TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4092/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4092
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 394/2021 (R.G. 1237/2021)
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gisella D'Amora (C.F. ) - PEC C.F._2 [...]
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castellammare di Sta- Email_1
bia (NA) in Via Pozzillo n. 106
– opponente-
1 ( – già ), con sede in Vene- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
zia-Mestre in via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappre-
sentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
( ) già , con sede in Venezia-Me- Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
stre in via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , rapp. e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. Controparte_2
) – PEC ed elett.te C.F._3 Email_2
dom.ta presso il suo studio in Verona v.lo S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante proponeva opposizione avverso il D.I. n. 394/2021 (R.G. 1237/2021)
emesso il 29.03.2021 da Questo Tribunale per la somma totale di € 15.273,84 a lui
CP CP richiesta da per n. 3 contratti con Findomestic Banca, poi ceduti ad :
- contratto n. 10070177126104 per la somma di € 5.056,92;
- contratto n. 20220037650871 per la somma di € 6.446,24;
- contratto n. 20220031792002 per la somma di € 3.770,68.
L'opponente assumeva:
1. la nullità del decreto ingiuntivo per omessa sottoscrizione dei contratti di finanzia-
mento; la carenza di legittimazione attiva in capo a banca Ifis;
l'omessa notifica della costituzione in mora, nonché della comunicazione della cessione del credito;
2. la prescrizione del credito ex art. 2934 c.c.;
3. la nullità dell'attestazione di conformità e, di conseguenza, l'inesistenza giuridica dell'atto notificato;
2 4. la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di ammissibilità,
ex art. 633 c.p.c., in quanto la prova scritta del credito era stata fornita a mezzo di un incomprensibile certificato di saldo conto e non già di certificazione ex art. 50
del TUB;
5. l'illegittimità della pattuizione degli interessi anatocistici;
6. l'abusività ed inefficacia della clausola penale dalla quale derivavano gli interessi moratori richiesti;
7. la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
8. il superamento delle soglie antiusura.
Chiedeva, dunque, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
394/2021 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dall'oppo-
nente; accertare e dichiarare la nullità dell'attestazione di conformità redatta in calce al decreto;
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per violazione degli artt. 1283,
1284, 1346, 1482 c.c. delle clausole del contratto di finanziamento che prevede-
vano: a) l'applicazione di tassi ultralegali di interesse, in difetto di specifica pattui-
zione in forma scritta;
b) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli in-
teressi; c) l'applicazione in corso di esecuzione del contratto di tassi debitori che superavano i limiti della soglia antiusura. Il tutto con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dei contratti di credito al consumo e per l'effetto revocare sempre e comunque il decreto ingiuntivo n. 394/2021; accertare e dichiarare la vio-
lazione da parte della società opposta delle regole di correttezza e buona fede nel rapporto con l'istante; accertare il corretto saldo contabile del rapporto bancario del finanziamento controverso nel rispetto della legge 108/96 c.d. antiusura, in appli-
cazione dei criteri legittimi di computo degli interessi e delle valute ed in
3 disapplicazione di quelli illegittimi. In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese.
CP Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando la proposta opposizione ed eccependo l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte:
CP
1. l'avvenuta prova del credito in quanto aveva prodotto i titoli contrattuali su cui fondava la sua pretesa ed aveva allegato l'inadempimento del debitore, che non lo aveva contestato, né aveva provato pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabiliz-
zati;
2. l'inammissibilità del disconoscimento operato dalla controparte, in quanto l'onere della prova cedeva in capo a chi effettuava il disconoscimento;
CP
3. la legittimazione attiva di in quanto titolare del credito, atteso che essa aveva depositato, già in sede monitoria, sia il contratto di cessione, che la relativa comu-
nicazione con contestuale diffida di pagamento;
4. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che i contratti prodotti erano stati sottoscritti in data 17/11/2017 e 02/04/2019, così che non risultava decorsa la prescrizione decennale;
5. l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'attestazione di conformità in calce al ricorso ed al decreto ingiuntivo notificato in quanto asseritamente difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla legge, atteso che il codice fiscale dell'avv. Aiello
era riportato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo e quindi era desumibile per
relationem: non c'era, dunque, alcuna incertezza sul soggetto attestante la confor-
mità, né si comprendeva come l'assenza della data e del luogo dell'attestazione po-
tessero incidere sulla sua validità;
6. l'infondatezza dell'eccezione di capitalizzazione trimestrale della mora e dell'ec-
cezione di usura degli interessi corrispettivi;
4 Chiedeva, dunque, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa for-
mulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati e, per l'ef-
fetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 394/2021 emesso da Questo Tribunale ed
CP accertare che era creditrice nei confronti dell'opponente della somma di €
15.273,84.
In corso di causa veniva richiesta ed ammessa CTU contabile.
Il Tribunale poneva al consulente tecnico nominato specifici quesiti: il CTU verifi-
chi l'eventuale esistenza di: 1) espressa pattuizione di interessi corrispettivi ultra-
legali; 2) espressa pattuizione di interessi di mora per il caso di ritardati/omessi
pagamenti; 3) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo);
4) superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/1996. Ridetermini l'esatto
dare/avere tra le parti.
Il CTU, tenuto conto dei criteri analiticamente indicati nei quesiti istruttori, accer-
tava che: “1) per il contratto di Prestito personale n. 20220037650871 è possibile
affermare l'espressa pattuizione di interessi corrispettivi ultra-legali, nella specie
un tasso convenzionale del 07,82%; 2) per il contratto di Prestito personale n.
20220037650871 è possibile affermare l'espressa pattuizione di interessi di mora
per il caso di ritardati/omessi pagamenti;
3) In relazione al finanziamento in que-
stione, si riscontra l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella costru-
zione del piano di ammortamento del prestito. Ciò comporta che gli interessi sul
prestito non sono funzione lineare del tempo (come nel caso dell'utilizzo della legge
di capitalizzazione semplice), ma variano in modo esponenziale rispetto ad esso. Il
ricalcolo del piano di ammortamento a rata costante in regime di capitalizzazione
semplice prevede una rata mensile di € 87,00 (invece che di € 93,00 – fermi re-
stando gli € 6,10 dovuti per l'assicurazione facoltativa. Ciò significa che, essendo
5 state corrisposte solo n. 3 rate, la differenza di interessi da recuperare è pari a €
18,00; 4) per il contratto di prestito personale del 02/04/2019 non si verifica il
superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/1996 sia riguardo al tasso
convenzionale di interesse, sia riguardo al tasso di mora pattuito (si richiamano gli
allegati n. 4 per la metodologia di calcolo e n. 8 per i tassi soglia vigenti nel pe-
riodo); In relazione al finanziamento n. 20220037650871 dal saldo riportato
nell'estratto conto ex art. 50 TUB di € 6.446,24 vanno scomputati esclusivamente
€ 18,00 dovuti al ricalcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione
semplice, determinando un importo dovuto di € 6.428,24. Somme da recuperare:
Rapporto n. 10070177126104: euro 38,32; Rapporto n. 20220031792002: euro
8,36; Rapporto n. 20220037650871: euro 18; Totale: 64,68.”
In seguito, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta
L'eccezione è infondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
6 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario
ex art. 58 TUB dei crediti in blocco. Nel caso di specie, la titolarità del credito risulta provata, a mezzo deposito agli atti del giudizio, di n. 3 cessioni datate 08.06.2020,
con cui Findomestic Banca s.p.a., nell'ambito di una cessione di portafoglio di cre-
diti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1
e 4 della Legge 130/99 - cedeva ad i crediti di cui si discute. I relativi Controparte_1
avvisi erano stati notificati a in data 08.06.2020 a mezzo racco- Parte_1
mandata A/R n. 66580921369-3, come depositato già nel fascicolo monitorio.
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che la Suprema Corte (sent. n.
10200/2021) rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di ces-
sioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha
la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod.
civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di effica-
cia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
TT Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla noti-
fica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempi-
mento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente
7 dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessio-
nario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).”
Nel caso di specie, tuttavia, la notifica di ciascun credito è stata regolarmente effet-
tuata e provata in giudizio.
CP Ne deriva la sussistenza della legittimazione attiva di e l'infondatezza della re-
lativa eccezione.
Sull'eccezione di nullità dell'opposto decreto
Si osserva che l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, estratto conto in copia, attestata conforme dalla quale si evincono i movimenti del rapporto, le rate insolute e gli interessi applicati. Orbene, tale documentazione contabile giustifica,
dapprima, l'emissione del decreto ingiuntivo – integrando i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta.
L'art. 50 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che "La Banca d'Italia e le
banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del Co-
dice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle
scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido.". L'esibizione dell'estratto conto certifi-
cato, come previsto dall'art. 50 TUB, riveste efficacia probatoria solo nel procedi-
mento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. La lista movi-
menti certificata ex art. 50 TUB, infatti, reca la registrazione di tutte le movimen-
tazioni intervenute, e la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass.
n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001;) ha conformemente ritenuto che “le risultanze
8 dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei
saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di op-
posizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in
presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto
o la generica affermazione di nulla dovere”.
Per quanto detto, i documenti versati in atti sono ritenuti idonei a giustificare l'emis-
sione del decreto ingiuntivo, ne legittimano l'emissione e conservano, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria.
Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità dell'attestazione di conformità e, di con-
seguenza, di inesistenza giuridica dell'atto notificato.
Sul punto, gli hanno ribadito (ex multiis Cass. ord. n. 2887/2020) che Parte_2
“costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di
attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato
ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio
dal Giudice in caso di tale mancanza”, per cui la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell'appellato, con conseguente impossibilità del giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l'atto depositato e quello notificato comporta l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso che occupa, non sussiste alcuna incertezza sul soggetto attestante la con-
formità, né difetta essa di alcun altro elemento idoneo ad inficiarne la validità, es-
sendo chiaramente precisato il nome dell'avvocato, del rappresentato (con en-
trambe le denominazioni, precedente e successiva) ed il riferimento al giudizio in oggetto.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di disconoscimento delle scritture prodotte, in quanto l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica
9 prodotta in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto.
Non può ritenersi valido il generico disconoscimento della produzione in copia ef-
fettuato da controparte, atteso che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'ori-
ginale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur
non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa
in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza
che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. N. 28096 del
30.12.2009). Ed ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un do-
cumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o
onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circo-
stanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende con-
testare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. N.
27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003 dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della confor-
mità della copia al suo originale, quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrit-
tura o di sottoscrizione.
Nel caso di specie, non si rinviene la prova di un disconoscimento specifico e cir-
costanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti è fatta salva la facoltà
del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della con-
formità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti
10 del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre quest'ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è pre-
clusa l'utilizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la con-
formità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un docu-
mento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere po-
sizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'effi-
cacia rappresentativa.
Le relative eccezioni di infondatezza del d.i. opposto, pertanto, devono essere riget-
tate in quanto infondate.
Sulla nullità del contratto originario per illegittimità della pattuizione degli inte-
ressi anatocistici;
abusività ed inefficacia della clausola penale dalla quale deri-
vano gli interessi moratori richiesti;
nullità della clausola di determinazione
dell'interesse ultralegale;
superamento delle soglie antiusura
In corso di causa è stata disposta CTU contabile la quale ha, come sopra dettaglia-
tamente riportato, proceduto all'esame delle singole contestazioni ed a un ricalcolo della somma dovuta.
Si rimanda alla stessa le cui conclusioni si condividono e fanno proprie con il con-
seguente ricalcolo delle somme dovute:
- per il rapporto n. 10070177126104, scorporo pari a euro 38,32;
- per il rapporto n. 20220031792002 scorporo pari a euro 8,36;
- per il rapporto n. 20220037650871, scorporo pari a euro 18,00.
Per un totale dovuto, come ricalcolato, pari a euro 15.209,16 in luogo di euro
15.273,84.
11 Ne deriva la fondatezza della relativa eccezione.
Sulla prescrizione del credito
L'eccezione è infondata.
Si rileva dagli atti prodotti dal fascicolo monitorio, che i contratti da cui trae genesi il credito sono stati sottoscritti in data 14.11.2017 (rapporto n. 10070177126104) e in data 02.04.2019 (rapporto n. 20220031792002 e rapporto n. 20220037650871) -
come in atti del fascicolo monitorio. Seguivano poi le lettere datate 08/06/2020 al fine di comunicare l'avvenuta cessione e sollecitare il pagamento della somma ri-
chiesta.
Non risulta decorso, dunque, il termine prescrizionale del credito.
Per maggiore chiarezza, si precisa che il termine prescrizionale delle obbligazioni derivanti dai rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza della ultima rata e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del finanziamento (cfr.
in tal senso tra le altre Cass. 28819/2017). Per tali tipologie di contratti, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giac-
ché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria sep-
pur scaglionata nel tempo. Nel caso in esame, alla data di emissione del decreto ingiuntivo 29.03.2021, non risultava decorso il termine ordinario di prescrizione di dieci anni ex art. 2946 c.c..
L'opposizione, in definitiva, è da ritenersi parzialmente fondata e, come tale merita parziale accoglimento.
Consegue la revoca del D.I. opposto e la condanna di parte opponente al paga-
mento in favore dell'opposta dell'importo di € 15.209,16 come ricalcolato dal CTU.
12 Le spese di giudizio, in virtù della revoca del D.I. e della condanna di parte oppo-
nente al pagamento dell'importo ricalcolato, devono essere integralmente compen-
sate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,
in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) revoca il D.I. n. 394/2021 (R.G. 1237/2021) emesso da Questo Tribunale;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
dell'importo di € 15.209,16 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 03.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
13
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4092
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 394/2021 (R.G. 1237/2021)
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gisella D'Amora (C.F. ) - PEC C.F._2 [...]
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castellammare di Sta- Email_1
bia (NA) in Via Pozzillo n. 106
– opponente-
1 ( – già ), con sede in Vene- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
zia-Mestre in via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappre-
sentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
( ) già , con sede in Venezia-Me- Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
stre in via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa , rapp. e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. Controparte_2
) – PEC ed elett.te C.F._3 Email_2
dom.ta presso il suo studio in Verona v.lo S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante proponeva opposizione avverso il D.I. n. 394/2021 (R.G. 1237/2021)
emesso il 29.03.2021 da Questo Tribunale per la somma totale di € 15.273,84 a lui
CP CP richiesta da per n. 3 contratti con Findomestic Banca, poi ceduti ad :
- contratto n. 10070177126104 per la somma di € 5.056,92;
- contratto n. 20220037650871 per la somma di € 6.446,24;
- contratto n. 20220031792002 per la somma di € 3.770,68.
L'opponente assumeva:
1. la nullità del decreto ingiuntivo per omessa sottoscrizione dei contratti di finanzia-
mento; la carenza di legittimazione attiva in capo a banca Ifis;
l'omessa notifica della costituzione in mora, nonché della comunicazione della cessione del credito;
2. la prescrizione del credito ex art. 2934 c.c.;
3. la nullità dell'attestazione di conformità e, di conseguenza, l'inesistenza giuridica dell'atto notificato;
2 4. la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di ammissibilità,
ex art. 633 c.p.c., in quanto la prova scritta del credito era stata fornita a mezzo di un incomprensibile certificato di saldo conto e non già di certificazione ex art. 50
del TUB;
5. l'illegittimità della pattuizione degli interessi anatocistici;
6. l'abusività ed inefficacia della clausola penale dalla quale derivavano gli interessi moratori richiesti;
7. la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
8. il superamento delle soglie antiusura.
Chiedeva, dunque, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
394/2021 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dall'oppo-
nente; accertare e dichiarare la nullità dell'attestazione di conformità redatta in calce al decreto;
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per violazione degli artt. 1283,
1284, 1346, 1482 c.c. delle clausole del contratto di finanziamento che prevede-
vano: a) l'applicazione di tassi ultralegali di interesse, in difetto di specifica pattui-
zione in forma scritta;
b) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli in-
teressi; c) l'applicazione in corso di esecuzione del contratto di tassi debitori che superavano i limiti della soglia antiusura. Il tutto con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dei contratti di credito al consumo e per l'effetto revocare sempre e comunque il decreto ingiuntivo n. 394/2021; accertare e dichiarare la vio-
lazione da parte della società opposta delle regole di correttezza e buona fede nel rapporto con l'istante; accertare il corretto saldo contabile del rapporto bancario del finanziamento controverso nel rispetto della legge 108/96 c.d. antiusura, in appli-
cazione dei criteri legittimi di computo degli interessi e delle valute ed in
3 disapplicazione di quelli illegittimi. In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese.
CP Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando la proposta opposizione ed eccependo l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte:
CP
1. l'avvenuta prova del credito in quanto aveva prodotto i titoli contrattuali su cui fondava la sua pretesa ed aveva allegato l'inadempimento del debitore, che non lo aveva contestato, né aveva provato pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabiliz-
zati;
2. l'inammissibilità del disconoscimento operato dalla controparte, in quanto l'onere della prova cedeva in capo a chi effettuava il disconoscimento;
CP
3. la legittimazione attiva di in quanto titolare del credito, atteso che essa aveva depositato, già in sede monitoria, sia il contratto di cessione, che la relativa comu-
nicazione con contestuale diffida di pagamento;
4. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che i contratti prodotti erano stati sottoscritti in data 17/11/2017 e 02/04/2019, così che non risultava decorsa la prescrizione decennale;
5. l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'attestazione di conformità in calce al ricorso ed al decreto ingiuntivo notificato in quanto asseritamente difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla legge, atteso che il codice fiscale dell'avv. Aiello
era riportato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo e quindi era desumibile per
relationem: non c'era, dunque, alcuna incertezza sul soggetto attestante la confor-
mità, né si comprendeva come l'assenza della data e del luogo dell'attestazione po-
tessero incidere sulla sua validità;
6. l'infondatezza dell'eccezione di capitalizzazione trimestrale della mora e dell'ec-
cezione di usura degli interessi corrispettivi;
4 Chiedeva, dunque, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa for-
mulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati e, per l'ef-
fetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 394/2021 emesso da Questo Tribunale ed
CP accertare che era creditrice nei confronti dell'opponente della somma di €
15.273,84.
In corso di causa veniva richiesta ed ammessa CTU contabile.
Il Tribunale poneva al consulente tecnico nominato specifici quesiti: il CTU verifi-
chi l'eventuale esistenza di: 1) espressa pattuizione di interessi corrispettivi ultra-
legali; 2) espressa pattuizione di interessi di mora per il caso di ritardati/omessi
pagamenti; 3) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo);
4) superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/1996. Ridetermini l'esatto
dare/avere tra le parti.
Il CTU, tenuto conto dei criteri analiticamente indicati nei quesiti istruttori, accer-
tava che: “1) per il contratto di Prestito personale n. 20220037650871 è possibile
affermare l'espressa pattuizione di interessi corrispettivi ultra-legali, nella specie
un tasso convenzionale del 07,82%; 2) per il contratto di Prestito personale n.
20220037650871 è possibile affermare l'espressa pattuizione di interessi di mora
per il caso di ritardati/omessi pagamenti;
3) In relazione al finanziamento in que-
stione, si riscontra l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella costru-
zione del piano di ammortamento del prestito. Ciò comporta che gli interessi sul
prestito non sono funzione lineare del tempo (come nel caso dell'utilizzo della legge
di capitalizzazione semplice), ma variano in modo esponenziale rispetto ad esso. Il
ricalcolo del piano di ammortamento a rata costante in regime di capitalizzazione
semplice prevede una rata mensile di € 87,00 (invece che di € 93,00 – fermi re-
stando gli € 6,10 dovuti per l'assicurazione facoltativa. Ciò significa che, essendo
5 state corrisposte solo n. 3 rate, la differenza di interessi da recuperare è pari a €
18,00; 4) per il contratto di prestito personale del 02/04/2019 non si verifica il
superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/1996 sia riguardo al tasso
convenzionale di interesse, sia riguardo al tasso di mora pattuito (si richiamano gli
allegati n. 4 per la metodologia di calcolo e n. 8 per i tassi soglia vigenti nel pe-
riodo); In relazione al finanziamento n. 20220037650871 dal saldo riportato
nell'estratto conto ex art. 50 TUB di € 6.446,24 vanno scomputati esclusivamente
€ 18,00 dovuti al ricalcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione
semplice, determinando un importo dovuto di € 6.428,24. Somme da recuperare:
Rapporto n. 10070177126104: euro 38,32; Rapporto n. 20220031792002: euro
8,36; Rapporto n. 20220037650871: euro 18; Totale: 64,68.”
In seguito, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta
L'eccezione è infondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
6 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario
ex art. 58 TUB dei crediti in blocco. Nel caso di specie, la titolarità del credito risulta provata, a mezzo deposito agli atti del giudizio, di n. 3 cessioni datate 08.06.2020,
con cui Findomestic Banca s.p.a., nell'ambito di una cessione di portafoglio di cre-
diti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1
e 4 della Legge 130/99 - cedeva ad i crediti di cui si discute. I relativi Controparte_1
avvisi erano stati notificati a in data 08.06.2020 a mezzo racco- Parte_1
mandata A/R n. 66580921369-3, come depositato già nel fascicolo monitorio.
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che la Suprema Corte (sent. n.
10200/2021) rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di ces-
sioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha
la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod.
civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di effica-
cia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
TT Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla noti-
fica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempi-
mento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente
7 dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessio-
nario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).”
Nel caso di specie, tuttavia, la notifica di ciascun credito è stata regolarmente effet-
tuata e provata in giudizio.
CP Ne deriva la sussistenza della legittimazione attiva di e l'infondatezza della re-
lativa eccezione.
Sull'eccezione di nullità dell'opposto decreto
Si osserva che l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, estratto conto in copia, attestata conforme dalla quale si evincono i movimenti del rapporto, le rate insolute e gli interessi applicati. Orbene, tale documentazione contabile giustifica,
dapprima, l'emissione del decreto ingiuntivo – integrando i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta.
L'art. 50 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che "La Banca d'Italia e le
banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del Co-
dice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle
scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido.". L'esibizione dell'estratto conto certifi-
cato, come previsto dall'art. 50 TUB, riveste efficacia probatoria solo nel procedi-
mento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. La lista movi-
menti certificata ex art. 50 TUB, infatti, reca la registrazione di tutte le movimen-
tazioni intervenute, e la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass.
n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001;) ha conformemente ritenuto che “le risultanze
8 dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei
saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di op-
posizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in
presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto
o la generica affermazione di nulla dovere”.
Per quanto detto, i documenti versati in atti sono ritenuti idonei a giustificare l'emis-
sione del decreto ingiuntivo, ne legittimano l'emissione e conservano, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria.
Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità dell'attestazione di conformità e, di con-
seguenza, di inesistenza giuridica dell'atto notificato.
Sul punto, gli hanno ribadito (ex multiis Cass. ord. n. 2887/2020) che Parte_2
“costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di
attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato
ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio
dal Giudice in caso di tale mancanza”, per cui la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell'appellato, con conseguente impossibilità del giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l'atto depositato e quello notificato comporta l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso che occupa, non sussiste alcuna incertezza sul soggetto attestante la con-
formità, né difetta essa di alcun altro elemento idoneo ad inficiarne la validità, es-
sendo chiaramente precisato il nome dell'avvocato, del rappresentato (con en-
trambe le denominazioni, precedente e successiva) ed il riferimento al giudizio in oggetto.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di disconoscimento delle scritture prodotte, in quanto l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica
9 prodotta in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto.
Non può ritenersi valido il generico disconoscimento della produzione in copia ef-
fettuato da controparte, atteso che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'ori-
ginale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur
non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa
in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza
che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. N. 28096 del
30.12.2009). Ed ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un do-
cumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o
onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circo-
stanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende con-
testare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. N.
27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003 dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della confor-
mità della copia al suo originale, quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrit-
tura o di sottoscrizione.
Nel caso di specie, non si rinviene la prova di un disconoscimento specifico e cir-
costanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti è fatta salva la facoltà
del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della con-
formità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti
10 del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre quest'ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è pre-
clusa l'utilizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la con-
formità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un docu-
mento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere po-
sizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'effi-
cacia rappresentativa.
Le relative eccezioni di infondatezza del d.i. opposto, pertanto, devono essere riget-
tate in quanto infondate.
Sulla nullità del contratto originario per illegittimità della pattuizione degli inte-
ressi anatocistici;
abusività ed inefficacia della clausola penale dalla quale deri-
vano gli interessi moratori richiesti;
nullità della clausola di determinazione
dell'interesse ultralegale;
superamento delle soglie antiusura
In corso di causa è stata disposta CTU contabile la quale ha, come sopra dettaglia-
tamente riportato, proceduto all'esame delle singole contestazioni ed a un ricalcolo della somma dovuta.
Si rimanda alla stessa le cui conclusioni si condividono e fanno proprie con il con-
seguente ricalcolo delle somme dovute:
- per il rapporto n. 10070177126104, scorporo pari a euro 38,32;
- per il rapporto n. 20220031792002 scorporo pari a euro 8,36;
- per il rapporto n. 20220037650871, scorporo pari a euro 18,00.
Per un totale dovuto, come ricalcolato, pari a euro 15.209,16 in luogo di euro
15.273,84.
11 Ne deriva la fondatezza della relativa eccezione.
Sulla prescrizione del credito
L'eccezione è infondata.
Si rileva dagli atti prodotti dal fascicolo monitorio, che i contratti da cui trae genesi il credito sono stati sottoscritti in data 14.11.2017 (rapporto n. 10070177126104) e in data 02.04.2019 (rapporto n. 20220031792002 e rapporto n. 20220037650871) -
come in atti del fascicolo monitorio. Seguivano poi le lettere datate 08/06/2020 al fine di comunicare l'avvenuta cessione e sollecitare il pagamento della somma ri-
chiesta.
Non risulta decorso, dunque, il termine prescrizionale del credito.
Per maggiore chiarezza, si precisa che il termine prescrizionale delle obbligazioni derivanti dai rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza della ultima rata e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del finanziamento (cfr.
in tal senso tra le altre Cass. 28819/2017). Per tali tipologie di contratti, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giac-
ché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria sep-
pur scaglionata nel tempo. Nel caso in esame, alla data di emissione del decreto ingiuntivo 29.03.2021, non risultava decorso il termine ordinario di prescrizione di dieci anni ex art. 2946 c.c..
L'opposizione, in definitiva, è da ritenersi parzialmente fondata e, come tale merita parziale accoglimento.
Consegue la revoca del D.I. opposto e la condanna di parte opponente al paga-
mento in favore dell'opposta dell'importo di € 15.209,16 come ricalcolato dal CTU.
12 Le spese di giudizio, in virtù della revoca del D.I. e della condanna di parte oppo-
nente al pagamento dell'importo ricalcolato, devono essere integralmente compen-
sate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,
in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) revoca il D.I. n. 394/2021 (R.G. 1237/2021) emesso da Questo Tribunale;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
dell'importo di € 15.209,16 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 03.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
13