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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/08/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 2.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1915/2024, pubblicata il 5.7.2024,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli avv. TURATO ESTER e TURATO C.F._2
P.IVA_ GRETHEL ed elettivamente domiciliati in VIA SANTINO DE NOVA 34 F/G
SEREGNO, presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in VIA SAVONAROLA 4, 20811 CESANO MADERNO, con il patrocinio dell'avv. TORRESANI WANNI LUCA, elettivamente domiciliato in Corso di Porta Vittoria
20122 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1915/2024, pubblicata il
05/07/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali” pagina 1 di 14
CONCLUSIONI:
Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Parte_2 contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dai RI e riformare Pt_2 Pt_1
la sentenza n. 1915/2024 del 18.6.2024, pubblicata in data 5.7.2024, emessa dal Tribunale di
Monza nel giudizio RG 9084/21 nella parte in cui 1) Nel vagliare le doglianze attoree ha statuito che “gli attori hanno agito in giudizio nei confronti del convenuto al fine CP_1
di ottenere la dichiarazione di nullità di tre delibere assembleari prospettando la falsità delle medesime in quanto i bilanci ivi approvati non avrebbero contabilizzato versamenti precedentemente effettuati dai danti causa degli attori stessi” incorrendo nella violazione dell'art. 132, secondo comma, n .4 cpc e dell' art. 118 disp att. cpc;
2) Nel vagliare la fondatezza della domanda attorea ha statuito per la “tardività dell'impugnazione atteso che i vizi fatti valere non possono farsi rientrare nella categoria della nullità bensì in quella dell'annullabilità” ciò dal momento che “quanto alla mancata contabilizzazione di precedenti pagamenti, trattasi, ad avviso del Giudice, di un vizio che attiene all'erronea ripartizione delle spese tra condomini ma non comporta nessuna modifica dei criteri astratti di suddivisione delle spese in tal modo realizzando una violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art.
1137 c.c. 3) Nel vagliare la domanda attorea, ha statuito che “ciò che si contesta nel caso di specie è il cattivo utilizzo di un potere effettivamente spettante all'assemblea condominiale
(quello di deliberare sulla ripartizione delle spese tra condomini) e non l'arrogarsi da parte di quest'ultima di un potere totalmente esulante dalle proprie attribuzioni ovvero quello di addivenire alla modifica dei criteri di ripartizione delle spese” in tal modo realizzando una violazione/errata applicazione della seguente norma di legge art. 1135 c.c., comma 1 n. 3 e dell'art. 1137 c.c. 4) Nel vagliare la domanda attorea ha statuito che in ordine alla delibera del 4.4.18 di approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 “per quel che concerne il mancato rispetto del principio di annualità di bilancio, trattasi di evidente vizio di mera illegittimità della delibera derivante dalla violazione dell'art. 1130 n. 10 c.c. e come tale dà luogo a semplice annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2 c.c.” incorrendo in una falsa applicazione dell'art. 1130 n. 10 c.c. e nella violazione dell'art 1135 n. 3 c.c.; 5)
Nel vagliare le preclusioni processuali ha statuito che “inammissibile deve altresì dichiararsi la domanda presentata soltanto con la prima memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 cpc, avente ad oggetto la delibera emessa in data 14.7.22. Trattandosi di delibera differente e successiva rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione, l'impugnazione della stessa non rappresenta infatti una mera modifica o precisazione della domanda iniziale bensì una vera e propria
pagina 2 di 14 domanda nuova da ritenersi inammissibile nel presente procedimento e che, eventualmente, doveva essere proposta in autonomo giudizio” in tal modo realizzando una violazione e falsa applicazione dell'art. 183, 6 comma cpc, nella formulazione allora vigente e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertato il mancato rispetto del principio di annualità nel bilancio consuntivo 2016/2017 approvato con delibera del 4.4.2018, accertato altresì che il bilancio consuntivo 2016/2017 non è veritiero essendo stato redatto senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati dai venditori - danti causa i RI , Parte_3
dichiarare NULLA e improduttiva di effetto giuridico la delibera presa dall'assemblea del
convenuto in data 4.4.2018. Accertato che i bilanci consuntivi degli anni 2018- CP_1
2019-2020-2021 non sono veritieri essendo stati redatti senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati in precedenza dai venditori - danti causa i RI , Parte_3 conseguentemente dichiarare NULLE le delibere del 23.5.2019, del 15.4.2021 e del 14.7.2022”
e per l'effetto dichiararne la loro inefficacia ex tunc;
2. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla eccellentissima Corte d'appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: RIGETTARE L'APPELLO PROPOSTO DAI SIGNORI E Pt_2
PERCHE' INFONDATO IN FATTO E DIRITTO E, PER GLI EFFETTI, Pt_1
CONFERMARE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA APPELLATA, CON OGNI
MIGLIOR STATUIZIONE;
CON IL FAVORE DELLE SPESE E COMPETENZE PER IL
GRADO DI GIUDIZIO”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e quali proprietari di un'unità immobiliare sita nel Parte_1 Parte_2 CP_1
di Cesano Maderno, via Savonarola 4, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno
[...]
chiesto al Tribunale di Monza di dichiarare la nullità di tre delibere assembleari (assunte il
4.4.2018; il 23.5.2019 e il 15.4.2021, delibera quest'ultima ratificata il 13.7.2021). Gli attori hanno affermato che la delibera del 4.4.2018 aveva approvato un bilancio inveritiero, non essendo stati contabilizzati i versamenti precedentemente effettuati dai danti causa degli attori, con conseguente addebito ai sigg. e di importi non dovuti;
il bilancio consuntivo Pt_1 Pt_2
approvato con la predetta delibera, inoltre, non aveva rispettato il cd. principio di annualità, riferendosi alle annualità 2016 e 2017, pur essendo già stato approvato il bilancio consuntivo pagina 3 di 14 del 2016, nell'adunanza del 28.6.2017, autoconvocata dopo la revoca dell'amministratore rag.
Pt_4
Le delibere del 23.5.2019 e del 13.7.2021, ad avviso degli attori, erano nulle per i medesimi motivi, avendo anch'esse approvato un rendiconto non veritiero.
Si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle CP_1
domande, stante la mancata proposizione di procedura di mediazione obbligatoria correlata all'oggetto del contendere. L'istanza di mediazione presentata dagli attori faceva infatti riferimento ad un'impugnativa per motivi di annullabilità della sola delibera assembleare del
15.4.2021, non oggetto di impugnativa in sede giudiziale, senza alcun riferimento (se non implicito) alle delibere del 4.4.2018, 23.5.2019 e 15.7.2021.
Il ha poi eccepito il difetto di interesse all'impugnazione delle delibere, in capo ai CP_1
sigg. e , posto che era intervenuta una pronuncia giudiziale passata in giudicato Pt_1 Pt_2
che rendeva inutile una declaratoria di nullità delle delibere assembleari impugnate;
era inoltre intervenuta una transazione che aveva definito le partite creditorie/debitorie per cui una ricostruzione contabile non aveva più alcuna ragione d'essere, così come la declaratoria di nullità delle delibere assembleari che avevano approvato i Bilanci.
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza delle domande attoree. CP_1
Gli attori, infatti - dopo aver espresso voto favorevole all'assemblea del 4.4.2018, quanto all'approvazione del bilancio consuntivo esercizio ordinario 2016/2017 e del bilancio preventivo 2018, dopo aver omesso di proporre opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo che aveva loro ingiunto il pagamento delle spese arretrate, come contabilizzate nei bilanci approvati dall'assemblea dell'aprile 2018, dopo aver sottoscritto una transazione con il CP_1
(parzialmente onorata) - avevano tardivamente proposto impugnazione della delibera assembleare, sulla base di una ricostruzione contabile postuma e non credibile, limitandosi a contestare il fatto che non fossero stati conteggiati pagamenti, a loro dire, precedentemente effettuati.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., e hanno impugnato anche Parte_1 Parte_2
la delibera del 14.7.2022, asserendo che la stessa era nulla per le stesse ragioni delle delibere precedenti. Gli appellanti hanno rilevato che la modifica del petitum e il suo ampliamento a quest'ultima delibera doveva ritenersi ammissibile, restando immutata la causa petendi ed essendo la domanda modificata comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
pagina 4 di 14 Il Tribunale ha ammesso ctu, ai fini della verifica della correttezza delle censure mosse dagli attori in ordine alla tenuta dei bilanci condominiali.
La causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1915/2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori, per tardività dell'impugnazione, atteso che i vizi fatti valere non possono farsi rientrare nella categoria della nullità, bensì in quella dell'annullabilità. Ha dichiarato poi inammissibile, perché tardivamente formulata con memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c., la domanda di declaratoria della nullità della delibera del 14.7.2022. Ha condannato gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali e ha posto a carico solidale degli stessi il compenso liquidato al ctu.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1) Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la fattispecie oggetto di giudizio fosse la falsità delle delibere impugnate, in quanti i bilanci ivi approvati non avevano contabilizzato versamenti precedentemente effettuati, nel 2016/2017, dai danti causa gli attori.
Aveva poi ritenuto che l'assemblea condominiale, deliberando l'approvazione di bilanci in cui non erano stati contabilizzati pagamenti riferibili agli attori, avesse commesso un errore sulla ripartizione delle spese, senza tuttavia apportare modifiche ai criteri astratti di suddivisione delle spese stesse.
Con l'assunzione delle delibere, ad avviso del Tribunale, l'assemblea aveva quindi esercitato un potere alla stessa spettante, fatto che portava ad escludere la nullità della delibera.
Anche l'approvazione di un bilancio consuntivo biennale, in violazione dell'art. 1130 n. 10 c.c., secondo il primo Giudice, non dava luogo ad un'ipotesi di nullità della delibera, ma di mera annullabilità.
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere false le delibere impugnate, anziché falsi i bilanci consuntivi dalle stesse approvati e nulle le delibere.
Non avendo esaminato la prospettata falsità del bilancio, il primo Giudice sarebbe incorso in un'omissione di pronuncia e motivazione, con violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4
c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Oggetto del giudizio di primo grado e della CTU, in realtà, non era stata – ad avviso degli appellanti - la corretta ripartizione delle spese tra i condomini, ma la non veridicità dei bilanci approvati, con conseguente nullità delle delibere, posto che nel bilancio non erano stati contabilizzati, tra le entrate relative al 2016/2017, tutti i pagamenti riferibili agli attori.
pagina 5 di 14 Tale mancata contabilizzazione si era trascinata anche nei bilanci successivi, così che il saldo degli stessi risultava essere non veritiero.
Gli attori avevano pertanto contestato l'esercizio da parte dell'assemblea di un potere esulante le proprie attribuzioni, ovvero la validazione di un bilancio falso, con conseguente violazione di un diritto individuale degli attori.
Tra i poteri attributi all'assemblea condominiale ex art. 1135 c.c. rientra poi quello dell'approvazione del rendiconto annuale. Pertanto, nel caso di specie, la delibera, approvando un consuntivo biennale, aveva un oggetto impossibile e l'assemblea aveva esorbitato dalle proprie attribuzioni, con conseguente nullità della delibera.
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe quindi errato nel non rilevare che la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero era affetta da nullità assoluta.
Il Giudice aveva poi del tutto omesso di esaminare le risultanze e le conclusioni della ctu, relative all'accertamento della falsità del bilancio per mancata contabilizzazione dei versamenti, falsità del bilancio che era stata acclarata.
Oltre ad aver omesso di esaminare le risultanze istruttorie, il primo Giudice aveva anche omesso di riportare una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, circostanza che integrava ad avviso degli appellanti un motivo di nullità della sentenza, posto che tale omissione impediva di individuare gli elementi di fatto considerati dal Tribunale
e i presupposti della decisione, nonché di controllare che fossero state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione.
Il Giudice avrebbe poi errato nel ritenere annullabili le delibere (anziché nulle), con conseguente inammissibilità dell'azione per tardività, senza rilevare che la delibera di approvazione di un bilancio falso aveva un oggetto impossibile, posto che la decisione investiva materie sottratte alle attribuzioni dell'assemblea.
In definitiva, ad avviso degli appellanti, un bilancio non veritiero è nullo, come nulla è anche la delibera sullo stesso, non valendo a sanare tale nullità l'approvazione da parte dell'assemblea.
Non è infatti materia e attribuzione dell'assemblea sanare il vizio di nullità di un bilancio che va ad incidere sui diritti patrimoniali di ciascun condomino.
2) Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe errato nel ritenere che l'approvazione di un consuntivo biennale determinerebbe l'annullabilità e non la nullità della delibera, omettendo di considerare che l'art. 1135 c.c. consente all'assemblea del , quale propria CP_1
attribuzione, quella di approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e non un rendiconto che contempli più annualità.
pagina 6 di 14 3) Il Tribunale avrebbe infine erroneamente ritenuto che la delibera del 14.7.22 fosse differente e successiva, rispetto a quelle impugnate con l'atto di citazione, e che l'impugnazione della stessa non avesse rappresentato una mera modifica o precisazione della domanda, ma una domanda nuova inammissibile. In realtà, gli attori/appellanti, chiedendo la declaratoria di nullità della delibera del 14.7.2022, non avevano mutato né il petitum, né la causa petendi della domanda proposta con l'atto di citazione, ma solo ampliato il petitum predetto.
Gli appellanti hanno pertanto chiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado - accertato il mancato rispetto del principio di annualità nel bilancio consuntivo 2016/2017 approvato con delibera del 4.4.2018, accertato che il bilancio consuntivo 2016/2017 non è veritiero, essendo stato redatto senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati dai venditori - danti causa dei sigg. e - dichiarare nulla e improduttiva di effetti Pt_1 Pt_2 giuridici la delibera presa dall'assemblea del in data 4.4.2018. Accertato che i CP_1
bilanci consuntivi degli anni 2018-2019-2020-2021 non sono veritieri, essendo stati redatti senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati dai venditori - danti causa dei sigg.
, dichiarare nulle le delibere del 23.5.2019, del 15.7.2021 e del 14.7.2022 e per Parte_5
l'effetto dichiararne l'inefficacia ex tunc.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il Condominio ha rilevato che i vizi denunciati dagli attori, sempreché ritenuti tali, non costituiscono motivo di nullità delle deliberazioni assembleari del 4.4.2018, del 23.5.2019 e del
15.4.2021 (come chiarito da costante giurisprudenza) ma, a tutto concedere, di annullabilità delle stesse e pertanto l'impugnazione era pacificamente tardiva.
La domanda di declaratoria della nullità della delibera del 14.7.2022, ad avviso dell'appellato, era inammissibile, trattandosi di domanda nuova tardivamente formulata con memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha rilevato che i sigg. e non avevano mai contestato il Pt_1 Pt_2
Bilancio 2016/2017 sotto il profilo dei risultati di gestione o dei criteri di riparto delle spese, lamentando solamente la mancata contabilizzazione in bilancio di somme che assumevano di avere versato e che non sarebbero state contabilizzate dal precedente amministratore. Gli stessi non avevano però assolto l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'ammontare esatto di detti versamenti. Neppure il ctu era riuscito a rispondere compiutamente ai quesiti e non aveva saputo chiarire se l'ammontare dell'esposizione debitoria degli attori e dei loro danti causa verso il fosse diversa da quella risultante dai bilanci contestati. CP_1
pagina 7 di 14 Del resto, in tema di esposizione debitoria degli appellanti, era intervenuto un provvedimento monitorio (notificato il 2.11.2018), non opposto e quindi definitivo, e un accordo transattivo tra le parti (concluso il 2.4.2019) che aveva definito le posizioni di debito-credito. La conclusione di una transazione, avente forma scritta e data certa, rendeva inutile ogni statuizione sulla validità/invalidità delle delibere, posto che l'accordo transattivo non sarebbe stato comunque travolto da un'eventuale statuizione sulla nullità della delibera impugnata, trattandosi di accordo autonomo.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata in primo grado dagli attori/odierni appellanti sia innanzitutto inammissibile per difetto di interesse.
Va premesso sul punto che è infondata la tesi degli appellanti, secondo cui il CP_1
appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza, posto che il
Tribunale non aveva accolto l'eccezione del Condominio relativa al difetto di interesse ad impugnare.
Va infatti rilevato che il Tribunale non ha respinto l'eccezione di difetto di interesse ad impugnare, ma non si è pronunziato sulla stessa, evidentemente ritenendola assorbita.
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (così Cass., 24124/2016;
25840/2021; ved. anche Cass. ord. 29662/2023, secondo cui “il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza”).
pagina 8 di 14 Ciò premesso, l'eccezione sollevata dal in primo grado e riproposta in grado di CP_1
appello è fondata.
Gli attori hanno impugnato la delibera del 4.4.2018, di approvazione del bilancio consuntivo
2016/2017 (bilancio consuntivo esercizio ordinario prodotto sub doc. 3 bis), affermandone la nullità per difetto di veridicità del bilancio (lo stesso, infatti, non porterebbe in detrazione tutte le somme già pagate, riferibili ai sigg. , versate dagli stessi o dai loro dai danti Parte_5
causa). La delibera sarebbe inoltre nulla per aver approvato un bilancio consuntivo ordinario biennale, anziché annuale.
Ad avviso degli appellanti, la nullità si estenderebbe anche alle successive delibere impugnate, posto che anche i successivi bilanci, approvati con le predette delibere, non sarebbero veritieri, omettendo di portare in detrazione le somme in origine effettivamente corrisposte dagli appellanti e dai loro danti causa.
Ciò posto, va rilevato che in data 2.11.2018, successivamente all'approvazione della prima delibera impugnata in questa sede, il ha notificato ai sigg. e decreto CP_1 Pt_1 Pt_6
ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui è stato ingiunto agli stessi il versamento di €
6.130,10, importo dovuto proprio in base al bilancio consuntivo esercizio ordinario 2016/2017
e al bilancio preventivo 2018 (entrambi approvati con la delibera del 4.4.2018, non impugnata nei termini di legge) e avente ad oggetto le rate scadute del consuntivo 2017 e le prime rate del bilancio preventivo 2018 venute a scadenza.
Il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato ai debitori, non è stato opposto.
Il 2.4.2019, le parti hanno poi raggiunto un accordo transattivo, a seguito di notifica a novembre
2018 di titolo esecutivo e precetto per complessivi € 7.747,43.
a seguito di un primo scambio di messaggi pec di marzo 2019 (doc. 6 del Parte_1
fascicolo di primo grado), ha proposto, sempre a mezzo pec, al legale del (doc. 6a) CP_1
il versamento di € 5.000,00 a mezzo assegno bancario, oltre a successive tre rate di € 1.500,00 ciascuna (a copertura delle somme complessivamente dovute, in forza del decreto ingiuntivo e dei successivi atti di precetto, precetto in rinnovazione, spese di pignoramento e successive).
pagina 9 di 14 La proposta è stata accettata in pari data dal legale del Condominio, come da pec prodotta in atti (doc. 6a).
In definitiva, sulla base dei bilanci approvati con la delibera del 4.4.2018, non solo è stata emessa nei confronti degli odierni appellanti un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva non opposta (e quindi definitiva), ma gli stessi debitori hanno concluso un accordo transattivo per il pagamento rateale dell'importo dovuto, pagamento onorato per oltre la metà del debito (doc. 6b).
In presenza di un titolo esecutivo definitivo, successivo all'assunzione della delibera del
4.4.2018 di approvazione dei bilanci consuntivo ordinario per il 2016-2017 e preventivo per il
2018 e fondato proprio sulle risultanze di tali bilanci e sui relativi riparti, nonché di un successivo accordo transattivo tra le parti (risalente all'aprile 2019), avente ad oggetto la posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo, risulta evidente il venir meno di ogni interesse in capo ai condomini e all'impugnazione della delibera posta a fondamento del Pt_1 Pt_6
decreto ingiuntivo non opposto e del successivo accordo transattivo. Infatti, un'eventuale pronuncia giudiziale che dichiarasse la nullità della delibera impugnata non potrebbe travolgere gli effetti del giudicato, né gli effetti del negozio transattivo concluso dalle parti.
La Cassazione ha chiarito sul punto che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega
i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda
pagina 10 di 14 in altro giudizio” (così Cass. ord. 8937/2024; ved. anche, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, Cass. ord. 10101/2023, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1
ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio
a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).
Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione”).
Ugualmente, difetta un interesse ad impugnare le successive delibere oggetto del contendere, posto che tali delibere sono impugnate per la medesima ragione che ha portato all'impugnazione della prima (falsità dei successivi bilanci consuntivi, per mancata contabilizzazione, sin dal bilancio consuntivo del 2017, dei versamenti effettuati dai danti causa dei condomini e . Pt_1 Pt_6
Ogni eventuale erroneità del bilancio consuntivo del 2017 e relativo riparto (riverberatasi sui bilanci successivi), rispetto alla posizione dei codomini e come si è visto, è Pt_1 Pt_6 superata dall'intervenuta formazione di un giudicato nei confronti dei predetti condomini
(decreto ingiuntivo definitivo) e dall'intervenuta conclusione di un accordo transattivo tra le parti.
Premesso il difetto di interesse degli attori/appellanti all'impugnazione delle delibere, va rilevato in ogni caso che il primo Giudice ha correttamente ritenuto tardiva l'impugnazione, posto che le ragioni di invalidità dedotte dagli attori non sono causa di nullità della delibera del
4.4.2018 (e delle successive), ma di una mera annullabilità.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
Gli appellanti sostengono che la delibera del 4.4.2018 sarebbe nulla, in quanto volta ad approvare un bilancio falso. L'assemblea, validando un bilancio falso, avrebbe esercitato un potere che esula dalle sue attribuzioni, in violazione di un diritto individuale degli attori.
pagina 11 di 14 In realtà, il bilancio consuntivo approvato con la delibera del 4.4.2018 non è un bilancio falso, ossia volto a celare dei dati contabili e a dare una falsa rappresentazione della realtà.
I condomini non contestano le voci di spesa indicate nel bilancio ordinario Parte_5
consuntivo, i saldi di gestione e di gestione precedente, né il saldo finale, limitandosi a contestare la mancata contabilizzazione (a pagg. 10-11) di versamenti che sarebbero stati precedentemente effettuati dai loro danti causa, mancata contabilizzazione che si ripercuoterebbe sul saldo finale a loro carico.
Premesso che la ctu espletata nel corso del procedimento di primo grado - pur dando atto di versamenti risalenti al 2016/2017 non contabilizzati - ha concluso che, in mancanza di produzione dei bilanci precedenti al 2016, non è possibile effettuare un conteggio preciso del dovuto, non essendo nota la situazione di debito-credito al 2016, va in ogni caso rilevato che l'omessa contabilizzazione in bilancio, nel riparto delle spese, di pregressi versamenti dei danti causa degli attori, da portare in detrazione, configura un errore contabile che non determina una falsità del bilancio, comportando la mera annullabilità della delibera di approvazione.
La Cassazione, con l'ordinanza già citata (ord. 10101/2023), ha precisato sul punto che “la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza, se non nella forma dell'impugnazione della delibera. Inoltre, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto, ovvero l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez.
Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. e può essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, solo se sia stata dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di eccezione”.
In definitiva, l'eventuale presenza di errori contabili nel bilancio consuntivo approvato il
4.4.2018, causati dalla mancata rendicontazione di pagamenti pregressi, determina l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio (e non la nullità). Deve altresì escludersi che l'assemblea, nell'approvare il riparto affetto da errori, abbia travalicato le proprie attribuzioni, non avendo modificato per il futuro i criteri di ripartizione delle spese, ma avendo pagina 12 di 14 semplicemente deciso la ripartizione delle spese tra i condomini, relativamente a quello specifico bilancio oggetto di deliberazione assembleare.
Ne consegue la tardività dell'impugnazione proposta dai sigg. e (avverso la Pt_1 Pt_6
delibera del 4.4.2018 e le successive), come correttamente rilevato dal Tribunale di Monza.
Va peraltro rilevato che dall'esame del verbale dell'assemblea condominiale del 4.4.2018 risulta che i condomini , presenti in assemblea, hanno approvato il bilancio Parte_5
consuntivo ordinario 2016-2017 (prodotto sub doc. 3 bis e oggetto in questa sede di contestazione) e il bilancio preventivo 2018 di cui al punto 3 dell'ordine del giorno (entrambi approvati all'unanimità), esprimendo parere contrario solo con riguardo al punto 2 dell'ordine del giorno, esclusivamente con riferimento alla questione denominata “Pavimentazione Monza”
(bilancio consuntivo straordinario).
Quanto al secondo motivo di appello, ritiene la Corte che la circostanza che la delibera del
4.4.2018 abbia approvato un bilancio consuntivo ordinario biennale (2016-2017), anziché annuale, in violazione dell'art. 1130 n. 10 c.c., sia vizio comportante l'annullabilità e non la nullità della delibera.
Va premesso che l'art. 1137 c.c., come riformato dalla legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio, prevede che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento”. Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi circa l'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della annullabilità, avendo invece l'azione di nullità una portata meramente residuale, riguardando i vizi più gravi della delibera assunta dall'assemblea condominiale.
Secondo la Cassazione (Cass. S.U. 9839/2021), la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, “ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.”
Nel caso di specie, la delibera posta in violazione del principio posto dall'art. 1130 n. 10 c.c. deve ritenersi meramente annullabile, trattandosi di delibera contraria alla legge.
Emerge peraltro dagli atti di causa che il bilancio consuntivo relativo al 2016 era già stato approvato all'unanimità dall'assemblea condominiale, autoconvocata per il 28.6.2017 (doc. 6 di parte attrice), cosicché risulta essere stato rispettato l'obbligo di rendicontazione annuale.
Il bilancio biennale (2016-2017) approvato dall'assemblea del 4.4.2018 ha inoltre natura consuntiva e pertanto non ha imposto una previsione biennale di spesa ai condomini.
pagina 13 di 14 La delibera di approvazione di tale bilancio consuntivo non può in definitiva ritenersi nulla, ma meramente annullabile.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Correttamente il Tribunale di Monza ha infatti ritenuto inammissibile la domanda di declaratoria della nullità della delibera del 14.7.2022 proposta in sede di memoria ex art. 183
VI co n. 1 c.p.c., domanda da ritenersi nuova e quindi tardiva, avendo ad oggetto una delibera assembleare successiva e diversa da quelle impugnate in sede di atto di citazione.
Non rileva il fatto che la delibera sia affetta, a dire degli attori/odierni appellanti dai medesimi vizi delle precedenti (essendo stato con la stessa approvato un bilancio contenente i medesimi errori contabili), posto che l'impugnazione di una nuova delibera, approvativa di un nuovo bilancio, determina senza dubbio un'estensione sia del petitum, sia della causa petendi.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1915/2024,
[...] Parte_2
pubblicata il 05/07/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al appellato le spese CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 2.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1915/2024, pubblicata il 5.7.2024,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli avv. TURATO ESTER e TURATO C.F._2
P.IVA_ GRETHEL ed elettivamente domiciliati in VIA SANTINO DE NOVA 34 F/G
SEREGNO, presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in VIA SAVONAROLA 4, 20811 CESANO MADERNO, con il patrocinio dell'avv. TORRESANI WANNI LUCA, elettivamente domiciliato in Corso di Porta Vittoria
20122 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1915/2024, pubblicata il
05/07/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali” pagina 1 di 14
CONCLUSIONI:
Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Parte_2 contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dai RI e riformare Pt_2 Pt_1
la sentenza n. 1915/2024 del 18.6.2024, pubblicata in data 5.7.2024, emessa dal Tribunale di
Monza nel giudizio RG 9084/21 nella parte in cui 1) Nel vagliare le doglianze attoree ha statuito che “gli attori hanno agito in giudizio nei confronti del convenuto al fine CP_1
di ottenere la dichiarazione di nullità di tre delibere assembleari prospettando la falsità delle medesime in quanto i bilanci ivi approvati non avrebbero contabilizzato versamenti precedentemente effettuati dai danti causa degli attori stessi” incorrendo nella violazione dell'art. 132, secondo comma, n .4 cpc e dell' art. 118 disp att. cpc;
2) Nel vagliare la fondatezza della domanda attorea ha statuito per la “tardività dell'impugnazione atteso che i vizi fatti valere non possono farsi rientrare nella categoria della nullità bensì in quella dell'annullabilità” ciò dal momento che “quanto alla mancata contabilizzazione di precedenti pagamenti, trattasi, ad avviso del Giudice, di un vizio che attiene all'erronea ripartizione delle spese tra condomini ma non comporta nessuna modifica dei criteri astratti di suddivisione delle spese in tal modo realizzando una violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art.
1137 c.c. 3) Nel vagliare la domanda attorea, ha statuito che “ciò che si contesta nel caso di specie è il cattivo utilizzo di un potere effettivamente spettante all'assemblea condominiale
(quello di deliberare sulla ripartizione delle spese tra condomini) e non l'arrogarsi da parte di quest'ultima di un potere totalmente esulante dalle proprie attribuzioni ovvero quello di addivenire alla modifica dei criteri di ripartizione delle spese” in tal modo realizzando una violazione/errata applicazione della seguente norma di legge art. 1135 c.c., comma 1 n. 3 e dell'art. 1137 c.c. 4) Nel vagliare la domanda attorea ha statuito che in ordine alla delibera del 4.4.18 di approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 “per quel che concerne il mancato rispetto del principio di annualità di bilancio, trattasi di evidente vizio di mera illegittimità della delibera derivante dalla violazione dell'art. 1130 n. 10 c.c. e come tale dà luogo a semplice annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2 c.c.” incorrendo in una falsa applicazione dell'art. 1130 n. 10 c.c. e nella violazione dell'art 1135 n. 3 c.c.; 5)
Nel vagliare le preclusioni processuali ha statuito che “inammissibile deve altresì dichiararsi la domanda presentata soltanto con la prima memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 cpc, avente ad oggetto la delibera emessa in data 14.7.22. Trattandosi di delibera differente e successiva rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione, l'impugnazione della stessa non rappresenta infatti una mera modifica o precisazione della domanda iniziale bensì una vera e propria
pagina 2 di 14 domanda nuova da ritenersi inammissibile nel presente procedimento e che, eventualmente, doveva essere proposta in autonomo giudizio” in tal modo realizzando una violazione e falsa applicazione dell'art. 183, 6 comma cpc, nella formulazione allora vigente e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertato il mancato rispetto del principio di annualità nel bilancio consuntivo 2016/2017 approvato con delibera del 4.4.2018, accertato altresì che il bilancio consuntivo 2016/2017 non è veritiero essendo stato redatto senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati dai venditori - danti causa i RI , Parte_3
dichiarare NULLA e improduttiva di effetto giuridico la delibera presa dall'assemblea del
convenuto in data 4.4.2018. Accertato che i bilanci consuntivi degli anni 2018- CP_1
2019-2020-2021 non sono veritieri essendo stati redatti senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati in precedenza dai venditori - danti causa i RI , Parte_3 conseguentemente dichiarare NULLE le delibere del 23.5.2019, del 15.4.2021 e del 14.7.2022”
e per l'effetto dichiararne la loro inefficacia ex tunc;
2. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla eccellentissima Corte d'appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: RIGETTARE L'APPELLO PROPOSTO DAI SIGNORI E Pt_2
PERCHE' INFONDATO IN FATTO E DIRITTO E, PER GLI EFFETTI, Pt_1
CONFERMARE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA APPELLATA, CON OGNI
MIGLIOR STATUIZIONE;
CON IL FAVORE DELLE SPESE E COMPETENZE PER IL
GRADO DI GIUDIZIO”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e quali proprietari di un'unità immobiliare sita nel Parte_1 Parte_2 CP_1
di Cesano Maderno, via Savonarola 4, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno
[...]
chiesto al Tribunale di Monza di dichiarare la nullità di tre delibere assembleari (assunte il
4.4.2018; il 23.5.2019 e il 15.4.2021, delibera quest'ultima ratificata il 13.7.2021). Gli attori hanno affermato che la delibera del 4.4.2018 aveva approvato un bilancio inveritiero, non essendo stati contabilizzati i versamenti precedentemente effettuati dai danti causa degli attori, con conseguente addebito ai sigg. e di importi non dovuti;
il bilancio consuntivo Pt_1 Pt_2
approvato con la predetta delibera, inoltre, non aveva rispettato il cd. principio di annualità, riferendosi alle annualità 2016 e 2017, pur essendo già stato approvato il bilancio consuntivo pagina 3 di 14 del 2016, nell'adunanza del 28.6.2017, autoconvocata dopo la revoca dell'amministratore rag.
Pt_4
Le delibere del 23.5.2019 e del 13.7.2021, ad avviso degli attori, erano nulle per i medesimi motivi, avendo anch'esse approvato un rendiconto non veritiero.
Si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle CP_1
domande, stante la mancata proposizione di procedura di mediazione obbligatoria correlata all'oggetto del contendere. L'istanza di mediazione presentata dagli attori faceva infatti riferimento ad un'impugnativa per motivi di annullabilità della sola delibera assembleare del
15.4.2021, non oggetto di impugnativa in sede giudiziale, senza alcun riferimento (se non implicito) alle delibere del 4.4.2018, 23.5.2019 e 15.7.2021.
Il ha poi eccepito il difetto di interesse all'impugnazione delle delibere, in capo ai CP_1
sigg. e , posto che era intervenuta una pronuncia giudiziale passata in giudicato Pt_1 Pt_2
che rendeva inutile una declaratoria di nullità delle delibere assembleari impugnate;
era inoltre intervenuta una transazione che aveva definito le partite creditorie/debitorie per cui una ricostruzione contabile non aveva più alcuna ragione d'essere, così come la declaratoria di nullità delle delibere assembleari che avevano approvato i Bilanci.
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza delle domande attoree. CP_1
Gli attori, infatti - dopo aver espresso voto favorevole all'assemblea del 4.4.2018, quanto all'approvazione del bilancio consuntivo esercizio ordinario 2016/2017 e del bilancio preventivo 2018, dopo aver omesso di proporre opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo che aveva loro ingiunto il pagamento delle spese arretrate, come contabilizzate nei bilanci approvati dall'assemblea dell'aprile 2018, dopo aver sottoscritto una transazione con il CP_1
(parzialmente onorata) - avevano tardivamente proposto impugnazione della delibera assembleare, sulla base di una ricostruzione contabile postuma e non credibile, limitandosi a contestare il fatto che non fossero stati conteggiati pagamenti, a loro dire, precedentemente effettuati.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., e hanno impugnato anche Parte_1 Parte_2
la delibera del 14.7.2022, asserendo che la stessa era nulla per le stesse ragioni delle delibere precedenti. Gli appellanti hanno rilevato che la modifica del petitum e il suo ampliamento a quest'ultima delibera doveva ritenersi ammissibile, restando immutata la causa petendi ed essendo la domanda modificata comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
pagina 4 di 14 Il Tribunale ha ammesso ctu, ai fini della verifica della correttezza delle censure mosse dagli attori in ordine alla tenuta dei bilanci condominiali.
La causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1915/2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori, per tardività dell'impugnazione, atteso che i vizi fatti valere non possono farsi rientrare nella categoria della nullità, bensì in quella dell'annullabilità. Ha dichiarato poi inammissibile, perché tardivamente formulata con memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c., la domanda di declaratoria della nullità della delibera del 14.7.2022. Ha condannato gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali e ha posto a carico solidale degli stessi il compenso liquidato al ctu.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1) Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la fattispecie oggetto di giudizio fosse la falsità delle delibere impugnate, in quanti i bilanci ivi approvati non avevano contabilizzato versamenti precedentemente effettuati, nel 2016/2017, dai danti causa gli attori.
Aveva poi ritenuto che l'assemblea condominiale, deliberando l'approvazione di bilanci in cui non erano stati contabilizzati pagamenti riferibili agli attori, avesse commesso un errore sulla ripartizione delle spese, senza tuttavia apportare modifiche ai criteri astratti di suddivisione delle spese stesse.
Con l'assunzione delle delibere, ad avviso del Tribunale, l'assemblea aveva quindi esercitato un potere alla stessa spettante, fatto che portava ad escludere la nullità della delibera.
Anche l'approvazione di un bilancio consuntivo biennale, in violazione dell'art. 1130 n. 10 c.c., secondo il primo Giudice, non dava luogo ad un'ipotesi di nullità della delibera, ma di mera annullabilità.
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere false le delibere impugnate, anziché falsi i bilanci consuntivi dalle stesse approvati e nulle le delibere.
Non avendo esaminato la prospettata falsità del bilancio, il primo Giudice sarebbe incorso in un'omissione di pronuncia e motivazione, con violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4
c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Oggetto del giudizio di primo grado e della CTU, in realtà, non era stata – ad avviso degli appellanti - la corretta ripartizione delle spese tra i condomini, ma la non veridicità dei bilanci approvati, con conseguente nullità delle delibere, posto che nel bilancio non erano stati contabilizzati, tra le entrate relative al 2016/2017, tutti i pagamenti riferibili agli attori.
pagina 5 di 14 Tale mancata contabilizzazione si era trascinata anche nei bilanci successivi, così che il saldo degli stessi risultava essere non veritiero.
Gli attori avevano pertanto contestato l'esercizio da parte dell'assemblea di un potere esulante le proprie attribuzioni, ovvero la validazione di un bilancio falso, con conseguente violazione di un diritto individuale degli attori.
Tra i poteri attributi all'assemblea condominiale ex art. 1135 c.c. rientra poi quello dell'approvazione del rendiconto annuale. Pertanto, nel caso di specie, la delibera, approvando un consuntivo biennale, aveva un oggetto impossibile e l'assemblea aveva esorbitato dalle proprie attribuzioni, con conseguente nullità della delibera.
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe quindi errato nel non rilevare che la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero era affetta da nullità assoluta.
Il Giudice aveva poi del tutto omesso di esaminare le risultanze e le conclusioni della ctu, relative all'accertamento della falsità del bilancio per mancata contabilizzazione dei versamenti, falsità del bilancio che era stata acclarata.
Oltre ad aver omesso di esaminare le risultanze istruttorie, il primo Giudice aveva anche omesso di riportare una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, circostanza che integrava ad avviso degli appellanti un motivo di nullità della sentenza, posto che tale omissione impediva di individuare gli elementi di fatto considerati dal Tribunale
e i presupposti della decisione, nonché di controllare che fossero state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione.
Il Giudice avrebbe poi errato nel ritenere annullabili le delibere (anziché nulle), con conseguente inammissibilità dell'azione per tardività, senza rilevare che la delibera di approvazione di un bilancio falso aveva un oggetto impossibile, posto che la decisione investiva materie sottratte alle attribuzioni dell'assemblea.
In definitiva, ad avviso degli appellanti, un bilancio non veritiero è nullo, come nulla è anche la delibera sullo stesso, non valendo a sanare tale nullità l'approvazione da parte dell'assemblea.
Non è infatti materia e attribuzione dell'assemblea sanare il vizio di nullità di un bilancio che va ad incidere sui diritti patrimoniali di ciascun condomino.
2) Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe errato nel ritenere che l'approvazione di un consuntivo biennale determinerebbe l'annullabilità e non la nullità della delibera, omettendo di considerare che l'art. 1135 c.c. consente all'assemblea del , quale propria CP_1
attribuzione, quella di approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e non un rendiconto che contempli più annualità.
pagina 6 di 14 3) Il Tribunale avrebbe infine erroneamente ritenuto che la delibera del 14.7.22 fosse differente e successiva, rispetto a quelle impugnate con l'atto di citazione, e che l'impugnazione della stessa non avesse rappresentato una mera modifica o precisazione della domanda, ma una domanda nuova inammissibile. In realtà, gli attori/appellanti, chiedendo la declaratoria di nullità della delibera del 14.7.2022, non avevano mutato né il petitum, né la causa petendi della domanda proposta con l'atto di citazione, ma solo ampliato il petitum predetto.
Gli appellanti hanno pertanto chiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado - accertato il mancato rispetto del principio di annualità nel bilancio consuntivo 2016/2017 approvato con delibera del 4.4.2018, accertato che il bilancio consuntivo 2016/2017 non è veritiero, essendo stato redatto senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati dai venditori - danti causa dei sigg. e - dichiarare nulla e improduttiva di effetti Pt_1 Pt_2 giuridici la delibera presa dall'assemblea del in data 4.4.2018. Accertato che i CP_1
bilanci consuntivi degli anni 2018-2019-2020-2021 non sono veritieri, essendo stati redatti senza la corretta contabilizzazione dei versamenti effettuati dai venditori - danti causa dei sigg.
, dichiarare nulle le delibere del 23.5.2019, del 15.7.2021 e del 14.7.2022 e per Parte_5
l'effetto dichiararne l'inefficacia ex tunc.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il Condominio ha rilevato che i vizi denunciati dagli attori, sempreché ritenuti tali, non costituiscono motivo di nullità delle deliberazioni assembleari del 4.4.2018, del 23.5.2019 e del
15.4.2021 (come chiarito da costante giurisprudenza) ma, a tutto concedere, di annullabilità delle stesse e pertanto l'impugnazione era pacificamente tardiva.
La domanda di declaratoria della nullità della delibera del 14.7.2022, ad avviso dell'appellato, era inammissibile, trattandosi di domanda nuova tardivamente formulata con memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha rilevato che i sigg. e non avevano mai contestato il Pt_1 Pt_2
Bilancio 2016/2017 sotto il profilo dei risultati di gestione o dei criteri di riparto delle spese, lamentando solamente la mancata contabilizzazione in bilancio di somme che assumevano di avere versato e che non sarebbero state contabilizzate dal precedente amministratore. Gli stessi non avevano però assolto l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'ammontare esatto di detti versamenti. Neppure il ctu era riuscito a rispondere compiutamente ai quesiti e non aveva saputo chiarire se l'ammontare dell'esposizione debitoria degli attori e dei loro danti causa verso il fosse diversa da quella risultante dai bilanci contestati. CP_1
pagina 7 di 14 Del resto, in tema di esposizione debitoria degli appellanti, era intervenuto un provvedimento monitorio (notificato il 2.11.2018), non opposto e quindi definitivo, e un accordo transattivo tra le parti (concluso il 2.4.2019) che aveva definito le posizioni di debito-credito. La conclusione di una transazione, avente forma scritta e data certa, rendeva inutile ogni statuizione sulla validità/invalidità delle delibere, posto che l'accordo transattivo non sarebbe stato comunque travolto da un'eventuale statuizione sulla nullità della delibera impugnata, trattandosi di accordo autonomo.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata in primo grado dagli attori/odierni appellanti sia innanzitutto inammissibile per difetto di interesse.
Va premesso sul punto che è infondata la tesi degli appellanti, secondo cui il CP_1
appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza, posto che il
Tribunale non aveva accolto l'eccezione del Condominio relativa al difetto di interesse ad impugnare.
Va infatti rilevato che il Tribunale non ha respinto l'eccezione di difetto di interesse ad impugnare, ma non si è pronunziato sulla stessa, evidentemente ritenendola assorbita.
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (così Cass., 24124/2016;
25840/2021; ved. anche Cass. ord. 29662/2023, secondo cui “il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza”).
pagina 8 di 14 Ciò premesso, l'eccezione sollevata dal in primo grado e riproposta in grado di CP_1
appello è fondata.
Gli attori hanno impugnato la delibera del 4.4.2018, di approvazione del bilancio consuntivo
2016/2017 (bilancio consuntivo esercizio ordinario prodotto sub doc. 3 bis), affermandone la nullità per difetto di veridicità del bilancio (lo stesso, infatti, non porterebbe in detrazione tutte le somme già pagate, riferibili ai sigg. , versate dagli stessi o dai loro dai danti Parte_5
causa). La delibera sarebbe inoltre nulla per aver approvato un bilancio consuntivo ordinario biennale, anziché annuale.
Ad avviso degli appellanti, la nullità si estenderebbe anche alle successive delibere impugnate, posto che anche i successivi bilanci, approvati con le predette delibere, non sarebbero veritieri, omettendo di portare in detrazione le somme in origine effettivamente corrisposte dagli appellanti e dai loro danti causa.
Ciò posto, va rilevato che in data 2.11.2018, successivamente all'approvazione della prima delibera impugnata in questa sede, il ha notificato ai sigg. e decreto CP_1 Pt_1 Pt_6
ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui è stato ingiunto agli stessi il versamento di €
6.130,10, importo dovuto proprio in base al bilancio consuntivo esercizio ordinario 2016/2017
e al bilancio preventivo 2018 (entrambi approvati con la delibera del 4.4.2018, non impugnata nei termini di legge) e avente ad oggetto le rate scadute del consuntivo 2017 e le prime rate del bilancio preventivo 2018 venute a scadenza.
Il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato ai debitori, non è stato opposto.
Il 2.4.2019, le parti hanno poi raggiunto un accordo transattivo, a seguito di notifica a novembre
2018 di titolo esecutivo e precetto per complessivi € 7.747,43.
a seguito di un primo scambio di messaggi pec di marzo 2019 (doc. 6 del Parte_1
fascicolo di primo grado), ha proposto, sempre a mezzo pec, al legale del (doc. 6a) CP_1
il versamento di € 5.000,00 a mezzo assegno bancario, oltre a successive tre rate di € 1.500,00 ciascuna (a copertura delle somme complessivamente dovute, in forza del decreto ingiuntivo e dei successivi atti di precetto, precetto in rinnovazione, spese di pignoramento e successive).
pagina 9 di 14 La proposta è stata accettata in pari data dal legale del Condominio, come da pec prodotta in atti (doc. 6a).
In definitiva, sulla base dei bilanci approvati con la delibera del 4.4.2018, non solo è stata emessa nei confronti degli odierni appellanti un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva non opposta (e quindi definitiva), ma gli stessi debitori hanno concluso un accordo transattivo per il pagamento rateale dell'importo dovuto, pagamento onorato per oltre la metà del debito (doc. 6b).
In presenza di un titolo esecutivo definitivo, successivo all'assunzione della delibera del
4.4.2018 di approvazione dei bilanci consuntivo ordinario per il 2016-2017 e preventivo per il
2018 e fondato proprio sulle risultanze di tali bilanci e sui relativi riparti, nonché di un successivo accordo transattivo tra le parti (risalente all'aprile 2019), avente ad oggetto la posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo, risulta evidente il venir meno di ogni interesse in capo ai condomini e all'impugnazione della delibera posta a fondamento del Pt_1 Pt_6
decreto ingiuntivo non opposto e del successivo accordo transattivo. Infatti, un'eventuale pronuncia giudiziale che dichiarasse la nullità della delibera impugnata non potrebbe travolgere gli effetti del giudicato, né gli effetti del negozio transattivo concluso dalle parti.
La Cassazione ha chiarito sul punto che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega
i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda
pagina 10 di 14 in altro giudizio” (così Cass. ord. 8937/2024; ved. anche, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, Cass. ord. 10101/2023, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1
ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio
a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).
Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione”).
Ugualmente, difetta un interesse ad impugnare le successive delibere oggetto del contendere, posto che tali delibere sono impugnate per la medesima ragione che ha portato all'impugnazione della prima (falsità dei successivi bilanci consuntivi, per mancata contabilizzazione, sin dal bilancio consuntivo del 2017, dei versamenti effettuati dai danti causa dei condomini e . Pt_1 Pt_6
Ogni eventuale erroneità del bilancio consuntivo del 2017 e relativo riparto (riverberatasi sui bilanci successivi), rispetto alla posizione dei codomini e come si è visto, è Pt_1 Pt_6 superata dall'intervenuta formazione di un giudicato nei confronti dei predetti condomini
(decreto ingiuntivo definitivo) e dall'intervenuta conclusione di un accordo transattivo tra le parti.
Premesso il difetto di interesse degli attori/appellanti all'impugnazione delle delibere, va rilevato in ogni caso che il primo Giudice ha correttamente ritenuto tardiva l'impugnazione, posto che le ragioni di invalidità dedotte dagli attori non sono causa di nullità della delibera del
4.4.2018 (e delle successive), ma di una mera annullabilità.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
Gli appellanti sostengono che la delibera del 4.4.2018 sarebbe nulla, in quanto volta ad approvare un bilancio falso. L'assemblea, validando un bilancio falso, avrebbe esercitato un potere che esula dalle sue attribuzioni, in violazione di un diritto individuale degli attori.
pagina 11 di 14 In realtà, il bilancio consuntivo approvato con la delibera del 4.4.2018 non è un bilancio falso, ossia volto a celare dei dati contabili e a dare una falsa rappresentazione della realtà.
I condomini non contestano le voci di spesa indicate nel bilancio ordinario Parte_5
consuntivo, i saldi di gestione e di gestione precedente, né il saldo finale, limitandosi a contestare la mancata contabilizzazione (a pagg. 10-11) di versamenti che sarebbero stati precedentemente effettuati dai loro danti causa, mancata contabilizzazione che si ripercuoterebbe sul saldo finale a loro carico.
Premesso che la ctu espletata nel corso del procedimento di primo grado - pur dando atto di versamenti risalenti al 2016/2017 non contabilizzati - ha concluso che, in mancanza di produzione dei bilanci precedenti al 2016, non è possibile effettuare un conteggio preciso del dovuto, non essendo nota la situazione di debito-credito al 2016, va in ogni caso rilevato che l'omessa contabilizzazione in bilancio, nel riparto delle spese, di pregressi versamenti dei danti causa degli attori, da portare in detrazione, configura un errore contabile che non determina una falsità del bilancio, comportando la mera annullabilità della delibera di approvazione.
La Cassazione, con l'ordinanza già citata (ord. 10101/2023), ha precisato sul punto che “la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza, se non nella forma dell'impugnazione della delibera. Inoltre, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto, ovvero l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez.
Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. e può essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, solo se sia stata dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di eccezione”.
In definitiva, l'eventuale presenza di errori contabili nel bilancio consuntivo approvato il
4.4.2018, causati dalla mancata rendicontazione di pagamenti pregressi, determina l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio (e non la nullità). Deve altresì escludersi che l'assemblea, nell'approvare il riparto affetto da errori, abbia travalicato le proprie attribuzioni, non avendo modificato per il futuro i criteri di ripartizione delle spese, ma avendo pagina 12 di 14 semplicemente deciso la ripartizione delle spese tra i condomini, relativamente a quello specifico bilancio oggetto di deliberazione assembleare.
Ne consegue la tardività dell'impugnazione proposta dai sigg. e (avverso la Pt_1 Pt_6
delibera del 4.4.2018 e le successive), come correttamente rilevato dal Tribunale di Monza.
Va peraltro rilevato che dall'esame del verbale dell'assemblea condominiale del 4.4.2018 risulta che i condomini , presenti in assemblea, hanno approvato il bilancio Parte_5
consuntivo ordinario 2016-2017 (prodotto sub doc. 3 bis e oggetto in questa sede di contestazione) e il bilancio preventivo 2018 di cui al punto 3 dell'ordine del giorno (entrambi approvati all'unanimità), esprimendo parere contrario solo con riguardo al punto 2 dell'ordine del giorno, esclusivamente con riferimento alla questione denominata “Pavimentazione Monza”
(bilancio consuntivo straordinario).
Quanto al secondo motivo di appello, ritiene la Corte che la circostanza che la delibera del
4.4.2018 abbia approvato un bilancio consuntivo ordinario biennale (2016-2017), anziché annuale, in violazione dell'art. 1130 n. 10 c.c., sia vizio comportante l'annullabilità e non la nullità della delibera.
Va premesso che l'art. 1137 c.c., come riformato dalla legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio, prevede che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento”. Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi circa l'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della annullabilità, avendo invece l'azione di nullità una portata meramente residuale, riguardando i vizi più gravi della delibera assunta dall'assemblea condominiale.
Secondo la Cassazione (Cass. S.U. 9839/2021), la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, “ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.”
Nel caso di specie, la delibera posta in violazione del principio posto dall'art. 1130 n. 10 c.c. deve ritenersi meramente annullabile, trattandosi di delibera contraria alla legge.
Emerge peraltro dagli atti di causa che il bilancio consuntivo relativo al 2016 era già stato approvato all'unanimità dall'assemblea condominiale, autoconvocata per il 28.6.2017 (doc. 6 di parte attrice), cosicché risulta essere stato rispettato l'obbligo di rendicontazione annuale.
Il bilancio biennale (2016-2017) approvato dall'assemblea del 4.4.2018 ha inoltre natura consuntiva e pertanto non ha imposto una previsione biennale di spesa ai condomini.
pagina 13 di 14 La delibera di approvazione di tale bilancio consuntivo non può in definitiva ritenersi nulla, ma meramente annullabile.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Correttamente il Tribunale di Monza ha infatti ritenuto inammissibile la domanda di declaratoria della nullità della delibera del 14.7.2022 proposta in sede di memoria ex art. 183
VI co n. 1 c.p.c., domanda da ritenersi nuova e quindi tardiva, avendo ad oggetto una delibera assembleare successiva e diversa da quelle impugnate in sede di atto di citazione.
Non rileva il fatto che la delibera sia affetta, a dire degli attori/odierni appellanti dai medesimi vizi delle precedenti (essendo stato con la stessa approvato un bilancio contenente i medesimi errori contabili), posto che l'impugnazione di una nuova delibera, approvativa di un nuovo bilancio, determina senza dubbio un'estensione sia del petitum, sia della causa petendi.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1915/2024,
[...] Parte_2
pubblicata il 05/07/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al appellato le spese CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
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