Art. 55.
Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255 , costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera piu' opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.
Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255 , costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera piu' opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.