Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 2
La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. (Fattispecie relativa ad istanza di revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. fondata sul presupposto che la ammissibilità del ricorso per cassazione, implicitamente ritenuta dalla Corte nella sentenza di accoglimento, fosse inficiata dalla mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata).
La parte, cui sia stato notificato un atto di impugnazione nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e che intenda invocare l'applicabilità, invece, del termine breve di cui all'art. 325 dello stesso codice e l'avvenuto superamento del medesimo, è tenuta ad eccepire l'avvenuta notifica della sentenza impugnata ed a produrre ritualmente la copia autentica di questa e della relativa notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12483 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 14, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINO FIORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 13332/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 26/10/01 R.G.N. 19921/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/05/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenti pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 ottobre 2001 n. 13332, questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'INPS nei confronti di VO AN, cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Torino del 29 marzo 1999 n. 649, pronunciata in grado di appello, che aveva riconosciuto il diritto del VO alla riliquidazione della pensione mediante applicazione del beneficio contributivo previsto dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257.
Di tale sentenza di cassazione il predetto VO chiede la revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, c.p.c, con ricorso affidato ad un unico e articolato motivo.
L'INPS ha depositato procura al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza impugnata in questa sede sia affetta da vizio revocatorio, ex art. 395 n. 4, c.p.c, per avere la stessa erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione proposto dall'INPS ancorché lo stesso fosse stato notificato in data 22 ottobre 1999 e quindi fuori termine;
secondo il ricorrente, inoltre, sussiste anche il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 5 c.p.c, nel senso che la sentenza di legittimità sarebbe in contrasto con quella del Tribunale di Torino, passata in giudicato con il decorso del termine di sessanta giorni dalla predetta notifica.
2.- Si impone la valutazione preliminare dell'ammissibilità delle censure proposte dal ricorrente, alla stregua di quanto disposto dall'art. 391 bis, primo comma, c.p.c, che assoggetta le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione all'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Il Collegio osserva, al riguardo, che quest'ultima norma prende in considerazione l'errore di fatto, che deve risultare dagli atti o documenti propri della causa (e quindi, con riferimento al giudizio di legittimità, dagli atti o documenti propri del giudizio di cassazione, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con autonoma indagine di fatto, in quanto incidenti esclusivamente sulla sentenza di Cassazione: cfr. Cass. 12 novembre 1998 n. 11456) e presuppone, da una parte, che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sulla supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e, dall'altra, che il fatto non abbia formato oggetto di contestazione ne' di decisione.
In base a tali definizioni, l'errore revocabile può verificarsi in tutti i casi in cui la Corte sia giudice del fatto, e quindi, per quanto principalmente interessa nella specie, anche nella valutazione (definitiva o meno del giudizio) circa la ammissibilità e procedibilità del ricorso, laddove, ugualmente, l'errore può eventualmente ricadere su un fatto idoneo ad inficiare la decisione:
nell'ambito di tale valutazione, l'errore revocatorio si individua, specificamente, nell'errore meramente percettivo, che, però, in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr., con riferimento a varie ipotesi di valutazione di situazioni processuali, Cass. 8 luglio 1995 n. 7506, 24 novembre 1994, 6 marzo 1993 n. 2721). Così individuata la fattispecie, è evidente che la configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni del processo non può essere esclusa per la sola circostanza che quella valutazione sia implicita, così come avviene allorché la Corte decida il merito del ricorso ritenendone dunque, implicitamente, l'ammissibilità (sotto tutti i profili rilevabili, ivi compreso quello della tempestività). Ed infatti anche in tale ipotesi la valutazione, pur implicita, del giudice può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta della situazione processuale, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio;
sicché, in definitiva, siffatta valutazione implicita della situazione processuale ("ammissibilità del ricorso") non è per niente dissimile da una valutazione esplicita fondata sulla supposta inesistenza di un fatto, positivamente acquisito nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale ("inammissibilità"). Con riferimento alla specie in esame, le suesposte considerazioni determinano: a) l'ammissibilità della censura relativa alla ritenuta tempestività del ricorso dell'INPS, dato che il fatto denunciato come inficiante la valutazione (implicita) di tempestività, e cioè l'avvenuta notifica della sentenza impugnata (con la susseguente applicabilità del termine breve per l'impugnazione, ex art. 325 c.p.c), non risulta essere stato oggetto di valutazione da parte della Corte;
b) l'inammissibilità, invece, della censura relativa al vizio revocatorio sotto il profilo dell'art. 395 n. 5 c.p.c, dal momento che, come s'è visto, la revocabilità delle sentenze della Corte di cassazione è limitata all'ipotesi prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c. 3.- Il ricorso, peraltro, quantunque ammissibile nei limiti indicati, non è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la parte, cui sia stato notificato un atto di impugnazione nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. e che intenda invocare l'applicabilità, invece, del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e l'avvenuto superamento del medesimo, è tenuta ad eccepire l'avvenuta notifica della sentenza impugnata ed a produrre ritualmente la copia autentica di questa e della relativa notificazione (v. ex multis Cass. 19 dicembre 1997 n. 12886). Nella specie, l'esame degli atti del giudizio di legittimità, concluso con la sentenza ora impugnata per revocazione, evidenzia che il fatto della non avvenuta notificazione della sentenza del Tribunale di Torino non è stato contestato dall'allora controricorrente (nè può, ovviamente, alla stregua dei principi sopra enunciati, essere oggetto di giudizio in sede di revocazione);
dal suddetto esame, inoltre, risulta che il VO, nel depositare il proprio controricorso, indicò la sentenza impugnata come "non notificata" e non produsse, comunque, copia del medesimo provvedimento (v. la relativa distinta di deposito in cancelleria). In tale situazione processuale, è del tutto evidente che la Corte abbia ritenuto correttamente la tempestività del ricorso dell'INPS, senza incorrere nel denunciato errore revocatorio. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese di giudizio, in assenza di attività difensive da parte dell'Istituto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003