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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5796 /2021 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5796 /2021 R.G. promoSA da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBATO ROBERTO e giusta mandato Parte_2
allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attorice -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. VETTORI FRANCESCO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuta –
con la chiamata di
Controparte_2
con l'Avv. Marco Rodolfi,
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi Controparte_1
degli artt. 1218 e 1228 c.c. e, conseguentemente, condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla IG.ra e quantificati in Pt_1
Euro 5.188,15 o nella diversa maggiore o minore somma che risultasse accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla meSA in mora al saldo;
- condannare Parte_3
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi
[...]
dell'art. 96 c.p.c.. In ogni caso, spese e competenze di lite e di mediazione interamente rifuse con
distrazione a favore degli Avv.ti Roberto Barbato e che si dichiarano antistatari. IN Parte_2
VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che , dopo aver appreso l'esito (carcinoma sebaceo) della diagnosi di Parte_1 CP
(che si rammostra al teste - doc. 2), è sprofondata in uno stato di ansia, depressione, tristezza,
angoscia, timore per le proprie condizioni di salute? 2) Vero che , subito dopo aver Parte_1
appreso gli esiti della diagnosi di cui al doc. 2, ha temuto di essere in pericolo di vita? 3) Vero che
, dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta Parte_1 CP
ULSS n. 2), assumeva quotidianamente medicinali di cui al certificato medico (doc. 8) che si
rammostra al teste? 4) Vero che , dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al Parte_1 CP
1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), temendo per le proprie condizioni di salute, piangeva
ogni giorno? 5) Vero che , dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 Parte_1 CP
(data diagnosi corretta ULSS n. 2), trascorreva le giornate isolata presso la propria abitazione
rifuggendo qualsiasi contatto esterno? 6) Vero che , dal 06.02.2021 (data diagnosi Parte_1
errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), si è sempre rifiutata di incontrare e CP
frequentare qualsiasi persona estranea al proprio nucleo famigliare? 7) Vero che , Parte_1
dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), ha CP
esercitato regolarmente la propria professione di Odontoiatra? 8) Vero che , dal Parte_1
06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), si recava CP
quotidianamente presso il proprio luogo di lavoro (studio dentistico sito in Via della Resistenza n. 36, Paese, - TV)? 9) Vero che , dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al Parte_1 CP
1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), soffriva costantemente di inappetenza? 10) Vero che
, dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta Parte_1 CP
ULSS n. 2), consumava regolarmente tre pasti nell'arco della giornata? 11) Vero che
[...]
, nelle notti dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi Pt_1 CP
corretta ULSS n. 2), dormiva regolarmente? 12) Vero che , dal 06.02.2021 (data Parte_1
diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), soffriva ogni notte di CP
insonnia? 13) Vero che , dal 06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 Parte_1 CP
(data diagnosi corretta ULSS n. 2), si svegliava ogni notte piangendo? 14) Vero che Lei, dal
06.02.2021 (data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), ogni notte, CP
tentava di tranquillizzare e rassicurare ? 15) Vero che , a seguito Parte_1 Parte_1
della diagnosi di carcinoma sebaceo del 06.02.2021, ha temuto di essere affetta da una gravissima
forma tumorale? 16) Vero che , a seguito della diagnosi di carcinoma sebaceo del Parte_1
06.02.2021, ha visto falcidiate le sue legittime aspettative di vita futura ancora lunga e serena? Si
indicano quali testimoni: - il Dott. con studio in VI (TV), Via Stangade, n. 30 Testimone_1
sub. capp. n. 1, 2, 15, 16; - il IGnor , residente in [...] sub Tes_2
capp. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; - la IGnora , residente in [...]
VI (TV), Via Cirenaica n. 5 sub capp. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16; - la
IGnora residente in [...] sub capp. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tes_4
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. * * * 4 Si insiste, altresì, affinché il Giudice voglia nominare un
consulente tecnico d'ufficio al quale affidare l'incarico di verificare e accertare, sulla base degli atti,
dei documenti di causa e delle risultanze testimoniali, che: i) la diagnosi di LA (carcinoma
sebaceo) ha turbato la serenità e l'equilibrio psichico della Dott.SA , compromettendo lo Pt_1
stile di vita della medesima e le abitudini quotidiane;
ii) la Dott.SA , dal 06.02.2021 Parte_1
(data diagnosi errata ) al 1.03.2021 (data diagnosi corretta ULSS n. 2), è stata affetta da una CP
sindrome ansioso – depressiva;
iii) i danni morali patiti dalla Dott.SA in ragione del Parte_1 turbamento psicologico provocato dalla diagnosi di ammontano ad Euro 5.000,00 CP
Per parte convenuta:
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta , e previo ogni opportuno accertamento del caso,
in via principale, nel merito: rigettarsi le domande formulate nei confronti di Controparte_1
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi compendiati in atti,
[...]
assolvendo l'esponente da ogni pretesa formulata nei suoi confronti;
in via subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale delle domande ex adverso svolte nei
confronti di , previo accertamento della responsabilità in capo a Controparte_1 [...]
(c.f. e part. iva ) nella causazione del sinistro de quo, condannare la CP P.IVA_2
medesima società a rimborsare in favore di ogni onere, spesa e/o esborso Controparte_1
a carico di quest'ultima, mediante accollo o comunque versamento in suo favore di ogni somma che
sia accertata quale dovuta a parte attrice;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite e
quindi anche di mediazione. In via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze
istruttorie e per il rigetto di quelle avversarie, come richiesto nelle proprie memorie a prova diretta
(memoria 27/09/2022) e contraria (memoria 17/10/20202), che qui si trascrivono e a cui in ogni caso
ci si richiama: “senza in alcun modo accon sentire all'onere probatorio gravante sulle controparti,
si chiede l'espletamento della prova orale sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il 21 gennaio
2021 la signora si recava presso il Poliambulatorio di Medicina e Sviluppo in VI Parte_1
per sottoporsi ad un intervento ambulatoriale con il dott. ; 2) vero che prima Persona_1
dell'intervento, la segreteria del Poliambulatorio Medicina e Sviluppo di VI chiedeva alla
signora le proprie generalità e dati anagrafici che inseriva a terminale;
3) vero che Parte_1
dopo il check-in, la signora veniva chiamata dalla infermiera del dott. Parte_1 Per_1
all'interno dell'ambulatorio per sottoporsi all'intervento per cui è causa;
4) vero che
[...]
all'esito dell'intervento, l'infermiera raccoglieva un campione del tessuto asportato e lo inseriva in
un contenitore istologico monouso;
5) vero che, sempre all'esito dell'intervento, l'infermiera stampava dal portale la richiesta di avvio del campione all'esame e l'etichetta identificativa CP
che apponeva sul contenitore istologico della signora;
6) vero che successivamente Parte_1
l'infermiera riponeva il contenitore con il campione della signora e il relativo foglio Parte_1
di commeSA in una busta di plastica bianca che veniva lasciato nell'apposito armadio della clinica;
7) vero che il giorno successivo all'intervento, un addetto di ritirava presso il poliambulatorio CP
di Medicina e Sviluppo il contenitore istologico della signora;
8) vero che a febbraio Parte_1
2021 in VI, l'infermiera stampava il referto di e lo consegnava al dott. CP Persona_1
con una busta bianca;
9) vero che dopo aver letto e firmato il referto, il dott. lo consegnava Per_1
in busta chiusa chiedendo alla segreteria del poliambulatorio di Medicina e Sviluppo di chiamare la
signora per invitarla al ritiro in clinica;
10) vero che il 10.2.2021 la signora Pt_1 Parte_1
si recava presso il poliambulatorio di Medicina e Sviluppo a ritirare il referto dell'esame
[...]
istologico eseguito da;
11) vero che il 10.2.2021, all'atto del ritiro, la signora CP Parte_1
sottoscriveva il verbale di consegna prodotto sub all. 4 che si rammostra al teste. Si indicano a
testimoni, su tutte le circostanz e sopra capitolate, i signori: - presso Testimone_5 [...]
Viale 3a Armata 23, VI - dott. , Via Bibano 83, VI - CP_1 Per_1 Per_1 Tes_6
, Via Monte Antelao 37, Casale sul Sile.” “ (omissis) si chiede, per scrupolo A PROVA
[...]
CONTRARIA la escussione dei testi già indicati a prova diretta e prova per interpello sulle seguenti
circostanze che si capitolano riprendendo la numerazione già in atti: 12) vero che dal 2019
[...]
è una food blogger attiva su Instagram e Facebook;
13) vero che a febbraio e marzo 2021 Pt_1
pubblicava sulle proprie pagine Facebook e Instagram i post allegati sub documento Parte_1
8 e 9 che si rammostrano al teste;
14) vero che il giorno 21 / 28 febbraio 2021 si Parte_1
recava a Cortina d'Ampezzo.”
Per parte chiamata:
1) NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni pretesa da chiunque formulata nei
confronti di e per l'effetto rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'esponente in CP quanto infondata in fatto e in diritto;
2) NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e
non creduta ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità in capo alla , limitare CP
il risarcimento dovuto in relazione alla quota parte di responsabilità concretamente ascrivibile
all'esponente; 3) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione 5/9/2021, la signora ha esposto che il 21/1/2021 si è sottoposta Parte_1
presso la clinica ad un piccolo intervento chirurgico, eseguito dal dott. Controparte_1 Per_1
, per l'asporto di una neoformazione localizzata sul cuoio capelluto;
a seguito dell'esame
[...]
istologico, il dott. del laboratorio di analisi a cui è stata affidata Persona_2 Controparte_2
l'analisi del campione cutaneo, ha diagnosticato quanto segue: “Reperti morfologici e immunofenotipici pongono una diagnosi differenziale tra un carcinoma sebaceo e un carcinoma basocellulare con differenziazione sebacea. Morfologicamente si favorisce un carcinoma sebaceo
(omissis)”.
In ragione della diagnosi, il 12/2/2021 il Dott. ha sottoposto la signora, sempre Persona_1
presso la clinica della convenuta, ad un secondo intervento per rimuovere ogni possibile residuo del tessuto;
successivamente, l'1/3/2021 la signora ha appreso dal Dipartimento Interaziendale di
Anatomia Patologica dell'ULSS n. 2 , a cui nel frattempo aveva affidato una seconda analisi, che il campione era una lesione benigna, nello specifico un tricoblastoma.
In ragione dell'errore diagnostico in cui sarebbe incorso il dott. la signora Persona_2 Pt_1 ha dichiarato di essere stata colpita “da un turbamento psicologico ed emotivo di natura ansiosa, acuito sia dalla giovane età (25 anni) sia dal grado culturale (la IG.ra , infatti, è laureata in Pt_1
Odontoiatria e Protesi Dentaria e, pertanto, ha immediatamente colto e compreso la gravità della
Diagnosi)”.
La signora ha agito quindi in giudizio per ottenere la condanna della società Parte_4 CP_1
, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dei danni patrimoniali e non , pari a complessivi Euro 5.188,15,
[...]
con rifusione di spese e competenze di lite e di mediazione, con distrazione in favore dei legali. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando quanto dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande e la chiamata in causa di . CP
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, dunque, in giudizio la contestando in CP
fatto e in diritto la sua chiamata in causa, ed eccependo nello specifico, l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità, nonché contestando le pretese avversarie.
All'esito dell'udienza, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 23 marzo 2023, in occasione della quale, rigettava le istanze istruttorie delle parti rinviando il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024.
***
1. Della condizione di procedibilità.
L'eccezione sollevata da è infondata e deve essere rigettata. CP
Con riferimento all'azione di regresso formulata da nei confronti di Controparte_1 CP non v'è alcuna necessità di promuovere il tentativo di conciliazione, restando escluse dall'applicazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 della Legge Gelli Bianco, tutte quelle azioni esperite dai convenuti verso i terzi chiamati.
Si ritiene che vadano escluse dall'ambito della mediazione obbligatoria tutte le domande
(riconvenzionale inedita, domanda trasversale, reconventio reconventionis) che siano diverse da quella dell'attore proposta con l'atto introduttivo del giudizio.
Lo scopo del legislatore che ha introdotto la mediazione obbligatoria è quello di aumentare i casi di composizione extragiudiziale della lite e di introdurre una ridotta limitazione del principio della ragionevole durata del processo. Tale cautela verrebbe disattesa se si imponesse la mediazione anche sulle riconvenzionali o in seguito ad una chiamata in giudizio, dopo che un procedimento di mediazione sulla domanda principale è stato già sperimentato senza che sia emersa in quella sede la questione posta dal convenuto alla base della riconvenzionale e soprattutto senza esito positivo.
La mediazione sulla domanda da parte del terzo o verso il terzo o altro convenuto non avrebbe, infatti, in presenza del fallimento della mediazione sulla domanda principale, quasi nessuna possibilità di evitare la controversia. Se si seguisse la rigida tesi della necessità del tentativo di mediazione obbligatoria anche per le domande riconvenzionali e le chiamate di terzo dovrebbe concludersi nel senso di ritenere che solo in relazione a tale ultima domanda di garanzia il giudice dovrebbe verificare il previo espletamento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità.
Inoltre, non sarebbe proficuo, in caso di mediazione già effettuata in modo fallimentare sulla domanda principale, invitare al procedimento di mediazione il terzo chiamato in garanzia o manleva senza che sia ancora definito processualmente il rapporto principale.
Se la domanda di un convenuto verso altro convenuto o terzo chiamato presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, non vi è alcuna ragione (né mirante ad una composizione della lite né finalizzata ad una deflazione del contenzioso giudiziario) per invitare in mediazione, dopo l'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e prima della statuizione giudiziale definitiva su tale domanda, la domanda in questione. In questo caso, in cui la domanda trasversale del convenuto dipende dalla domanda dell'attore, la mediazione non avrebbe la possibilità di evitare la controversia.
2. Dell'inadempimento.
L'attrice allega un inadempimento della convenuta e per lei del suo ausiliario, che avrebbero comunicato un'errata diagnosi di tumore maligno denominato carcinoma sebaceo.
Si tratta di un caso di responsabilità contrattuale, avendo la sig.ra stipulato un contratto con Pt_1
la convenuta ed essendosi sottoposta presso la clinica ad un intervento Controparte_1 chirurgico, eseguito dal dott. , per l'asporto di una neoformazione localizzata sul Persona_1
cuoio capelluto.
Alla luce della natura della responsabilità nel caso in esame il riparto dell'onere della prova richiede che l'attrice provi la fonte ed il danno subito ed alleghi soltanto l'inadempimento altrui.
L'errore diagnostico di (doc. 2) può peraltro dirsi dimostrato sulla base del doc. 4 allegato CP
all'atto di citazione, con cui il Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica dell' Parte_5
ha diagnosticato una lesione benigna nello specifico un tricoblastoma, negando la diagnosi al doc. 2 con cui aveva diagnosticato il tumore maligno denominato carcinoma sebaceo. CP
La struttura sanitaria convenuta in giudizio per ipotesi di malpractice medica è tenuta a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova comporta l'accoglimento della domanda attorea. La convenuta non ha mai contestato (neppure genericamente) l'errore Controparte_1
diagnostico oggetto del presente giudizio, né, successivamente, in sede istruttoria, ha chiesto l'espletamento di alcuna consulenza tecnica volta a dimostrare la correttezza della diagnosi di cui al doc. 2.
AN nella propria comparsa conclusionale ha negato l'errore diagnostico affermando di non aver
“potuto riesaminare i preparati in quanto non sono stati restituiti” (pag. 6 della comparsa conclusionale di e doc. 2 di ). CP CP
, inoltre, sostiene di aver diagnosticato il tumore maligno in quanto “i dati anagrafici a noi CP pervenuti erano errati” (cfr. pag. 7 della comparsa di risposta di ). CP
Nessuna delle due asserzioni vale a negare la responsabilità della convenuta e della terza chiamata.
Anzitutto l'asserita mancata restituzione dei preparati per il loro riesame non sarebbe valsa ad impedire la causazione del danno che l'attrice afferma di aver subito.
L'esito di cui al documento n. 2 era stato comunicato e, di conseguenza, il turbamento in capo alla paziente si sarebbe comunque verificato per alcuni giorni, prima della comunicazione del nuovo esito.
Quanto alla seconda contestazione, va chiarito che tra le obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria in forza del contratto di spedalità rientra anche la corretta anamnesi del paziente, con la corretta trascrizione dei suoi dati.
Inoltre, il refuso in ordine all'età anagrafica della paziente non può costituire l'elemento che ha indotto a diagnosticare la natura maligna del tumore. La biopsia fornisce un esame oggettivo CP
del segno cutaneo. ESA prevede il prelievo, direttamente dall'area cutanea sospetta, di una piccola porzione di tessuto e la sua successiva osservazione al microscopio. L'esito dell'esame istologico non può dipendere dal refuso anagrafico.
L'inadempimento deve quindi ritenersi provato.
La struttura sanitaria e l'ausiliario esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali CP
ai sensi degli artt. 1228 e 1292 c.c., a prescindere dalla diversità del titolo di responsabilità dei due soggetti (contrattuale per la struttura sanitaria ed extracontrattuale per l'ausiliario).
risponde, quindi, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle Controparte_1
condotte dolose o colpose degli ausiliari, che siano esercenti esercenti la professione sanitaria, anche non legati da un rapporto di lavoro alla steSA, della cui opera si sia avvalsa.
Dell'inadempimento devono quindi rispondere, in solido, entrambe le parti.
3. Dei danni subiti.
L'attrice chiede il ristoro del danno morale che asserisce di aver patito nei giorni intercorsi tra il ricevimento degli esiti degli esami istologici effettuati da il 6.2.2022, e quelli refertati CP dall'Ulss della Marca Trevigiana l'1.3.2021 (meno di un mese), che avrebbero negato la natura maligna del neo rimosso dal cuoio cappelluto.
L'attrice chiede il pagamento dell'importo di € 5.000, oltre al rimborso del ticket di € 36,15 che ella riferisce di aver pagato per sottoporsi ad un secondo intervento ambulatoriale, eseguito il 12.2.2022 presso l'Ospedale San Camillo di VI, al fine di rimuovere qualsiasi possibile ulteriore residuo del tessuto, in ragione dell'esito del primo esame istologico e delle spese sostenute per il secondo esame diagnostico, ammontanti ad Euro 152,00.
Ritengono la convenuta e la terza chiamata che l'attrice non abbia fornito prova del danno.
In atti è presente certificato dl medico curante, dott. che ha prescritto una cura a base di Tes_1
alcune gocce di integratori alimentari prima di coricarsi (v. all. 8).
3.1 Del danno non patrimoniale.
Secondo la CaSAzione, la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone da un lato che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e dall'altro che il danno non sia “futile” (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario: in altre parole che sia “serio”).
Appare di immediata evidenza come, in base a questi due criteri, il giudice sia chiamato ad una compleSA valutazione in base alla quale, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre non più solo verificare se il danno si sia effettivamente realizzato ma anche e soprattutto che esso abbia raggiunto una soglia minima di serietà.
Più specificamente, si afferma, la “gravità della lesione” attiene al momento determinativo dell'evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore o dall'interprete) come meritevole di tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull'ingiustizia del danno, che non potrà più predicarsi tale in presenza di una offensività solo minima della lesione steSA.
La “serietà del danno” riguarda, invece, il piano delle conseguenze della lesione e cioè l'area dell'obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della perdita subita (il c.d. danno- conseguenza); il pregiudizio “non serio” esclude che vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la soglia di offensività.
L'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice, in forza del parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
Si tratta dunque di un accertamento di fatto ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi.
Prevedere una “soglia di risarcibilità” del danno non patrimoniale, dettata dall'esigenza di arginare la
“proliferazione delle c.d. liti bagatellari”, significa rispettare (come previsto dalla sentenza a sezioni unite n. 26972 del 2008) il principio di solidarietà e tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità della lesione dell'interesse protetto ed il pregiudizio non sia futile (art. 2 Cost.).
L'indirizzo in parola è confermato dalla sentenza delle sezioni unite n. 3727 del 2016, la quale ha affermato la non risarcibilità del danno non patrimoniale “di lieve entità” anche se provocato da un reato.
Tale sentenza afferma infatti che, alla luce del principio costituzionale di solidarietà (che le sezioni unite accostano anche ad un dovere di tolleranza dell'agire altrui invasivo della propria sfera giuridica, e che costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva), il danno non patrimoniale di lieve entità, che pure si ammette essere venuto ad esistenza, non poSA però essere risarcito, in quanto non v'è diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è neceSAria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che il danno morale, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (ex multis: Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005). La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno al foro interno della persona, pur tuttavia non poSA prescindere dall'onere di allegazione di elementi concreti e correlati al caso specifico che consentano di individuare e ristorare il danno effettivamente patito dall'attore.
Il danno risarcibile – che non è in re ipsa – va individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31537).
Le allegazioni di parte attrice superano tale vaglio.
Ella sostiene di aver subito un danno morale per la preoccupazione causata dalla falsa diagnosi, anche in ragione del suo percorso di studi, che l'ha portata a comprendere a pieno la conseguenza di quanto le era stato diagnosticato.
Il pregiudizio subito è quindi serio e grave, in quanto direttamente attinente alla sfera della salute.
Il danno morale subito dalla sig.ra può essere riconosciuto e presuntivamente provato. Pt_1
Il certificato del medico curante mette in luce la non particolare gravità dello strato in cui si è trovata la paziente, ma comunque prova che un'alterazione dell'umore e del sonno in eSA si è presentata, tanto da prescriverle degli integratori aventi proprietà calmanti.
In via presuntiva è altresì chiaro comprendere come una diagnosi del tipo di quella ricevuta poSA aver provocato dolore e preoccupazione nell'animo del paziente, che si vede costretto a riflettere sulla necessità di iniziare un percorso di cure e sulla certa modifica delle proprie condizioni di vita.
Il danno morale, quindi, inteso come moto dell'animo, non riconosciuto in re ipsa, ma sulla base delle allegazioni e della prova presuntiva, come fornite da parte attrice, deve quindi essere riconosciuto.
Lo stesso non può che essere liquidato equitativamente.
Deve essere senz'altro preso in considerazione il breve periodo temporale intercorrente tra la diagnosi e la comunicazione dei nuovi risultati, pari a circa venti giorni.
Si ritiene qui di equo liquidare la somma di euro 2.500 a titolo di danno non patrimoniale subito dalla sig.ra . Pt_1
3.2 Dei danni patrimoniali.
Parte attrice chiede anche il ristoro del danno patrimoniale subito ed identificato nelle spese sostenute per il secondo intervento di cui al doc. 3 – rivelatosi poi superfluo posto che la diagnosi di cui al doc.
2 è risultata errata – ammontanti ad Euro 36,15 (doc. 9) e nelle spese sostenute per il secondo esame diagnostico di cui al doc. 4 con cui la Dott.SA ha appreso l'erroneità della diagnosi di Pt_1
, ammontanti ad Euro 152,00 (doc. 10 e 11). CP
La richiesta di Euro 36,15 sostenuti dalla Dott.SA per il secondo intervento non costituisce Pt_1
una richiesta di restituzione secondo le regole della risoluzione contrattuale che richiederebbe la pronuncia di risoluzione del contratto poiché la sig.ra si è sottoposta al secondo intervento Pt_1
presso una terza struttura non coinvolta nel presente giudizio, vale a dire l'Ospedale San Camillo che ha svolto la prestazione e nei cui confronti il contratto stipulato con non ha alcun Controparte_1
effetto.
Il danno patrimoniale è stato provato nel suo ammontare a mezzo dell'esibizione delle due fatture
(che provano anche il relativo pagamento) esibite ai documenti n. 10 e 11 allegati all'atto di citazione.
Invero, le somme di cui al doc.
9 - come del resto gli importi di cui ai doc. 10 e 11 - costituiscono voci di spesa che la IG.ra è stata costretta a sostenere soltanto in virtù della diagnosi di Pt_1
di cui al doc. 2 (rivelatasi poi erronea). CP
Il danno è quindi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Il danno patrimoniale può quindi essere riconosciuto nella misura di euro 188,15.
4. Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma,
devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass.
civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5. Delle spese di lite.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, in ragione del DM 147/22, valori medi, relativamente alle quattro fasi processuali.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di abuso del processo, essendosi la convenuta difesa in giudizio contestando le allegazioni di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunciando,
Accoglie la domanda di parte attrice;
Condanna in solido con a risarcire alla sig.ra il danno non Controparte_1 CP Pt_1
patrimoniale, liquidato nella somma di euro 2.500 ed il danno patrimoniale, liquidato in euro 188,15,
oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
Condanna parte convenuta e parte terza chiamata in solido a corrispondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per spese ed euro 2.552 oltre accessori di legge per compenso, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
VI, 12.6.25 Il Giudice
Marina Righi