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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.197 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 197 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. nato a Sant'Angelo in [...], il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
Attilio Andreoni,
E
La sig.ra , nata a Sant'Angelo in [...], il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Silvia Vanni,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02 maggio 2025, i ricorrenti, esponevano: Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito Tribunale, di pronunciare ed omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni: All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
10.07.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo in Vado (PU) in data
[...]
19.07.2003, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 del Comune di
Sant'Angelo in Vado (PU), Atto n. 10, Parte II, serie A alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 23.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 197 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. nato a Sant'Angelo in [...], il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
Attilio Andreoni,
E
La sig.ra , nata a Sant'Angelo in [...], il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Silvia Vanni,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02 maggio 2025, i ricorrenti, esponevano: Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito Tribunale, di pronunciare ed omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni: All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
10.07.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo in Vado (PU) in data
[...]
19.07.2003, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 del Comune di
Sant'Angelo in Vado (PU), Atto n. 10, Parte II, serie A alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 23.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone