CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 391/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo nella causa iscritta al n. 391/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del Ministero pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale soggetto subentrato a
[...]
delle di Controparte_2 CP_3 contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica OV -19, in forza dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 maggio 2022, nonché, per quanto possa occorrere, di
[...]
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER Controparte_2
E CP_2 [...]
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. presso i P.IVA_3 cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliatiappellante contro
(C.F. e P.IVA n. , già con Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 sede legale in Moncalieri (Torino), Via Alba 36, in persona del legale rappresentante pro-tempore GN rappresentata e difesa dall'Avvocato Savasta Controparte_7
Fiore Michele Lionello (C.F. – PEC C.F._1
del Foro di Torino, ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi 18, per delega unita alla comparsa di costituzione di appello appellato
e contro appellato contumace Controparte_8
(ordinanza 18/4/2025)
* * *
Conclusioni precisate all'udienza di discussione orale del 18/6/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Controparte_1 [...]
- COMMISSARIO STRAORDINARIO PER Controparte_2
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
OV -19 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione:
- in via pregiudiziale e cautelare, accogliere l'istanza cautelare ex artt. 351, co. 1 e
283 c.p.c., e per l'effetto sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento delle conclusioni in prime cure:
- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la presente controversia;
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, nonché con la condanna di controparte al pagamento degli oneri di CTU disposta in primo grado”.
* * *
-parte appellata a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma
Contrariis reiectis
In via Preliminare
pag. 2/16 Rigettare la domanda di sospensione della sentenza impugnata per le ragioni esposte in atto, valutando altresì l'esistenza dei presupposti per la condanna della Controparte ex art.283 2 comma c.p.c
Nel Merito
In via Istruttoria
Respingere l'istanza di rinnovazione della CTU ex adverso proposta.
In via principale
Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalle
Appellanti, confermando la sentenza n. 760 del 5.03.2024 del Tribunale di Genova,
Giudice Dottoressa Francesca Lippi, pubblicata in data 5.03.2024, a conclusione del procedimento recante RG n. 1295/2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
e, per gli effetti, confermare la Sentenza di primo grado, maggiorando
l'indennità riconosciuta in favore della Società esponente degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria dal 15.07.2020 al soddisfo.
In via Subordinata
Dichiarare tenuto e condannare il (C.F. Controparte_1
), in persona del Ministero pro tempore, quale soggetto subentrato a P.IVA_1
Controparte_9 contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
[...]
OV -19, in forza dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, al versamento, in favore della
[...]
dell'indennità di requisizione accertanda, oltre rivalutazione monetaria CP_5 ed interessi di mora dal 15.07.2020.
In ogni caso
Con il favore delle spese ed onorari di causa, anche del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cpa.
Con riserva di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi”.
* * *
-parte appellata non ha Controparte_8 rassegnato conclusioni per essere contumace
* * * pag. 3/16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 760/2024 pubblicata il 5/3/2024 così decideva:
“-respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di -in accoglimento della domanda di Controparte_8 CP_5
dichiara obbligato e condanna
[...] [...]
TE
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di Controparte_5
€43.287,04 a titolo di indennità di requisizione dei prodotti acquistati come da fattura
HMF IN Sdn Bhd n. HI/INV2005/0190 del 27.05.2020; -dichiara obbligato e condanna
[...]
TE
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_5
7.616,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA ed esborsi.
-Compensa le spese tra parte attrice e Controparte_8
-Pone a carico del Controparte_2
C Straordinario per attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 gli oneri di CTU”.
Risulta, invero che (da ora ) il 25/5/2020 acquistava Controparte_5 CP_5
850.000 guanti in nitrile non sterili, che la merce arrivava in Italia alla dogana, che la società il 17/6/2020 predisponeva la documentazione necessaria per procedere allo sdoganamento ed all'importazione, che i beni erano sottoposti a controllo documentale il 22/6/2020, che il 25/6/2020 il legale rappresentante della società dichiarava che la merce non era stata acquistata a causa dell'emergenza Covid19 (per essere destinata al settore industriale), e che, infine, il 15/7/2020 l' Controparte_8 emetteva decreto di requisizione della merce a seguito dell'emergenza
[...] pandemica.
pag. 4/16 I guanti in nitrile erano requisiti ai sensi del Decreto Legge 18/2020 per far fronte all'emergenza sanitaria e il 13/08/2020 inviava richiesta di rimborso del prezzo CP_5 sostenuto per l'acquisto della merce pari a 43.287,04 euro, come da fattura
[...]
n. HI/INV2005/0190 del 27/05/2020, oltre ai costi di connessi Parte_1 allo sbarco merce pari a 2.379,00 euro (nolo mare, sbarchi, spese per visita merce, controlli, movimentazioni, corrispettivo broker, soste compagnia terminal e bolli).
deputata a quantificare il valore dei beni, chiedeva a di Controparte_11 CP_5 trasmettere il listino prezzi del fornitore al 31/12/2019, poiché ai sensi dell'articolo 6, comma quattro, del Decreto Legge 18/2020 l'indennità di requisizione avrebbe dovuto essere pari ai “valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta” (cfr. art. 6, coma quattro, D.L. 18/2020).
comunicava l'impossibilità di fornire tale listino poiché l'azienda fornitrice, CP_5 proprio a causa dell'emergenza, era stata individuata fuori dagli ordinari interlocutori per una prima fornitura e risultava essere poi stata assorbita da altra società, risultando, quindi, impossibile risalire ai listini del 31/12/2019.
Risulta che il 26/11/2020 il 2019, a seguito Parte_2 dell'istruttoria di inoltrava a un'offerta a titolo di indennità di Controparte_11 CP_5 requisizione pari ad 34.000,00 euro, riconoscendo un valore di mercato di 0,04 euro a singolo pezzo.
citava, quindi, in giudizio l' CP_5 Controparte_12
(da ora , e
[...] Controparte_8 [...]
[...]
Controparte_13
(da ora
[...]
, per vederli condannati al Controparte_2 versamento dell'importo pagato per l'acquisto dei guanti in nitrile, oltre alle spese sostenuto per lo sbarco della Merce.
Si costituivano la e l' Controparte_2 [...]
che eccepivano il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ai CP_8 sensi dell'art. 133, lettera p) del Decreto Legislativo 104/2010 (Codice del Processo pag. 5/16 Amministrativo- CPA) e, nel merito, sostenevano l'infondatezza della domanda formulata.
Il Tribunale di Genova affermava la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 133, lettera g) del CPA e disponeva procedersi a CTU formulando il seguente quesito:
“Esaminati gli atti accerti il CTU il prezzo medio di mercato della merce requisita al
31.12.2019 secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 4, d.l. n. 18/2020”. Il consulente nominato, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, considerati i diversi listini e valori di mercato dei guanti in nitrile al 31/12/2019, indicava il valore medio di mercato in 0,0885 euro a guanto.
Il Tribunale di Genova, ritenuta la CTU immune da vizi e i criteri tecnici utilizzati del tutto congrui, emetteva quindi la sentenza impugnata, condannando la
PAGAMENTO DI 43.287,04 Controparte_14 euro a titolo di indennità di requisizione, pari a quanto richiesto da CP_5 ed al valore di acquisto indicato in fattura.
[...]
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il (da ora ), subentrato alla Controparte_1 CP_1 in forza della Legge n. 52/2022 ed Controparte_2 anche la già parte del giudizio di Controparte_2 primo grado, proponevano appello e in via preliminare domandavano la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Gli appellanti, nel merito, lamentavano l'erroneità della sentenza impugnata per due ordini di ragioni, i) perché il Tribunale di Genova non aveva pronunciato il proprio difetto di giurisdizione con falsa applicazione dell'art. 113, comma primo, lettera g) del
CPA e ii) perché aveva accolto la domanda principale avversaria con falsa applicazione e violazione dell'art. 6, comma 4, del D.L. 18/2020 a fronte di erronee conclusioni della
CTU.
* * *
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva, contestava la CP_5 fondatezza delle doglianze di controparte e domandava che la somma riconosciutale a titolo di indennizzo fosse maggiorata “degli interessi di mora e della rivalutazione pag. 6/16 monetaria dal 15.07.2020 al soddisfo” (cfr. pag. 27 comparsa di costituzione in appello).
* * *
Il Consigliere Istruttore alla prima udienza rilevava che parte appellante non aveva integrato il contradditorio con tutti i soggetti già parti del giudizio di primo grado e disponeva la notifica dell'atto di appello a Controparte_8
La Corte in composizione collegiale alla successiva udienza, rilevata l'integrità del contradittorio rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, concedeva termine per il deposito di note conclusionali e fissava per la discussione orale.
Le parti all'udienza fissata procedevano a discussione orale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta la mancata pronuncia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario con falsa applicazione dell'art. 133, comma primo, lettera g) del CPA.
L'appellante sostiene che “… la requisizione e la liquidazione della relativa indennità - per cui è causa - è stata disposta dall Controparte_8 nella qualità di soggetto attuatore (doc. 2, 3, 4 depositati in primo grado) del
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica OV-19, nominato con Dpcm del 18.3.2020 a seguito della dichiarazione, da parte del Consiglio dei
Ministri il 31.1.2020, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c), e 24, comma 1, del d.lgs. n.
1 del 2018, dello stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (cfr. pag. 9 appello).
Ciò comporterebbe l'applicazione dell'articolo 133, comma primo, lett. p) del CPA che dispone: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … […] p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i pag. 7/16 provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
L'appellante a sostegno della propria tesi richiama diverse pronunce del Giudice
Amministrativo e “tra le varie, Tar Lazio n. 4879/2021 (doc. 4 prodotto con il presente atto di appello, confermata da Cons. Stato 1250/2022, qui prodotta sub doc. 5), e Tar
Lazio n. 2722/2021 (doc. 6, confermata da Cons. Stato n. 7504/2021, doc. 7)” (cfr. pag.
11 appello).
La censura è infondata.
La disciplina richiamata per procedere alla liquidazione dell'indennizzo è l'articolo
6, comma quarto, del D.L. 18/2020. Tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 133 del CPA.
Risulta che nel caso di specie la domanda azionata in primo grado da era CP_5 esclusivamente volta ad ottenere la condanna al versamento della indennità di requisizione. Parte attrice non ha, quindi, mai posto in dubbio la legittimità del provvedimento amministrativo con cui era stata disposta la requisizione, né la legittimità del criterio impiegato per la liquidazione dell'indennizzo, cioè l'applicazione del valore medio di mercato dei beni al 31/12/2019, come disposto dall'articolo 6, comma quarto, del D.L: 18/2020. ha solo rilevato che il valore medio non era stato calcolato Controparte_5 correttamente, domandando di applicare un indennizzo corretto. Risulta che il petitum sostanziale non era quindi teso ad un sindacato sull'esercizio del potere della P.A., ma involgeva l'accertamento della titolarità di un diritto (Cass. Ord. 21139/2022)e per di più solo sotto il profilo del quantum debeatur. Risulta, quindi applicabile al caso di specie l'articolo 133, comma primo, lettera g), così come indicato dal Tribunale di
Genova, né risulta pertinente al caso in esame la giurisprudenza amministrativa richiamata dall'appellante. Invero, in tutte le sentenze citate, il Giudice Amministrativo era stato chiamato a pronunciarsi non solo sulla quantificazione dell'indennità, ma in
pag. 8/16 primis sulla legittimità del provvedimento amministrativo di requisizione e sulla presenza di un vizio nel procedimento amministrativo.
L'articolo 133, comma primo, lett. p) del CPA, che risulterebbe applicabile al caso di specie ove l'emergenza epidemiologica fosse stata dichiarata ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4 della Legge 225/1992 (cioè per le ipotesi di “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo” cfr. art. 2 comma 1 lettera c della Legge 225/1992), incontrerebbe comunque, ai fini del riconoscimento della giurisdizione del Giudice Amministrativo, il limite posto dalla verifica della effettiva spendita di potere da parte dell'Amministrazione, nel caso di specie assente.
Va quindi rigetta la prima doglianza di appello.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta, da un lato, l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto la domanda principale avversaria con falsa applicazione e violazione dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 18/2020 e, dall'altro,
l'erroneità delle conclusioni cui è giunta la CTU.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato perché avrebbe liquidato a titolo di indennizzo non il valore medio di mercato dei guanti di nitrile al l
31/12/2019 ma il valore pari al prezzo di acquisto. L'appellante, infatti afferma “la decisione del Giudice di prime cure, secondo cui l'indennità di requisizione deve essere parametrata a quanto speso dalla per l'acquisto dei guanti in nitrile, come da CP_5 fattura n. HI/INV2005/0190 del 27.05.2020, non coglie nel Parte_1 segno e non tiene conto del diverso parametro indicato dall'art. 6, comma 4, del d.l. n.
18 del 2020 per calcolare l'importo dell'indennità di requisizione da liquidare al proprietario: non già la spesa per l'acquisto del bene requisito, ma il suo valore di mercato al 31.12.2019” (cfr. pag. 13 appello).
L'appellante afferma che la liquidazione effettuata dal Commissario Straordinario sarebbe stata correa perché pari a 0,04 euro a guanto di nitrile, cioè in misura anche pag. 9/16 maggiore del valore medio di mercato (pari a 0,03 euro) risultante dalla analisi dei prezzi dell'area ospedaliera “appositamente richiesta dalla struttura commissariale e dall'Istat ad (società leader mondiale nel settore della consulenza e dell'analisi CP_15 dei dati nel settore scientifico e farmaceutico), proprio al fine di operare una
“ricognizione sui prezzi medi in ambito ospedaliero, nel periodo pre pandemia” di talune categorie merceologiche, tra cui mascherine, tute e guanti monouso. Ciò allo scopo di assicurare una uniforme quantificazione delle indennità spettanti ai soggetti nei cui confronti venivano adottati i decreti di requisizione” (cfr. pag. 14 appello).
L'appellante contesta quindi la scelta del Tribunale di Genova di disporre CTU per stabilire il valore medio di mercato al 31/12/2019 della merce per cui è causa ed anche gli esisti dell'accertamento tecnico poiché il CTU avrebbe usato i valori dei prezzi indicati da fornitori di al 31/12/2019 e non i dati provenienti Controparte_5 dall'istituto prodotti in atti (cfr. doc. 19 CP_15 Controparte_2
.
[...]
* * *
La censura è infondata.
Occorre in primo luogo affrontare la questione della correttezza o meno della CTU per poi esaminare quale criterio di liquidazione abbia impiegato il Tribunale di Genova.
Quanto alla CTU, si rileva che è onere delle parti fornire la prova delle rispettive asserzioni. Il Tribunale di Genova ha chiesto al CTU, “esaminati gli atti”, di accertare
“il prezzo medio di mercato della merce requisita al 31.12.2019 secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 4, d.l. n. 18/2020” (cfr. quesito CTU). Il consulente tecnico ha verificato la tipologia del guanto oggetto di causa, ha esaminato tutta la documentazione versata in atti da e dalla Controparte_5 Controparte_2
e ha, quindi, fatto la media dei valori mercato basata sui documenti di
[...] el documento IQVIA. Controparte_5
È infondata la doglianza avanzata dall'appellante secondo cui il CTU avrebbe dovuto acquisire aliunde i listini dei guanti di nitrile al 31/12/2019 per poi effettuare i suoi calcoli. Invero, il CTU non può acquisire di ufficio documenti volti a provare i “fatti principali” di causa rispetto ai quali è onere delle parti provvedere. La Corte di
Cassazione ha, infatti, precisato che “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 pag. 10/16 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali
e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (Cass.
16012/2024) e che “in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti” (Cass. 5370/2023).
È, del pari, infondata la doglianza avanzata dall'appellante, relativa alla particolare natura dei dati forniti da e al fatto che il CTU avrebbe dovuto impiegare i soli CP_15 dati provenienti da IQVIA, escludendo quelli di perché, da un Controparte_5 lato, i dati di IQVIA sono comunque di parte e perché, dall'altro, fanno riferimento alla sola “Area Ospedaliera”, settore che, per quantitativi di acquisto e per ambito operativo, non rappresenta il mercato medio. La circostanza che i dati IQVIA non rappresentino il reale valore medio di mercato di un prodotto al 31/12/2019 è dimostrato anche il fatto che il Commissario Straordinario non ha impiegato il valore IQVIA per quantificare l'indennizzo riconosciuto a per i guanti in nitrile, cioè 0,03 euro Controparte_5 al pezzo, ma il diverso e maggiore valore di 0,04 euro al pezzo.
Il CTU ha, quindi, correttamente impiegato tutti i valori forniti dalle parti, analizzando tutti i documenti prodotti, né il MINISTERO può oggi dolersi del risultato pag. 11/16 finale, non avendo fornito alcuna documentazione diversa dai soli dati IQVIA impiegati dal CTU.
Il CTU ha, tuttavia, commesso un errore di metodo nel calcolo finale, che peraltro non incide sulla pronuncia oggi impugnata.
Invero, il CTU nel calcolare la media dei valori ha usato dati disomogenei, cioè i valori forniti da che sono dati puri, e quelli della Controparte_5
che rappresentano, invece, già una Controparte_2 media, come si evince a pagina 7 dell'elaborato (cfr. doc. 18 CP_15 [...]
Il CTU avrebbe, invece, dovuto procedere alla Controparte_2 media dei valori forniti da e poi calcolare la media di mercato Controparte_5 impiegando tale dato posto in media con il dato IQVIA fornito dalla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Occorre, quindi, procedere ad effettuare la media dei prezzi rispetto ai prodotti indicati da ricavabile dalla tabella di pagina 18 dell'elaborato Controparte_5 del CTU e poi porre tale valore in media con i prezzi indicati dalla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI come segue:
COSTO DOCUMENTO CODICE HS PRODUTTORE PREZZO RI PEZZI COMPLESSIVO ATTORE 4015190000 ANSELL 0,0828256 850000 70.401,76 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0781196 850000 66.401,66 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0781196 850000 66.401,66 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,1043476 850000 88.695,46 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0939726 850000 79.876,71 Doc. 21 4015190000 ANSELL 0,1043476 850000 88.695,46 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,1043476 850000 88.695,46 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0781196 850000 66.401,66 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,12572 850000 106.862,00 Doc. 17
4015190000 ANSELL 0,09412 850000 80.002,00 Doc. 17
0,094404 CP_16 tabella dati forniti da Controparte_5
Risulta che la media di acquisto al 31/12/2019 dei guanti di nitrile secondo i documenti forniti da è pari a 0,094404 euro al pezzo, mentre Controparte_5 secondo i documenti forniti da è di Controparte_2
0,03 euro (cfr. doc. 18 . La media Controparte_2 dei due valori è pari a 0,062202 euro, cioè (0,094404 + 0,03) : 2.
Risulta che, a fronte della requisizione di 850.000 guanti di nitrile al valore medio di mercato al 31/12/2019 di 0,062202 euro, l'indennizzo avrebbe dovuto essere non pag. 12/16 inferiore a 52.871,69 euro, mentre il CTU ha erroneamente indicato un valore medio di mercato al 31/12/2019 di 0,088500 euro indicando così l'indennizzo in 75.225,00 euro.
* * *
Ciò posto, è possibile esaminare il primo profilo della seconda censura, cioè quale sia stato il criterio impiegato dal Tribunale di Genova per indicare l'ammontare dell'indennizzo, se cioè il Giudice di prime cure abbia fatto riferimento al reale prezzo di acquisto pagato da come lamenta l'appellante, o al valore Controparte_5 medio di mercato al 31/12/2019, come dispone l'articolo 6, comma 4, del D.L. 18/2020.
Il Tribunale di Genova, a fronte della domanda di di Controparte_5 liquidare “l'indennità di requisizione, disponendo il rimborso dell'importo di
€.43.287,04, come da fattura n. HI/INV2005/0190 del Parte_1
27.05.2020, oltre che il rimborso dei costi … di €.2.379,00”, avrebbe potuto riconoscere a titolo di indennizzo sino a 52.871,69 euro, cioè all'importo sopra indicato
(quantificato erroneamente dal CTU in 75.225,00). Il Tribunale di Genova ha, quindi, correttamente limitato l'indennizzo nei limiti della domanda, cioè all'importo di
43.287,04 euro, escludendo dall'indennizzo i costi affrontati da Controparte_5 poiché l'articolo 6, comma 4, del D.L. 18/2020 non ne prevede il rimborso.
È quindi infondato il primo profilo della seconda censura di appello poiché il
Tribunale di Genova non ha parametrato l'indennizzo al costo pagato da
[...] con la fattura HI/INV2005/0190 del 27/05/2020, ma ha limitato CP_5
l'importo in concreto indennizzabile (sino a 52.871,69 euro) a quanto richiesto dall'attrice ed effettivamente pagato (43.287,04 euro).
Va quindi rigetta la seconda doglianza di appello.
* * *
5. Sulla domanda di relativa agli interessi di mora e alla Controparte_5 rivalutazione monetaria. nella propria comparsa di costituzione ha formulato un capo Controparte_5 relativo alla “RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE NON ACCOLTE”, affermando:
“La Società esponente, quale Parte integralmente vittoriosa, intende riproporre la domanda afferente il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme richieste a titolo di indennità” (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione in appello). pag. 13/16 Parte appellata ha aggiunto: “Come noto, nel caso in cui una parte risulti pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale, al fine di richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, ossia quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite. Quest'ultima, in tal caso, è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (cfr. pag. 26 ibidem). ha quindi chiesto “l'applicazione degli interessi di mora e Controparte_5 della rivalutazione monetaria sulla somma liquidanda” (cfr. ibidem).
L'appellata, invero, già in primo grado aveva domandato di “Dichiarare tenuto e condannare il
[...]
TE
in persona del Commissario
[...] pro-tempore, anche a mezzo del Soggetto dallo stesso delegato, al versamento, in favore della dell'indennità di requisizione, disponendo il rimborso Controparte_5 dell'importo di €.43.287,04, corrispondenti a $ 46.750,00 (tasso di cambio al momento del pagamento), come da fattura 1537/VE/12 di Italsempione S.p.A., o altra somma veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ed il riconoscimento del maggior danno” (cfr. le precisazioni delle conclusioni in primo grado).
Il Tribunale di Genova, invece, ha condannato l'odierno appellante “a corrispondere
a la somma di € 43.287,04 a titolo di indennità di requisizione dei Controparte_5 prodotti acquistati come da fattura n. HI/INV2005/0190 Parte_1 del 27.05.2020” (cfr. sentenza impugnata), cioè senza riconoscere né rivalutazione, né interessi. Il Giudice di primo grado non ha quindi accolto integralmente le domande della attrice, odierna appellata e questa avrebbe dovuto formulare un appello incidentale, domandando la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
Si osserva da ultimo che l'importo liquidato è una indennità di requisizione, disciplinata da una normativa speciale, non equiparabile a un ordinario risarcimento del danno, invero, il Giudice di prime cure non ha riconosciuto a favore di CP_5
pag. 14/16 l'importo di 2.379,00 euro per costi effettivamente sopportati CP_5 dall'importatrice per le pratiche relative allo sbarco della merce che costituirebbero una voce di danno ma non sono riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L.
18/2020. Inoltre, quando l'importo è stato illo tempore liquidato, seppur in misura minore a quello poi riconosciuto dal Tribunale di Genova, la Controparte_5 non ha accettato tale indennità (cfr. docc. 13, 14, 15 e 16 ). CP_5
La domanda formulata da risulta, quindi, inammissibile per Controparte_5 le ragioni esposte.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (43.287,04 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da
[...]
e da - CP_1 Controparte_2
pag. 15/16 COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA OV -19 nei confronti di
[...]
e di CP_5 Controparte_8
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18/6/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 391/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo nella causa iscritta al n. 391/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del Ministero pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale soggetto subentrato a
[...]
delle di Controparte_2 CP_3 contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica OV -19, in forza dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 maggio 2022, nonché, per quanto possa occorrere, di
[...]
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER Controparte_2
E CP_2 [...]
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. presso i P.IVA_3 cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliatiappellante contro
(C.F. e P.IVA n. , già con Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 sede legale in Moncalieri (Torino), Via Alba 36, in persona del legale rappresentante pro-tempore GN rappresentata e difesa dall'Avvocato Savasta Controparte_7
Fiore Michele Lionello (C.F. – PEC C.F._1
del Foro di Torino, ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi 18, per delega unita alla comparsa di costituzione di appello appellato
e contro appellato contumace Controparte_8
(ordinanza 18/4/2025)
* * *
Conclusioni precisate all'udienza di discussione orale del 18/6/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Controparte_1 [...]
- COMMISSARIO STRAORDINARIO PER Controparte_2
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
OV -19 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione:
- in via pregiudiziale e cautelare, accogliere l'istanza cautelare ex artt. 351, co. 1 e
283 c.p.c., e per l'effetto sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento delle conclusioni in prime cure:
- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la presente controversia;
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, nonché con la condanna di controparte al pagamento degli oneri di CTU disposta in primo grado”.
* * *
-parte appellata a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma
Contrariis reiectis
In via Preliminare
pag. 2/16 Rigettare la domanda di sospensione della sentenza impugnata per le ragioni esposte in atto, valutando altresì l'esistenza dei presupposti per la condanna della Controparte ex art.283 2 comma c.p.c
Nel Merito
In via Istruttoria
Respingere l'istanza di rinnovazione della CTU ex adverso proposta.
In via principale
Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalle
Appellanti, confermando la sentenza n. 760 del 5.03.2024 del Tribunale di Genova,
Giudice Dottoressa Francesca Lippi, pubblicata in data 5.03.2024, a conclusione del procedimento recante RG n. 1295/2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
e, per gli effetti, confermare la Sentenza di primo grado, maggiorando
l'indennità riconosciuta in favore della Società esponente degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria dal 15.07.2020 al soddisfo.
In via Subordinata
Dichiarare tenuto e condannare il (C.F. Controparte_1
), in persona del Ministero pro tempore, quale soggetto subentrato a P.IVA_1
Controparte_9 contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
[...]
OV -19, in forza dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, al versamento, in favore della
[...]
dell'indennità di requisizione accertanda, oltre rivalutazione monetaria CP_5 ed interessi di mora dal 15.07.2020.
In ogni caso
Con il favore delle spese ed onorari di causa, anche del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cpa.
Con riserva di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi”.
* * *
-parte appellata non ha Controparte_8 rassegnato conclusioni per essere contumace
* * * pag. 3/16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 760/2024 pubblicata il 5/3/2024 così decideva:
“-respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di -in accoglimento della domanda di Controparte_8 CP_5
dichiara obbligato e condanna
[...] [...]
TE
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di Controparte_5
€43.287,04 a titolo di indennità di requisizione dei prodotti acquistati come da fattura
HMF IN Sdn Bhd n. HI/INV2005/0190 del 27.05.2020; -dichiara obbligato e condanna
[...]
TE
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_5
7.616,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA ed esborsi.
-Compensa le spese tra parte attrice e Controparte_8
-Pone a carico del Controparte_2
C Straordinario per attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 gli oneri di CTU”.
Risulta, invero che (da ora ) il 25/5/2020 acquistava Controparte_5 CP_5
850.000 guanti in nitrile non sterili, che la merce arrivava in Italia alla dogana, che la società il 17/6/2020 predisponeva la documentazione necessaria per procedere allo sdoganamento ed all'importazione, che i beni erano sottoposti a controllo documentale il 22/6/2020, che il 25/6/2020 il legale rappresentante della società dichiarava che la merce non era stata acquistata a causa dell'emergenza Covid19 (per essere destinata al settore industriale), e che, infine, il 15/7/2020 l' Controparte_8 emetteva decreto di requisizione della merce a seguito dell'emergenza
[...] pandemica.
pag. 4/16 I guanti in nitrile erano requisiti ai sensi del Decreto Legge 18/2020 per far fronte all'emergenza sanitaria e il 13/08/2020 inviava richiesta di rimborso del prezzo CP_5 sostenuto per l'acquisto della merce pari a 43.287,04 euro, come da fattura
[...]
n. HI/INV2005/0190 del 27/05/2020, oltre ai costi di connessi Parte_1 allo sbarco merce pari a 2.379,00 euro (nolo mare, sbarchi, spese per visita merce, controlli, movimentazioni, corrispettivo broker, soste compagnia terminal e bolli).
deputata a quantificare il valore dei beni, chiedeva a di Controparte_11 CP_5 trasmettere il listino prezzi del fornitore al 31/12/2019, poiché ai sensi dell'articolo 6, comma quattro, del Decreto Legge 18/2020 l'indennità di requisizione avrebbe dovuto essere pari ai “valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta” (cfr. art. 6, coma quattro, D.L. 18/2020).
comunicava l'impossibilità di fornire tale listino poiché l'azienda fornitrice, CP_5 proprio a causa dell'emergenza, era stata individuata fuori dagli ordinari interlocutori per una prima fornitura e risultava essere poi stata assorbita da altra società, risultando, quindi, impossibile risalire ai listini del 31/12/2019.
Risulta che il 26/11/2020 il 2019, a seguito Parte_2 dell'istruttoria di inoltrava a un'offerta a titolo di indennità di Controparte_11 CP_5 requisizione pari ad 34.000,00 euro, riconoscendo un valore di mercato di 0,04 euro a singolo pezzo.
citava, quindi, in giudizio l' CP_5 Controparte_12
(da ora , e
[...] Controparte_8 [...]
[...]
Controparte_13
(da ora
[...]
, per vederli condannati al Controparte_2 versamento dell'importo pagato per l'acquisto dei guanti in nitrile, oltre alle spese sostenuto per lo sbarco della Merce.
Si costituivano la e l' Controparte_2 [...]
che eccepivano il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ai CP_8 sensi dell'art. 133, lettera p) del Decreto Legislativo 104/2010 (Codice del Processo pag. 5/16 Amministrativo- CPA) e, nel merito, sostenevano l'infondatezza della domanda formulata.
Il Tribunale di Genova affermava la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 133, lettera g) del CPA e disponeva procedersi a CTU formulando il seguente quesito:
“Esaminati gli atti accerti il CTU il prezzo medio di mercato della merce requisita al
31.12.2019 secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 4, d.l. n. 18/2020”. Il consulente nominato, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, considerati i diversi listini e valori di mercato dei guanti in nitrile al 31/12/2019, indicava il valore medio di mercato in 0,0885 euro a guanto.
Il Tribunale di Genova, ritenuta la CTU immune da vizi e i criteri tecnici utilizzati del tutto congrui, emetteva quindi la sentenza impugnata, condannando la
PAGAMENTO DI 43.287,04 Controparte_14 euro a titolo di indennità di requisizione, pari a quanto richiesto da CP_5 ed al valore di acquisto indicato in fattura.
[...]
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il (da ora ), subentrato alla Controparte_1 CP_1 in forza della Legge n. 52/2022 ed Controparte_2 anche la già parte del giudizio di Controparte_2 primo grado, proponevano appello e in via preliminare domandavano la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Gli appellanti, nel merito, lamentavano l'erroneità della sentenza impugnata per due ordini di ragioni, i) perché il Tribunale di Genova non aveva pronunciato il proprio difetto di giurisdizione con falsa applicazione dell'art. 113, comma primo, lettera g) del
CPA e ii) perché aveva accolto la domanda principale avversaria con falsa applicazione e violazione dell'art. 6, comma 4, del D.L. 18/2020 a fronte di erronee conclusioni della
CTU.
* * *
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva, contestava la CP_5 fondatezza delle doglianze di controparte e domandava che la somma riconosciutale a titolo di indennizzo fosse maggiorata “degli interessi di mora e della rivalutazione pag. 6/16 monetaria dal 15.07.2020 al soddisfo” (cfr. pag. 27 comparsa di costituzione in appello).
* * *
Il Consigliere Istruttore alla prima udienza rilevava che parte appellante non aveva integrato il contradditorio con tutti i soggetti già parti del giudizio di primo grado e disponeva la notifica dell'atto di appello a Controparte_8
La Corte in composizione collegiale alla successiva udienza, rilevata l'integrità del contradittorio rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, concedeva termine per il deposito di note conclusionali e fissava per la discussione orale.
Le parti all'udienza fissata procedevano a discussione orale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta la mancata pronuncia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario con falsa applicazione dell'art. 133, comma primo, lettera g) del CPA.
L'appellante sostiene che “… la requisizione e la liquidazione della relativa indennità - per cui è causa - è stata disposta dall Controparte_8 nella qualità di soggetto attuatore (doc. 2, 3, 4 depositati in primo grado) del
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica OV-19, nominato con Dpcm del 18.3.2020 a seguito della dichiarazione, da parte del Consiglio dei
Ministri il 31.1.2020, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c), e 24, comma 1, del d.lgs. n.
1 del 2018, dello stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (cfr. pag. 9 appello).
Ciò comporterebbe l'applicazione dell'articolo 133, comma primo, lett. p) del CPA che dispone: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … […] p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i pag. 7/16 provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
L'appellante a sostegno della propria tesi richiama diverse pronunce del Giudice
Amministrativo e “tra le varie, Tar Lazio n. 4879/2021 (doc. 4 prodotto con il presente atto di appello, confermata da Cons. Stato 1250/2022, qui prodotta sub doc. 5), e Tar
Lazio n. 2722/2021 (doc. 6, confermata da Cons. Stato n. 7504/2021, doc. 7)” (cfr. pag.
11 appello).
La censura è infondata.
La disciplina richiamata per procedere alla liquidazione dell'indennizzo è l'articolo
6, comma quarto, del D.L. 18/2020. Tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 133 del CPA.
Risulta che nel caso di specie la domanda azionata in primo grado da era CP_5 esclusivamente volta ad ottenere la condanna al versamento della indennità di requisizione. Parte attrice non ha, quindi, mai posto in dubbio la legittimità del provvedimento amministrativo con cui era stata disposta la requisizione, né la legittimità del criterio impiegato per la liquidazione dell'indennizzo, cioè l'applicazione del valore medio di mercato dei beni al 31/12/2019, come disposto dall'articolo 6, comma quarto, del D.L: 18/2020. ha solo rilevato che il valore medio non era stato calcolato Controparte_5 correttamente, domandando di applicare un indennizzo corretto. Risulta che il petitum sostanziale non era quindi teso ad un sindacato sull'esercizio del potere della P.A., ma involgeva l'accertamento della titolarità di un diritto (Cass. Ord. 21139/2022)e per di più solo sotto il profilo del quantum debeatur. Risulta, quindi applicabile al caso di specie l'articolo 133, comma primo, lettera g), così come indicato dal Tribunale di
Genova, né risulta pertinente al caso in esame la giurisprudenza amministrativa richiamata dall'appellante. Invero, in tutte le sentenze citate, il Giudice Amministrativo era stato chiamato a pronunciarsi non solo sulla quantificazione dell'indennità, ma in
pag. 8/16 primis sulla legittimità del provvedimento amministrativo di requisizione e sulla presenza di un vizio nel procedimento amministrativo.
L'articolo 133, comma primo, lett. p) del CPA, che risulterebbe applicabile al caso di specie ove l'emergenza epidemiologica fosse stata dichiarata ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4 della Legge 225/1992 (cioè per le ipotesi di “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo” cfr. art. 2 comma 1 lettera c della Legge 225/1992), incontrerebbe comunque, ai fini del riconoscimento della giurisdizione del Giudice Amministrativo, il limite posto dalla verifica della effettiva spendita di potere da parte dell'Amministrazione, nel caso di specie assente.
Va quindi rigetta la prima doglianza di appello.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta, da un lato, l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto la domanda principale avversaria con falsa applicazione e violazione dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 18/2020 e, dall'altro,
l'erroneità delle conclusioni cui è giunta la CTU.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato perché avrebbe liquidato a titolo di indennizzo non il valore medio di mercato dei guanti di nitrile al l
31/12/2019 ma il valore pari al prezzo di acquisto. L'appellante, infatti afferma “la decisione del Giudice di prime cure, secondo cui l'indennità di requisizione deve essere parametrata a quanto speso dalla per l'acquisto dei guanti in nitrile, come da CP_5 fattura n. HI/INV2005/0190 del 27.05.2020, non coglie nel Parte_1 segno e non tiene conto del diverso parametro indicato dall'art. 6, comma 4, del d.l. n.
18 del 2020 per calcolare l'importo dell'indennità di requisizione da liquidare al proprietario: non già la spesa per l'acquisto del bene requisito, ma il suo valore di mercato al 31.12.2019” (cfr. pag. 13 appello).
L'appellante afferma che la liquidazione effettuata dal Commissario Straordinario sarebbe stata correa perché pari a 0,04 euro a guanto di nitrile, cioè in misura anche pag. 9/16 maggiore del valore medio di mercato (pari a 0,03 euro) risultante dalla analisi dei prezzi dell'area ospedaliera “appositamente richiesta dalla struttura commissariale e dall'Istat ad (società leader mondiale nel settore della consulenza e dell'analisi CP_15 dei dati nel settore scientifico e farmaceutico), proprio al fine di operare una
“ricognizione sui prezzi medi in ambito ospedaliero, nel periodo pre pandemia” di talune categorie merceologiche, tra cui mascherine, tute e guanti monouso. Ciò allo scopo di assicurare una uniforme quantificazione delle indennità spettanti ai soggetti nei cui confronti venivano adottati i decreti di requisizione” (cfr. pag. 14 appello).
L'appellante contesta quindi la scelta del Tribunale di Genova di disporre CTU per stabilire il valore medio di mercato al 31/12/2019 della merce per cui è causa ed anche gli esisti dell'accertamento tecnico poiché il CTU avrebbe usato i valori dei prezzi indicati da fornitori di al 31/12/2019 e non i dati provenienti Controparte_5 dall'istituto prodotti in atti (cfr. doc. 19 CP_15 Controparte_2
.
[...]
* * *
La censura è infondata.
Occorre in primo luogo affrontare la questione della correttezza o meno della CTU per poi esaminare quale criterio di liquidazione abbia impiegato il Tribunale di Genova.
Quanto alla CTU, si rileva che è onere delle parti fornire la prova delle rispettive asserzioni. Il Tribunale di Genova ha chiesto al CTU, “esaminati gli atti”, di accertare
“il prezzo medio di mercato della merce requisita al 31.12.2019 secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 4, d.l. n. 18/2020” (cfr. quesito CTU). Il consulente tecnico ha verificato la tipologia del guanto oggetto di causa, ha esaminato tutta la documentazione versata in atti da e dalla Controparte_5 Controparte_2
e ha, quindi, fatto la media dei valori mercato basata sui documenti di
[...] el documento IQVIA. Controparte_5
È infondata la doglianza avanzata dall'appellante secondo cui il CTU avrebbe dovuto acquisire aliunde i listini dei guanti di nitrile al 31/12/2019 per poi effettuare i suoi calcoli. Invero, il CTU non può acquisire di ufficio documenti volti a provare i “fatti principali” di causa rispetto ai quali è onere delle parti provvedere. La Corte di
Cassazione ha, infatti, precisato che “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 pag. 10/16 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali
e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (Cass.
16012/2024) e che “in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti” (Cass. 5370/2023).
È, del pari, infondata la doglianza avanzata dall'appellante, relativa alla particolare natura dei dati forniti da e al fatto che il CTU avrebbe dovuto impiegare i soli CP_15 dati provenienti da IQVIA, escludendo quelli di perché, da un Controparte_5 lato, i dati di IQVIA sono comunque di parte e perché, dall'altro, fanno riferimento alla sola “Area Ospedaliera”, settore che, per quantitativi di acquisto e per ambito operativo, non rappresenta il mercato medio. La circostanza che i dati IQVIA non rappresentino il reale valore medio di mercato di un prodotto al 31/12/2019 è dimostrato anche il fatto che il Commissario Straordinario non ha impiegato il valore IQVIA per quantificare l'indennizzo riconosciuto a per i guanti in nitrile, cioè 0,03 euro Controparte_5 al pezzo, ma il diverso e maggiore valore di 0,04 euro al pezzo.
Il CTU ha, quindi, correttamente impiegato tutti i valori forniti dalle parti, analizzando tutti i documenti prodotti, né il MINISTERO può oggi dolersi del risultato pag. 11/16 finale, non avendo fornito alcuna documentazione diversa dai soli dati IQVIA impiegati dal CTU.
Il CTU ha, tuttavia, commesso un errore di metodo nel calcolo finale, che peraltro non incide sulla pronuncia oggi impugnata.
Invero, il CTU nel calcolare la media dei valori ha usato dati disomogenei, cioè i valori forniti da che sono dati puri, e quelli della Controparte_5
che rappresentano, invece, già una Controparte_2 media, come si evince a pagina 7 dell'elaborato (cfr. doc. 18 CP_15 [...]
Il CTU avrebbe, invece, dovuto procedere alla Controparte_2 media dei valori forniti da e poi calcolare la media di mercato Controparte_5 impiegando tale dato posto in media con il dato IQVIA fornito dalla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Occorre, quindi, procedere ad effettuare la media dei prezzi rispetto ai prodotti indicati da ricavabile dalla tabella di pagina 18 dell'elaborato Controparte_5 del CTU e poi porre tale valore in media con i prezzi indicati dalla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI come segue:
COSTO DOCUMENTO CODICE HS PRODUTTORE PREZZO RI PEZZI COMPLESSIVO ATTORE 4015190000 ANSELL 0,0828256 850000 70.401,76 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0781196 850000 66.401,66 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0781196 850000 66.401,66 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,1043476 850000 88.695,46 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0939726 850000 79.876,71 Doc. 21 4015190000 ANSELL 0,1043476 850000 88.695,46 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,1043476 850000 88.695,46 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,0781196 850000 66.401,66 Doc. 21
4015190000 ANSELL 0,12572 850000 106.862,00 Doc. 17
4015190000 ANSELL 0,09412 850000 80.002,00 Doc. 17
0,094404 CP_16 tabella dati forniti da Controparte_5
Risulta che la media di acquisto al 31/12/2019 dei guanti di nitrile secondo i documenti forniti da è pari a 0,094404 euro al pezzo, mentre Controparte_5 secondo i documenti forniti da è di Controparte_2
0,03 euro (cfr. doc. 18 . La media Controparte_2 dei due valori è pari a 0,062202 euro, cioè (0,094404 + 0,03) : 2.
Risulta che, a fronte della requisizione di 850.000 guanti di nitrile al valore medio di mercato al 31/12/2019 di 0,062202 euro, l'indennizzo avrebbe dovuto essere non pag. 12/16 inferiore a 52.871,69 euro, mentre il CTU ha erroneamente indicato un valore medio di mercato al 31/12/2019 di 0,088500 euro indicando così l'indennizzo in 75.225,00 euro.
* * *
Ciò posto, è possibile esaminare il primo profilo della seconda censura, cioè quale sia stato il criterio impiegato dal Tribunale di Genova per indicare l'ammontare dell'indennizzo, se cioè il Giudice di prime cure abbia fatto riferimento al reale prezzo di acquisto pagato da come lamenta l'appellante, o al valore Controparte_5 medio di mercato al 31/12/2019, come dispone l'articolo 6, comma 4, del D.L. 18/2020.
Il Tribunale di Genova, a fronte della domanda di di Controparte_5 liquidare “l'indennità di requisizione, disponendo il rimborso dell'importo di
€.43.287,04, come da fattura n. HI/INV2005/0190 del Parte_1
27.05.2020, oltre che il rimborso dei costi … di €.2.379,00”, avrebbe potuto riconoscere a titolo di indennizzo sino a 52.871,69 euro, cioè all'importo sopra indicato
(quantificato erroneamente dal CTU in 75.225,00). Il Tribunale di Genova ha, quindi, correttamente limitato l'indennizzo nei limiti della domanda, cioè all'importo di
43.287,04 euro, escludendo dall'indennizzo i costi affrontati da Controparte_5 poiché l'articolo 6, comma 4, del D.L. 18/2020 non ne prevede il rimborso.
È quindi infondato il primo profilo della seconda censura di appello poiché il
Tribunale di Genova non ha parametrato l'indennizzo al costo pagato da
[...] con la fattura HI/INV2005/0190 del 27/05/2020, ma ha limitato CP_5
l'importo in concreto indennizzabile (sino a 52.871,69 euro) a quanto richiesto dall'attrice ed effettivamente pagato (43.287,04 euro).
Va quindi rigetta la seconda doglianza di appello.
* * *
5. Sulla domanda di relativa agli interessi di mora e alla Controparte_5 rivalutazione monetaria. nella propria comparsa di costituzione ha formulato un capo Controparte_5 relativo alla “RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE NON ACCOLTE”, affermando:
“La Società esponente, quale Parte integralmente vittoriosa, intende riproporre la domanda afferente il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme richieste a titolo di indennità” (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione in appello). pag. 13/16 Parte appellata ha aggiunto: “Come noto, nel caso in cui una parte risulti pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale, al fine di richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, ossia quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite. Quest'ultima, in tal caso, è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (cfr. pag. 26 ibidem). ha quindi chiesto “l'applicazione degli interessi di mora e Controparte_5 della rivalutazione monetaria sulla somma liquidanda” (cfr. ibidem).
L'appellata, invero, già in primo grado aveva domandato di “Dichiarare tenuto e condannare il
[...]
TE
in persona del Commissario
[...] pro-tempore, anche a mezzo del Soggetto dallo stesso delegato, al versamento, in favore della dell'indennità di requisizione, disponendo il rimborso Controparte_5 dell'importo di €.43.287,04, corrispondenti a $ 46.750,00 (tasso di cambio al momento del pagamento), come da fattura 1537/VE/12 di Italsempione S.p.A., o altra somma veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ed il riconoscimento del maggior danno” (cfr. le precisazioni delle conclusioni in primo grado).
Il Tribunale di Genova, invece, ha condannato l'odierno appellante “a corrispondere
a la somma di € 43.287,04 a titolo di indennità di requisizione dei Controparte_5 prodotti acquistati come da fattura n. HI/INV2005/0190 Parte_1 del 27.05.2020” (cfr. sentenza impugnata), cioè senza riconoscere né rivalutazione, né interessi. Il Giudice di primo grado non ha quindi accolto integralmente le domande della attrice, odierna appellata e questa avrebbe dovuto formulare un appello incidentale, domandando la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
Si osserva da ultimo che l'importo liquidato è una indennità di requisizione, disciplinata da una normativa speciale, non equiparabile a un ordinario risarcimento del danno, invero, il Giudice di prime cure non ha riconosciuto a favore di CP_5
pag. 14/16 l'importo di 2.379,00 euro per costi effettivamente sopportati CP_5 dall'importatrice per le pratiche relative allo sbarco della merce che costituirebbero una voce di danno ma non sono riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L.
18/2020. Inoltre, quando l'importo è stato illo tempore liquidato, seppur in misura minore a quello poi riconosciuto dal Tribunale di Genova, la Controparte_5 non ha accettato tale indennità (cfr. docc. 13, 14, 15 e 16 ). CP_5
La domanda formulata da risulta, quindi, inammissibile per Controparte_5 le ragioni esposte.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (43.287,04 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da
[...]
e da - CP_1 Controparte_2
pag. 15/16 COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA OV -19 nei confronti di
[...]
e di CP_5 Controparte_8
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18/6/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 16/16