Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 10669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10669 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Zampini, Andrea Rizzelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 0884247 del 2 novembre 2021 della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici, recante “ Parere negativo per l'accoglimento delle istanze di condono n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- (appartamento int. 1 e garage int. A posti al piano terra - F. 117, part. 54, sub 6 e 7) ”;
- per quanto occorrer possa, del parere di Ammissibilità Idraulica n° 2104 del 16 febbraio 2021 della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la nota prot. n. 0884247 del 2 novembre 2021, recante « Richiesta parere art. 32 Legge 47/1985 per vincolo di esondazione/sommergibilità. Prot. QI 2020/ 112696 del 13.10.2020 – Istanza di condono edilizio n° -OMISSIS--4 (…) Parere negativo per l’accoglimento dell'istanze di condono edilizio n° -OMISSIS- e n° -OMISSIS- (appartamento int. 1 e garage int. A posti al piano terra - F. 117, part. 54, sub 6 e 7) », con cui la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche, Difesa del Suolo - Area Vigilanza e Bacini Idrografici della Regione Lazio gli ha comunicato il « parere idraulico negativo al condono edilizio delle seguenti porzioni di fabbricato:
appartamento int. 1 pratica di condono prot. -OMISSIS-; garage int. A pratica di condono prot. -OMISSIS-, in quanto soggetti a rischio sommergibilità in riferimento alla quota massima di inondazione certificata ».
Il ricorrente espone di essere comproprietario, unitamente al fratello, degli immobili in questione, per i quali già nel corso dell’anno 1986 suo padre, sig. -OMISSIS-, aveva proposto istanza di condono ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, condono ottenuto come da atti prodotti in giudizio (cfr. documenti 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B allegati al ricorso).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto: I. “ violazione della legge n. 47/1985; violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art 97 Cost.; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta ”, con cui il ricorrente ribadisce che gli immobili di interesse sono stati oggetto di sanatoria e che, pertanto, l’amministrazione regionale non poteva in alcun modo intervenire con l’espressione di un parere negativo su un condono già concesso; II. “ violazione della legge n. 47/85; violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art 97 Cost.; violazione del principio del giusto procedimento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per sviamento; ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; erroneità e falsità dei presupposti; disparità di trattamento; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto amministrativo ”, con cui il ricorrente contesta nel merito il rischio idrogeologico dell’area in questione sostenuto dall’amministrazione regionale.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza la Regione Lazio e Roma Capitale.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025, dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Come documentato agli atti del giudizio, per gli immobili di interesse del ricorrente sono state proposte istanze di condono, accolte dall’amministrazione comunale e definite con “ concessione/autorizzazione edilizia in sanatoria ” a seguito del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione (cfr. documenti 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B allegati al ricorso).
Risultando, quindi, già illo tempore consolidata la sanatoria delle opere in questione, il parere con cui la Direzione Regionale si esprime negativamente in ordine al “ condono edilizio delle seguenti porzioni di fabbricato: appartamento int. 1 pratica di condono prot. -OMISSIS-; garage int. A pratica di condono prot. -OMISSIS- ” risulta privo di efficacia lesiva dell’interesse del ricorrente, non risultando in alcun modo idoneo ad incidere su opere già oggetto di sanatoria.
In definitiva, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO