Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti del notaio (che non è interrotta dalla contestazione delle infrazioni, dalla pronuncia del Consiglio notarile o da quella dell'autorità giudiziaria) può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità: in tal caso, deve essere cassata senza rinvio l'eventuale sentenza di condanna pronunciata dal giudice di merito, senza nessuna possibilità per la Corte di cassazione di esaminare i motivi di ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 14/03/2013, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30237-2010 proposto da:
AL LO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato MINUTILLO TURTUR ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZI FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARCHIVIO NOTARILE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, PRESIDENTE IN CARICA DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO & PINEROLO, CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO & PINEROLO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO del 15/01/2010, depositata il 25/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato Mazzi Francesco difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per la trattazione del ricorso in P.U..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.12.2010, il notaio GE NA ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 12 del 2010, che confermava la decisione della Commissione Regionale di disciplina del Piemonte e della Valle d'Aosta, con cui era inflitta al notaio la sanzione pecuniaria di Euro 516,00, ritenendolo responsabile dell'illecito disciplinare di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 28 per aver ricevuto, in data 5.4.2006, una procura generale irrevocabile, rilasciata dall'amministratore unico di una s.r.l., ad un terzo estraneo alla società.
Resistevano il Ministero della Giustizia e l'Archivio notarile di Torino.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto va rigettata l'eccezione del Ministero della Giustizia, fatta propria del P.G. presso questa Corte, secondo cui si sarebbe verificata la decadenza dell'impugnazione, essendo stato ridotto il termine di cui all'art. 327 c.p.c. a mesi sei dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che trova applicazione nei giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.
2. Osserva, infatti, questa Corte che è esatto che nella fattispecie, ai fini dell'individuazione dell'inizio del giudizio occorre aver riguardo alla data di proposizione del reclamo alla Corte di appello (nella fattispecie depositato il 29.10.2009), poiché la fase del procedimento disciplinare davanti alla Co.Re.Di ha natura amministrativa.
Sennonché nella fattispecie alla data del deposito del ricorso per cassazione (25 ottobre 2010) il termine per proporre questo ricorso era regolato in via speciale dalla L. n. 89 del 1913, art. 158-ter., comma 2, che così statuiva: "2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.".
Solo con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 30, tale art. 158 ter, cit. veniva abrogato.
Con lo stesso D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 26 veniva regolato il ricorso per cassazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai.
Specificamente i commi 4, 5 e 6 di tale norma hanno statuito che: "4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5).
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.".
Ne consegue che solo in relazione ai procedimenti a cui sono applicabili il D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 26 e 30 essendo stato abrogato il termine specifico per il ricorso per cassazione nel procedimento disciplinare nei confronti dei notai, per tale ricorso occorrerà fare riferimento alla disposizione generale di cui all'art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione (mesi sei). Quindi nella fattispecie, l'impugnazione è tempestiva avverso la sentenza depositata il 25.1.2010, non essendo decorso il termine annuale di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 158 ter all'epoca vigente.
3. Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso va rilevata l'estinzione della violazione per prescrizione.
La L. n. 89 del 1913, art. 146 risulta sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 26. Tuttavia l'art. 54 del predetto D.Lgs.
statuisce che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51", per cui nella fattispecie va applicato la L. n. 89 del 1913, art. 146 nell'originaria formulazione, quale norma più favorevole rispetto all'attuale. Secondo tale norma, in tema di sanzioni disciplinari per i notai, la prescrizione della relativa azione, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorché vi siano stati atti di procedura". L'azione non subisce, pertanto, interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio Notarile o del tribunale, un'ipotesi di sospensione essendo viceversa configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 40. Peraltro, la prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 28/03/2006, n. 7088). Poiché nella fattispecie l'illecito ascritto è stato consumato il 5.4.2006, l'azione disciplinare si è prescritta il 5.4.2010. La declaratoria di prescrizione comporta l'assorbimento dei motivi di ricorso.
Conseguentemente va dichiarata estinta per prescrizione la contestata infrazione e va cassata senza rinvio l'impugnata sentenza. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione e del reclamo in appello.
P.Q.M.
Dichiara estinta per prescrizione la contestata infrazione e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013