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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 791/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.25, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale BA e Parte_1 Parte_2
IA RI BA appellanti
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio CP_1
OS appellata
Conclusioni:
Per gli appellanti: “in riforma dell'impugnata sentenza n. 575/22, emessa del Tribunale di
Catanzaro…accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile,
Giudice dott.ssa Maura Fragale, accogliere tutte le conclusioni, avanzate in prime cure, che qui si riportano:
1.accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella CP_1 causazione del sinistro occorso, in data 17/03/16, al Sig. non avendo la società Parte_1 idoneamente provveduto alla manutenzione, gestione e pulizia della S.S. 106, delle sue pertinenze, attrezzature, impianti e servizi, omettendo il prescritto controllo tecnico sull'efficienza della strada medesima e non provvedendo ad apporre la prescritta segnaletica;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, al ristoro dei danni patrimoniali nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 , nella misura di euro 25.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che Parte_2 sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
3. condannare, altresì, la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA, come per legge, conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, ovvero l'infondatezza nel fatto e nel diritto dell'avverso appello, con rigetto dello stesso in ogni sua parte per i motivi specificati nella presente comparsa, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catanzaro, l' esponendo: che, in data 17.03.16, alle ore 8,50, circa, CP_1 Parte_1 percorreva - a bordo dell'autovettura Mercedes tg. EL023RP, di proprietà anche del coniuge,
[...]
- la strada statale 106/V/A, in località svincolo Barone del Comune di Catanzaro;
che, Parte_2 all'improvviso, perdeva il controllo dell'autovettura, a causa del passaggio di acqua sulla sede stradale, provocato dall'otturazione delle canalette laterali di raccolta;
che, pertanto, impattava, con la parte anteriore del veicolo, contro il guard-rail; che, nell'immediatezza, interveniva la Polstrada di
Catanzaro, nonché il capo compartimento dell' CP_1
Chiedevano, quindi, la condanna dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al ristoro dei danni subiti, pari ad €. 25.000.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e rilevando CP_1 che il sinistro si era verificato per responsabilità dell'attore, anche in considerazione del fatto che procedeva a velocità sostenuta, in un giorno in cui le condizioni metereologiche erano avverse ed atteso, altresì, che la Polizia Stradale gli aveva contestato la plurima contravvenzione di cui all'art.141 commi 1 e 2 CdS;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
Il giudizio, istruito documentalmente, veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 575/22, pubblicata il 22.04.22, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
Avverso la suddetta pronuncia, e interponevano Parte_1 Parte_2 gravame affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. Concludevano, come in epigrafe. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza appellata.
Con ordinanza del 28.10.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di c.t.u., avanzata dagli appellanti;
indi, a detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 03.07.23.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 24.09.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, viene censurata la pronuncia laddove il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova, ritenendo nulla la produzione documentale - di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., così motivando: “con la seconda memoria istruttoria gli attori hanno di fatto ampliato ed integrato la loro domanda arricchendola di particolari fattuali e tecnici costituiti, tanto dalla sentenza ottenuta davanti al Giudice di Pace, che dalla relazione tecnica allegata che ha sviscerato una serie di argomentazioni, non solo fattuali, ma di natura tecnica, con ciò costituendo uno strozzamento dell'attività difensiva dell'odierna convenuta con palese violazione del diritto di difesa” ed ha ritenuto che detta consulenza non potesse avere “alcun rilievo e valore nel giudizio” e che “la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo”.
Ebbene, secondo gli appellanti, le circostanze del sinistro sarebbero state indicate con precisione nella parte “in fatto” dell'atto introduttivo del giudizio, ove è stato descritto l'evento occorso, il luogo, le condizioni climatiche, nonché la causa dell'incidente, consistente nel cattivo drenaggio del manto stradale;
inoltre, nella parte “in diritto”, sarebbero state illustrate le ragioni, poste a fondamento della domanda, e la disciplina applicabile, ossia la responsabilità da cose in custodia.
Peraltro, la c.t.u. disposta dal Giudice di Pace di Catanzaro, in altro giudizio avente ad oggetto lo stesso fatto, non avrebbe aggiunto alcunché rispetto ai fatti esposti nell'atto di citazione, se non elementi tecnici, riferibili, in particolare, ai danni occorsi e ad altri elementi utili a provare la fondatezza della domanda. In ogni caso, ribadiscono i coniugi , secondo il codice di rito, occorre Parte_3 distinguere i fatti principali, posti a fondamento della domanda, e i fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non sarebbe soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma troverebbe il suo termine preclusivo in quello, eventualmente, concesso ex art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
Pertanto, nella fattispecie, non sarebbe stata, in alcun modo, modificata la domanda, né introdotto un tema di indagine nuovo, sì da alterare il regolare svolgimento del processo.
Quanto, poi, all'inutilizzabilità della perizia per non essere stato, il convenuto, parte nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, gli appellanti rilevano come tale rilievo non abbia pregio, atteso che anche nell'ipotesi della consulenza di parte la controparte del giudizio non è chiamata a partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali.
L'erroneità del ragionamento del primo giudice emergerebbe sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, la consulenza, seppur resa in altro giudizio, può trovare ingresso nel presente procedimento, quale prova atipica;
dall'altro, avrebbe dovuto considerare che l'affidabilità probatoria della stessa è maggiore, rispetto ad una consulenza di parte, laddove il perito d'ufficio assume precisi obblighi e responsabilità e, comunque, non ha alcun interesse alla definizione della lite.
Gli appellanti censurano, inoltre, il mancato esame di detto documento, denunciabile finanche in sede di legittimità, tutte le volte in cui lo stesso, come nel caso di specie, determini un'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Invero, sarebbe stato lo stesso giudice ad incorrere in siffatto vizio, poiché, a pag. 3 della pronuncia impugnata, afferma di non avere alcun obbligo di esaminare il documento ritualmente prodotto, precisando che: “la mera produzione di un documento non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato”.
Ebbene, nella memoria istruttoria sarebbe stato illustrato che il perito ha “accertato che lo
Sgrò pur avendo mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, caratterizzati da una strada di nuova costruzione …e consistente in una carreggiata a doppia corsia in rettilineo, è rimasto coinvolto nell'incidente a causa della mancata manutenzione del tratto stradale de quo, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'utenza, certamente non prevedibile secondo l'id quod plerumque accidit. La velocità di marcia tenuta dallo stesso, invero, era consona ai luoghi sia in considerazione della mancata attivazione di alcuno degli airbag in dotazione al veicolo (che trova spiegazione nell'assenza di un urto intenso che avrebbe fatto seguito ad una elevata velocità), sia della presenza di tracce di sfregamento e deformazioni sulla parte anteriore del mezzo, e tali sfregamenti sono sintomatici del fatto che l'auto condotta dall'attore, uscendo dalla galleria, ha perso aderenza ed è entrata in contatto con il guardrail, poiché si è imbattuta in un tratto di strada - definita dal consulente - quale torrente d'acqua venutosi a formare a causa del mancato funzionamento del tombino, privo di qualunque manutenzione, che non aveva consentito il deflusso della copiosa acqua piovana abbattutasi nella mattinata” e che “considerata la pendenza del tratto stradale, tutta l'acqua meteorica che lo investe, anziché essere smaltita all'esterno, a causa di un'inesistente manutenzione dei sistemi di raccolta, viene concentrata in prossimità del tombino e poi riversata, in notevole quantità al pari di un piccolo torrente, sul tratto stradale stesso”; ed ancora che “la presenza di una notevole quantità d'acqua e, conseguentemente, di una mancata manutenzione dei canali di scolo è attestata dalla stessa Polizia Stradale”.
Inoltre, il consulente ha quantificato l'entità dei danni facendo riferimento alla produzione fotografica, allegata alla perizia, ritualmente prodotta in giudizio nei termini di legge.
Rilevano, infine, che con la memoria istruttoria, ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., proprio al fine di superare un'eventuale mancata valutazione della predetta consulenza hanno chiesto, in subordine, che fosse “disposta ctu al fine di determinare, sulla base del materiale probatorio acquisito, le cause
e le modalità del sinistro, nonché l'entità del danno”; il G.I., tuttavia, non ha disposto ulteriore attività istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione.
In ogni caso, qualora non dovessero essere accolti i superiori rilievi, gli appellanti chiedono che venga disposta c.t.u., sulla base della richiesta già formulata nel precedente grado di giudizio.
2.- Con un secondo motivo i coniugi chiedono la rivisitazione della sentenza Parte_3 ritenendo che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 2051
c.c. laddove ha rigettato la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo al nesso causale.
Rilevano, al riguardo, che il sinistro è avvenuto sulla strada statale extraurbana in riferimento alla quale - come è noto - gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n.
285/92 devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia anche delle pertinenze, attrezzature, degli impianti e dei servizi, nonché all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Invero, in caso di incidente avvenuto, come nel caso di specie, su strada statale, l'Ente risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria o custode salvo che, dalla responsabilità presunta a suo carico, essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da “elementi esterni” o dal fatto “estraneo” alla sfera di custodia (ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì nella dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del “neminem laedere” , di modo che il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
Orbene, nella fattispecie, non vi sarebbero dubbi sul nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta da - consistente nella mancata manutenzione e pulizia dei canali di scolo CP_1
- e l'incidente.
Rilevano, ulteriormente, che la prova del nesso causale va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni che conferiscano cioè alla cosa quella che, in giurisprudenza, si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”, non richiedendosi, viceversa, anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima.
Peraltro, la derivazione del danno dalla cosa può essere offerta dal danneggiato anche per presunzioni, giacché, la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo,
e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno.
Precisano, inoltre, che le forti piogge possono costituire, talvolta, un caso fortuito, ma l'evento naturale deve essere imprevedibile ed inevitabile, ed è onere del custode fornirne la prova, prova, che nella fattispecie difetterebbe.
Del resto, il giorno del sinistro (17.03.16), la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo;
il fenomeno temporalesco è stato, quindi, ampiamente previsto, ma l' non si sarebbe CP_1 attivata al fine di garantire il buono stato di manutenzione della strada, omettendo, peraltro, di segnalare lo stato di pericolo presente.
Qualora non si dovesse ritenere applicabile, nella fattispecie in esame, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., gli appellanti invocano, in ogni caso, l'applicazione dell'art.2043 c.c.
L'evento in questione sarebbe accaduto, infatti, per la presenza, nel tratto in questione, di un'insidia stradale scaturita dalla cattiva manutenzione della strada medesima, trattandosi di
“situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza”.
Infine, relativamente ai danni, gli appellanti richiamano la perizia, depositata in atti, che dovrà essere considerata prova privilegiata, in quanto, seppure resa in altro giudizio, è stata, comunque, redatta da un consulente tecnico d'ufficio che ha stimato il danno, subito dall'autovettura, in complessivi €. 25.000,00.
1.-1 Il primo motivo non ha pregio.
Correttamente, infatti, il Tribunale non ha ammesso le prove documentali, proposte dagli attori (sentenza GdP e c.t.u.) precisando che, soltanto con la memoria, ex art.183 VI comma c.p.c. II termine, essi hanno fatto riferimento, per la prima volta, ad un giudizio promosso dinanzi al GdP di
Catanzaro, avente ad oggetto opposizione a contravvenzione, ex art.204 bis CdS, tentando di utilizzare la sentenza passata in giudicato e l'accertamento tecnico, ivi svolto, per integrare e provare la domanda proposta.
Ritiene la Corte - conformemente al primo giudice - che, con la suddetta produzione documentale, i coniugi abbiano ampliato ed integrato la domanda originaria con Parte_3 particolari fattuali e tecnici determinando “uno strozzamento dell'attività difensiva dell'odierna convenuta, con palese violazione del diritto di difesa e contraddittorio”.
È pacifico, infatti, che le attività assertive delle parti debbano trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria, ex art. 183, VI, c.p.c. I termine e, quanto alla seconda memoria, siano giustificate unicamente se si traducano in una replica alle deduzioni della controparte o in una risposta processuale alle medesime, restando, altrimenti, la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova.
Il mancato rispetto dei termini fissati per la tempestiva deduzione dei fatti determina la decadenza, rilevabile d'ufficio, delle facoltà assertorie ed istruttorie delle parti.
Nella fattispecie, è evidente la tardività dell'attività assertiva svolta, irritualmente, nella memoria n. 2) di parte attrice in quanto non costituente replica alle deduzioni della controparte convenuta;
pertanto, giustamente, il Tribunale non ha ammesso le prove documentali relative a fatti non anteriormente allegati, e in quanto non tempestivamente asseriti entro il termine per il deposito della memoria n. 1.
Né ha pregio il rilevo degli appellanti secondo i quali trattasi di allegazione di fatti secondari
- dedotti per dimostrare quelli principali, posti a fondamento della domanda – non soggetti alle preclusioni fissate per questi ultimi.
È evidente, infatti, che la produzione documentale (c.t.u. e sentenza GdP) si riferisce proprio ai fatti principali, oggetto del giudizio, atteso che, come specificato in sede di memoria istruttoria dagli attori, essa è diretta a provare la domanda risarcitoria.
Parimenti corretta, appare la motivazione resa dal primo giudice in ordine all'onere di allegazione in relazione alla produzione documentale.
Si legge, infatti, nella pronuncia impugnata: “deve ritenersi pacifico che la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato”.
Pertanto, giustamente, il Tribunale ha ritenuto priva di valore probatorio la suddetta documentazione “in quanto frutto di un contenzioso nel quale l' era ed è stata totalmente CP_1 estranea, restando pacifica tanto la lesione di un diritto di contraddittorio, quanto del diritto di difesa”.
2.-2 Il secondo motivo di censura è infondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato le prove acquisite ed abbia, altresì, correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia.
E' pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Ebbene, correttamente il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la prova del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso ravvisando, nella condotta imprudente e negligente dello , la causa Pt_1 esclusiva del sinistro.
Si legge, invero, nella dinamica descritta nel prontuario di rilevamento incidente stradale, redatto dalla Polstrada di Catanzaro: “dagli accertamenti esperiti sul posto, dagli ingenti danni riportati dal veicolo e dalle dichiarazioni rese dal protagonista, l'evento infortunistico si può così ricostruire …Sgrò …giunto verso le ore 8,50 presso lo svincolo per la località Barone, e Pt_1 precisamente alla chilometrica 15 + 040, a causa della velocità non particolarmente moderata per
l'imperversare di un forte acquazzone che provocava un passaggio d'acqua sulla sede stradale, da destra verso sinistra, in quanto le canalette laterali di raccolta erano piene e non facevano defluire
l'acqua, perdeva il controllo del veicolo andando ad urtare con la parte anteriore destra del veicolo contro il guardrail di destra e dopo aver percorso 96,70 mt. assumeva posizione statica finale sulla corsia di sorpasso parallelamente all'asse stradale e mantenendo l'orientamento di marcia iniziale”.
Dalla suddetta relazione, nonché dal tenore dell'atto di citazione e dalla documentazione prodotta dall' (v. dati pluviometrici) emerge, senza ombra di dubbio, che il giorno del sinistro CP_1 imperversava un forte temporale ed era stata diramata, dalla Protezione Civile, un'allerta meteo.
Le condizioni metereologiche, unitamente al limite di velocità imposto sui luoghi di causa (70
Km/h) avrebbero dovuto indurre il conducente dell'autoveicolo a transitare sulla sede stradale con estrema cautela e prudenza, onde poter prevedere, per tempo, eventuali allagamenti ed adottare una condotta di guida idonea a mantenere il controllo del veicolo, come previsto dall'art. 141 CdS.
La Corte condivide in toto la motivazione, resa dal primo giudice, laddove afferma che: “le risultanze istruttorie non hanno fornito elementi probatori utili a ricondurre la responsabilità dell'incidente de quo, al comportamento colposo dell'Ente convenuto né ai sensi dell'art.2051 c.c. nè ai sensi dell'art.2043 c.c. quanto piuttosto alla condotta di guida imprudente e negligente dello stesso attore dovendosi individuare nella perdita di controllo dell'autoveicolo da parte dello stesso conducente attore e non certamente nell'omessa custodia del tratto di strada in questione asseritamente imputabile all' . CP_1
La descrizione delle modalità del sinistro, da parte della Polstrada, depone, infatti, per una condotta di guida dello Sgrò non conforme alle condizioni atmosferiche e ai luoghi di causa (uscita da una galleria ed in curva); peraltro, anche dagli ingenti danni riportati dall'autoveicolo in questione
è possibile inferire che lo Sgrò viaggiava a velocità eccessiva.
Né ha alcun pregio riveste il rilievo degli appellanti secondo i quali era onere dell' CP_1 segnalare il pericolo esistente sulla sede stradale.
Va, infatti, condiviso quanto affermato nella pronuncia impugnata: “peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta utilizzazione, come nel caso di specie, integra un caso fortuito, costituente circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode (Cass.
6.2.2020 n.2872;Cass.28.06.2019 n.17443,Cass.13.01.2015
n.287,Cass.
5.2.2013 n.2660,Cass.19.11.2009 n.24419 Cass.22.4.2010 n.9546)”.
La condotta del danneggiato - connotata da peculiare imprudenza e negligenza - ha avuto, dunque, autonoma efficienza causale nel sinistro in questione, elidendo il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa non sono state utilizzate le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di tempo e luogo.
Il Supremo Collegio, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha affermato, infatti, che: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2
Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (ex multis, Cass. n. 9315/19).
Si impone, dunque, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria, perché non tenuta (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €.
26.000) in favore dell' CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti dell' Parte_1 Parte_4 CP_1 avverso la sentenza n. 575/22, pubblicata il 22.04.22, emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna gli appellanti al pagamento, in solido, delle spese di lite, in favore dell' CP_1 che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre agli appellanti il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 08.10.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)