Art. 5.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 , 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Nel limite di detto importo il beneficio e' applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 , 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Nel limite di detto importo il beneficio e' applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.