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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14734/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
Parte_2
Parte_3
PARTE CONVENUTA
Oggi 10.4.2025 ad ore 13 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. BONINI VANIA per l'attrice l'avv. ROMBOLA' ALESSANDRO per anche quale erede di CP_1 Parte_2
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 11.4.2025 pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Azione di rivendica di un bene immobile comune ex art. 948 c.c.
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.1.2025 ovvero: a) Accertare e dichiarare la comproprietà del piazzale identificato al Catasto Terreni di
Pelago al foglio di mappa 6 particella 57, Qualità Seminativo Arborato, Classe 3, Superficie mq.
400,00 in capo alla OR ed agli altri intestatari che risultano dalla visura catastale. Parte_1
b) accertata l'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione in via esclusiva da parte del
Signor ella porzione del piazzale identificato al Catasto Terreni di Pelago al foglio di CP_1
mappa 6 particella 57, Qualità Seminativo Arborato, Classe 3, Superficie mq. 400,00, condannarlo all'immediato rilascio ed alla restituzione in favore della OR e degli altri comproprietari. Pt_1
c) rigettare l'eccezione della indeterminatezza della domanda per mancata indicazione catastale della porzione del terreno rivendicato, in quanto del tutto infondata, come emerge dagli atti e dalla produzione documentale.
d) rigettare l'eccezione sul litisconsorzio in quanto l'azione di rivendica fatta valere dalla OR
[...]
può essere promossa da uno solo dei comproprietari senza che si renda necessaria Pt_1
l'integrazione del contraddittorio degli altri comproprietari sia perché è diritto di ogni partecipante alla comproprietà della cosa comune agire a tutela dei diritti comuni, sia perché non tende ad ottenere una pronuncia costitutiva.
L'eccezione di usucapione, spiegata da controparte, non dà peraltro corpo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario che si verificherebbe invece in ipotesi di domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetto di giudicato esteso a tutti i comproprietari.
e)rigettare l'eccezione di usucapione in quanto infondata in fatto ed in diritto, dedotta e non provata.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per teti indicate nella memoria ex art 183 VI c.
n. 2.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per il convenuto: come da foglio di conclusioni autorizzate depositato in data 17.1.2025 ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi richiesti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e per la chiamata del CTU a chiarimenti;
nel merito come segue: “ in via preliminare:
2 preso atto della mancata individuazione catastale della porzione di terreno rivendicata, accertare e dichiarare la nullità della domanda per l'indeterminatezza della domanda e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 163/3 n. 3 c.p.c. sempre in via preliminare: accertato e dichiarato che nel giudizio si verte in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102
c.p.c. e che non sono stati convenuti tutti i litisconsorti necessari, rigettare la domanda proposta da in quanto improcedibile;
Parte_1
nel merito: anche in accoglimento dell'eccezione di avvenuta usucapione in favore del convenuto, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto,
Condanna re in ogni caso la Sig.ra all'integrale rimborso dei compensi professionali e Parte_1 delle spese di giudizio, nonché alle spese di ctu espletata in corso di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2022, ha citato nel presente Parte_1
giudizio e , chiedendo l'accertamento della comproprietà del piazzale Parte_2 CP_1
sopra meglio identificato, con ordine a carico dei convenuti di immediato rilascio della porzione da essi occupata in via esclusiva del piazzale stesso attraverso la rimozione integrale di materiali di scarto ivi collocati.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto:
- che con atto di compravendita stipulato in data 6.12.2019 aveva acquistato dal Signor
insieme a maggior consistenza, la quota indivisa pari ad un sesto della piena proprietà Persona_1
di un piazzale condominiale avente superficie pari a 400 mq. sito in Pelago (FI), località Diacceto,
catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del predetto Comune nel foglio di mappa 6, particella
57;
-- che tra i comproprietari del predetto piazzale vi erano tra gli altri gli odierni convenuti;
- che nel 2013 i convenuti avevano occupato una porzione del piazzale in questione con vari beni mobili di loro proprietà, ed in particolare con materiale edile di scarto proveniente dalla demolizione di un edificio realizzato nel loro terreno, confinante con il predetto piazzale;
- che ciò integrava uso indebito della cosa comune;
3 - che vana era stata ogni richiesta stragiudiziale di rilascio e l'esperimento di procedimento di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.4.2023 si è costituito
[...]
chiedendo, oltre a quanto riportato nelle conclusioni sopra trascritte, anche la CP_1
dichiarazione dell'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. a causa della morte della madre, Parte_2
intervenuta dopo la notifica della citazione.
[...]
Nello specifico il convenuto, pur non contestando la proprietà comune del piazzale rappresentata dalla particella 57 del foglio di mappa 6 del Catasto Terreni del Comune di Pelago (FI)
ed utilizzato a parcheggio, ha dedotto ed eccepito in rito:
- la nullità dell'avversa domanda per indeterminatezza ex art. 163, comma 3 n. 3 c.p.c. stante la mancata identificazione catastale della porzione di terreno rivendicata ed asseritamente occupata in modo illegittimo, solo genericamente indicata;
- l'improcedibilità della stessa per la mancata citazione in giudizio di tutti i restanti comproprietari del piazzale quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c..
Nel merito lo stesso ha rivendicato la proprietà esclusiva del terreno oggetto di causa, che ha allegato essere estraneo alla particella n. 57, destinata a parcheggio di uso comune e delimitata sul confine da un muretto costruito in accordo con gli altri comproprietari nel 1987, e ne ha comunque eccepito l'acquisto per usucapione in conseguenza di possesso escluisvo ultraventennale.
Dichiarata l'interruzione del processo lo stesso è stato riassunto dall'attrice nei confronti degli eredi della stessa.
Si è quindi costituito, nella sua qualità di unico erede della madre lo stesso Parte_2
riportandosi integralmente al proprio atto introduttivo già in atti ed alle conclusioni ivi CP_1
rassegnate.
Con le note scritte di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per la prosecuzione della causa l'attrice ha contestato, oltre alla sussistenza dei presupposti necessari per l'invocata usucapione della piena proprietà della porzione di terreno, le eccezioni svolte in punto di rito dal convenuto nel proprio atto introduttivo.
È quindi seguito lo scambio tra le parti delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
4 In particolare, con la propria memoria ex art. 186, comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice, oltre a precisare le proprie conclusioni, ha contestato, tra l'altro:
- la nullità della prima comparsa di costituzione del in quanto depositata nella fase CP_1
precedente alla riassunzione del presente giudizio ma successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo del processo ex art. 299 c.p.c.;
- che il muretto a delimitazione del piazzale pianeggiante fosse ubicato sul confine.
Dal canto suo, il convenuto ha eccepito la tardività e l'infondatezza dell'eccezione di nullità
della propria comparsa di costituzione e comunque il difetto di legittimazione dell'attrice rispetto a tale questione.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante CTU.
Il processo è stato discusso all'udienza del 10 c.m., ex art. 281-sexies c.p.c. dopo il deposito di note conclusive autorizzate.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Le eccezioni di rito
Tutte le eccezioni svolte in punto di rito dalle parti, di seguito separatamente esaminate,
risultano infondate.
1.1 L'eccezione di nullità della domanda attorea per indeterminatezza del suo oggetto
Il convenuto si duole della mancata specificazione in citazione della porzione di terreno che sarebbe oggetto di occupazione indebita.
La questione è infondata.
Infatti, dalla parte narrativa della citazione e dei documenti allegati risulta evidente che oggetto del contendere non è il piazzale condominiale avente andamento pianeggiante ed utilizzato dai comproprietari quale parcheggio delle auto, bensì la porzione della medesima particella n. 57 che confina con il terreno di esclusiva proprietà del convenuto.
Sul punto non rileva la mancata identificazione catastale di tale porzione di particella, avendo il convenuto, come si evince dal tenore della sua articolata difesa di merito, ben compreso l'oggetto del contendere, così come si evince dalla circostanza che lo stesso ha eccepito l'usucapione del medesimo bene.
5 1.2. L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 102 c.p.c.
La questione è sollevata per la mancata citazione in giudizio di tutti i comproprietari del piazzale oggetto della domanda, ritenuti litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Anche tale eccezione va disattesa.
La domanda attorea ha ad oggetto in sostanza l'accertamento della natura comune della particella n. 57, l'indebita occupazione esclusiva di una parte di essa da parte del convenuto, e la condanna alla eliminazione dei beni e masserizie ivi ricoverati, così da reintegrare la situazione di compossesso.
Sotto il profilo qualificatorio trattasi di azione di rivendica ex art. 948 c.c. del comproprietario nei confronti di altro comproprietario.
Come da orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui in questa sede non si ritiene di discostarsi, le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, possono
essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri in quanto “il diritto di ogni partecipante al
condominio ha per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei
concorrenti diritti altrui”, così come compete ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni (SS.UU. n.
22825/2012).
Gli altri comproprietari della particella n. 57 quindi non sono litisconsorti necessari.
Né d'altra parte la necessità dell'integrazione del contraddittorio deriva dall'eccezione di usucapione del bene comune sollevata dal convenuto.
Trattandosi di questione sollevata solo in via di eccezione, e non anche in via di azione riconvenzionale, sulla stessa il giudicato non è destinato a formarsi.
Infatti, non è richiesta alcuna pronuncia dichiarativa dell'acquisto per usucapione, bensì la questione è sollevata al solo fine di paralizzare le domande attoree.
Come autorevolmente osservato, solo con la domanda riconvenzionale di usucapione si produce
“un ampliamento del tema del decidere, mettendo in discussione la comproprietà degli altri soggetti, a
cui si estenderebbe necessariamente il giudicato” (SS.UU. n. 25454/2013; conformi, tra le tante:
6 SS.UU. n. 22825/2012; Cass. n. 27957/2023; Cass. n. 10745/2019; Cass. n. 24889/2018; Cass. n.
6649/2017; Cass. n. 25454/2013).
Del tutto irrilevante in proposito è che gli altri comproprietari siano stati coinvolti ed abbiano partecipato al procedimento di mediazione svoltosi ante causam.
Il litisconsorzio necessario dipende infatti dalle concrete iniziative processuali prese nel giudizio e quindi dall'effettivo oggetto del contendere, e non è condizionato dalle modalità con cui sono state esperite eventuali procedure stragiudiziali.
1.3. L'eccezione di nullità della comparsa di costituzione di in proprio ai sensi CP_1
dell'art. 299 c.p.c.
Anche tale eccezione, sollevata dall'attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1
c.p.c. in relazione alla comparsa di costituzione tempestivamente depositata da in data CP_1
4.4.2023, non coglie nel segno.
Essa si fonda sul rilievo che la comparsa costitutiva è stata depositata dopo il decesso dell'altra parte convenuta, sopravvenuto in data 24.12.2022, ovvero a seguito della notifica alla medesima della citazione (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
La tesi non merita accoglimento in quanto, “le norme sull'interruzione del processo sono rivolte
a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo” (Cass. n. 7075/2022; Cass. n.
15031/2016; Cass. n. 24025/2009).
Pertanto, l'effetto interruttivo del processo riguarda esclusivamente il rapporto processuale instauratosi tra l'attrice e la convenuta deceduta (eredi) e che quest'ultima (od i suoi eredi) “è l'unica
legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa
interruttiva” (Cass. n. 7075/2022; Cass. n. 15031/2016; Cass. n. 17199/2016; Cass. n. 24025/2009).
Tanto premesso, non può quindi dolersi di fatto interruttivo afferente agli eredi della sig.ra Pt_1
Pt_2
Può quindi passarsi ad esaminare il merito della causa.
2. La comproprietà della porzione occupata - l'eccezione di usucapione
7 Non è in contestazione che l'attrice sia comproprietaria della particella 57 del foglio di mappa 6
del Catasto Terreni del Comune di Pelago (FI), su cui trova per la maggior parte un piazzale ad andamento pianeggiante adibito a parcheggio di veicoli.
Fondata è poi l'affermazione attorea secondo cui tale particella non è circoscritta alla solo area a parcheggio, ma comprende anche la porzione oggetto di causa, che si estende oltre il muretto a delimitazione del parcheggio più o meno fino al diverso muro di contenimento in pietra, sito a quota inferiore, della scarpata (pagg.
7 -9 CTU e all. 1, 2 e 11 CTU).
Sul punto gli accertamenti del CTU sono fatti propri da questo Giudicante, in quanto opportunamente motivati e non adeguatamente conflittati da elementi di segno contrario (docc.
1-3 del
fascicolo di parte attrice e all. 3 e 8 CTU).
Né d'altra parte può ritenersi significativa la circostanza che circa una trentina di anni fa le parti ebbero, d'accordo tra loro, come dedotto dai convenuti, costruito il muretto basso a delimitazione del parcheggio che risulta nelle rappresentazioni fotografiche scattate dal CTU.
Tale muretto, infatti ha una evidente funzione di delimitazione del parcheggio, che appunto viene così nettamente separato dalla piccola scarpata in pendenza che confina con la proprietà esclusiva che è oggetto di causa. CP_1
La circostanza che nel muretto non vi siano aperture o cancellini per l'accesso alla scarpata sottostante non implica alcuna rinuncia dei comproprietari del parcheggio ai propri diritti sulla scarpata,
anche perché, come ha osservato il CTU, trattasi di un muretto basso che può essere agevolmente scavalcato.
Si aggiunga che l'area oltre il muretto ed oggetto di occupazione da parte di può essere CP_1
raggiunta dal piazzale anche aggirando le estremità del muretto stesso.
Va poi osservato che non è contestata l'assenza di alcun atto di trasferimento con cui parte convenuta abbia acquistato a titolo derivativo la porzione oggetto di causa. (pag. 5 all. 11 CTU).
E' quindi ampiamente provato che la porzione di particella in questione è di proprietà comune tra le parti (unitamente agli altri proprietari delle unità immobiliari adiacenti).
Deve pertanto esaminarsi l'ulteriore eccezione del convenuto, circa l'intervenuto acquisto della porzione di particella per usucapione ventennale.
8 L'eccezione è infondata.
Nella specie verrebbe infatti in rilievo un caso l'usucapione delle altrui quote di comproprietà
da parte di uno dei comproprietari in danno degli altri. CP_1
In proposito va richiamato il condivisibile orientamento della S.C., secondo cui in tema di comunione, il comproprietario nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, a condizione però che si tratti di un possesso esclusivo tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” ed idoneo ad escludere gli altri dal loro compossesso (in questo senso Cass. n. 24781/2017; conformi: Cass. n. 26751/2018; Cass. n.
11903/2015; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 12775/2008; Cass. n. 2944/1990).
Occorre in altre parole ai fini dell'acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà di un bene comune da parte di uno dei comproprietari che l'attore provi di aver posto in essere un atto o comportamento che, oltre a denotare inequivocabilmente e pubblicamente l'intenzione di possedere il bene comune in maniera esclusiva, comporti per gli altri comproprietari un'impossibilità assoluta di proseguire un rapporto materiale con il bene (Cass. n. 11903/2015) e che tale possesso, acquistato in modo pubblico, non violento né clandestino, si sia protratto ininterrottamente per tutto il periodo normativamente richiesto a tal fine.
Inoltre, ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva non può considerarsi
“sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (tra le tante: Cass. n.
24781/2017; Cass. n. 26751/2018; Cass. n. 23539/2011)
Tanto premesso, venendo alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che non sia provato il possesso esclusivo ultraventennale nel senso di cui sopra.
L'esistenza del muretto a delimitazione del piazzale costituisce infatti elemento non dirimente.
Si è già detto infatti che esso non ha un'altezza tale da impedirne un agevole scavalcamento da parte degli altri comproprietari (doc. 4 del fascicolo di parte attrice, docc. 9 e 10-bis-13 del fascicolo di parte convenuta, pagg.
7-9 CTU e all. 2 e 11 CTU) e che la scarpatina oggetto di causa è raggiungibile anche proseguendo sulla strada di campagna che diparte dal lato destro del piazzale e dà accesso ai circostanti terreni agricoli (docc. 5 e 9 del fascicolo di parte convenuta e all. 2 CTU).
9 La sua funzione è quindi essenzialmente quella di rendere agevole e sicuro l'utilizzo dell'area a parcheggio, scongiurando rischi di caduta nella scarpata.
La circostanza è sostanzialmente ammessa dalla stessa parte convenuta, che nelle proprie note conclusive ha evidenziato che il muro in questione era stato a sua volta realizzato in sostituzione di una precedente staccionata, apposta per delimitare il piazzale carrabile dal terreno agricolo in forte dislivello.
Né può giovare a parte convenuta l'occupazione parziale del terreno avvenuta mediante ricovero su esso di alcuni manufatti e materiali da edilizia.
Non è contestato infatti che tali oggetti sono stati ivi collocati nel 2013, cosicché non ricorrebbe il requisito del possesso ultraventennale.
La circostanza quindi che il terreno oggetto di causa sia stato in ipotesi utilizzato, per il ricovero e messa a dimora di qualche pianta, solo dal convenuto, nella sostanziale inerzia dei comproprietari, di per sé costituisce mero uso della cosa comune legittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c. ed inidoneo a costituire alcun usucapione in danno dei comproprietari.
Va pertanto accertata la proprietà comune della porzione di particella oggetto di causa.
3. L'occupazione della porzione di particella e la condanna al rilascio ed alla rimozione di quanto ivi collocato
Parte attrice in atto di citazione lamentava l'indebita occupazione del terreno comune mediante opere e masserizie varie, ivi compresi rifiuti derivanti da precedenti demolizioni.
In proposito è stata allegata apposita documentazione fotografica.
Osserva il giudicante che sul punto è parzialmente cessata la materia del contendere.
Dalla CTU espletata non si evince la attuale presenza delle opere e dei manufatti ritratti nelle foto allegate alla citazione (ricovero per attrezzi ed altri beni assimilabili a rifiuti speciali).
Deve quindi inferirsi che essi nelle more siano stati rimossi dal convenuto, così facendo venire meno la ragione di contesa.
Per quanto invece attiene ai beni adagiati sul terreno che il CTU ha riscontrato (vasi per piante,
travi in legno coperte da onduline, alcune longarine in metallo - pag. 8 CTU e all. 2 CTU) ritiene
10 invece il giudicante che essi rientrino senz'altro nelle facoltà del comproprietario ai sensi dell'art. 1102
c.c.
E' noto che l'uso del bene comune da parte di uno o più comproprietari è lecito qualora lo stesso non ne alteri la destinazione o impedisca il pari uso da parte degli altri comproprietari (tra le tante: Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 8808/2003).
In sostanza, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene anche un uso maggiore o più
intenso rispetto a quello degli altri, sempre che non si rientri in una delle due ipotesi sopra riportate (tra le tante: Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 8808/2003).
Tanto premesso, si osserva che in concreto trattasi di una striscia di terreno scosceso in aperta campagna, non coltivato, in una parte della quale, peraltro minoritaria, risultano appoggiati a terra dal convenuto, i beni sopra indicati.
Trattasi in particolare di travi in legno e longarine in acciaio, di cui è da escludere la qualificazione in termini di rifiuto.
Si aggiunga che, come ben si evince dalla documentazione fotografica e dal grafico esplicativo allegati alla CTU, tali oggetti, lungi dall'occupare tutta l'area in esame, sono posizionate su una parte,
nemmeno particolarmente consistente, della stessa, e che non appaiono neanche idonei ad ostacolare un eventuale transito a piedi (all. 1 e 2 CTU).
La presenza di tali oggetti non è quindi impeditiva di un pari o diverso utilizzo dell'area in esame da parte degli altri comproprietari, né incide sulla destinazione d'uso del bene.
Va escluso quindi che debba essere condannato alla rimozione di tali beni, ferma CP_1
restando la pari facoltà della parte attrice.
La domanda in esame va pertanto respinta.
4. Le spese di lite e di CTU
Tenuto conto della chiara soccombenza virtuale del convenuto in relazione ai beni collocati sull'area e risultanti dalle foto allegate alla citazione (realizzazione di sorta di ricovero in legno per attrezzature varie e collocazione di materiali di scarto), e del rigetto della domanda di rilascio rispetto ai beni attualmente presenti, e quindi della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio
11 nonché del tentativo di mediazione svolto ante causam, devono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Per il medesimo motivo, le spese di CTU, già liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, con spese di CTP
compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e ss. c.p.c.
il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCERTA che è comproprietaria pro quota del resede posto in Pelago (FI), Parte_1
località Diacceto, con accesso dalla pubblica Via Casentinese e catastalmente rappresentato al
Catasto Terreni del Comune di Pelago (FI), nel foglio di mappa 6, particella 57, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale 04 are 00 ca, R.D. € 1,34, R.A. € 1,14;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle opere e masserizie
rappresentati nelle foto allegate all'atto di citazione e RIGETTA la domanda di rilascio della porzione
di particella posta oltre il muretto a confine con la proprietà CP_2
3) compensa le spese di lite tra le parti
4) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico di entrambe le parti, nella
misura di ½ ciascuna
5) Compensa le spese di CTP
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
12
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
Parte_2
Parte_3
PARTE CONVENUTA
Oggi 10.4.2025 ad ore 13 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. BONINI VANIA per l'attrice l'avv. ROMBOLA' ALESSANDRO per anche quale erede di CP_1 Parte_2
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 11.4.2025 pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Azione di rivendica di un bene immobile comune ex art. 948 c.c.
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.1.2025 ovvero: a) Accertare e dichiarare la comproprietà del piazzale identificato al Catasto Terreni di
Pelago al foglio di mappa 6 particella 57, Qualità Seminativo Arborato, Classe 3, Superficie mq.
400,00 in capo alla OR ed agli altri intestatari che risultano dalla visura catastale. Parte_1
b) accertata l'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione in via esclusiva da parte del
Signor ella porzione del piazzale identificato al Catasto Terreni di Pelago al foglio di CP_1
mappa 6 particella 57, Qualità Seminativo Arborato, Classe 3, Superficie mq. 400,00, condannarlo all'immediato rilascio ed alla restituzione in favore della OR e degli altri comproprietari. Pt_1
c) rigettare l'eccezione della indeterminatezza della domanda per mancata indicazione catastale della porzione del terreno rivendicato, in quanto del tutto infondata, come emerge dagli atti e dalla produzione documentale.
d) rigettare l'eccezione sul litisconsorzio in quanto l'azione di rivendica fatta valere dalla OR
[...]
può essere promossa da uno solo dei comproprietari senza che si renda necessaria Pt_1
l'integrazione del contraddittorio degli altri comproprietari sia perché è diritto di ogni partecipante alla comproprietà della cosa comune agire a tutela dei diritti comuni, sia perché non tende ad ottenere una pronuncia costitutiva.
L'eccezione di usucapione, spiegata da controparte, non dà peraltro corpo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario che si verificherebbe invece in ipotesi di domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetto di giudicato esteso a tutti i comproprietari.
e)rigettare l'eccezione di usucapione in quanto infondata in fatto ed in diritto, dedotta e non provata.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per teti indicate nella memoria ex art 183 VI c.
n. 2.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per il convenuto: come da foglio di conclusioni autorizzate depositato in data 17.1.2025 ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi richiesti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e per la chiamata del CTU a chiarimenti;
nel merito come segue: “ in via preliminare:
2 preso atto della mancata individuazione catastale della porzione di terreno rivendicata, accertare e dichiarare la nullità della domanda per l'indeterminatezza della domanda e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 163/3 n. 3 c.p.c. sempre in via preliminare: accertato e dichiarato che nel giudizio si verte in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102
c.p.c. e che non sono stati convenuti tutti i litisconsorti necessari, rigettare la domanda proposta da in quanto improcedibile;
Parte_1
nel merito: anche in accoglimento dell'eccezione di avvenuta usucapione in favore del convenuto, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto,
Condanna re in ogni caso la Sig.ra all'integrale rimborso dei compensi professionali e Parte_1 delle spese di giudizio, nonché alle spese di ctu espletata in corso di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2022, ha citato nel presente Parte_1
giudizio e , chiedendo l'accertamento della comproprietà del piazzale Parte_2 CP_1
sopra meglio identificato, con ordine a carico dei convenuti di immediato rilascio della porzione da essi occupata in via esclusiva del piazzale stesso attraverso la rimozione integrale di materiali di scarto ivi collocati.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto:
- che con atto di compravendita stipulato in data 6.12.2019 aveva acquistato dal Signor
insieme a maggior consistenza, la quota indivisa pari ad un sesto della piena proprietà Persona_1
di un piazzale condominiale avente superficie pari a 400 mq. sito in Pelago (FI), località Diacceto,
catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del predetto Comune nel foglio di mappa 6, particella
57;
-- che tra i comproprietari del predetto piazzale vi erano tra gli altri gli odierni convenuti;
- che nel 2013 i convenuti avevano occupato una porzione del piazzale in questione con vari beni mobili di loro proprietà, ed in particolare con materiale edile di scarto proveniente dalla demolizione di un edificio realizzato nel loro terreno, confinante con il predetto piazzale;
- che ciò integrava uso indebito della cosa comune;
3 - che vana era stata ogni richiesta stragiudiziale di rilascio e l'esperimento di procedimento di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.4.2023 si è costituito
[...]
chiedendo, oltre a quanto riportato nelle conclusioni sopra trascritte, anche la CP_1
dichiarazione dell'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. a causa della morte della madre, Parte_2
intervenuta dopo la notifica della citazione.
[...]
Nello specifico il convenuto, pur non contestando la proprietà comune del piazzale rappresentata dalla particella 57 del foglio di mappa 6 del Catasto Terreni del Comune di Pelago (FI)
ed utilizzato a parcheggio, ha dedotto ed eccepito in rito:
- la nullità dell'avversa domanda per indeterminatezza ex art. 163, comma 3 n. 3 c.p.c. stante la mancata identificazione catastale della porzione di terreno rivendicata ed asseritamente occupata in modo illegittimo, solo genericamente indicata;
- l'improcedibilità della stessa per la mancata citazione in giudizio di tutti i restanti comproprietari del piazzale quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c..
Nel merito lo stesso ha rivendicato la proprietà esclusiva del terreno oggetto di causa, che ha allegato essere estraneo alla particella n. 57, destinata a parcheggio di uso comune e delimitata sul confine da un muretto costruito in accordo con gli altri comproprietari nel 1987, e ne ha comunque eccepito l'acquisto per usucapione in conseguenza di possesso escluisvo ultraventennale.
Dichiarata l'interruzione del processo lo stesso è stato riassunto dall'attrice nei confronti degli eredi della stessa.
Si è quindi costituito, nella sua qualità di unico erede della madre lo stesso Parte_2
riportandosi integralmente al proprio atto introduttivo già in atti ed alle conclusioni ivi CP_1
rassegnate.
Con le note scritte di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per la prosecuzione della causa l'attrice ha contestato, oltre alla sussistenza dei presupposti necessari per l'invocata usucapione della piena proprietà della porzione di terreno, le eccezioni svolte in punto di rito dal convenuto nel proprio atto introduttivo.
È quindi seguito lo scambio tra le parti delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
4 In particolare, con la propria memoria ex art. 186, comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice, oltre a precisare le proprie conclusioni, ha contestato, tra l'altro:
- la nullità della prima comparsa di costituzione del in quanto depositata nella fase CP_1
precedente alla riassunzione del presente giudizio ma successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo del processo ex art. 299 c.p.c.;
- che il muretto a delimitazione del piazzale pianeggiante fosse ubicato sul confine.
Dal canto suo, il convenuto ha eccepito la tardività e l'infondatezza dell'eccezione di nullità
della propria comparsa di costituzione e comunque il difetto di legittimazione dell'attrice rispetto a tale questione.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante CTU.
Il processo è stato discusso all'udienza del 10 c.m., ex art. 281-sexies c.p.c. dopo il deposito di note conclusive autorizzate.
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1. Le eccezioni di rito
Tutte le eccezioni svolte in punto di rito dalle parti, di seguito separatamente esaminate,
risultano infondate.
1.1 L'eccezione di nullità della domanda attorea per indeterminatezza del suo oggetto
Il convenuto si duole della mancata specificazione in citazione della porzione di terreno che sarebbe oggetto di occupazione indebita.
La questione è infondata.
Infatti, dalla parte narrativa della citazione e dei documenti allegati risulta evidente che oggetto del contendere non è il piazzale condominiale avente andamento pianeggiante ed utilizzato dai comproprietari quale parcheggio delle auto, bensì la porzione della medesima particella n. 57 che confina con il terreno di esclusiva proprietà del convenuto.
Sul punto non rileva la mancata identificazione catastale di tale porzione di particella, avendo il convenuto, come si evince dal tenore della sua articolata difesa di merito, ben compreso l'oggetto del contendere, così come si evince dalla circostanza che lo stesso ha eccepito l'usucapione del medesimo bene.
5 1.2. L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 102 c.p.c.
La questione è sollevata per la mancata citazione in giudizio di tutti i comproprietari del piazzale oggetto della domanda, ritenuti litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Anche tale eccezione va disattesa.
La domanda attorea ha ad oggetto in sostanza l'accertamento della natura comune della particella n. 57, l'indebita occupazione esclusiva di una parte di essa da parte del convenuto, e la condanna alla eliminazione dei beni e masserizie ivi ricoverati, così da reintegrare la situazione di compossesso.
Sotto il profilo qualificatorio trattasi di azione di rivendica ex art. 948 c.c. del comproprietario nei confronti di altro comproprietario.
Come da orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui in questa sede non si ritiene di discostarsi, le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, possono
essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri in quanto “il diritto di ogni partecipante al
condominio ha per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei
concorrenti diritti altrui”, così come compete ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni (SS.UU. n.
22825/2012).
Gli altri comproprietari della particella n. 57 quindi non sono litisconsorti necessari.
Né d'altra parte la necessità dell'integrazione del contraddittorio deriva dall'eccezione di usucapione del bene comune sollevata dal convenuto.
Trattandosi di questione sollevata solo in via di eccezione, e non anche in via di azione riconvenzionale, sulla stessa il giudicato non è destinato a formarsi.
Infatti, non è richiesta alcuna pronuncia dichiarativa dell'acquisto per usucapione, bensì la questione è sollevata al solo fine di paralizzare le domande attoree.
Come autorevolmente osservato, solo con la domanda riconvenzionale di usucapione si produce
“un ampliamento del tema del decidere, mettendo in discussione la comproprietà degli altri soggetti, a
cui si estenderebbe necessariamente il giudicato” (SS.UU. n. 25454/2013; conformi, tra le tante:
6 SS.UU. n. 22825/2012; Cass. n. 27957/2023; Cass. n. 10745/2019; Cass. n. 24889/2018; Cass. n.
6649/2017; Cass. n. 25454/2013).
Del tutto irrilevante in proposito è che gli altri comproprietari siano stati coinvolti ed abbiano partecipato al procedimento di mediazione svoltosi ante causam.
Il litisconsorzio necessario dipende infatti dalle concrete iniziative processuali prese nel giudizio e quindi dall'effettivo oggetto del contendere, e non è condizionato dalle modalità con cui sono state esperite eventuali procedure stragiudiziali.
1.3. L'eccezione di nullità della comparsa di costituzione di in proprio ai sensi CP_1
dell'art. 299 c.p.c.
Anche tale eccezione, sollevata dall'attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1
c.p.c. in relazione alla comparsa di costituzione tempestivamente depositata da in data CP_1
4.4.2023, non coglie nel segno.
Essa si fonda sul rilievo che la comparsa costitutiva è stata depositata dopo il decesso dell'altra parte convenuta, sopravvenuto in data 24.12.2022, ovvero a seguito della notifica alla medesima della citazione (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
La tesi non merita accoglimento in quanto, “le norme sull'interruzione del processo sono rivolte
a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo” (Cass. n. 7075/2022; Cass. n.
15031/2016; Cass. n. 24025/2009).
Pertanto, l'effetto interruttivo del processo riguarda esclusivamente il rapporto processuale instauratosi tra l'attrice e la convenuta deceduta (eredi) e che quest'ultima (od i suoi eredi) “è l'unica
legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa
interruttiva” (Cass. n. 7075/2022; Cass. n. 15031/2016; Cass. n. 17199/2016; Cass. n. 24025/2009).
Tanto premesso, non può quindi dolersi di fatto interruttivo afferente agli eredi della sig.ra Pt_1
Pt_2
Può quindi passarsi ad esaminare il merito della causa.
2. La comproprietà della porzione occupata - l'eccezione di usucapione
7 Non è in contestazione che l'attrice sia comproprietaria della particella 57 del foglio di mappa 6
del Catasto Terreni del Comune di Pelago (FI), su cui trova per la maggior parte un piazzale ad andamento pianeggiante adibito a parcheggio di veicoli.
Fondata è poi l'affermazione attorea secondo cui tale particella non è circoscritta alla solo area a parcheggio, ma comprende anche la porzione oggetto di causa, che si estende oltre il muretto a delimitazione del parcheggio più o meno fino al diverso muro di contenimento in pietra, sito a quota inferiore, della scarpata (pagg.
7 -9 CTU e all. 1, 2 e 11 CTU).
Sul punto gli accertamenti del CTU sono fatti propri da questo Giudicante, in quanto opportunamente motivati e non adeguatamente conflittati da elementi di segno contrario (docc.
1-3 del
fascicolo di parte attrice e all. 3 e 8 CTU).
Né d'altra parte può ritenersi significativa la circostanza che circa una trentina di anni fa le parti ebbero, d'accordo tra loro, come dedotto dai convenuti, costruito il muretto basso a delimitazione del parcheggio che risulta nelle rappresentazioni fotografiche scattate dal CTU.
Tale muretto, infatti ha una evidente funzione di delimitazione del parcheggio, che appunto viene così nettamente separato dalla piccola scarpata in pendenza che confina con la proprietà esclusiva che è oggetto di causa. CP_1
La circostanza che nel muretto non vi siano aperture o cancellini per l'accesso alla scarpata sottostante non implica alcuna rinuncia dei comproprietari del parcheggio ai propri diritti sulla scarpata,
anche perché, come ha osservato il CTU, trattasi di un muretto basso che può essere agevolmente scavalcato.
Si aggiunga che l'area oltre il muretto ed oggetto di occupazione da parte di può essere CP_1
raggiunta dal piazzale anche aggirando le estremità del muretto stesso.
Va poi osservato che non è contestata l'assenza di alcun atto di trasferimento con cui parte convenuta abbia acquistato a titolo derivativo la porzione oggetto di causa. (pag. 5 all. 11 CTU).
E' quindi ampiamente provato che la porzione di particella in questione è di proprietà comune tra le parti (unitamente agli altri proprietari delle unità immobiliari adiacenti).
Deve pertanto esaminarsi l'ulteriore eccezione del convenuto, circa l'intervenuto acquisto della porzione di particella per usucapione ventennale.
8 L'eccezione è infondata.
Nella specie verrebbe infatti in rilievo un caso l'usucapione delle altrui quote di comproprietà
da parte di uno dei comproprietari in danno degli altri. CP_1
In proposito va richiamato il condivisibile orientamento della S.C., secondo cui in tema di comunione, il comproprietario nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, a condizione però che si tratti di un possesso esclusivo tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” ed idoneo ad escludere gli altri dal loro compossesso (in questo senso Cass. n. 24781/2017; conformi: Cass. n. 26751/2018; Cass. n.
11903/2015; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 12775/2008; Cass. n. 2944/1990).
Occorre in altre parole ai fini dell'acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà di un bene comune da parte di uno dei comproprietari che l'attore provi di aver posto in essere un atto o comportamento che, oltre a denotare inequivocabilmente e pubblicamente l'intenzione di possedere il bene comune in maniera esclusiva, comporti per gli altri comproprietari un'impossibilità assoluta di proseguire un rapporto materiale con il bene (Cass. n. 11903/2015) e che tale possesso, acquistato in modo pubblico, non violento né clandestino, si sia protratto ininterrottamente per tutto il periodo normativamente richiesto a tal fine.
Inoltre, ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva non può considerarsi
“sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (tra le tante: Cass. n.
24781/2017; Cass. n. 26751/2018; Cass. n. 23539/2011)
Tanto premesso, venendo alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che non sia provato il possesso esclusivo ultraventennale nel senso di cui sopra.
L'esistenza del muretto a delimitazione del piazzale costituisce infatti elemento non dirimente.
Si è già detto infatti che esso non ha un'altezza tale da impedirne un agevole scavalcamento da parte degli altri comproprietari (doc. 4 del fascicolo di parte attrice, docc. 9 e 10-bis-13 del fascicolo di parte convenuta, pagg.
7-9 CTU e all. 2 e 11 CTU) e che la scarpatina oggetto di causa è raggiungibile anche proseguendo sulla strada di campagna che diparte dal lato destro del piazzale e dà accesso ai circostanti terreni agricoli (docc. 5 e 9 del fascicolo di parte convenuta e all. 2 CTU).
9 La sua funzione è quindi essenzialmente quella di rendere agevole e sicuro l'utilizzo dell'area a parcheggio, scongiurando rischi di caduta nella scarpata.
La circostanza è sostanzialmente ammessa dalla stessa parte convenuta, che nelle proprie note conclusive ha evidenziato che il muro in questione era stato a sua volta realizzato in sostituzione di una precedente staccionata, apposta per delimitare il piazzale carrabile dal terreno agricolo in forte dislivello.
Né può giovare a parte convenuta l'occupazione parziale del terreno avvenuta mediante ricovero su esso di alcuni manufatti e materiali da edilizia.
Non è contestato infatti che tali oggetti sono stati ivi collocati nel 2013, cosicché non ricorrebbe il requisito del possesso ultraventennale.
La circostanza quindi che il terreno oggetto di causa sia stato in ipotesi utilizzato, per il ricovero e messa a dimora di qualche pianta, solo dal convenuto, nella sostanziale inerzia dei comproprietari, di per sé costituisce mero uso della cosa comune legittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c. ed inidoneo a costituire alcun usucapione in danno dei comproprietari.
Va pertanto accertata la proprietà comune della porzione di particella oggetto di causa.
3. L'occupazione della porzione di particella e la condanna al rilascio ed alla rimozione di quanto ivi collocato
Parte attrice in atto di citazione lamentava l'indebita occupazione del terreno comune mediante opere e masserizie varie, ivi compresi rifiuti derivanti da precedenti demolizioni.
In proposito è stata allegata apposita documentazione fotografica.
Osserva il giudicante che sul punto è parzialmente cessata la materia del contendere.
Dalla CTU espletata non si evince la attuale presenza delle opere e dei manufatti ritratti nelle foto allegate alla citazione (ricovero per attrezzi ed altri beni assimilabili a rifiuti speciali).
Deve quindi inferirsi che essi nelle more siano stati rimossi dal convenuto, così facendo venire meno la ragione di contesa.
Per quanto invece attiene ai beni adagiati sul terreno che il CTU ha riscontrato (vasi per piante,
travi in legno coperte da onduline, alcune longarine in metallo - pag. 8 CTU e all. 2 CTU) ritiene
10 invece il giudicante che essi rientrino senz'altro nelle facoltà del comproprietario ai sensi dell'art. 1102
c.c.
E' noto che l'uso del bene comune da parte di uno o più comproprietari è lecito qualora lo stesso non ne alteri la destinazione o impedisca il pari uso da parte degli altri comproprietari (tra le tante: Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 8808/2003).
In sostanza, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene anche un uso maggiore o più
intenso rispetto a quello degli altri, sempre che non si rientri in una delle due ipotesi sopra riportate (tra le tante: Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 8808/2003).
Tanto premesso, si osserva che in concreto trattasi di una striscia di terreno scosceso in aperta campagna, non coltivato, in una parte della quale, peraltro minoritaria, risultano appoggiati a terra dal convenuto, i beni sopra indicati.
Trattasi in particolare di travi in legno e longarine in acciaio, di cui è da escludere la qualificazione in termini di rifiuto.
Si aggiunga che, come ben si evince dalla documentazione fotografica e dal grafico esplicativo allegati alla CTU, tali oggetti, lungi dall'occupare tutta l'area in esame, sono posizionate su una parte,
nemmeno particolarmente consistente, della stessa, e che non appaiono neanche idonei ad ostacolare un eventuale transito a piedi (all. 1 e 2 CTU).
La presenza di tali oggetti non è quindi impeditiva di un pari o diverso utilizzo dell'area in esame da parte degli altri comproprietari, né incide sulla destinazione d'uso del bene.
Va escluso quindi che debba essere condannato alla rimozione di tali beni, ferma CP_1
restando la pari facoltà della parte attrice.
La domanda in esame va pertanto respinta.
4. Le spese di lite e di CTU
Tenuto conto della chiara soccombenza virtuale del convenuto in relazione ai beni collocati sull'area e risultanti dalle foto allegate alla citazione (realizzazione di sorta di ricovero in legno per attrezzature varie e collocazione di materiali di scarto), e del rigetto della domanda di rilascio rispetto ai beni attualmente presenti, e quindi della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio
11 nonché del tentativo di mediazione svolto ante causam, devono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Per il medesimo motivo, le spese di CTU, già liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, con spese di CTP
compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e ss. c.p.c.
il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCERTA che è comproprietaria pro quota del resede posto in Pelago (FI), Parte_1
località Diacceto, con accesso dalla pubblica Via Casentinese e catastalmente rappresentato al
Catasto Terreni del Comune di Pelago (FI), nel foglio di mappa 6, particella 57, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale 04 are 00 ca, R.D. € 1,34, R.A. € 1,14;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle opere e masserizie
rappresentati nelle foto allegate all'atto di citazione e RIGETTA la domanda di rilascio della porzione
di particella posta oltre il muretto a confine con la proprietà CP_2
3) compensa le spese di lite tra le parti
4) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico di entrambe le parti, nella
misura di ½ ciascuna
5) Compensa le spese di CTP
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
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