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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 222/2024 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Gallo e dall'Avv. Antonio Panza ricorrente intimante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Casacchio Gallo resistente intimata
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c..
Crotone, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2024 R.G. tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Gallo e dall'Avv. Antonio Panza ricorrente intimante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Casacchio Gallo resistente intimata OGGETTO
Risoluzione per inadempimento contrattuale – locazione ad uso abitativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Del resto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono recentemente espresse in materia, affermando la compatibilità dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro (n. 17603/2025).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
3 1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato la locatrice ha intimato sfratto Parte_1 per morosità con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della conduttrice in ordine all'immobile sito in Cirò Marina alla via Terranova snc Controparte_1
(meglio individuato in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta provvedeva a costituirsi l'intimata, opponendosi.
All'udienza di sfratto del 9.4.2024, il difensore di quest'ultima consegnava le chiavi dell'immobile locato banco iudicis al difensore dell'intimante.
Il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, fissando la data per l'esecuzione, ordinando il mutamento del rito e fissando l'udienza di discussione;
concedeva altresì termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
In data 16.7.2024 parte locatrice depositava memoria integrativa in cui formulava le seguenti conclusioni:
“- dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes in atti, per grave inadempimento del conduttore, rigettando all'uopo la spiegata opposizione, sempre con condanna al rilascio;
- condannare, in ogni caso, l'intimata/convenuta al pagamento dei canoni di locazione, così come intimati fino alla data di rilascio;
- condannare la sig.ra a corrispondere una somma equitativamente Controparte_1 determinata, ai sensi e per le ragioni di cui all'art. 96 cpc;
4 - condannare la sig.r ai sensi dell'art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, della Controparte_1 parte soccombente, al pagamento in favore della società di una somma Parte_1 equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”; la conduttrice non depositava memoria integrativa.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza di cui in epigrafe ex artt. 429 c.p.c. e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ancora in via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, da parte istante, con esito negativo.
4. Nel merito, va osservato che è incontroverso che nelle more del giudizio l'immobile locato
è stato rilasciato dalla resistente, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio.
5. Proseguendo, la domanda di risoluzione del contratto di locazione in oggetto merita accoglimento, risultando fondata su prova scritta costituita dal contratto di locazione debitamente registrato e tacitamente rinnovato.
Va ricordato che, per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'azione di sfratto per morosità a parte attrice incombe unicamente l'onere di provare la sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato), adducendo l'inadempimento grave della conduttrice, mentre incombe al convenuto la prova dei fatti modificativi/estintivi ex art 2697 co. 2 c.c., onere che nella specie non è stato adeguatamente assolto.
E invero, deve ritenersi sussistere il lamentato grave inadempimento richiesto dall'art. 1455
c.c. per pronunciare la richiesta risoluzione contrattuale, non risultando allegate ragioni oggettive di impossibilità al pagamento da parte della resistente.
La morosità della conduttrice è tale, con riferimento alla durata e all'ammontare del canone evaso, da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 5 della L.
392/78.
5 Va quindi dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
A tale declaratoria consegue la condanna della stessa all'immediato al pagamento, in favore della società locatrice, dei canoni intimati (da ottobre 2023 a gennaio 2024) per l'ammontare complessivo di € 1.120,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Deve, invece, essere disattesa la richiesta di condanna al pagamento dei canoni maturandi sino all'effettivo rilascio, non potendo la condanna in futuro essere emessa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge (cfr. art. 664 c.p.c.).
Circa la domanda di condanna dell'intimata al rimborso della somma di € 35,56 reclamata dal locatore a titolo di quota parte dell'imposta di registrazione della proroga del contratto, va osservato che la stessa non è stata riproposta né in memoria integrativa né negli atti successivi, sicché va intesa come rinunciata.
6. Va, poi, rigettata la domanda di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla ricorrente in corso di causa, non sussistendone i presupposti soggettivi richiesti dalla legge. Come noto, infatti, ai fini della condanna per responsabilità aggravata
è richiesto che la parte soccombente abbia agito con mala fede, consapevole dell'infondatezza della domanda, o con colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza (cfr.
Cass. 9060/2003). Orbene, nella presente controversia, il contegno assunto dalla resistente non risulta connotato da dolo o colpa grave né può, altrimenti, ritenersi che la stessa abbia abusato dello strumento processuale.
7. Infine, come richiesto dalla ricorrente, l'intimata soccombente va ulteriormente condannata al pagamento in favore della prima di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12-bis, co. 3 d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
In proposito, è diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità
(cfr. Tribunale Napoli, 21.5.2021, n.4823; Tribunale Torino, 27.2.2019 n. 940).
La resistente nulla ha dedotto a sostegno della propria assenza e tanto basta a legittimare la condanna nei suoi confronti al pagamento di tale somma, che viene equitativamente
6 determinata in misura pari al compenso professionale dovuto per la fase decisionale, ossia
€ 426,00.
Ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti resta assorbita.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, difesa rigettata, assorbita e/o rinunciata:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per grave inadempimento della conduttrice;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile locato;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.120,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.118,32, di cui € 266,32 per esborsi documentati (c.u. e spese di avvio mediazione) e € 852,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- visto l'art. 12-bis, co. 3 d.lgs. 28/2010, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 426,00 per omessa partecipazione alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 222/2024 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Gallo e dall'Avv. Antonio Panza ricorrente intimante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Casacchio Gallo resistente intimata
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c..
Crotone, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2024 R.G. tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Gallo e dall'Avv. Antonio Panza ricorrente intimante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Casacchio Gallo resistente intimata OGGETTO
Risoluzione per inadempimento contrattuale – locazione ad uso abitativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Del resto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono recentemente espresse in materia, affermando la compatibilità dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro (n. 17603/2025).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
3 1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato la locatrice ha intimato sfratto Parte_1 per morosità con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della conduttrice in ordine all'immobile sito in Cirò Marina alla via Terranova snc Controparte_1
(meglio individuato in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta provvedeva a costituirsi l'intimata, opponendosi.
All'udienza di sfratto del 9.4.2024, il difensore di quest'ultima consegnava le chiavi dell'immobile locato banco iudicis al difensore dell'intimante.
Il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, fissando la data per l'esecuzione, ordinando il mutamento del rito e fissando l'udienza di discussione;
concedeva altresì termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
In data 16.7.2024 parte locatrice depositava memoria integrativa in cui formulava le seguenti conclusioni:
“- dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes in atti, per grave inadempimento del conduttore, rigettando all'uopo la spiegata opposizione, sempre con condanna al rilascio;
- condannare, in ogni caso, l'intimata/convenuta al pagamento dei canoni di locazione, così come intimati fino alla data di rilascio;
- condannare la sig.ra a corrispondere una somma equitativamente Controparte_1 determinata, ai sensi e per le ragioni di cui all'art. 96 cpc;
4 - condannare la sig.r ai sensi dell'art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, della Controparte_1 parte soccombente, al pagamento in favore della società di una somma Parte_1 equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”; la conduttrice non depositava memoria integrativa.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza di cui in epigrafe ex artt. 429 c.p.c. e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ancora in via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, da parte istante, con esito negativo.
4. Nel merito, va osservato che è incontroverso che nelle more del giudizio l'immobile locato
è stato rilasciato dalla resistente, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio.
5. Proseguendo, la domanda di risoluzione del contratto di locazione in oggetto merita accoglimento, risultando fondata su prova scritta costituita dal contratto di locazione debitamente registrato e tacitamente rinnovato.
Va ricordato che, per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'azione di sfratto per morosità a parte attrice incombe unicamente l'onere di provare la sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato), adducendo l'inadempimento grave della conduttrice, mentre incombe al convenuto la prova dei fatti modificativi/estintivi ex art 2697 co. 2 c.c., onere che nella specie non è stato adeguatamente assolto.
E invero, deve ritenersi sussistere il lamentato grave inadempimento richiesto dall'art. 1455
c.c. per pronunciare la richiesta risoluzione contrattuale, non risultando allegate ragioni oggettive di impossibilità al pagamento da parte della resistente.
La morosità della conduttrice è tale, con riferimento alla durata e all'ammontare del canone evaso, da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 5 della L.
392/78.
5 Va quindi dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
A tale declaratoria consegue la condanna della stessa all'immediato al pagamento, in favore della società locatrice, dei canoni intimati (da ottobre 2023 a gennaio 2024) per l'ammontare complessivo di € 1.120,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Deve, invece, essere disattesa la richiesta di condanna al pagamento dei canoni maturandi sino all'effettivo rilascio, non potendo la condanna in futuro essere emessa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge (cfr. art. 664 c.p.c.).
Circa la domanda di condanna dell'intimata al rimborso della somma di € 35,56 reclamata dal locatore a titolo di quota parte dell'imposta di registrazione della proroga del contratto, va osservato che la stessa non è stata riproposta né in memoria integrativa né negli atti successivi, sicché va intesa come rinunciata.
6. Va, poi, rigettata la domanda di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla ricorrente in corso di causa, non sussistendone i presupposti soggettivi richiesti dalla legge. Come noto, infatti, ai fini della condanna per responsabilità aggravata
è richiesto che la parte soccombente abbia agito con mala fede, consapevole dell'infondatezza della domanda, o con colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza (cfr.
Cass. 9060/2003). Orbene, nella presente controversia, il contegno assunto dalla resistente non risulta connotato da dolo o colpa grave né può, altrimenti, ritenersi che la stessa abbia abusato dello strumento processuale.
7. Infine, come richiesto dalla ricorrente, l'intimata soccombente va ulteriormente condannata al pagamento in favore della prima di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12-bis, co. 3 d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
In proposito, è diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità
(cfr. Tribunale Napoli, 21.5.2021, n.4823; Tribunale Torino, 27.2.2019 n. 940).
La resistente nulla ha dedotto a sostegno della propria assenza e tanto basta a legittimare la condanna nei suoi confronti al pagamento di tale somma, che viene equitativamente
6 determinata in misura pari al compenso professionale dovuto per la fase decisionale, ossia
€ 426,00.
Ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti resta assorbita.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, difesa rigettata, assorbita e/o rinunciata:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per grave inadempimento della conduttrice;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile locato;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.120,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.118,32, di cui € 266,32 per esborsi documentati (c.u. e spese di avvio mediazione) e € 852,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- visto l'art. 12-bis, co. 3 d.lgs. 28/2010, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 426,00 per omessa partecipazione alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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