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1 luglio 2023
1 luglio 2023
Art. 12. Disposizioni diverse 1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalita' di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975, n. 386 , si considerano effettuati nell'altro Stato.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.
3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtu' della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonche' ogni attivita' di accertamento effettuata in conformita' a tali disposizioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.
3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtu' della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonche' ogni attivita' di accertamento effettuata in conformita' a tali disposizioni.
Commentari • 5
- 1. Lavoratori frontalieri: Convenzione Italia SvizzeraSoro Dott. Paolo · https://www.fiscoetasse.com/ · 13 settembre 2023 · 12.909514
[…] L'ultimo comma dell'art. 12 della Legge 83/2023 di ratifica dell'Accordo stabilisce quanto segue: “Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 14/08/2025, n. 4885Provvedimento: […] Si considera prevalente che la fuoriuscita della Svizzera dalla black list di cui al Dm 4 maggio 1999 avviene solo con Dm 20 luglio 2023, emanato sulla base dell'art. 12, comma 3, della Legge n. 83 del 2023 e l'efficacia di tale eliminazione è stata differita al 2024, pertanto deve assumersi che a partire dal 2024 non saranno più applicabili la presunzione ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 e il raddoppio delle sanzioni, che saranno quelle ordinarie di cui all'art. 5 del d.l. 167 del 1990, dal 3% al 15%. Quindi è infondata l'eccezione.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- art. 5 DL 167/1990·
- raddoppio termini accertamento·
- favor rei·
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- cumulo giuridico·
- art. 12 DL 78/2009·
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- monitoraggio fiscale