Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12483
CASS
Sentenza 25 agosto 2003

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La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. (Fattispecie relativa ad istanza di revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. fondata sul presupposto che la ammissibilità del ricorso per cassazione, implicitamente ritenuta dalla Corte nella sentenza di accoglimento, fosse inficiata dalla mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata).

La parte, cui sia stato notificato un atto di impugnazione nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e che intenda invocare l'applicabilità, invece, del termine breve di cui all'art. 325 dello stesso codice e l'avvenuto superamento del medesimo, è tenuta ad eccepire l'avvenuta notifica della sentenza impugnata ed a produrre ritualmente la copia autentica di questa e della relativa notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12483
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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