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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 421 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 13.06.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Claudio Malfer ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Riva del Garda (TN), v.le Damiano Chiesa n. 5;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.11.1989 e residente a [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Cristina Giordani ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Bologna (BO), via Marsala n. 31;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 11 Parte ricorrente: “…si richiama alle conclusioni rassegnate in ricorso, aderendo alla proposta conciliativa formulata dalla giudice sia per quanto riguarda la disciplina delle visite padre-figli, con specifica richiesta di dare mandato al servizio sociale di monitorare e assistere per almeno un anno le parti in causa, sia per quanto riguarda l'aspetto economico del mantenimento, chiedendo la conferma degli attuali provvedimenti, oltre alla rifusione delle spese di causa” (cfr. verbale del
22.05.2025);
Parte resistente: “…si riporta alle note di trattazione scritta dell'11.04.2025 in cui chiedeva che il padre possa esercitare il diritto e dovere di visita a Rimini e in parziale modifica di queste conclusioni chiede che venga accompagnata dalla madre a Rimini anziché una volta al mese, una volta Pt_2
ogni due mesi;
rappresenta la disponibilità del proprio assistito a vedere la figlia a Bologna.
Per quanto riguarda il soggiorno estivo e le vacanze natalizie accoglie la proposta conciliativa formulata dalla giudice [all'udienza del 22.05.2025 – n.d.r.]; per quanto riguarda il profilo economico si riporta alle note di trattazione, chiedendo che venga statuito un assegno omnicomprensivo di € 350,00.” (cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede accolga il ricorso” (cfr. atto del
27.05.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 13.06.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati, a Rovereto, rispettivamente il 15.08.2019 e il 09.04.2022, e riconosciuti da entrambi i Pt_2 CP_2
genitori e attualmente di quasi sei e tre anni (docc. 3 di parte ricorrente);
- che successivamente alla cessazione della convivenza fra le parti, avvenuta il 14.02.2023, con il consenso del padre ella è ritornata a vivere in Trentino assieme ai figli, dopo una breve parentesi in cui la coppia ha convissuto a Rimini presso un alloggio messo a disposizione dalla famiglia del resistente, caratterizzata da una crescente ostilità della famiglia nei suoi confronti e dalla CP_1 tendenza dei fratelli del resistente a sostituirsi a quest'ultimo nelle decisioni riguardanti i figli oltre che sfociata in spiacevoli episodi di minacce ai danni di;
attualmente ella vive assieme ai Parte_1
figli presso l'abitazione condotta in locazione dal nuovo compagno ( a Ledro (doc. Persona_1
4 di parte ricorrente);
- che i minori, nonostante il trasferimento, hanno intrattenuto un rapporto costante con il padre, ancorché quest'ultimo non abbia sempre rispettato gli accordi presi (es. vacanze di Natale 2023, costui avrebbe riportato i figli dopo soli tre giorni anziché tenerli per una settimana);
pagina2 di 11 - che, dal punto di vista economico-patrimoniale, a seguito del grave incidente avuto il CP_1
12.07.2021, è stato dichiarato invalido al lavoro al 100% e percepisce la pensione di invalidità; egli vive a Rimini in un alloggio messo a disposizione da uno dei suoi fratelli;
la ricorrente, in ragione della necessità di accudire il compagno (a seguito dell'incidente) e della gravidanza in corso (nel frattempo scoperta), da settembre 2021 non ha più lavorato fino amarzo 2024, momento in cui ha svolto diversi impieghi, tutti a tempo determinato e parziale;
è comproprietaria di un immobile a
Napoli ricevuto in eredità in morte al padre e percepisce l'AUU per € 114 mensili e l'AUP per € 280 mensili.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidare i minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso di lei;
- di disciplinare il diritto di visita del padre (da esercitare secondo accordi con la madre e comunque almeno due volte al mese, oltre a periodi di più giorni consecutivi da concordare di volta in volta fra i genitori, con congruo anticipo e tenendo conto delle esigenze dei minori e dei genitori);
- di porre a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun Controparte_1 figlio pari a € 300,00 mensili (per complessivi € 600,00), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio in caso di opposizione.
1.2. In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha ridimensionato la propria richiesta economica in punto di mantenimento, insistendo per la conferma di quanto stabilito nei provvedimenti temporanei e urgenti (€ 300,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie a carico del padre).
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.10.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1
il quale:
[...]
- ha allegato che la ricorrente tenderebbe a ostacolare le sue viste ai figli, sia omettendo di condurli presso di lui, sia non consentendogli, in talune occasioni, di far loro visita in Trentino;
- ha fatto presente di avere oggettiva difficoltà ad affrontare il viaggio di 350 km per recarsi in
Trentino per visitare i figli, sia in ragione delle proprie condizioni di salute (emiparesi e lieve deficit mentale), sia in ragione della necessità di avere un accompagnatore con sé che lo possa coadiuvare nella gestione dei minori ancora molto piccoli, sia, infine, per ragioni economiche;
molto più agevole e meno costoso sarebbe invece per la ricorrente recarsi a Rimini presso di lui, ove godrebbe di alloggio pagina3 di 11 gratuito messole a disposizione dal propri familiari (una delle strutture ricettive di cui è titolare la famiglia;
CP_1
- ha evidenziato l'eccessività del contributo chiesto dalla madre per il mantenimento dei due figli, essendo egli invalido al 100% e percependo unicamente a € 1.266 mensili (pari alla somma di pensione di invalidità, per € 700,00 mensili, e indennità di accompagnamento); l'assegno richiesto dalla madre eccederebbe inoltre le esigenze dei minori;
- ha segnalato, inoltre, come goda di piena capacità lavorativa e di una rete familiare in Parte_1
grado di coadiuvarla nella gestione dei figli, di talché ben potrebbe reperire un'attività lavorativa a tempo pieno;
ella, inoltre, svolgerebbe attività di vendita on-line di vestiario usato con entrate sconosciute.
2.1. Tanto chiarito, chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre;
- di disciplinare il proprio diritto di visita, prevedendo che egli possa tenere con sé i figli previo congruo preavviso, oltre a due fine settimana al mese: uno presso di sé (mettendo a disposizione della madre e dei figli un alloggio in albergo o in altra residenza di proprietà della propria famiglia) e uno in Trentino, unitamente all'assistenza di una babysitter che lo possa coadiuvare nella gestione dei due minori;
- di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili complessivi;
- di riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di compensare le spese del giudizio.
2.2. In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente ha modificato le proprie richieste in punto di diritto di visita, chiedendo che venga accompagnata dalla madre a Rimini anziché una Pt_2
volta al mese, una volta ogni due, e in punto mantenimento, chiedendo che venga posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 350,00 omnia, lasciando a carico della madre il
100% delle spese straordinarie.
3. Con ordinanza del 21.11.2024 la giudice delegata ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti prevedendo:
- l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- che il padre veda i figli una volta al mese in Trentino, per due giornate consecutive, assistito dal servizio sociale e li possa videochiamare tre volte a settimana;
pagina4 di 11 - che il padre versi, per il mantenimento ordinario dei minori, € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il diritto della madre a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione e, tentata senza esito la conciliazione all'udienza del 22.05.2025, è stata rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5. Con atto depositato il 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Tanto premesso, quanto alla questione dell'affidamento dei minori, non si ravvisano ragioni per disattendere il principio generale, ricavabile a contrario dall'art. 337 ter c.c., dell'affidamento condiviso, vista e considerata altresì la richiesta congiunta delle parti in tal senso.
6.1. Si aggiunga che, sebbene il padre sia stato dichiarato invalido al 100%, tale invalidità (che comporta un'emiparesi del corpo e un lieve deficit mentale – docc. 2, 3 e 4 di parte resistente) non pare inficiare la capacità di di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, CP_1
limitando unicamente le sue concrete capacità di accudimento: come dichiarato dallo stesso resistente, infatti, egli necessita di essere assistito nella gestione dei minori non potendo attendervi in autonomia
(cfr. pag. 6 della memoria di costituzione e dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero da CP_1 all'udienza del 20.11.2024).
7. Anche sul collocamento si registra la concorde volontà delle parti, che chiedono entrambe che questo sia previsto presso la madre: la domanda è meritevole di accoglimento sia in ragione delle riconosciute difficoltà da parte di di occuparsi concretamente dei minori, sia in ragione CP_1 dell'opportunità di dare continuità a una situazione di fatto consolidatasi da oltre due anni, ossia sin dalla cessazione della convivenza.
8. Le uniche questioni controverse riguardano, quindi, la disciplina del diritto di visita del padre ai minori, che la madre vorrebbe venisse esercitato in Trentino, mentre il padre auspica un'alternanza fra visite presso il luogo di residenza dei minori e visite a Rimini, e la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli.
9. Quanto al primo profilo (visite padre-figli), va tenuto presente che, come già osservato, è lo stesso resistente ad ammettere di non essere autonomo nella gestione dei minori stante le proprie condizioni di salute e di non poterli quindi tenere con sé per il pernottamento;
pernottamento che, in ogni caso, non potrebbe immediatamente essere previsto per , che ha tre anni e non ha ancora costruito CP_2
un solido un legame con il genitore, con il quale ha convissuto solo durante il primo anno di vita. La necessità di assistenza del padre durante le visite risulta confermata anche dall'educatrice che ha pagina5 di 11 assistito agli incontri padre-figlio, in occasione dei quali è capitato che il resistente esprimesse stanchezza, giungendo persino a ipotizzare un'interruzione anticipata dell'incontro (poi in concreto non verificatasi grazie alla possibilità offertagli di stendersi e riposare - cfr. report della visita del
14.03.2025 allegata alla relazione integrativa depositata il 19.05.2025).
9.1. A fronte di tale dato oggettivo, per ipotizzare delle visite presso il padre a Rimini/Bologna due sono le soluzioni astrattamente prospettabili, ma entrambe insoddisfacenti.
9.1.1. La prima è quella di gravare , non solo degli oneri del viaggio - circostanza di per Parte_1
sé non ostativa- ma anche dell'assistenza del padre durante tutta la durata della visita: tale soluzione, se certo potrebbe essere raggiunta in via di accordo, non pare possa essere imposta, sia perché lesiva della libertà personale e del diritto di autodeterminazione della ricorrente, sia perché iniqua, dal momento che finirebbe per appesantire ulteriormente gli oneri di cura e accudimento dei figli già gravanti sulla madre in via assolutamente prevalente.
9.1.2. La seconda soluzione è quella di individuare una persona presso il padre che possa assisterlo durante le visite ai figli e ospitarli durante ogni visita: ebbene tale soluzione, se in astratto potrebbe essere praticabile, in concreto non lo è perché, benché il resistente affermi genericamente di poter contare sul supporto dei propri familiari durante la permanenza dei figli a Rimini, nel corso dell'intero giudizio non è però stato in grado di individuare con certezza la persona che sarebbe disposta ad assumere tale impegno, rendendo di fatto impossibile per il Tribunale valutare la rispondenza, in concreto, di una simile soluzione all'interesse dei minori (oltretutto ancora molto piccoli). ha CP_1
anche fatto riferimento alla possibilità di assumere una babysitter, tuttavia - oltre alle perplessità che una simile soluzione suscita in punto di sostenibilità economica per le parti, considerate le modeste condizioni economiche di entrambe e, in particolare, del padre, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e le cui uniche entrate dovrebbero essere la propria pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento - tale soluzione appare poco rispondente al benessere dei due bimbi, i quali, per vedere qualche ora il genitore, a Rimini o a Bologna, dovrebbero poi trascorrere la restante parte del fine settimana e i relativi pernottamenti con una persona con la quale non hanno alcun legame.
9.2. Alla luce di luce di tali considerazioni, quindi, non può che confermarsi la disciplina del diritto di visita padre-figli stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti, prevedendo che sia il padre a spostarsi, almeno una volta al mese, per venirli a trovare in Trentino, per due giornate consecutive, assistito dal servizio sociale con il compito di:
- coadiuvarlo nella gestione dei minori;
- favorire e sostenere l'instaurazione del rapporto fra e il padre. CP_2
9.3. La previsione di visite mensili in Trentino da parte del resistente appare compatibile con le sue condizioni di salute: pur non volendo sottovalutare le difficoltà, pratiche ed economiche, che costui pagina6 di 11 incontra nell'affrontare lunghi viaggi, va tuttavia tenuto presente che egli stesso inizialmente si era detto disponibile a venire in Trentino per visitare i figli una volta al mese, ma tale disponibilità è venuta via via meno nel corso del giudizio, in assenza di alcun comprovato peggioramento delle proprie condizioni di salute;
l'impossibilità per di svolgere lunghi viaggi, oltre a non risultare CP_1
da alcun documento ufficiale (nel certificato medico del 24.02.2025, infatti, i lunghi viaggi sono semplicemente sconsigliati), è plasticamente smentita da quanto costui ha candidamente ammesso all'udienza del 22.05.2025, ossia di essersi recato a Roma il 07.05.2025 per assistere alle elezioni pontificie.
9.3.1. Sul punto non ci si può esimere dal censurare il comportamento paterno, che nel mese di aprile e maggio ha arbitrariamente sospeso gli incontri ai figli, certamente determinando in loro disorientamento e frustrazione, ma non ha trovato alcuna difficoltà a recarsi a Roma per diletto.
9.3.2. Censurabili sono anche le modalità con cui ha interrotto le visite, ossia senza fornire CP_1
alcuna adeguata e tempestiva spiegazione: dalla lettura della corrispondenza allegata alla relazione integrativa del 19.05.2025, infatti, si ricava che il resistente, a fronte dell'e-mail della coordinatrice dott.ssa del 01.04.2025, con la quale si chiedeva conferma circa la Persona_2
calendarizzazione dei successivi incontri, non ha mai risposto (a differenza della madre che ha confermato la sua disponibilità con e-mail del 14.04.2025) e solo in data 09.05.2025, quindi oltre un mese dopo e solo in seguito a svariati solleciti, suo fratello si è premurato di inviare Controparte_3
comunicazione nella quale, peraltro, si limitava a fare un generico riferimento all'impossibilità del fratello “a fare il viaggio” e alla prossimità dell'udienza del 22.05.2025.
9.3.3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, vi è ragione di pensare che l'improvvisa impossibilità di di recarsi in Trentino, neppure per quell'unica volta al mese prevista, sia frutto, più che di CP_1
una reale difficoltà, di una precisa scelta funzionale unicamente a ottenere la modifica di un diritto di visita non gradito per così come articolato nei provvedimenti temporanei e urgenti;
tanto più che in sede di precisazione egli non nega la sua disponibilità a venire a visitare i figli in Trentino, ma a condizione che una volta ogni due mesi sia la madre a scendere e permanere a Rimini (“Parte resistente si riporta alle note di trattazione scritta dell'11.04.2025 in cui chiedeva che il padre possa esercitare il diritto e dovere di visita a Rimini e in parziale modifica di queste conclusioni chiede che
venga accompagnata dalla madre a Rimini anziché una volta al mese una volta ogni due mesi;
Pt_2 rappresenta la disponibilità del proprio assistito a vedere la figlia a Bologna” – cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
9.3.4. Infine, va evidenziato che a fronte della crescita dei minori, e quindi con il raggiungimento di una loro maggior autonomia, il diritto di visita padre-figli potrà essere rimodulato.
pagina7 di 11 9.4. All'udienza del 22.05.2025 è stato raggiunto un parziale accordo in ordine a vacanze estive e
Natalizie, che merita di essere qui recepito: si prevede pertanto che faccia visita al padre CP_4
a Rimini per almeno una settimana durante il periodo di sospensione scolastica estiva, oltre che una settimana durante le festività natalizie, allorché sia garantita l'ospitalità, per tutto il periodo di permanenza della bambina, da parte di un familiare del signor concordemente individuato da CP_1
entrambi i genitori;
viaggi per e da Rimini saranno a carico della madre. Al raggiungimento dei cinque anni di IA costui potrà trascorrere i medesimi periodi assieme alla sorella;
la permanenza dei bambini a Rimini avverrà in ogni caso nel rispetto delle loro esigenze. I genitori si impegnano a individuare il familiare che ospiterà i minori e a concordare i periodi di permanenza a Rimini dei bambini entro il 31 maggio di ogni anno quanto alla permanenza estiva ed entro il 31 ottobre di ogni anno quanto al periodo natalizio.
9.5. avrà inoltre il diritto-dovere di videochiamare i figli tre volte a settimana, fra le ore 18.00 CP_1
e le ore 19.00, ovvero in diverso orario concordato fra i genitori con l'eventuale supporto del servizio sociale.
10. Passando a esaminare l'ulteriore questione controversa, ossia quella relativa alla misura del mantenimento dei minori, vanno presi in considerazione i seguenti elementi:
- l'età dei bambini, di quasi sei e tre anni;
- il collocamento prevalente dei minori presso la madre, la quale è quindi genitrice gravata in via assolutamente prevalente dagli oneri di cura e accudimento dei figli (ancora molto piccoli e dunque bisognosi di molte attenzioni), considerata anche la lontananza paterna e, purtroppo, la sua invalidità; proprio in ragione di tali oneri di cura e accudimento la capacità lavorativa e reddituale della donna, certamente sussistente, è ridotta in misura rilevante;
- la condizione economico-patrimoniale della madre, la quale nelle more del giudizio è stata assunta da (doc. 29 di parte ricorrente), con contratto di lavoro a Parte_3
tempo determinato, da aprile a settembre 2025, con orario part-time di 24 ore settimanali con mansioni di assistente domiciliare;
dal contratto risulta una busta paga lorda pari a € 1.648,59 mensili che equivarrà, verosimilmente, a € 1.000-1.100 netti: tanto si desume dal totale delle competenze indicato nella prima busta paga ricevuta (doc. 30 di parte ricorrente); dalla documentazione depositata da controparte risulta inoltre che la donna vende vestiario, calzature, bigiotteria e accessori on-line, ma i proventi di tale attività sono tuttavia rimasti ignoti, non avendo ella offerto alcuna documentazione sul punto (docc. da 1 a 5 allegati alla memoria depositata il 08.11.2024 da parte resistente); vive assieme al compagno in appartamento da questi condotto in locazione ed Parte_1
è comproprietaria, assieme alla madre e al fratello, di un immobile a Lucisano (CE) dichiarato inagibile (doc. 17 di parte ricorrente) e con valore dichiarato in sede di successione pari a circa €
pagina8 di 11 13.000. In morte al padre, , deceduto 10.04.2019, la ricorrente ha ereditato le Persona_3 seguenti somme: € 1.118,16 a titolo di competenze di fine rapporto per la quota spettante alla figlia
(doc. 22), € 18.621,78 per la polizza vita stipulata da e di cui era beneficiaria la Persona_3
donna (doc. 23); € 6.326 quale liquidazione del Fondo Pensione Complementare a cui aveva aderito il padre (doc. 24); € 680,19 quale quota a lei spettante a seguito di divisione dell'importo complessivo di € 2.720,79 tra gli eredi legittimi dell'assicurato (doc. 25), il tutto per complessivi € 25.628, che la ricorrente ha investito in un piano di risparmio aperto presso e alimentato con CP_5 versamenti periodici di circa € 50 (doc. 26 di parte ricorrente);
- la condizione economico-patrimoniale del padre che, invalido al 100%, può contare su un'entrata di soli € 1.260 mensili circa (fra assegno di cura e pensione di invalidità) e sul supporto della propria famiglia tanto pratico, quanto economico (come risulta dalle stesse allegazioni del resistente); egli vive presso l'albergo del fratello e non è quindi gravato da canoni di locazione, ma è onerato delle spese che mensilmente deve sostenere per incontrare i figli in Trentino.
10.1. Alla luce di tali elementi si reputa congruo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 a figlio); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese.
10.2. Le spese straordinarie necessarie per i minori saranno invece sostenute integralmente dalla madre e ciò in ragione dell'impossibilità per stante la sua invalidità, di modificare le proprie CP_1
entrate: coerentemente a tale limitazione, quindi, si ritiene che anche il contributo su di lui gravante per il mantenimento dei figli debba essere previsto in misura fissa e invariabile (salva modifica giudiziale). Tale soluzione, peraltro, appare proporzionata alle condizioni economico-patrimoniale della madre e dunque idonea a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita.
10.3. Riconosce alla madre il diritto di percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, oltre che il diritto a fruire al 100% dei benefici fiscali per i figli a carico.
11. Va infine esaminata la richiesta formulata ex art. 89 c.p.c. da parte ricorrente, formulata nel preverbale dell'udienza del 22.05.2025 e ribadita in quella sede, di ordinare la cancellazione della frase contenuta alle pagine 8 e 9 delle note di trattazione scritta dell'11.04.2025 del seguente tenore:
“Ad oggi le difese della ricorrente sono unicamente strumentali ad infangare l'immagine di questo padre al fine di versare confusione in atti e a verbale ed evitare di disquisire delle cospicue entrate della sig.ra che senza lavorare ha risorse mensili nette dichiarate per ben 1.600,00 euro, Parte_1 maggiori a quelle di un lavoratore italiano medio”.
pagina9 di 11 11.1. La richiesta non è meritevole di accoglimento, trattandosi di frase che, per quanto animosa, non trascende i limiti della continenza e non appare offensiva della professionalità del difensore di controparte.
12. Si dà atto che non si è proceduto all'ascolto dei minori in ragione della loro tenera età.
13. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, sia in ragione della oggettiva difficoltà a individuare una soluzione soddisfacente e funzionale al diritto di visita padre-figli, sia in ragione del fatto che, sotto il profilo economico, in sede di precisazione delle conclusioni le posizioni delle parti erano poco distanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. DISPONE l'affidamento dei figli minori e in via condivisa a entrambi i Pt_2 CP_2 genitori, mantenendo l'attuale collocamento e residenza presso la madre;
per effetto dell'affidamento condiviso i genitori dovranno condividere ed assumere di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre ai figli come segue: vedrà i figli CP_1
almeno una volta al mese in Trentino, per due giornate consecutive, assistito dal servizio sociale con il compito di:
a. coadiuvarlo nella gestione dei minori;
b. favorire e sostenere l'instaurazione del rapporto fra e il padre. CP_2
farà visita al padre a Rimini per almeno una settimana durante il periodo di CP_4
sospensione scolastica estiva, oltre a settimana durante le festività natalizie, allorché sia garantita l'ospitalità, per tutto il periodo di permanenza della bambina, da parte di un familiare del signor concordemente individuato da entrambi i genitori;
viaggi per e da Rimini CP_1
saranno a carico della madre. Al raggiungimento dei cinque anni di IA costui potrà trascorrere i medesimi periodi assieme alla sorella;
la permanenza dei bambini a Rimini avverrà in ogni caso nel rispetto delle loro esigenze.
I genitori si impegnano a individuare il familiare che ospiterà i minori e a concordare i periodi di permanenza a Rimini dei bambini entro il 31 maggio di ogni anno quanto alla permanenza estiva ed entro il 31 ottobre di ogni anno quanto al periodo natalizio.
pagina10 di 11 3. DISPONE che il padre videochiami i figli tre volte a settimana, fra le ore 18.00 e le ore 19.00, ovvero in diverso orario concordato fra i genitori con l'eventuale supporto del servizio sociale;
4. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli pari ad € 400,00 mensili complessivo (€ 200,00 mensili a figlio); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
5. PONE a carico della madre, , il 100% delle spese straordinarie per la cui Parte_1
individuazione si farà riferimento alle linee guida del C.N.F.;
6. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli e il diritto a fruire al 100% dei benefici fiscali per i figli a carico;
7. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 421 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 13.06.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Claudio Malfer ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Riva del Garda (TN), v.le Damiano Chiesa n. 5;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.11.1989 e residente a [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Cristina Giordani ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Bologna (BO), via Marsala n. 31;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 11 Parte ricorrente: “…si richiama alle conclusioni rassegnate in ricorso, aderendo alla proposta conciliativa formulata dalla giudice sia per quanto riguarda la disciplina delle visite padre-figli, con specifica richiesta di dare mandato al servizio sociale di monitorare e assistere per almeno un anno le parti in causa, sia per quanto riguarda l'aspetto economico del mantenimento, chiedendo la conferma degli attuali provvedimenti, oltre alla rifusione delle spese di causa” (cfr. verbale del
22.05.2025);
Parte resistente: “…si riporta alle note di trattazione scritta dell'11.04.2025 in cui chiedeva che il padre possa esercitare il diritto e dovere di visita a Rimini e in parziale modifica di queste conclusioni chiede che venga accompagnata dalla madre a Rimini anziché una volta al mese, una volta Pt_2
ogni due mesi;
rappresenta la disponibilità del proprio assistito a vedere la figlia a Bologna.
Per quanto riguarda il soggiorno estivo e le vacanze natalizie accoglie la proposta conciliativa formulata dalla giudice [all'udienza del 22.05.2025 – n.d.r.]; per quanto riguarda il profilo economico si riporta alle note di trattazione, chiedendo che venga statuito un assegno omnicomprensivo di € 350,00.” (cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede accolga il ricorso” (cfr. atto del
27.05.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 13.06.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati, a Rovereto, rispettivamente il 15.08.2019 e il 09.04.2022, e riconosciuti da entrambi i Pt_2 CP_2
genitori e attualmente di quasi sei e tre anni (docc. 3 di parte ricorrente);
- che successivamente alla cessazione della convivenza fra le parti, avvenuta il 14.02.2023, con il consenso del padre ella è ritornata a vivere in Trentino assieme ai figli, dopo una breve parentesi in cui la coppia ha convissuto a Rimini presso un alloggio messo a disposizione dalla famiglia del resistente, caratterizzata da una crescente ostilità della famiglia nei suoi confronti e dalla CP_1 tendenza dei fratelli del resistente a sostituirsi a quest'ultimo nelle decisioni riguardanti i figli oltre che sfociata in spiacevoli episodi di minacce ai danni di;
attualmente ella vive assieme ai Parte_1
figli presso l'abitazione condotta in locazione dal nuovo compagno ( a Ledro (doc. Persona_1
4 di parte ricorrente);
- che i minori, nonostante il trasferimento, hanno intrattenuto un rapporto costante con il padre, ancorché quest'ultimo non abbia sempre rispettato gli accordi presi (es. vacanze di Natale 2023, costui avrebbe riportato i figli dopo soli tre giorni anziché tenerli per una settimana);
pagina2 di 11 - che, dal punto di vista economico-patrimoniale, a seguito del grave incidente avuto il CP_1
12.07.2021, è stato dichiarato invalido al lavoro al 100% e percepisce la pensione di invalidità; egli vive a Rimini in un alloggio messo a disposizione da uno dei suoi fratelli;
la ricorrente, in ragione della necessità di accudire il compagno (a seguito dell'incidente) e della gravidanza in corso (nel frattempo scoperta), da settembre 2021 non ha più lavorato fino amarzo 2024, momento in cui ha svolto diversi impieghi, tutti a tempo determinato e parziale;
è comproprietaria di un immobile a
Napoli ricevuto in eredità in morte al padre e percepisce l'AUU per € 114 mensili e l'AUP per € 280 mensili.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidare i minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso di lei;
- di disciplinare il diritto di visita del padre (da esercitare secondo accordi con la madre e comunque almeno due volte al mese, oltre a periodi di più giorni consecutivi da concordare di volta in volta fra i genitori, con congruo anticipo e tenendo conto delle esigenze dei minori e dei genitori);
- di porre a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun Controparte_1 figlio pari a € 300,00 mensili (per complessivi € 600,00), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio in caso di opposizione.
1.2. In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha ridimensionato la propria richiesta economica in punto di mantenimento, insistendo per la conferma di quanto stabilito nei provvedimenti temporanei e urgenti (€ 300,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie a carico del padre).
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.10.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1
il quale:
[...]
- ha allegato che la ricorrente tenderebbe a ostacolare le sue viste ai figli, sia omettendo di condurli presso di lui, sia non consentendogli, in talune occasioni, di far loro visita in Trentino;
- ha fatto presente di avere oggettiva difficoltà ad affrontare il viaggio di 350 km per recarsi in
Trentino per visitare i figli, sia in ragione delle proprie condizioni di salute (emiparesi e lieve deficit mentale), sia in ragione della necessità di avere un accompagnatore con sé che lo possa coadiuvare nella gestione dei minori ancora molto piccoli, sia, infine, per ragioni economiche;
molto più agevole e meno costoso sarebbe invece per la ricorrente recarsi a Rimini presso di lui, ove godrebbe di alloggio pagina3 di 11 gratuito messole a disposizione dal propri familiari (una delle strutture ricettive di cui è titolare la famiglia;
CP_1
- ha evidenziato l'eccessività del contributo chiesto dalla madre per il mantenimento dei due figli, essendo egli invalido al 100% e percependo unicamente a € 1.266 mensili (pari alla somma di pensione di invalidità, per € 700,00 mensili, e indennità di accompagnamento); l'assegno richiesto dalla madre eccederebbe inoltre le esigenze dei minori;
- ha segnalato, inoltre, come goda di piena capacità lavorativa e di una rete familiare in Parte_1
grado di coadiuvarla nella gestione dei figli, di talché ben potrebbe reperire un'attività lavorativa a tempo pieno;
ella, inoltre, svolgerebbe attività di vendita on-line di vestiario usato con entrate sconosciute.
2.1. Tanto chiarito, chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre;
- di disciplinare il proprio diritto di visita, prevedendo che egli possa tenere con sé i figli previo congruo preavviso, oltre a due fine settimana al mese: uno presso di sé (mettendo a disposizione della madre e dei figli un alloggio in albergo o in altra residenza di proprietà della propria famiglia) e uno in Trentino, unitamente all'assistenza di una babysitter che lo possa coadiuvare nella gestione dei due minori;
- di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili complessivi;
- di riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di compensare le spese del giudizio.
2.2. In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente ha modificato le proprie richieste in punto di diritto di visita, chiedendo che venga accompagnata dalla madre a Rimini anziché una Pt_2
volta al mese, una volta ogni due, e in punto mantenimento, chiedendo che venga posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 350,00 omnia, lasciando a carico della madre il
100% delle spese straordinarie.
3. Con ordinanza del 21.11.2024 la giudice delegata ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti prevedendo:
- l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- che il padre veda i figli una volta al mese in Trentino, per due giornate consecutive, assistito dal servizio sociale e li possa videochiamare tre volte a settimana;
pagina4 di 11 - che il padre versi, per il mantenimento ordinario dei minori, € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il diritto della madre a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione e, tentata senza esito la conciliazione all'udienza del 22.05.2025, è stata rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5. Con atto depositato il 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Tanto premesso, quanto alla questione dell'affidamento dei minori, non si ravvisano ragioni per disattendere il principio generale, ricavabile a contrario dall'art. 337 ter c.c., dell'affidamento condiviso, vista e considerata altresì la richiesta congiunta delle parti in tal senso.
6.1. Si aggiunga che, sebbene il padre sia stato dichiarato invalido al 100%, tale invalidità (che comporta un'emiparesi del corpo e un lieve deficit mentale – docc. 2, 3 e 4 di parte resistente) non pare inficiare la capacità di di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, CP_1
limitando unicamente le sue concrete capacità di accudimento: come dichiarato dallo stesso resistente, infatti, egli necessita di essere assistito nella gestione dei minori non potendo attendervi in autonomia
(cfr. pag. 6 della memoria di costituzione e dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero da CP_1 all'udienza del 20.11.2024).
7. Anche sul collocamento si registra la concorde volontà delle parti, che chiedono entrambe che questo sia previsto presso la madre: la domanda è meritevole di accoglimento sia in ragione delle riconosciute difficoltà da parte di di occuparsi concretamente dei minori, sia in ragione CP_1 dell'opportunità di dare continuità a una situazione di fatto consolidatasi da oltre due anni, ossia sin dalla cessazione della convivenza.
8. Le uniche questioni controverse riguardano, quindi, la disciplina del diritto di visita del padre ai minori, che la madre vorrebbe venisse esercitato in Trentino, mentre il padre auspica un'alternanza fra visite presso il luogo di residenza dei minori e visite a Rimini, e la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli.
9. Quanto al primo profilo (visite padre-figli), va tenuto presente che, come già osservato, è lo stesso resistente ad ammettere di non essere autonomo nella gestione dei minori stante le proprie condizioni di salute e di non poterli quindi tenere con sé per il pernottamento;
pernottamento che, in ogni caso, non potrebbe immediatamente essere previsto per , che ha tre anni e non ha ancora costruito CP_2
un solido un legame con il genitore, con il quale ha convissuto solo durante il primo anno di vita. La necessità di assistenza del padre durante le visite risulta confermata anche dall'educatrice che ha pagina5 di 11 assistito agli incontri padre-figlio, in occasione dei quali è capitato che il resistente esprimesse stanchezza, giungendo persino a ipotizzare un'interruzione anticipata dell'incontro (poi in concreto non verificatasi grazie alla possibilità offertagli di stendersi e riposare - cfr. report della visita del
14.03.2025 allegata alla relazione integrativa depositata il 19.05.2025).
9.1. A fronte di tale dato oggettivo, per ipotizzare delle visite presso il padre a Rimini/Bologna due sono le soluzioni astrattamente prospettabili, ma entrambe insoddisfacenti.
9.1.1. La prima è quella di gravare , non solo degli oneri del viaggio - circostanza di per Parte_1
sé non ostativa- ma anche dell'assistenza del padre durante tutta la durata della visita: tale soluzione, se certo potrebbe essere raggiunta in via di accordo, non pare possa essere imposta, sia perché lesiva della libertà personale e del diritto di autodeterminazione della ricorrente, sia perché iniqua, dal momento che finirebbe per appesantire ulteriormente gli oneri di cura e accudimento dei figli già gravanti sulla madre in via assolutamente prevalente.
9.1.2. La seconda soluzione è quella di individuare una persona presso il padre che possa assisterlo durante le visite ai figli e ospitarli durante ogni visita: ebbene tale soluzione, se in astratto potrebbe essere praticabile, in concreto non lo è perché, benché il resistente affermi genericamente di poter contare sul supporto dei propri familiari durante la permanenza dei figli a Rimini, nel corso dell'intero giudizio non è però stato in grado di individuare con certezza la persona che sarebbe disposta ad assumere tale impegno, rendendo di fatto impossibile per il Tribunale valutare la rispondenza, in concreto, di una simile soluzione all'interesse dei minori (oltretutto ancora molto piccoli). ha CP_1
anche fatto riferimento alla possibilità di assumere una babysitter, tuttavia - oltre alle perplessità che una simile soluzione suscita in punto di sostenibilità economica per le parti, considerate le modeste condizioni economiche di entrambe e, in particolare, del padre, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e le cui uniche entrate dovrebbero essere la propria pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento - tale soluzione appare poco rispondente al benessere dei due bimbi, i quali, per vedere qualche ora il genitore, a Rimini o a Bologna, dovrebbero poi trascorrere la restante parte del fine settimana e i relativi pernottamenti con una persona con la quale non hanno alcun legame.
9.2. Alla luce di luce di tali considerazioni, quindi, non può che confermarsi la disciplina del diritto di visita padre-figli stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti, prevedendo che sia il padre a spostarsi, almeno una volta al mese, per venirli a trovare in Trentino, per due giornate consecutive, assistito dal servizio sociale con il compito di:
- coadiuvarlo nella gestione dei minori;
- favorire e sostenere l'instaurazione del rapporto fra e il padre. CP_2
9.3. La previsione di visite mensili in Trentino da parte del resistente appare compatibile con le sue condizioni di salute: pur non volendo sottovalutare le difficoltà, pratiche ed economiche, che costui pagina6 di 11 incontra nell'affrontare lunghi viaggi, va tuttavia tenuto presente che egli stesso inizialmente si era detto disponibile a venire in Trentino per visitare i figli una volta al mese, ma tale disponibilità è venuta via via meno nel corso del giudizio, in assenza di alcun comprovato peggioramento delle proprie condizioni di salute;
l'impossibilità per di svolgere lunghi viaggi, oltre a non risultare CP_1
da alcun documento ufficiale (nel certificato medico del 24.02.2025, infatti, i lunghi viaggi sono semplicemente sconsigliati), è plasticamente smentita da quanto costui ha candidamente ammesso all'udienza del 22.05.2025, ossia di essersi recato a Roma il 07.05.2025 per assistere alle elezioni pontificie.
9.3.1. Sul punto non ci si può esimere dal censurare il comportamento paterno, che nel mese di aprile e maggio ha arbitrariamente sospeso gli incontri ai figli, certamente determinando in loro disorientamento e frustrazione, ma non ha trovato alcuna difficoltà a recarsi a Roma per diletto.
9.3.2. Censurabili sono anche le modalità con cui ha interrotto le visite, ossia senza fornire CP_1
alcuna adeguata e tempestiva spiegazione: dalla lettura della corrispondenza allegata alla relazione integrativa del 19.05.2025, infatti, si ricava che il resistente, a fronte dell'e-mail della coordinatrice dott.ssa del 01.04.2025, con la quale si chiedeva conferma circa la Persona_2
calendarizzazione dei successivi incontri, non ha mai risposto (a differenza della madre che ha confermato la sua disponibilità con e-mail del 14.04.2025) e solo in data 09.05.2025, quindi oltre un mese dopo e solo in seguito a svariati solleciti, suo fratello si è premurato di inviare Controparte_3
comunicazione nella quale, peraltro, si limitava a fare un generico riferimento all'impossibilità del fratello “a fare il viaggio” e alla prossimità dell'udienza del 22.05.2025.
9.3.3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, vi è ragione di pensare che l'improvvisa impossibilità di di recarsi in Trentino, neppure per quell'unica volta al mese prevista, sia frutto, più che di CP_1
una reale difficoltà, di una precisa scelta funzionale unicamente a ottenere la modifica di un diritto di visita non gradito per così come articolato nei provvedimenti temporanei e urgenti;
tanto più che in sede di precisazione egli non nega la sua disponibilità a venire a visitare i figli in Trentino, ma a condizione che una volta ogni due mesi sia la madre a scendere e permanere a Rimini (“Parte resistente si riporta alle note di trattazione scritta dell'11.04.2025 in cui chiedeva che il padre possa esercitare il diritto e dovere di visita a Rimini e in parziale modifica di queste conclusioni chiede che
venga accompagnata dalla madre a Rimini anziché una volta al mese una volta ogni due mesi;
Pt_2 rappresenta la disponibilità del proprio assistito a vedere la figlia a Bologna” – cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
9.3.4. Infine, va evidenziato che a fronte della crescita dei minori, e quindi con il raggiungimento di una loro maggior autonomia, il diritto di visita padre-figli potrà essere rimodulato.
pagina7 di 11 9.4. All'udienza del 22.05.2025 è stato raggiunto un parziale accordo in ordine a vacanze estive e
Natalizie, che merita di essere qui recepito: si prevede pertanto che faccia visita al padre CP_4
a Rimini per almeno una settimana durante il periodo di sospensione scolastica estiva, oltre che una settimana durante le festività natalizie, allorché sia garantita l'ospitalità, per tutto il periodo di permanenza della bambina, da parte di un familiare del signor concordemente individuato da CP_1
entrambi i genitori;
viaggi per e da Rimini saranno a carico della madre. Al raggiungimento dei cinque anni di IA costui potrà trascorrere i medesimi periodi assieme alla sorella;
la permanenza dei bambini a Rimini avverrà in ogni caso nel rispetto delle loro esigenze. I genitori si impegnano a individuare il familiare che ospiterà i minori e a concordare i periodi di permanenza a Rimini dei bambini entro il 31 maggio di ogni anno quanto alla permanenza estiva ed entro il 31 ottobre di ogni anno quanto al periodo natalizio.
9.5. avrà inoltre il diritto-dovere di videochiamare i figli tre volte a settimana, fra le ore 18.00 CP_1
e le ore 19.00, ovvero in diverso orario concordato fra i genitori con l'eventuale supporto del servizio sociale.
10. Passando a esaminare l'ulteriore questione controversa, ossia quella relativa alla misura del mantenimento dei minori, vanno presi in considerazione i seguenti elementi:
- l'età dei bambini, di quasi sei e tre anni;
- il collocamento prevalente dei minori presso la madre, la quale è quindi genitrice gravata in via assolutamente prevalente dagli oneri di cura e accudimento dei figli (ancora molto piccoli e dunque bisognosi di molte attenzioni), considerata anche la lontananza paterna e, purtroppo, la sua invalidità; proprio in ragione di tali oneri di cura e accudimento la capacità lavorativa e reddituale della donna, certamente sussistente, è ridotta in misura rilevante;
- la condizione economico-patrimoniale della madre, la quale nelle more del giudizio è stata assunta da (doc. 29 di parte ricorrente), con contratto di lavoro a Parte_3
tempo determinato, da aprile a settembre 2025, con orario part-time di 24 ore settimanali con mansioni di assistente domiciliare;
dal contratto risulta una busta paga lorda pari a € 1.648,59 mensili che equivarrà, verosimilmente, a € 1.000-1.100 netti: tanto si desume dal totale delle competenze indicato nella prima busta paga ricevuta (doc. 30 di parte ricorrente); dalla documentazione depositata da controparte risulta inoltre che la donna vende vestiario, calzature, bigiotteria e accessori on-line, ma i proventi di tale attività sono tuttavia rimasti ignoti, non avendo ella offerto alcuna documentazione sul punto (docc. da 1 a 5 allegati alla memoria depositata il 08.11.2024 da parte resistente); vive assieme al compagno in appartamento da questi condotto in locazione ed Parte_1
è comproprietaria, assieme alla madre e al fratello, di un immobile a Lucisano (CE) dichiarato inagibile (doc. 17 di parte ricorrente) e con valore dichiarato in sede di successione pari a circa €
pagina8 di 11 13.000. In morte al padre, , deceduto 10.04.2019, la ricorrente ha ereditato le Persona_3 seguenti somme: € 1.118,16 a titolo di competenze di fine rapporto per la quota spettante alla figlia
(doc. 22), € 18.621,78 per la polizza vita stipulata da e di cui era beneficiaria la Persona_3
donna (doc. 23); € 6.326 quale liquidazione del Fondo Pensione Complementare a cui aveva aderito il padre (doc. 24); € 680,19 quale quota a lei spettante a seguito di divisione dell'importo complessivo di € 2.720,79 tra gli eredi legittimi dell'assicurato (doc. 25), il tutto per complessivi € 25.628, che la ricorrente ha investito in un piano di risparmio aperto presso e alimentato con CP_5 versamenti periodici di circa € 50 (doc. 26 di parte ricorrente);
- la condizione economico-patrimoniale del padre che, invalido al 100%, può contare su un'entrata di soli € 1.260 mensili circa (fra assegno di cura e pensione di invalidità) e sul supporto della propria famiglia tanto pratico, quanto economico (come risulta dalle stesse allegazioni del resistente); egli vive presso l'albergo del fratello e non è quindi gravato da canoni di locazione, ma è onerato delle spese che mensilmente deve sostenere per incontrare i figli in Trentino.
10.1. Alla luce di tali elementi si reputa congruo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 a figlio); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese.
10.2. Le spese straordinarie necessarie per i minori saranno invece sostenute integralmente dalla madre e ciò in ragione dell'impossibilità per stante la sua invalidità, di modificare le proprie CP_1
entrate: coerentemente a tale limitazione, quindi, si ritiene che anche il contributo su di lui gravante per il mantenimento dei figli debba essere previsto in misura fissa e invariabile (salva modifica giudiziale). Tale soluzione, peraltro, appare proporzionata alle condizioni economico-patrimoniale della madre e dunque idonea a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita.
10.3. Riconosce alla madre il diritto di percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, oltre che il diritto a fruire al 100% dei benefici fiscali per i figli a carico.
11. Va infine esaminata la richiesta formulata ex art. 89 c.p.c. da parte ricorrente, formulata nel preverbale dell'udienza del 22.05.2025 e ribadita in quella sede, di ordinare la cancellazione della frase contenuta alle pagine 8 e 9 delle note di trattazione scritta dell'11.04.2025 del seguente tenore:
“Ad oggi le difese della ricorrente sono unicamente strumentali ad infangare l'immagine di questo padre al fine di versare confusione in atti e a verbale ed evitare di disquisire delle cospicue entrate della sig.ra che senza lavorare ha risorse mensili nette dichiarate per ben 1.600,00 euro, Parte_1 maggiori a quelle di un lavoratore italiano medio”.
pagina9 di 11 11.1. La richiesta non è meritevole di accoglimento, trattandosi di frase che, per quanto animosa, non trascende i limiti della continenza e non appare offensiva della professionalità del difensore di controparte.
12. Si dà atto che non si è proceduto all'ascolto dei minori in ragione della loro tenera età.
13. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, sia in ragione della oggettiva difficoltà a individuare una soluzione soddisfacente e funzionale al diritto di visita padre-figli, sia in ragione del fatto che, sotto il profilo economico, in sede di precisazione delle conclusioni le posizioni delle parti erano poco distanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. DISPONE l'affidamento dei figli minori e in via condivisa a entrambi i Pt_2 CP_2 genitori, mantenendo l'attuale collocamento e residenza presso la madre;
per effetto dell'affidamento condiviso i genitori dovranno condividere ed assumere di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre ai figli come segue: vedrà i figli CP_1
almeno una volta al mese in Trentino, per due giornate consecutive, assistito dal servizio sociale con il compito di:
a. coadiuvarlo nella gestione dei minori;
b. favorire e sostenere l'instaurazione del rapporto fra e il padre. CP_2
farà visita al padre a Rimini per almeno una settimana durante il periodo di CP_4
sospensione scolastica estiva, oltre a settimana durante le festività natalizie, allorché sia garantita l'ospitalità, per tutto il periodo di permanenza della bambina, da parte di un familiare del signor concordemente individuato da entrambi i genitori;
viaggi per e da Rimini CP_1
saranno a carico della madre. Al raggiungimento dei cinque anni di IA costui potrà trascorrere i medesimi periodi assieme alla sorella;
la permanenza dei bambini a Rimini avverrà in ogni caso nel rispetto delle loro esigenze.
I genitori si impegnano a individuare il familiare che ospiterà i minori e a concordare i periodi di permanenza a Rimini dei bambini entro il 31 maggio di ogni anno quanto alla permanenza estiva ed entro il 31 ottobre di ogni anno quanto al periodo natalizio.
pagina10 di 11 3. DISPONE che il padre videochiami i figli tre volte a settimana, fra le ore 18.00 e le ore 19.00, ovvero in diverso orario concordato fra i genitori con l'eventuale supporto del servizio sociale;
4. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli pari ad € 400,00 mensili complessivo (€ 200,00 mensili a figlio); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
5. PONE a carico della madre, , il 100% delle spese straordinarie per la cui Parte_1
individuazione si farà riferimento alle linee guida del C.N.F.;
6. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli e il diritto a fruire al 100% dei benefici fiscali per i figli a carico;
7. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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