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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 347/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 347/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Evelina Rizzo, procuratore C.F._2 domiciliatario;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 27.01.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lecce il 25.06.1997 e che dalla loro unione erano nati Per_ due figli, (14.09.1998) e (13.09.2003); - che era stata pronunciata la separazione con Per_1 decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 7.12.2016; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Con decreto del 13.02.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 18.03.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi della Per_ parte e della figlia , maggiorenne ma non autonoma.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita,
[...] così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 Parte_1 contratto a Lecce il 25.06.1997, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese.
Lecce, 16.01.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 347/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Evelina Rizzo, procuratore C.F._2 domiciliatario;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 27.01.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lecce il 25.06.1997 e che dalla loro unione erano nati Per_ due figli, (14.09.1998) e (13.09.2003); - che era stata pronunciata la separazione con Per_1 decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 7.12.2016; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Con decreto del 13.02.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 18.03.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi della Per_ parte e della figlia , maggiorenne ma non autonoma.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita,
[...] così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 Parte_1 contratto a Lecce il 25.06.1997, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese.
Lecce, 16.01.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE