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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13324 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47842/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47842/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], res. in Manerbio (BS) V. S. Maria Crocifissa di Rosa Parte_1
3, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Francesca Bargelloni in Vicenza via C. Battisti 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Donatella Amaltei Zotti, nata a [...] il [...], c.f. , e C.F._2
Francesca Bargelloni, nata a [...] il [...], c.f. , come da C.F._3
mandato in atti;
- ricorrente –
[...]
in persona Controparte_1
del pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso CP_2
l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha chiesto di “revocare il Parte_1
provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di visto al ricongiungimento familiare inoltrato da in favore della propria figlia , nata in [...] il Parte_1 Per_1
26/07/2007, pratica n. 20230002785, notificato il 22/05/2024, perché emanato in violazione di legge nonché viziato da eccesso di potere” […] e “per l'effetto, autorizzarsi e disporsi a carico delle competenti autorità il ricongiungimento familiare di
[...]
con ; per l'effetto, ordinarsi alle competenti autorità il rilascio del Per_1 Parte_1
visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a favore di , nata a Per_1
BO OR (Ghana) il 26/07/2007”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che nel 2005 contraeva matrimonio di rito religioso con la signora Per_2
nata in [...] l'[...]; che dall'unione in data 26/07/2007 nasceva la
[...]
figlia ; che nascevano anche i figli in data 06/02/2012 e Per_1 Per_3
in data 25/09/2018; che in data 15/01/2010 contraeva anche matrimonio Persona_4
civile con la predetta signora;
che, al fine di ricongiungere sua figlia primogenita, Per_2
in data 03/01/23 otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare dallo SUI competente;
che in data 23/12/2023 gli veniva notificato un preavviso di rigetto nel quale si affermava che dalla documentazione allegata non era stato possibile “accertare il rapporto di filiazione”; che per dimostrare il rapporto di filiazione decideva di sottoporsi al test del DNA, il quale dava esito negativo;
che solo in questa occasione è venuto a conoscenza del fatto di non essere il reale padre della minore;
che, stante Per_1
il mancato rapporto di filiazione, l'Ambasciata ha emesso il diniego del visto in data
22/05/2024.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 20/02/2025, illustrando l'istruttoria svolta e sostenendo la legittimità del proprio provvedimento di diniego alla luce del test del DNA negativo (il quale ha escluso incontrovertibilmente la filiazione biologica) e della contemporanea carenza di documentazione volta a dimostrare l'effettività del legame affettivo tra istante e soggetto che si vuole ricongiungere. Ha pertanto insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata. Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego è conseguenza della mancata dimostrazione del legame familiare posto a fondamento dell'invocato provvedimento.
Contrariamente alle doglienze della ricorrente, è pacifico non vi sia rapporto di filiazione tra il ricorrente e , minore al tempo della domanda, visto il risultato Per_1
negativo del test di paternità derivante dell'esame del DNA.
Costituendosi nel presente giudizio, l'Amministrazione resistente ha sottolineato che, oltre all'assenza dello status filiationis, emergono criticità relative all'attendibilità e all'autenticità della documentazione posta a fondamento della domanda di rilascio del visto di ingresso.
Il ricorrente afferma di aver sempre creduto di essere il padre biologico della minore e di essersi sempre comportato di conseguenza, educandola e provvedendo al suo Per_1
mantenimento.
Premesso che i risultati del test del DNA assorbe ogni altro profilo, si osserva, in aggiunta, che, come osservato dagli uffici, non è neppure possibile stabilire se il ricorrente si trovasse effettivamente in in un momento compatibile con l'avvenuto concepimento della CP_1
minore. In effetti tra la documentazione allegata, sia in sede amministrativa che giudiziale, non è stato depositato il passaporto in corso di validità durante il periodo compatibile col concepimento. Né il ricorrente ha provveduto a dimostrare in altro modo la sua effettiva presenza in durante quel periodo. CP_1
D'altra parte, il ricorrente non ha fornito altra documentazione idonea a comprovare un rapporto di filiazione effettivo con la minore nemmeno mediante presunzioni, Per_1
non essendo sufficienti a dimostrare tale circostanza le generiche foto del ricorrente con una bambina, o le presunte foto di lei inviate dalla madre al ricorrente, in assenza di date o di altri elementi idonei a circostanziare il momento dell'invio delle foto o dello scatto delle stesse. Inoltre, per quanto attiene al certificato di nascita della minore è stato Per_1
registrato dalla sig.ra (presunta madre) in palese violazione della Persona_2
normativa vigente (Registration of Births and Deaths Act, n. 301/1965) che, all'art. 17.6, permette la registrazione tardiva (cioè, oltre l'anno dalla nascita) solo in presenza di una speciale autorizzazione, non richiamata sul certificato in questione. Infatti, come eccepito dall'Amministrazione resistente, il certificato di nascita legalizzato è stato registrato solo il
29/03/2022, a fronte della nascita della minore in data 26/07/2007 (e, peraltro, a meno di sei mesi dalla domanda di nulla osta allo SUI competente, in data 15/08/2022). A ciò si aggiunga che dai timbri apposti sul passaporto del Sig. risulta che egli abbia lasciato il in data 11/02/2022 e che, pertanto, non fosse presente al momento della CP_1
registrazione della nascita della minore, condizione espressamente prevista dalla legge ghanese (art. 18) per le registrazioni ove la paternità non sia accertata (quale il caso di specie, ove la minore non è nata in [...] matrimonio, visto che il matrimonio tra i due risale al 05/01/2010).
Sempre con riferimento al certificato di nascita, a fronte di un documento non legalizzato registrato nel 2014, l'amministrazione convenuta ha depositato un certificato legalizzato dal quale risulta, come anno di registrazione, il 2022, con ciò contribuendo a rendere ancora più critica la genuinità della documentazione versata in atti dal ricorrente sia nella fase amministrativa che nel presente giudizio.
Infine, le presunte moglie e figlia del ricorrente sono state sentite dall' CP_1
dall'intervisto risultano le contraddizioni della prima, oltre alle dichiarazioni della figlia che afferma di aver visto il padre solo tre volte.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle Parte_1 CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.106,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 22/09/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47842/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], res. in Manerbio (BS) V. S. Maria Crocifissa di Rosa Parte_1
3, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Francesca Bargelloni in Vicenza via C. Battisti 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Donatella Amaltei Zotti, nata a [...] il [...], c.f. , e C.F._2
Francesca Bargelloni, nata a [...] il [...], c.f. , come da C.F._3
mandato in atti;
- ricorrente –
[...]
in persona Controparte_1
del pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso CP_2
l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha chiesto di “revocare il Parte_1
provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di visto al ricongiungimento familiare inoltrato da in favore della propria figlia , nata in [...] il Parte_1 Per_1
26/07/2007, pratica n. 20230002785, notificato il 22/05/2024, perché emanato in violazione di legge nonché viziato da eccesso di potere” […] e “per l'effetto, autorizzarsi e disporsi a carico delle competenti autorità il ricongiungimento familiare di
[...]
con ; per l'effetto, ordinarsi alle competenti autorità il rilascio del Per_1 Parte_1
visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a favore di , nata a Per_1
BO OR (Ghana) il 26/07/2007”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che nel 2005 contraeva matrimonio di rito religioso con la signora Per_2
nata in [...] l'[...]; che dall'unione in data 26/07/2007 nasceva la
[...]
figlia ; che nascevano anche i figli in data 06/02/2012 e Per_1 Per_3
in data 25/09/2018; che in data 15/01/2010 contraeva anche matrimonio Persona_4
civile con la predetta signora;
che, al fine di ricongiungere sua figlia primogenita, Per_2
in data 03/01/23 otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare dallo SUI competente;
che in data 23/12/2023 gli veniva notificato un preavviso di rigetto nel quale si affermava che dalla documentazione allegata non era stato possibile “accertare il rapporto di filiazione”; che per dimostrare il rapporto di filiazione decideva di sottoporsi al test del DNA, il quale dava esito negativo;
che solo in questa occasione è venuto a conoscenza del fatto di non essere il reale padre della minore;
che, stante Per_1
il mancato rapporto di filiazione, l'Ambasciata ha emesso il diniego del visto in data
22/05/2024.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 20/02/2025, illustrando l'istruttoria svolta e sostenendo la legittimità del proprio provvedimento di diniego alla luce del test del DNA negativo (il quale ha escluso incontrovertibilmente la filiazione biologica) e della contemporanea carenza di documentazione volta a dimostrare l'effettività del legame affettivo tra istante e soggetto che si vuole ricongiungere. Ha pertanto insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata. Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego è conseguenza della mancata dimostrazione del legame familiare posto a fondamento dell'invocato provvedimento.
Contrariamente alle doglienze della ricorrente, è pacifico non vi sia rapporto di filiazione tra il ricorrente e , minore al tempo della domanda, visto il risultato Per_1
negativo del test di paternità derivante dell'esame del DNA.
Costituendosi nel presente giudizio, l'Amministrazione resistente ha sottolineato che, oltre all'assenza dello status filiationis, emergono criticità relative all'attendibilità e all'autenticità della documentazione posta a fondamento della domanda di rilascio del visto di ingresso.
Il ricorrente afferma di aver sempre creduto di essere il padre biologico della minore e di essersi sempre comportato di conseguenza, educandola e provvedendo al suo Per_1
mantenimento.
Premesso che i risultati del test del DNA assorbe ogni altro profilo, si osserva, in aggiunta, che, come osservato dagli uffici, non è neppure possibile stabilire se il ricorrente si trovasse effettivamente in in un momento compatibile con l'avvenuto concepimento della CP_1
minore. In effetti tra la documentazione allegata, sia in sede amministrativa che giudiziale, non è stato depositato il passaporto in corso di validità durante il periodo compatibile col concepimento. Né il ricorrente ha provveduto a dimostrare in altro modo la sua effettiva presenza in durante quel periodo. CP_1
D'altra parte, il ricorrente non ha fornito altra documentazione idonea a comprovare un rapporto di filiazione effettivo con la minore nemmeno mediante presunzioni, Per_1
non essendo sufficienti a dimostrare tale circostanza le generiche foto del ricorrente con una bambina, o le presunte foto di lei inviate dalla madre al ricorrente, in assenza di date o di altri elementi idonei a circostanziare il momento dell'invio delle foto o dello scatto delle stesse. Inoltre, per quanto attiene al certificato di nascita della minore è stato Per_1
registrato dalla sig.ra (presunta madre) in palese violazione della Persona_2
normativa vigente (Registration of Births and Deaths Act, n. 301/1965) che, all'art. 17.6, permette la registrazione tardiva (cioè, oltre l'anno dalla nascita) solo in presenza di una speciale autorizzazione, non richiamata sul certificato in questione. Infatti, come eccepito dall'Amministrazione resistente, il certificato di nascita legalizzato è stato registrato solo il
29/03/2022, a fronte della nascita della minore in data 26/07/2007 (e, peraltro, a meno di sei mesi dalla domanda di nulla osta allo SUI competente, in data 15/08/2022). A ciò si aggiunga che dai timbri apposti sul passaporto del Sig. risulta che egli abbia lasciato il in data 11/02/2022 e che, pertanto, non fosse presente al momento della CP_1
registrazione della nascita della minore, condizione espressamente prevista dalla legge ghanese (art. 18) per le registrazioni ove la paternità non sia accertata (quale il caso di specie, ove la minore non è nata in [...] matrimonio, visto che il matrimonio tra i due risale al 05/01/2010).
Sempre con riferimento al certificato di nascita, a fronte di un documento non legalizzato registrato nel 2014, l'amministrazione convenuta ha depositato un certificato legalizzato dal quale risulta, come anno di registrazione, il 2022, con ciò contribuendo a rendere ancora più critica la genuinità della documentazione versata in atti dal ricorrente sia nella fase amministrativa che nel presente giudizio.
Infine, le presunte moglie e figlia del ricorrente sono state sentite dall' CP_1
dall'intervisto risultano le contraddizioni della prima, oltre alle dichiarazioni della figlia che afferma di aver visto il padre solo tre volte.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle Parte_1 CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.106,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 22/09/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli