Versione
1 dicembre 1971
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Versione
12 maggio 1981
12 maggio 1981
Art. 6. (Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni)
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977 , nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili e' destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 .
A decorrere dal 1 luglio 1971, il contributo dovute al Fondo di previdenza e' elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili.
Tale contributo e' posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti.
((La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo))
Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.
Finche' non e' stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonche' ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977 , nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili e' destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 .
A decorrere dal 1 luglio 1971, il contributo dovute al Fondo di previdenza e' elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili.
Tale contributo e' posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti.
((La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo))
Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.
Finche' non e' stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonche' ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12375Provvedimento: […] dell'art. 3 bis della legge 8 agosto 1972 n.463, dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918, della legge 23 ottobre 1968 n. 1089, dell'art. 6 della legge n. 889 del 1971 dell'art. 1 d.p.r. 9 agosto 1966 n. 977 (in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile). […] in quanto l'incidenza degli oneri sociali per contributi obbligatori per la previdenza sociale dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie, in linea con la previdenza comune, era all'epoca dei fatti per il 17,75% delle retribuzioni a carico delle aziende e per il 6.25% a carico dei lavoratori dipendenti (art. 6 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971). […]Leggi di più...
- dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 cost·
- manifesta infondatezza·
- sgravio dei contributi dovuti per i lavoratori dalle aziende operanti nel mezzogiorno·
- limitazione ai contributi dovuti per i lavoratori assunti dopo il i dicembre 1968·
- disciplina ex art. 3 bis legge n. 472 del 1972·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)