Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 5311/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
5311/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Contratti bancari e finanziari”: tra
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AV) il 14.06.1966, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Tecce, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirabella Eclano, opponente e
(P.I. ), corrente in Milano alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Spezia, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 25.11.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 11.12.2020, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1159/2020 (procedimento nr. 3789/2020 di R.G.) emesso il 02.10.2020 dal
Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di €
chiedevano, in via principale, di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile.
Inoltre accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1
per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta instando, in via preliminare, di Controparte_1
rito, per la concessione del termine di legge per l'esperimento preventivo del tentativo di mediazione. Sempre, in via preliminare, nel merito, per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Con vittoria di spese.
Dopo aver il giudice richiesto a parte opposta di porre in essere la prevista mediazione e, avuta questa esito negativo, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito si procedeva alla nomina di un CTU nella figura del dr. Depositato Persona_1
l'elaborato peritale e terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 25.11.2024, sulle rassegnate
Tribunale BN - Proc nr. 5311/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 10 conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali, parte opponente anche di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta e dunque confermato il decreto ingiuntivo.
La domanda monitoria ha per oggetto una richiesta di pagamento avanzata da circa un credito scaturente da un contratto di Controparte_1
finanziamento del 02.12.2008 rubricato al nr. 15263679, stipulato dall'opponente con coobbligato Parte_1 Persona_2
con la AGOS S.p.A. (associata Assofin). Tale rapporto contrattuale, inquadrabile nella categoria “prestiti personali” finanziava all'opponente €
25.000,00, da restituire in 72 rate mensili costanti, ognuna pari ad € 441,50.
Veniva previsto un TAN applicato del 7.91%, un TAEG del 8.58%, un tasso moratorio: minore tra 1,50% mensile e tasso soglia su importo alla scadenza di ogni rata. Delle spese per istruttoria pari ad € 250,00 e delle spese di incasso per ogni singola rata di € 1,30. Il sistema di ammortamento era “alla francese” e il sig. versò 59 rate su 72 per un importo pari Pt_1
ad € 26.131,40 pari ad € 19.765,52 di capitale ed € 6.289,21 di interessi e €
76,70 di spese.
Il rimanente credito fu ceduto a con contratto del 16.01.2017 da CP_1
IFIS S.p.A. che l'aveva acquistato da GO UC (all. 4, 6, 7 e 8 procedimento monitorio). Pertanto, sulla scorta di quanto certificato dalla primaria finanziaria, l'opposto provvide a richiedere ai sig.ri Parte_2
, il pagamento del credito, maturato alla data 31/08/2020 per rate
[...]
scadute e non pagate per € 5.888,91 di capitale oltre interessi moratori per €
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 10 6.304,25, dunque per complessivi euro 12.193,16 (alla data del 30.12.2016 il debito ammontava ad € 5.938,91 in linea capitale ed € 542,29 per interessi) (cfr. all. 6 procedimento monitorio e all. 5 atto di costituzione opposto).
Non avendo ragione del proprio credito, richiese ed ottenne il CP_1
provvedimento monitorio qui opposto.
La richiesta monitoria appare correttamente proposta, ogni informazione, così come sopra riportata è facilmente desumibile sia dal testo degli atti depositati sia dai documenti prodotti.
È accertato che il contratto fu stipulato in forma scritta, fu consegnata una copia dello stesso (come da clausola contrattuale firmata) e che conteneva l'indicazione di costi del finanziamento, ovvero la tipologia della prestazione erogata, l'importo totale del credito richiesto, le rate di imputazione e l'importo delle stesse, la somma complessiva dovuta dal consumatore, nonché i dettagliati costi del finanziamento, il TAN e il
TAEG con i costi connessi. Pertanto, tutte le condizioni previste dal T.U.B. furono e sono state rispettate.
Deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale.
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 10 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, Cass. n.3373/2010).
Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che ha certamente dimostrato tanto la fonte negoziale (il CP_1
contratto di finanziamento) quanto la scadenza del termine delle obbligazioni di pagamento azionate in via ingiuntiva. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva ai debitori opponenti allegare e dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali.
Stante l'eccezione sollevata dall'opponente, va verificata la legittimazione di Controparte_1
L'opposto asserisce che ai sensi della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce integralmente gli effetti della comunicazione al debitore ceduto previsti dagli artt. 1960 e ss.
c.c., pertanto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Cita sul punto la nota giurisprudenza di legittimità.
Il principio evidenziato è indubbiamente corretto, acclarato ed applicabile anche al caso de quo. Onde dimostrare che è avvenuta la cessione del credito, il cessionario ha il solo onere di produrre l'estratto della Gazzetta
Ufficiale che evidenzia ciò e ove, con facilità, è possibile individuare il rapporto in esame. Ciò sta a significare che, in tal caso, la produzione della raccomandata inviata al debitore che l'avvisa circa la detta cessione, con la prova della ricezione, appare superflua.
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 10 Tuttavia occorre precisare che tale avviso è sì idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, e ciò ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e
58 TUB, ma assume il mero valore di “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente. Di contro esso non costituisce la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito. Tale prova, infatti, è necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale del preteso cessionario, laddove, ovviamente, tale qualità sia contestata (come nel caso de quo) dal debitore ceduto.
Dunque, appare necessaria la produzione dell'effettivo contratto di cessione
(sul punto cfr. Cass. III Sezione civile Ordinanza nr. 7866 del 22.03.2024 e
Cass. I Sezione civile Ordinanza nr. 15010 del 29.05.2024). gravata di tale onere, ha adempiuto all'onere Controparte_1
probatorio (cfr. all. 7 procedimento monitorio).
Pertanto l'eccezione dell'opponente è da respingere.
Vengono altresì, oltre il menzionato contratto, prodotti dall'opposto un estratto relativo alla movimentazione delle rate e, in particolare, quelle scadute e non corrisposte. Sul valore probatorio di tale documento va ricordato, come già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
6707/1994 come riportata nell'ordinanza di Sez. I del 24.12.2020 n. 29577)
– posta la finalità della norma di tutelare il debitore anche nel giudizio eventualmente susseguente al monitorio, consentendogli di contestare consapevolmente le risultanze del documento su cui si fonda l'ingiunzione
– è necessario che l'estratto conto «…riproduca integralmente i dati
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 10 annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso…», in modo che sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con l'ingiunzione; ciò che il «saldaconto», per contro dotato di mera natura riassuntiva del debito finale, non consente di fare. Nel caso in esame,
l'estratto prodotto ben ricomprende i dati menzionati, con dovizia di particolari, evidenziando sia il quantum versato, che le date in cui la dazione della rata è avvenuta o non corrisposta. Esso dunque costituisce piena prova, vista la generica contestazione non supportata da alcun documento probatorio dei versamenti effettuati e dunque del residuo dovuto oltre che, del piano di ammortamento predisposto.
Stante le eccezioni sollevate dall'opponente, essenzialmente di natura tecnica, è apparsa opportuna, se non doverosa la voluta CTU. Il CTU diviene strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti oggetto del presente giudizio. La consulenza non diviene in tal senso “sostituzione probatoria”, che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice. Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto e del suo equilibrio.
Ebbene, va subito rilevato che la documentazione versata in atti attesta quali siano gli interessi da applicarsi rispetto al prestito concesso. La CTU
è esente da vizi e risponde pienamente ai quesiti posti dal giudice e pertanto si condivide pienamente l'operato come parte e motivazione della presente sentenza.
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 10 Dunque, è ben chiaro il calcolo operato dal consulente e, in particolare,
l'algoritmo utilizzato per comprendere l'eventuale illegittimità del tasso debitorio applicato.
Viene analizzato un contratto che, per meglio specificare quanto rilevato nella CTU, deve essere riferito alla categoria “crediti personali”.
La CTU ha peraltro fatto emergere che né il tasso corrispettivo né quello di mora sono usurari.
In particolare il tasso di mora esposto in contratto era pari al 18% annuo
(1,5% mensile) pertanto, non superiore al tasso soglia ministeriale, pari al
18,15%, all'atto della stipula del contratto.
Si condivide del tutto analisi, sistema di calcolo e risultati della CTU, dunque quale parte di questa motivazione.
All'esito dell'esame risulta una piccola divergenza (0,068%) tra il TAEG indicato in contratto 8,58% e quello calcolato dal CTU pari al 8,648%. Ed invero la disposizione di cui all'art. 125 bis T.U. bancario la quale ha previsto per i contratti stipulati dal consumatore l'applicazione di un interesse sostitutivo in caso di non corretta indicazione del TAEG si applica solo ai contratti di importo non superiore ad € 75.000,00 e successivi al
19.09.2010, presupposti che non ricorrono ambedue nel caso di specie.
In ogni caso, va osservato che sul punto, recentemente, è intervenuta la
Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235), secondo la quale “L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma
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Giudice C. Buono Pag. 8 di 10 scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Sebbene il CTU ha riscontrato che nel corso del rapporto vi era stata l'applicazione di un TAEG effettivo difforme da quello pattuito la doglianza in tal senso non può ritenersi fondata.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 125 bis T.U. bancario la quale ha previsto per i contratti stipulati dal consumatore l'applicazione di un interesse sostitutivo, in caso di non corretta indicazione del TAEG, come già detto, si applica solo ai contratti di importo non superiore ad €
75.000,00 e successivi al 19.09.2010, presupposti che non ricorrono ambedue nel caso di specie.
In ogni caso, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità prima riportato, appare evidente che il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento ma svolge solo una funzione informativa. Di conseguenza, l'erronea quantificazione del TAEG non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento,
e conseguentemente non giustifica l'applicazione dell'art. 117 T.U. bancario.
La conseguenza è che alcuna alterazione dell'equilibrio contrattuale deve rilevarsi e, pertanto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento
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Giudice C. Buono Pag. 9 di 10 Le spese di lite, stante il recentissimo approdi giurisprudenziale a cui si è fatto riferimento, circa la disciplina da adottare in caso di difformità del
TAEG, vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU, stante la conferma di quanto ingiunto all'opponente vanno definitivamente addebitate a quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 1159/2020 (procedimento nr. 3789/2020 di R.G.) emesso il
02.10.2020 dal Tribunale di Benevento e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Benevento il 19 marzo 2025.
IL GIUDICE Carlo Buono
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Giudice C. Buono Pag. 10 di 10