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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 392/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Ragusa, in viale Ten. Lena n. 14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giaquinta, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato foglio, allegato al ricorso e
(C.F: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06.04.1986, residente a [...], elettivamente domiciliato in Ragusa, in viale del Fante n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ascone, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 27 settembre 2014, in Siracusa, dal quale erano nati i figli (il 19/09/2017) e (il 24/10/2020), alle Per_2 condizioni ivi meglio specificate. Una volta venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi proponevano concordemente ricorso per separazione consensuale, (R.G. n. 828/2022), conclusosi giusta decreto di omologa del 18.5.2022; dalla data della separazione ad oggi non vi era più stata riconciliazione alcuna tra i coniugi, e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era venuta definitivamente meno.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 18.5.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di 4
soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“ 1) la casa coniugale, sita in Ragusa, via Milazzo n. 47, di proprietà del Sig.
resterà assegnata alla moglie, che ivi conviverà con i figli Parte_2 minori sino a quando questi saranno economicamente autosufficienti;
2) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, con residenza e collocazione presso la madre , ossia Parte_1 nella casa coniugale di Ragusa, via Milazzo n. 47;
3) il padre potrà vedere e tenere i figli con sé, salvo diversi accordi, ogni fine settimana, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera quando i figli entro le ore 20,00, torneranno presso madre. Inoltre il padre d'accordo con la madre avrà facoltà di incontrare i figli anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
4) per quanto concerne le vacanze natalizie i figli trascorreranno metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore. I minori trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre complessivamente quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
5) Il SI. continuerà a versare alla SI.ra , entro il giorno 15 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, la somma di €. 350,00 a titolo di mantenimento dei figli minori. Con decorrenza a partire dalla mensilità di giugno 2026, il superiore importo sarà rivalutato in €. 400,00 mensili, in considerazione delle accresciute eSIenze di vita dei minori;
6) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
7) L'assegno unico universale erogato dall'INPS a beneficio dei minori verrà suddiviso al 50% tra entrambi i genitori;
8) Le parti dichiarano di essere indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
9) Le spese del giudizio di divorzio vengono integralmente compensate”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento. 5
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 27 settembre 2014, in Siracusa, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Ragusa il 06.04.1986 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa dell'anno 2014, p. II, serie A, atto n.
275);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Siracusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso, in Ragusa il 31 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
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Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti