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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZATO MASSIMO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
RIZZATO MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 29/05/2025 così trascritte: “Chiede che il
Tribunale dichiari la separazione personale delle parti senza alcuna statuizione economica essendo entrambi economicamente autosufficienti”. Conclusioni del Pubblico Ministero: “per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Spresiano (TV) il 14/02/2018, esponeva: che CP_1 dall'unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi, al punto che pagina 1 di 3 il convenuto aveva intrapreso l'allontanamento dalla casa coniugale;
che le parti avevano una propria indipendenza economica;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 19/11/2024 il procuratore di parte attrice chiedeva al Giudice Relatore un rinvio d'udienza al fine di verificare il perfezionamento della notifica al convenuto ed il Giudice accoglieva la richiesta.
Alla successiva udienza del 16/01/2025 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale in data 29/01/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per un difetto di notifica del ricorso iniziale, sicché veniva revocata la contumacia di e veniva fissata nuovamente CP_1 udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al Giudice Relatore.
Alla udienza del 29/05/2025 il Giudice Relatore riscontrava il perfezionamento della notifica del ricorso al convenuto a mezzo posta per tramite Ufficiale Giudiziario, con ritiro del plico da parte del convenuto in data 17/02/2025; il procuratore di parte attrice discuteva la causa richiamandosi alla precedente verbalizzazione e concludendo per la sola pronuncia relativa allo status, con rinuncia al punto n. 2 delle conclusioni inizialmente rassegnate.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva così nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di atteso il compiuto perfezionamento CP_1 della notifica così come comprovato alla udienza avanti al Giudice Relatore.
La domanda di separazione personale dei coniugi è poi fondata e va accolta.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c., attese le deduzioni dell'attrice in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale, che hanno portato il convenuto a decidere di lasciare la casa coniugale sita in Torri di Quartesolo (VI) via Firenze n. 6, irreversibilmente. Nessuna statuizione in punto economica è chiesta dal Tribunale, essendo i coniugi economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese di lite, atteso che trattasi di pronuncia limitata al solo status e che il convenuto ha deciso di non costituirsi in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 2 di 3 1. DICHIARA la contumacia di . CP_1
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Spresiano (TV) il 14/02/2018, con atto trascritto al n. 1, CP_1 parte I, anno 2018 del Comune di Spresiano.
3. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spresiano (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
4. NULLA sulle spese.
5. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 6.6.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Francesca Grassi Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZATO MASSIMO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
RIZZATO MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 29/05/2025 così trascritte: “Chiede che il
Tribunale dichiari la separazione personale delle parti senza alcuna statuizione economica essendo entrambi economicamente autosufficienti”. Conclusioni del Pubblico Ministero: “per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Spresiano (TV) il 14/02/2018, esponeva: che CP_1 dall'unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi, al punto che pagina 1 di 3 il convenuto aveva intrapreso l'allontanamento dalla casa coniugale;
che le parti avevano una propria indipendenza economica;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 19/11/2024 il procuratore di parte attrice chiedeva al Giudice Relatore un rinvio d'udienza al fine di verificare il perfezionamento della notifica al convenuto ed il Giudice accoglieva la richiesta.
Alla successiva udienza del 16/01/2025 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale in data 29/01/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per un difetto di notifica del ricorso iniziale, sicché veniva revocata la contumacia di e veniva fissata nuovamente CP_1 udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al Giudice Relatore.
Alla udienza del 29/05/2025 il Giudice Relatore riscontrava il perfezionamento della notifica del ricorso al convenuto a mezzo posta per tramite Ufficiale Giudiziario, con ritiro del plico da parte del convenuto in data 17/02/2025; il procuratore di parte attrice discuteva la causa richiamandosi alla precedente verbalizzazione e concludendo per la sola pronuncia relativa allo status, con rinuncia al punto n. 2 delle conclusioni inizialmente rassegnate.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva così nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di atteso il compiuto perfezionamento CP_1 della notifica così come comprovato alla udienza avanti al Giudice Relatore.
La domanda di separazione personale dei coniugi è poi fondata e va accolta.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c., attese le deduzioni dell'attrice in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale, che hanno portato il convenuto a decidere di lasciare la casa coniugale sita in Torri di Quartesolo (VI) via Firenze n. 6, irreversibilmente. Nessuna statuizione in punto economica è chiesta dal Tribunale, essendo i coniugi economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese di lite, atteso che trattasi di pronuncia limitata al solo status e che il convenuto ha deciso di non costituirsi in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 2 di 3 1. DICHIARA la contumacia di . CP_1
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Spresiano (TV) il 14/02/2018, con atto trascritto al n. 1, CP_1 parte I, anno 2018 del Comune di Spresiano.
3. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spresiano (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
4. NULLA sulle spese.
5. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 6.6.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Francesca Grassi Giovanna Sanfratello
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