,51, notificato a il 16/4/2018, con riferimento all'anno 2014; Controparte_2
- intimazione di pagamento n.THLIPPN000172020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro
861.204,49 (comprensivo delle sanzioni) relativa all'avviso di accertamento
CodiceFiscale_1
- intimazione di pagamento n.THLIPPN000182020, notificata il 18/2/2020, per l'importo di euro
417.648,73 (comprensivo delle sanzioni) relativa all'avviso di accertamento n.THL03M100207/2018.
Risulta, altresì, in atti la sentenza n.353/03/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di
Parma, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Controparte_2
avverso i suindicati avvisi di accertamento ed è stato accertato il credito vantato dalle Agenzie odierne attrici.
Nelle more del presente procedimento, è intervenuta la sentenza n.1095/12/2021, pronunciata il
5/7/2021 e pubblicata il successivo 6/9/2021, con la quale la Controparte_10
a definizione del procedimento d'appello n.1167/2020 promosso dalla
[...]
società convenuta , ha confermato la pronuncia emessa in primo grado a favore della CP_2
e dalla . Parte_1 Controparte_1
Al momento della rimessione della causa in decisione risultava ancora pendente il giudizio di legittimità, essedo stata impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la sentenza n.
1095/12/2021 della . Controparte_6
6 Le convenute hanno rimarcato che, in forza della pendenza di tale giudizio, le attrici non potrebbero dirsi titolare di un credito certo;
il che comporterebbe l'opportunità di sospendere l'attuale procedimento, in attesa della definizione del giudizio di Cassazione.
Sul punto, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'art. 2901 cod. civ. prevede una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Sicché anche il credito potenziale ed eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., sez.un.,
18.5.2004, n.9440; Cass., sez. III, 9.2.2012, n.1893; Cass., sez. III, 22.3.2016, n.5619); ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione della controversia in tema di azione revocatoria in caso di pendenza di separato giudizio relativo al credito posto alla base della domanda proposta ai sensi dell'art.2901 cod. civ. (Cass., sez.III, 10.2.2016, n.2673, Cass., sez.VI,
5.2.2019, n.3369; tra le molte).
Ne consegue, in limine, l'infondatezza delle argomentazioni difensive sostenute da entrambe le convenute allo scopo di ottenere la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio di legittimità.
Disattesa l'istanza di sospensione, l'accertamento dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria – costituiti, oltre che dalla sussistenza di un diritto di credito verso l'autore dell'atto da revocare, dal pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia prevista dall'art.2740 c.c. e dall'atteggiamento del debitore, autore dell'atto, e del terzo acquirente - deve essere eseguito, assumendo come punto di riferimento cronologico l'epoca in cui è sorto il credito tributario vantato dalle odierne attrici.
Le convenute hanno sostenuto che il credito dell' sarebbe insorto in data Parte_1
posteriore all'atto dispositivo, posto che i due avvisi di accertamento sono stati notificati il
16/04/2018, ben nove mesi dopo la conclusione del contratto di compravendita per cui è causa, stipulato in data 14/07/2017 con atto a ministero del Notaio dott. Persona_1
Ritiene, invece, il Tribunale che il credito debba essere considerato anteriore all'atto impugnato, rappresentato dal predetto atto di compravendita.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che - ai fini dell'azione revocatoria - il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione, in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta;
specificamente, è stato rilevato che
7 costituisce 'ius receptum' che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. L'obbligazione tributaria nasce, pertanto, con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (cfr. Cass., sez. III, 26.11.2019, n.30737; in senso analogo, Cass., sez. VI, 1.7.2020, n.13275). L'avviso di accertamento rappresenta solo una condizione di esigibilità del credito fiscale.
E ancora, sul momento di insorgenza del credito, la Suprema Corte ha precisato che: “Il credito dell'amministrazione finanziaria, per sanzione pecuniaria discendente da violazione della disciplina sull'IVA, insorge al momento della commissione della relativa infrazione” (Cass.
n.7318/1987; v. anche Cass. n. 7272/1999). Pertanto, l'obbligazione tributaria per violazione della disciplina sull'IVA insorge per effetto ed al momento del verificarsi del contegno commissivo od omissivo che segna il perfezionarsi del corrispondente illecito, mentre l'avviso di accertamento e il conseguente provvedimento irrogativo della sanzione hanno la diversa funzione di constatare la pregressa costituzione del debito e di determinarne il quantum.
Per l'effetto, atteso che - nel caso di specie - il debito tributario era relativo agli anni di imposta
2013 e 2014, per recupero di IVA illegittimamente detratta nei predetti anni, l'atto dispositivo del
24/07/2017 deve ritenersi sicuramente successivo al sorgere del credito, a nulla rilevando la data di notifica degli avvisi di accertamento.
2.Il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore, il c.d. “TU MN”
Con riferimento al cd TU MN, è appena il caso di rammentare che, secondo l'indirizzo più che consolidato dei giudici di legittimità, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v.
e pluribus Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007; n. 5972 del 2005; n. 20813 del 2004; n. 12144 del 1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. n.
7262 del 2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'TU MN non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. n.
5105 del 2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un
8 atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'TU MN (v. Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007, cit.; n. 5972 del 2005, cit.;
n. 15257 del 2004; n. 11471 del 2003):
È evidente, nella specie, come l'atto di compravendita in esame abbia gravemente pregiudicato le pretese delle Agenzie creditrici, in quanto la si è spogliata del Controparte_2
proprio patrimonio immobiliare, del valore di 1.000.000,00 di euro, così compromettendo o quantomeno rendendo più incerta la soddisfazione del credito vantato dalle odierne attrici.
Secondo la difesa delle società convenute, la cessione degli immobili non avrebbe comportato una modifica del patrimonio delle , poiché il prezzo della vendita avrebbe accresciuto il CP_2
patrimonio sociale, attraverso la rinuncia da parte dei due soci, e , ai Parte_3 Controparte_3
rispettivi crediti per i finanziamenti concessi alla società.
Rileva il Tribunale che l'impiego del ricavato della vendita per ripianare una pregressa esposizione debitoria non è di per sé sufficiente per escludere la revocatoria di un atto dispositivo.
La giurisprudenza chiarisce che l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito non può essere revocata solo laddove sia fornita la prova che quell'atto dispositivo fosse l'unico strumento per potere fare fronte al pagamento di un debito scaduto, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca.
Incombe, in ogni caso, sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita proprio per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto.
Sicché nella specie avrebbe dovuto dimostrare, e ancor prima dedurre, che il proprio CP_2
debito nei confronti dei soci, e , per i finanziamenti da questi concessi, Parte_3 Controparte_3 era già scaduto e che la cessione dell'immobile appariva indispensabile, in quanto unico mezzo alla quale essa, priva di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro necessario per il pagamento del debito scaduto, trovando cosi la sua giustificazione nella natura di atto dovuto a seguito del verificarsi degli effetti della mora ex art. 1219 c.c. (v. Cass. n. 8992/2020; Cass.
n 7747 del 19/04/2016).
Tale prova, nella specie, non risulta fornita e ancor prima non risulta neppure dedotta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c.
3. La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore: c.d. “scientia MN”
9 Quanto al requisito soggettivo in capo al debitore, allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia MN), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la c:ui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. n. 766 del
2007, cit.; v. anche Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del
2002; n. 7262 del 2000). La prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita anche tramite presunzioni (v. ex multis Cass. n. 27546 del 2014; n. 17327 del 2011).
Nella specie, le convenute hanno negato che , quale rappresentante legale della Parte_3
, fosse a conoscenza, al momento della vendita degli immobili, delle vicende relative CP_2
agli acquisti di materie prime effettuati negli anni 2013 e 2014 dal padre , posto che Controparte_2 sino all'anno 2016 era quest'ultimo ad occuparsi dell'amministrazione della società. A dire delle convenute, solo nell'anno 2016, prima della sua morte avvenuta nello stesso anno, Controparte_2
avrebbe rimesso ai figli la gestione della società, cedendo loro le proprie quote societarie.
Rileva il Tribunale che, già negli anni 2013 e 2014, e rivestivano una Parte_3 Controparte_3 posizione di indubbio rilievo all'interno della compagine societaria. Infatti, dall'atto costitutivo della (doc. 15 fascicolo parte attrice) emerge che detta Controparte_11
società è stata costituita il 28/12/2012 e che le quote erano inizialmente cosi ripartite:
-4% , Controparte_2
-48 % ; Parte_3
-48 % . Controparte_3
In data 21/10/2014, ha poi ceduto la nuda proprietà delle sue quote ai figli Controparte_2 Pt_3
e .
[...] Controparte_3
Pertanto, e erano dunque già in origine soci di maggioranza della Parte_3 Controparte_3
Tale circostanza rende inverosimile che gli stessi non Controparte_2
avessero contezza dell'operato del padre e degli acquisti dal medesimo gestiti negli anni 2013 e
2014, con la commissione di gravi violazione della disciplina sull'IVA.
Le convenute, per avvalorare la loro tesi difensiva, hanno inoltre allegato che la cessione degli immobili non era in alcun modo diretta a pregiudicare le ragioni creditorie del Fisco, posto che il progetto di cessione dell'immobile risale al mese di marzo 2017 ed è quindi anteriore all'inizio
(11/07/2017) della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza. Hanno altresì dedotto che tale cessione è stata determinata dalla necessità di scindere il patrimonio immobiliare da quello commerciale della . L'atto dispositivo, secondo le prospettazioni difensive delle CP_2
10 convenute, era funzionale alla vendita del ramo d'azienda “clientelare” della alla CP_2
società la quale era interessata al solo acquisto del pacchetto clienti, con esclusione dei CP_12
beni immobili. Per tale ragione, sarebbe stata effettuata la cessione dei cespiti immobiliari alla neocostituita società (atto di costituzione del 27/01/2017), facente capo Controparte_4
comunque alla famiglia CP_2
Orbene, come giustamente evidenziato dalla difesa delle attrici, non si rileva alcuna connessione tra la vendita del ramo d'azienda alla società e la cessione del complesso immobiliare a favore CP_9 della in quanto è ben possibile alienare una parte dell'azienda (in questo caso Controparte_4
il pacchetto clienti) e contemporaneamente mantenere in capo alla cedente le proprietà immobiliari, stante il perdurare della soggettività giuridica in capo a quest'ultima. Peraltro, nel caso di specie, la non ha fornito neppure la prova dell'avvenuta cessione del Controparte_2 ramo d'impresa alla società non suffragando adeguatamente la propria tesi per cui la CP_9
vendita degli immobili sarebbe stata funzionale ad un progetto più ampio.
Certo è che l'atto di compravendita, oggetto di revocatoria, è stato concluso pochi giorni dopo l'inizio della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, risalente all'11/07/2017, come emerge dal processo verbale di constatazione (doc. 10 all.3 fascicolo attrici).
In definitiva, sulla base dei predetti indici presuntivi, deve ritenersi che , nella sua Parte_3 qualità di legale rappresentante della società , fosse ben consapevole dell'esposizione CP_2
debitoria della società nei confronti del Fisco al momento della stipula del contratto di compravendita, oggetto di revocatoria.
4. La conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente: c.d. “consilium fraudis”
Altro requisito necessario è, come premesso, il c.d. consilium fraudis, ovvero la mera consapevolezza in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., 21.4.2006, n.
9367; Cass. Civ., 19.7.2004, n. 13330). Con la precisazione che la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014).
Nel caso di specie, non possono andare sottaciuti gli stretti legami familiari intercorrenti tra i soci della società alienante, ossia e , ed i soci della società acquirente, ossia Controparte_3 Parte_3
e , figli rispettivamente di e . E' Parte_4 Controparte_5 Controparte_3 Parte_3
evidente dunque come la venditrice e la compratrice, pur essendo formalmente distinti soggetti giuridici, fossero entrambe riconducibili alla famiglia CP_2
Orbene, lo stretto rapporto di parentela sussistente tra i soci delle due società contraenti costituisce un indice presuntivo del fatto che la parte acquirente fosse a conoscenza della situazione debitoria
11 della e che fosse dunque d'accordo con quest'ultima nel voler Controparte_2
salvaguardare le proprietà immobiliari della dalle pretese creditorie delle odierne CP_2
attrici.
Sul punto, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che il rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è un elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
Del resto, nell'ipotesi in esame tale presunzione è avvalorata da ulteriori elementi convergenti.
Innanzitutto, nel contratto di vendita le parti hanno previsto che l'immissione nel possesso dei beni della parte acquirente avvenisse già alla data della stipula indipendentemente dal pagamento del prezzo (sul punto, v. Cass. 12.2.14 n. 3196 ord.) e senza che tale beneficio fosse opportunamente controbilanciato da un qualche 'corrispettivo' o da una qualche altro meccanismo compensativo di tipo negoziale.
Ancora, le parti hanno stabilito che il pagamento del prezzo - voluto come "infruttifero di interessi”
- fosse posticipato di circa sette mesi rispetto alla conclusione dell'atto, riconoscendo all'acquirente la facoltà di provvedere al pagamento del prezzo “in una o più soluzioni” sino al 31 dicembre 2017.
Inoltre, nonostante il mancato immediato versamento della considerevole somma di un milione di euro, nel contratto non è prevista alcuna forma di garanzia a tutela del diritto di credito della società venditrice;
anzi, il contratto prevede espressamente la rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice.
Infine, deve rilevarsi che il prezzo non è mai stato effettivamente corrisposto, posto che, a distanza di pochi giorni dalla stipula del contratto di compravendita, con contratto di accollo esterno stipulato in data 20/07/2017 tra la società la società Controparte_4 Controparte_2
e e (soci della ), questi ultimi hanno
[...] Controparte_13 Parte_3 CP_2
assunto il debito della prima, con efficacia esterna e liberatoria. Nella medesima scrittura privata è previsto che il debito assunto dai fratelli è portato in compensazione con il credito dagli CP_2
stessi vantato nei confronti della medesima , a seguito del finanziamento soci dagli CP_2 stessi concesso, dell'importo di euro 1.000.000,00, come risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato della società.
Il predetto meccanismo di pagamento del prezzo, mediante accollo del debito e contestuale compensazione con un controcredito, costituisce sicuramente una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione gravante sulla parte acquirente dell'immobile.
12 Il quadro risulta, quindi, sufficientemente chiaro, consentendo di affermare che sussistono tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato.
5.Conclusioni.
La domanda di revocatoria deve essere accolta. Pertanto, deve dichiararsi ex art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti dell' e dell' Parte_1 Controparte_1
della compravendita stipulata in data 14/07/2017 per atto pubblico a ministero del Notaio dott.
Rep. 1724 , racc. n.1050, con cui la ha alienato Persona_1 Controparte_2
alla società i beni immobili di sua proprietà siti in Parma, via Giulio Natta 1/A Controparte_4
piano T-1, censiti alla sezione urbana 003, foglio 26, particella 79 e particella 176.
Infine, deve essere ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero di responsabilità dello stesso, di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.
Stante l'accoglimento della domanda di revocatoria, deve essere dichiarata l'assoggettabilità del complesso immobiliare sopra indicato alle successive azioni esecutive proposte dalle attrici.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia (v. Cass. n. 5402 del 2004, secondo cui nell'azione revocatoria il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria), nonché della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dalla difesa dell' Parte_1
e dell' , odierne attrici, sulla base dei parametri contemplati dal Controparte_1
vigente D. M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara l'inefficacia ex art.2901 c.c., nei confronti dell' e dell' Parte_1 [...]
, della compravendita immobiliare stipulata in data 14/07/2017 per atto Controparte_1
pubblico a ministero del Notaio dott. Rep. 1724, racc. n.1050, con cui la Persona_1
ha alienato alla società i beni immobili di Controparte_2 Controparte_4
sua proprietà siti in Parma, via Giulio Natta 1/A piano T-1, censiti alla sezione urbana 003, foglio
26, particella 79 e particella 176;
2) Dichiara l'assoggettabilità delle porzioni immobiliari sopra indicate alle successive azioni esecutive promosse dalle attrici;
13 3) Ordina ai sensi dell'art. 2655 cc al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita a ministero del Notaio dott. Rep. N. 1724, racc. n.1050. Persona_1
4) Condanna le convenute e , in solido Controparte_2 Controparte_4
tra loro, alla rifusione in favore di e , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 29.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 18 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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