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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1179/2024 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. DE VIRGILIS MONICA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO c.f. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Contro
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti Barbara Montini e Giacomo Zaccaria, giusta procura in atti;
OGGETTO: richiesta annullamento cancellazione residenza Anagrafica.
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, nonché il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenere Controparte_2
pagina 1 di 6 l'annullamento o la revoca del Provvedimento di cancellazione per irreperibilità anagrafica adottata dal Sindaco di in data 13.6.2019 nei confronti dello CP_2 stesso.
A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha allegato le seguenti circostanze: di aver vissuto unitamente alla sua famiglia dapprima vissuto presso il Comune di
Castelfranco Emilia poi, dall'11 dicembre 2012, presso un appartamento sito in
Santa Margherita n. 27 a di aver frequentato la Scuola Superiore per CP_2
l'Industria e l'Artigianato “F. Corni” di di essere stato affidato ai Servizi CP_2
Co Sociali del Comune e collocato presso la Comunità CP_2 Persona_1
con sede in in data 15.4.2014, di essere stato
[...] CP_2 dimesso dalla Comunità Educativa Residenziale per i minori “ ” ed Persona_2 inserito (a carico del Comune) presso la Casa Convitto “San Filippo Neri” in data
3.6.2015, di aver trovato ospitalità presso alcuni amici in via Abate n. 24 CP_2
(non volendo il padre riaccoglierlo in famiglia), di aver tuttavia trascorso molto tempo in famiglia (in assenza del padre) presso la casa sita in via Santa CP_2
Margherita n. 27, di essere stato assunto in 20.9.2019 con contratto di apprendistato dalla con sede in Via Emilia Est 1509 a nel Parte_2 CP_2 novembre 2022 veniva poi distaccato dalla ed inviato a prestare attività Pt_2 lavorativa presso la Ditta Officina Fiandri SRL con un nuovo contratto di lavoro di apprendistato, trasformato in data 21.09.2022 a tempo indeterminato.
Dopo aver offerto questo quadro fattuale, teso a dimostrare il radicamento dello stesso nel territorio Modenese, il ricorrente ha rappresentato le proprie doglianze rispetto al provvedimento di cancellazione dall'anagrafe impugnato sottolineando in primo luogo la superficialità dell'attività istruttoria condotta (“qualora l'ufficiale dell'anagrafe avesse condotto un'istruttoria più attenta e ben circostanziata e avesse effettuato dei controlli più approfonditi, magari interpellando i vari registri comunali come espressamente richiesto dall'art. 4 L. n. 1228/54 , ben avrebbe potuto appurare che il ricorrente, per anni residente nel Comune di era - CP_2 ed è - un soggetto tutt'altro che irreperibile in quel medesimo indirizzo e sul territorio locale e, tutt'altro che inesistente, per le istituzioni sia pubbliche (come i
pagina 2 di 6 vari uffici dei servizi sociali sopra citati, il servizio sanitario) che private locali
(datore di lavoro, enti di formazione professionali etc).
L'istante ha quindi insistito nelle proprie conclusioni formulando la seguente domanda:
NEL MERITO: in accoglimento del presente ricorso, annullare il provvedimento di cancellazione per irreperibilità del ricorrente , nato a [...] – Ghana il Parte_1
11.03.1997 dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di CP_2 adottato dal Comune di – Servizi Demografici in data 13.06.2019, in CP_2 quanto assunto in violazione del dettato dell'art. 11 comma 1 lettera c) del DPR
N. 223/1989 e dell'art. 4 L. n. 1228/1954 e, per l'effetto, ripristinare la continuità della residenza anagrafica protrattasi ininterrottamente a partire dalla dell'11.12.2012, data di iscrizione presso il registro anagrafico del Comune di
sino alla date del 22.07.2021, data di ricomparsa nel registro CP_2 dell'anagrafe del Comune di colmando il buco di avvenuta cancellazione CP_2 per irreperibilità dal 13.06.2019 al 22.07.2021, con conseguente ordine di annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.
2. Il , in persona del Ministro pro tempore, non si è costituito Controparte_1 in giudizio ed è stata dichiarata la contumacia in data 10 gennaio 2025.
3. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della CP_2 domanda.
L'Ente convenuto ha precisato che a far tempo dal 1.2.2018 (data delle dimissioni dalla comunità presso cui era ospitato), il resistente nel termine (di 20 giorni) a tal fine prescritto dall'art. 13, comma 2, d.p.r. 223/1989, ma neppure a fronte del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento che il non ha CP_2 fornito alcun riscontro ed alcuna documentazione anagrafica non offrendo indicazione sull'esistenza di una nuova e differente dimora.
4. Va premesso che in questa materia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 3 di 6 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cfr.
Cass. Sez. Unite sentenza n. 449 del 19.6.2000).
5. Va preliminarmente precisato che la domanda come formulata dalla parte ricorrente non ha ad oggetto il diritto alla iscrizione anagrafica al momento della proposizione del ricorso, ma la legittimità del provvedimento con riferimento alle condizioni esistenti al momento della sua adozione.
La materia è regolata dall'art. 11 D.P.R. 223/1989, il quale prevede che “1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore”. Mentre l'art. 4 della Legge 1228 del 1954 prevede che: “1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni pagina 4 di 6 della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
3. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
4. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni”.
Per quanto qui rileva, quindi, l'art. 11, comma I, lettera c) del D.P.R. 223/1989 prevede che la cancellazione dall'Anagrafe possa avvenire solo quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona è risultata irreperibile.
Ebbene, nel caso di specie, vengono individuati degli elementi di censura proprio con riguardo alla mancata effettuazione degli opportuni accertamenti sopra indicati posto che non è contestata la carenza dell'elemento oggettivo della mancata a dimora abituale al tempo degli accertamenti.
L'accertamento dello stato di irreperibile e la conseguente adozione del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe richiedono che, al momento dei sopralluoghi, non solo l'interessato sia assente, ma anche che non venga rinvenuto alcun elemento da cui desumere la contraria volontà di quello di voler mantenere la sua residenza nel luogo in cui risultava formalmente residente.
Applicando queste coordinate normative alla fattispecie in esame, si osserva che il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente adottato dal Comune di appare illegittimo, non risultando emesso nel rispetto della CP_2 procedura sopra delineata non essendo stati effettuati gli opportuni accertamenti sulla posizione del ricorrente.
Ed invero nel caso di specie: la Polizia Municipale del Comune di CP_2 incaricata a svolgere gli accertamenti, ha effettuato in meno di un anno tre accessi presso la residenza del ricorrente, con ciò contravvenendo alla Circolare
ISTAT n. 21/90 la quale prevede che gli accertamenti debbano essere intervallati di almeno un anno;
nel verbale del 06.06.2019, il fratello minore del ricorrente, il sig. , dichiarava al Vigile che (il fratello) “abita a Controparte_3 ma non sa dove trasferito” circostanza questa che avrebbe dovuto CP_2
pagina 5 di 6 suggerire in seguito un maggiore approfondimento istruttorio prima della cancellazione dall'Anagrafe.
In sintesi, non risulta compiuto alcun concreto “accertamento” in merito all'effettiva situazione personale dell'interessato ed il ricorrente, non appariva irreperibile in concreto, potendo anzi ritenersi comprovata la sua effettiva presenza sul territorio del Comune di dalla banca dati agenzia delle CP_2
Entrate dalla quale sarebbe stato agevole evincere che il soggetto era presente sul territorio ed ivi svolgeva attività lavorativa.
Quanto illustrato appare già sufficiente per ritenere il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente nel
Comune di nullo in quanto adottato in violazione del dettato dell'art. 11, CP_2 comma I lettera c) del D.P.R. n. 23/1989 in difetto di ripetuti accertamenti, effettuati a distanza di un congruo intervallo di tempo l'uno dall'altro.
Pertanto, si deve disapplicare il provvedimento di cancellazione del 13 giugno
2019 con cui l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di ha disposto CP_2 la cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente in quanto nullo perché emesso in violazione dell'art. 11, comma I lettera c) del D.P.R. n.
23/1989va affermato il diritto dell'attore a conservare la sua residenza
La particolarità della questione affrontata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti del e del Parte_1 Controparte_1 CP_2 provvede nel seguente modo:
[...]
1) Disapplica perché nullo il provvedimento del 13 giugno 2019 con cui l'Ufficiale
d'Anagrafe del Comune di ha disposto la cancellazione di CP_2 Parte_1
dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di
[...] CP_2
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena 18 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1179/2024 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. DE VIRGILIS MONICA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO c.f. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Contro
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti Barbara Montini e Giacomo Zaccaria, giusta procura in atti;
OGGETTO: richiesta annullamento cancellazione residenza Anagrafica.
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, nonché il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenere Controparte_2
pagina 1 di 6 l'annullamento o la revoca del Provvedimento di cancellazione per irreperibilità anagrafica adottata dal Sindaco di in data 13.6.2019 nei confronti dello CP_2 stesso.
A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha allegato le seguenti circostanze: di aver vissuto unitamente alla sua famiglia dapprima vissuto presso il Comune di
Castelfranco Emilia poi, dall'11 dicembre 2012, presso un appartamento sito in
Santa Margherita n. 27 a di aver frequentato la Scuola Superiore per CP_2
l'Industria e l'Artigianato “F. Corni” di di essere stato affidato ai Servizi CP_2
Co Sociali del Comune e collocato presso la Comunità CP_2 Persona_1
con sede in in data 15.4.2014, di essere stato
[...] CP_2 dimesso dalla Comunità Educativa Residenziale per i minori “ ” ed Persona_2 inserito (a carico del Comune) presso la Casa Convitto “San Filippo Neri” in data
3.6.2015, di aver trovato ospitalità presso alcuni amici in via Abate n. 24 CP_2
(non volendo il padre riaccoglierlo in famiglia), di aver tuttavia trascorso molto tempo in famiglia (in assenza del padre) presso la casa sita in via Santa CP_2
Margherita n. 27, di essere stato assunto in 20.9.2019 con contratto di apprendistato dalla con sede in Via Emilia Est 1509 a nel Parte_2 CP_2 novembre 2022 veniva poi distaccato dalla ed inviato a prestare attività Pt_2 lavorativa presso la Ditta Officina Fiandri SRL con un nuovo contratto di lavoro di apprendistato, trasformato in data 21.09.2022 a tempo indeterminato.
Dopo aver offerto questo quadro fattuale, teso a dimostrare il radicamento dello stesso nel territorio Modenese, il ricorrente ha rappresentato le proprie doglianze rispetto al provvedimento di cancellazione dall'anagrafe impugnato sottolineando in primo luogo la superficialità dell'attività istruttoria condotta (“qualora l'ufficiale dell'anagrafe avesse condotto un'istruttoria più attenta e ben circostanziata e avesse effettuato dei controlli più approfonditi, magari interpellando i vari registri comunali come espressamente richiesto dall'art. 4 L. n. 1228/54 , ben avrebbe potuto appurare che il ricorrente, per anni residente nel Comune di era - CP_2 ed è - un soggetto tutt'altro che irreperibile in quel medesimo indirizzo e sul territorio locale e, tutt'altro che inesistente, per le istituzioni sia pubbliche (come i
pagina 2 di 6 vari uffici dei servizi sociali sopra citati, il servizio sanitario) che private locali
(datore di lavoro, enti di formazione professionali etc).
L'istante ha quindi insistito nelle proprie conclusioni formulando la seguente domanda:
NEL MERITO: in accoglimento del presente ricorso, annullare il provvedimento di cancellazione per irreperibilità del ricorrente , nato a [...] – Ghana il Parte_1
11.03.1997 dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di CP_2 adottato dal Comune di – Servizi Demografici in data 13.06.2019, in CP_2 quanto assunto in violazione del dettato dell'art. 11 comma 1 lettera c) del DPR
N. 223/1989 e dell'art. 4 L. n. 1228/1954 e, per l'effetto, ripristinare la continuità della residenza anagrafica protrattasi ininterrottamente a partire dalla dell'11.12.2012, data di iscrizione presso il registro anagrafico del Comune di
sino alla date del 22.07.2021, data di ricomparsa nel registro CP_2 dell'anagrafe del Comune di colmando il buco di avvenuta cancellazione CP_2 per irreperibilità dal 13.06.2019 al 22.07.2021, con conseguente ordine di annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.
2. Il , in persona del Ministro pro tempore, non si è costituito Controparte_1 in giudizio ed è stata dichiarata la contumacia in data 10 gennaio 2025.
3. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della CP_2 domanda.
L'Ente convenuto ha precisato che a far tempo dal 1.2.2018 (data delle dimissioni dalla comunità presso cui era ospitato), il resistente nel termine (di 20 giorni) a tal fine prescritto dall'art. 13, comma 2, d.p.r. 223/1989, ma neppure a fronte del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento che il non ha CP_2 fornito alcun riscontro ed alcuna documentazione anagrafica non offrendo indicazione sull'esistenza di una nuova e differente dimora.
4. Va premesso che in questa materia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 3 di 6 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cfr.
Cass. Sez. Unite sentenza n. 449 del 19.6.2000).
5. Va preliminarmente precisato che la domanda come formulata dalla parte ricorrente non ha ad oggetto il diritto alla iscrizione anagrafica al momento della proposizione del ricorso, ma la legittimità del provvedimento con riferimento alle condizioni esistenti al momento della sua adozione.
La materia è regolata dall'art. 11 D.P.R. 223/1989, il quale prevede che “1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore”. Mentre l'art. 4 della Legge 1228 del 1954 prevede che: “1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni pagina 4 di 6 della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
3. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
4. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni”.
Per quanto qui rileva, quindi, l'art. 11, comma I, lettera c) del D.P.R. 223/1989 prevede che la cancellazione dall'Anagrafe possa avvenire solo quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona è risultata irreperibile.
Ebbene, nel caso di specie, vengono individuati degli elementi di censura proprio con riguardo alla mancata effettuazione degli opportuni accertamenti sopra indicati posto che non è contestata la carenza dell'elemento oggettivo della mancata a dimora abituale al tempo degli accertamenti.
L'accertamento dello stato di irreperibile e la conseguente adozione del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe richiedono che, al momento dei sopralluoghi, non solo l'interessato sia assente, ma anche che non venga rinvenuto alcun elemento da cui desumere la contraria volontà di quello di voler mantenere la sua residenza nel luogo in cui risultava formalmente residente.
Applicando queste coordinate normative alla fattispecie in esame, si osserva che il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente adottato dal Comune di appare illegittimo, non risultando emesso nel rispetto della CP_2 procedura sopra delineata non essendo stati effettuati gli opportuni accertamenti sulla posizione del ricorrente.
Ed invero nel caso di specie: la Polizia Municipale del Comune di CP_2 incaricata a svolgere gli accertamenti, ha effettuato in meno di un anno tre accessi presso la residenza del ricorrente, con ciò contravvenendo alla Circolare
ISTAT n. 21/90 la quale prevede che gli accertamenti debbano essere intervallati di almeno un anno;
nel verbale del 06.06.2019, il fratello minore del ricorrente, il sig. , dichiarava al Vigile che (il fratello) “abita a Controparte_3 ma non sa dove trasferito” circostanza questa che avrebbe dovuto CP_2
pagina 5 di 6 suggerire in seguito un maggiore approfondimento istruttorio prima della cancellazione dall'Anagrafe.
In sintesi, non risulta compiuto alcun concreto “accertamento” in merito all'effettiva situazione personale dell'interessato ed il ricorrente, non appariva irreperibile in concreto, potendo anzi ritenersi comprovata la sua effettiva presenza sul territorio del Comune di dalla banca dati agenzia delle CP_2
Entrate dalla quale sarebbe stato agevole evincere che il soggetto era presente sul territorio ed ivi svolgeva attività lavorativa.
Quanto illustrato appare già sufficiente per ritenere il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente nel
Comune di nullo in quanto adottato in violazione del dettato dell'art. 11, CP_2 comma I lettera c) del D.P.R. n. 23/1989 in difetto di ripetuti accertamenti, effettuati a distanza di un congruo intervallo di tempo l'uno dall'altro.
Pertanto, si deve disapplicare il provvedimento di cancellazione del 13 giugno
2019 con cui l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di ha disposto CP_2 la cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente in quanto nullo perché emesso in violazione dell'art. 11, comma I lettera c) del D.P.R. n.
23/1989va affermato il diritto dell'attore a conservare la sua residenza
La particolarità della questione affrontata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti del e del Parte_1 Controparte_1 CP_2 provvede nel seguente modo:
[...]
1) Disapplica perché nullo il provvedimento del 13 giugno 2019 con cui l'Ufficiale
d'Anagrafe del Comune di ha disposto la cancellazione di CP_2 Parte_1
dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di
[...] CP_2
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena 18 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
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