Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23860 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10556 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Di Gregorio e Luca Faravelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale n. 267 redatto in data 15 gennaio 2024 dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 dicembre 2022, reso noto in data 3 luglio 2024 mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia nella parte in cui: [d] opo la lettura dell'elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto commerciale la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, dichiara non idoneo il candidato” , conseguentemente non ammettendo il ricorrente alle prove orali;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento;
quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 agosto 2025:
- del Decreto del Ministro della Giustizia del 15.05.2025 di “Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022”, pubblicato unitamente alla graduatoria definitiva con avviso del 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- della graduatoria finale del concorso, datata 14 maggio 2025;
- del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14 maggio 2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato nel Decreto ministeriale del 15 maggio 2025;
- del Decreto del Ministro della Giustizia del 12 giugno 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di “nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RT PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 veniva indetto il concorso a 400 posti di notaio, al quale l’odierno ricorrente ha preso parte.
Gli elaborati del ricorrente, identificati con la busta n. 646, sono stati corretti nel corso della seduta del 15 gennaio 2024.
La Commissione, non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006 quanto ai primi due elaborati (atto inter vivos di diritto civile e atto mortis causa ), procedeva alla correzione del terzo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto commerciale; e, a seguito della valutazione complessiva di tutti gli elaborati (anche quelli su cui non aveva precedentemente rilevato ipotesi di nullità o gravi insufficienze), dichiarava non idoneo il candidato.
2. Queste le censure articolate con l’atto introduttivo del giudizio:
2.1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, e nella applicazione dei criteri di valutazione. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, erroneità del procedimento di valutazione della prova per ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione, perplessità, travisamento dei fatti.
Rileva il ricorrente che la Commissione esaminatrice ha contestato:
- in relazione al primo elaborato, la mancanza dell’indicazione “ della consapevolezza del dichiarante della medesima causa di nullità [della divisione, per mancata indicazione del titolo edilizio del fabbricato assegnato a MO]” ed altresì della “ manifestazione di volontà del dichiarante di voler confermare l’atto nullo, limitandosi il candidato all’indicazione del titolo edilizio omesso ”;
- in relazione al secondo elaborato, la mancanza di “ ogni considerazione della volontà del testatore di escludere definitivamente il figlio VI dalla successione ”.
Secondo la parte, in relazione al primo elaborato, è sufficiente la mera lettura delle premesse dell’atto – che per espressa previsione delle parti costituiscono “ parte integrante del presente contratto ” – per smentire le contestazioni mosse dalla Commissione, che rivelano un evidente difetto di istruttoria e un manifesto travisamento dei fatti, atteso che l’indicazione della consapevolezza della causa di nullità è insita nella volontà stessa di stipulare un atto di conferma (il cui presupposto logico e necessario è, appunto, la nullità) di talché non sono necessarie ulteriori esplicitazioni di detta volontà; in ogni caso, la volontà di confermare il precedente atto nullo è esplicitata alla premessa 5), laddove è specificato “ che è intenzione di Secondo oggi confermare l’atto sub 2) delle premesse ”.
La Commissione, inoltre, dopo aver statuito che manca “ ogni considerazione della volontà del testatore di escludere definitivamente il figlio VI dalla successione”, ha soggiunto che “ in relazione al quale contempla unicamente un legato in sostituzione di legittima ”, dimostrando, pertanto, che le considerazioni, lungi dal non essere state inserite dall’odierno ricorrente, sono state pure oggetto di valutazione (seppur errata ed illogica) da parte della Commissione medesima.
Al punto 6) della motivazione dell’atto, laddove si menziona il legato ex art. 551 c.c., sono espressamente riportate dal candidato le riflessioni in ordine alla volontà del testatore di escludere definitivamente VI dalla successione, richiamando altresì il diritto in capo a quest’ultimo di esperire azione di riduzione in caso di lesione dei diritti di riserva, per ottenere più di quanto previsto nel testamento.
2.2) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, e nella applicazione dei criteri di valutazione. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, erroneità del procedimento di valutazione della prova per ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione, perplessità, travisamento dei fatti, sviamento di potere e disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Violazione del “giusto procedimento”
Ulteriore profilo di illegittimità viene rinvenuto nell’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione esaminatrice tra l’odierno ricorrente ed altri candidati risultati idonei in relazione ai rilievi relativi all’atto inter vivos di diritto civile e all’atto mortis causa .
Si fa in particolare riferimento:
- all’asserita “ mancata previsione [nell’atto inter vivos di diritto civile] della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo di istituto (trascrizione) che è relativo all’acquisto, ma che non garantisce la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di MO ”;
- alla pretesa mancanza, nell’atto mortis causa , di qualsiasi indicazione idonea a collegare la precisazione “ pesi e condizioni nei limiti dell’art. 549 cc ”, inserita dall’odierno ricorrente nel testamento, “ all’una o all’altra delle disposizioni ricevute ”.
Con riferimento a entrambi i profili contestati, il verbale sarebbe viziato da contraddittorietà ed integrerebbe un’illegittima disparità di trattamento, in quanto vi è una sostanziale identità tra le soluzioni adottate dal ricorrente e quelle adottate da altri quattro candidati dichiarati idonei dalla Commissione ed ammessi all’orale.
2.3) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, e nella applicazione dei criteri di valutazione. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento e proporzionalità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, erroneità del procedimento di valutazione della prova per ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione, perplessità, travisamento dei fatti, sviamento di potere e disparità di trattamento. Difetto di motivazione.
La Commissione avrebbe qualificato come errori ostativi mere imprecisioni lessicali o omissioni di prassi amministrative (e non certamente di disposizioni cogenti/inderogabili).
Con riferimento all’atto inter vivos di diritto commerciale, la Commissione ha:
- al punto 3 del Verbale, qualificato l’elaborato come “gravemente insufficiente” per non avere l’odierno ricorrente (a) emesso i titoli di debito, senza fornire alcuna giustificazione in ordine a tale omissione; (b) modificato l’articolo dello statuto relativo al capitale sociale a seguito della modifica deliberata;
- al punto 4 del Verbale, qualificato l’elaborato come “gravemente insufficiente” per incongruità delle soluzioni adottate, in quanto “ nel predisporre la clausola statutaria antistallo, il candidato non individua la misura della partecipazione dei soci che determinano lo stallo e la conseguente impossibilità per la società di adottare la delibera”;
- al punto 13 del Verbale, qualificato l’elaborato insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico in quanto “le delibere successive al ripianamento perdite ed all’aumento di capitale relative alle modifiche statutarie da adottare, sono assunte anche con il voto di VI (“all’unanimità dei voti espressi dai presenti”)”.
3. Con motivi aggiunti successivamente proposti – e notificati nei soli confronti di TT FR AR CO – il ricorrente ha, altresì, impugnato la conclusiva graduatoria concorsuale, assumendone l’invalidità in ragione delle medesime ragioni di censura dispiegate con l’atto introduttivo del giudizio.
4. L’intimato Ministero della Giustizia si è costituito in data 24 ottobre 2025, ed ha depositato in atti, alla data del 5 giugno 2025, articolata memoria di controdeduzioni.
5. Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
6. Ciò posto, viene all’esame del Collegio il suindicato gravame, con il quale parte ricorrente ha avversato il giudizio di non idoneità nei propri confronti espresso dalla Commissione esaminatrice dell’anzidetto concorso notarile.
All’atto introduttivo del giudizio, ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la conclusiva graduatoria concorsuale.
Pur in carenza dell’estensione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i soggetti in quest’ultima utilmente graduatisi, ritiene il Collegio che l’infondatezza del proposto mezzo di tutela consenta di prescindere dal completamento della platea dei legittimi contraddittori.
7. In linea generale, rammenta il Collegio come le tre prove scritte del concorso notarile abbiano ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile. In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve anche separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Quanto alla correzione, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione d’esame, prima di iniziare l’esame delle prove, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione.
In occasione della predeterminazione dei criteri valutativi, la Commissione elabora anche le formulazioni standard per la sintetica motivazione del giudizio di non idoneità (art. 11, comma 5), con l’ulteriore specificazione che, nell’ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7).
Nel novero dei criteri generali, la Commissione ha stabilito che fossero condizioni per il giudizio di idoneità la correttezza nell’uso della lingua italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami; la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile; l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge; la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.
La Commissione ha, quindi, formulato un elenco di diciassette categorie di errori accompagnati da formulazioni standard per motivare sinteticamente i giudizi di inidoneità a norma dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 166/2006.
Il corredo di criteri elaborato preventivamente dalla Commissione si rivela puntuale e incisivo, dal momento che abbraccia i profili di correttezza formale e sostanziale, di completezza, coerenza e chiarezza dell’elaborato, sia nella parte di svolgimento pratico, sia nella parte di trattazione teorica.
In più, l’elencazione di diciassette formulazioni standard copre un’ampia gamma di potenziali errori, ostativi o meno, garantendo una sufficiente uniformità nell’espressione dei giudizi di inidoneità.
Deve, quindi, escludersi che la Commissione abbia mancato di determinare compiutamente i ridetti criteri, né l’omissione dei criteri è stata soppiantata dalla sola elaborazione delle formulazioni standard.
Sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. “tagliola” ( id est, l’interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla ratio di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile.
Segnatamente, il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell’applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l’onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall’esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati.
La richiamata normativa ha, quindi, previsto, con l’obiettivo di accelerare la fase di correzione degli elaborati, diverse ipotesi alternative, cui corrispondono differenti oneri di motivazione per la Commissione esaminatrice, tra le quali quella relativa all’ipotesi di errore c.d. ostativo, che può ricorrere nella prima o nella seconda prova, legittimando la sospensione della valutazione della prova successiva, ovvero nella terza, costituendo motivo di inidoneità.
Tale giudizio si concreta in quel vizio (dell’atto, della motivazione e/o della parte teorica) che preclude ex se una complessiva valutazione di idoneità, legittimando la deroga al principio generale della lettura analitica di tutte le prove svolte dal candidato.
L’individuazione dei c.d. "errori ostativi", così come la correzione degli elaborati, implicano una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, integrando esse esplicazione di discrezionalità tecnica della Commissione: la cui sindacabilità, nell’ambito del giudizio di legittimità, postula la presenza di particolari tipologie inficianti (quali il macroscopico travisamento, ovvero la manifesta irrazionalità), mentre rimane all’adito organo di giustizia precluso – previa estensione del sindacato al merito della valutazione – l’esercizio di un potere avente valenza “sostitutiva” rispetto alle prerogative rimesse all’organismo concorsuale.
La giurisprudenza, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha costantemente stabilito “ che l’individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558)”; rimanendo fermo il principio, secondo cui “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti ” (Cons. Stato, Sez. III: 26 luglio 2024, n. 6748, 8 maggio 2024, n. 4142, 28 settembre 2023, n. 8572; Sez. IV: 19 giugno 2020, n. 3918, 26 ottobre 2018, n. 1603, 25 febbraio 2018, n. 705, 30 agosto 2017, n. 4107, 3 aprile 2014, n. 1596).
La giurisprudenza ha anche chiarito che l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846).
8. In ordine alle censure mosse nel ricorso, va innanzitutto precisato che la valutazione in sede giurisdizionale dei giudizi della Commissione d’esame deve tener conto della circostanza che la stessa ha natura essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113 e 14 settembre 2023, n. 8319).
Nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono.
Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048; Cons. Stato, sez. III 6748/2024).
Seppure, per assurdo, fosse vero che un errore contestato all’odierno ricorrente non è stato evidenziato rispetto ad altri concorrenti, ciò sarebbe irrilevante ai fini di un’eventuale comparazione, posto che, come sopra chiarito, ciò che conta è la valutazione complessiva delle argomentazioni svolte e degli errori compiuti dal candidato.
9. Quanto al primo motivo di ricorso, la parte contesta taluni rilievi formulati dalla Commissione nella scheda di correzione.
9.1 Il primo di essi è relativo all’elaborato inter vivos ed è così riportato al n. 12 della scheda di correzione:
“a) la conferma della divisione nulla per mancata indicazione del titolo edilizio del fabbricato assegnato a MO non contiene l’indicazione della consapevolezza del dichiarante della medesima causa di nullità e della manifestazione di volontà del dichiarante di voler confermare l’atto nullo, limitandosi il candidato all’indicazione del titolo edilizio omesso” .
Secondo il ricorrente, “l’indicazione della consapevolezza della causa di nullità è insita nella volontà stessa di stipulare un atto di conferma (il cui presupposto logico e necessario è, appunto, la nullità) di talché non sono necessarie ulteriori esplicitazioni di detta volontà; in ogni caso, la volontà di confermare il precedente atto nullo è esplicitata alla premessa 5), laddove è specificato “che è intenzione di Secondo oggi confermare l’atto sub 2) delle premesse”.
Il rilievo come sopra formulato dalla Commissione concerne il contenuto della traccia, nella parte in cui si chiariva che il venditore Secondo e il fratello MO avevano ricevuto in comunione dai genitori VI e IL, per quote indivise, la proprietà di due fabbricati.
I donatari avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi reciprocamente la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno.
La traccia precisava che, nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a MO (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione).
Inoltre, la traccia precisava che « in relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge ».
Si menzionava quindi l’intenzione di Secondo di alienare a MP il fabbricato a lui assegnato nella divisione.
Nell’osservare come l’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 preveda che « gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa”, rileva il Collegio come la traccia evidenziasse che la divisione, in esito alla quale il venditore Secondo era divenuto proprietario esclusivo del bene oggetto di vendita, era nulla a causa della mancata menzione degli estremi del permesso di costruire di uno dei due fabbricati divisi; e, altresì, rendesse evidente che l’atto era suscettibile di conferma (la nullità non derivando dalla insussistenza del titolo al tempo in cui la divisione fu stipulata, ma da “mera dimenticanza”).
Si richiedeva, quindi, al candidato di ricevere due negozi:
- l’atto di conferma della divisione, da farsi dal solo Secondo, essenziale al fine di consentirgli di vendere a MP;
- e, solo una volta che la nullità della divisione fosse stata sanata, la vendita.
La conferma avrebbe dovuto, dunque, contenere:
- l’indicazione dell’atto nel quale era incorsa l’omissione;
- la consapevolezza del confermante della nullità del medesimo;
- la dichiarazione di una delle parti dell’atto nullo diretta alla sua conferma, seguita dalla menzione del titolo in forza del quale l’immobile era stato costruito.
La clausola ricevuta dal candidato è del seguente tenore: “ ai sensi dell’art. 46 co 4 DPR 380/2001, Secondo dichiara che il bene immobile di cui al punto 3 delle premesse è stato edificato con permesso di costruire rilasciato dal Comune [...]”; in essa difettando una dichiarazione di volontà preordinata alla conferma.
Sostiene la parte che la volontà di confermare l’atto sia stata indicata nelle premesse.
In queste ultime, tuttavia, viene enunciata la sola intenzione di confermare, che avrebbe dovuto successivamente tradursi in conseguente e corrispondente clausola negoziale.
A fronte del rilevabile difetto di una dichiarazione di conferma riferita al negozio nullo (rispetto alla quale, è affatto inidoneo il contenuto delle premesse, atteso l’onere, immanente sul candidato, di predisporre le clausole in modo corretto, così come farebbe un notaio in esercizio), omogenee considerazioni vanno rassegnate con riferimento alla mancata menzione della “ consapevolezza della nullità ” da parte del dichiarante, atteso che, nei casi in cui la legge ammette la sanatoria del contratto nullo, trova applicazione l’art. 1444 c.c. in tema di convalida del contratto annullabile, con conseguente obbligatorietà della specifica menzione del contratto e della causa di annullabilità.
9.2 Quanto al rilievo, relativo all’elaborato mortis causa , secondo cui “il candidato omette ogni considerazione della volontà del testatore di escludere definitivamente il figlio VI dalla successione, in relazione al quale contempla unicamente un legato in sostituzione di legittima” , parte ricorrente sostiene che « al punto 6) della motivazione dell’atto (p. 17 – doc. 3), laddove si menziona il legato ex art. 551 c.c., sono espressamente riportate dal candidato/sig. AL le riflessioni in ordine alla volontà del testatore di escludere definitivamente VI dalla successione, richiamando altresì il diritto in capo a quest’ultimo di esperire azione di riduzione in caso di lesione dei diritti di riserva, per ottenere più di quanto previsto nel testamento (peraltro, detta soluzione della traccia, è stata altresì adottata, in modo del tutto analogo, da almeno un altro candidato dichiarata idonea – v. pag. 4 dell’elaborato di cui al verbale n. 393, busta n. 998 ”.
Va, in proposito, osservato come l’art. 551 c.c. ponga il legittimario, destinatario di legato privativo di legittima, dinanzi all'alternativa di conseguire il legato, o di chiedere, invece, la legittima per intero scegliendo tra la qualità di erede e quella di legatario.
Tale possibilità è contenuta nella norma e non deriva da una disposizione del testatore, il quale non deve prevederla espressamente nella scheda testamentaria.
Nel caso in esame, il testatore ha disposto a titolo universale dell’intera eredità, con una disposizione idonea a precludere l’apertura della successione legittima ex art. 457 c.c.; e VI, destinatario del legato in sostituzione, non è stato chiamato all’eredità né in base al testamento, né in forza di legge (non potendo lo stesso, sulla base del testamento, conseguire altri vantaggi dipendenti dalla successione, fuori dall’esercizio del diritto di rinunziare al legato ed agire in riduzione nei confronti dell’erede istituito).
Il quesito teorico posto dalla traccia riguardava il fatto che la successione testamentaria a titolo universale, quand’anche comprendente la totalità dell’asse, non esclude definitivamente la successione legittima, destinata ad aprirsi se l’erede istituito non possa o non voglia accettare.
Se, quindi, non era dato al testatore impedire la rinunzia al legato e l’esercizio dell’azione di riduzione, il candidato avrebbe dovuto identificare il fatto che avrebbe potuto rendere attuale l’ulteriore volontà del testatore, altrimenti priva di senso nell’ambito di un testamento contenente l’istituzione universale.
Il ricorrente ha assunto la ricezione di un legato in sostituzione di legittima, precisando di non avere potuto fare altro per realizzare la volontà del testatore, non potendosi impedire che VI, rinunziando al legato, possa agire con l’azione di riduzione.
La spiegazione non è correlata al quesito che la traccia poneva relativamente a tale aspetto, che non riguardava la posizione di VI quale legittimario destinatario di un legato sostitutivo, ma era riferita all’eventualità, non contemplata dal candidato, che si potesse aprire la successione intestata a seguito della rinunzia dell’erede istituito.
Deve, sul punto, darsi quindi atto dell’incondivisibilità della prospettazione di parte ricorrente.
10.1 Con il secondo motivo il ricorrente censura, anzitutto, il rilievo, riferito all’atto inter vivos , riportato al n. 13 della scheda di correzione, concernente la “ mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo di istituto (trascrizione) che è relativo all’acquisto, ma che non garantisce la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di MO ”.
La traccia precisava che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a MO, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo.
Si precisava, inoltre, che MP intendeva essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della vendita.
La traccia lasciava intendere, chiaramente, che il compratore del fondo dominante avesse dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia”.
Essendo il compratore già legalmente tutelato dai diritti a lui riconosciuti della legge (diritto all’eventuale residuo della vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo), la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente.
La soluzione preferibile avrebbe dovuto prevedere l’assunzione in atto, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine.
La richiesta della traccia, pertanto, non era ambigua, riflettendo la situazione, di fatto e di diritto, in essa descritta e coordinandosi con la disciplina specifica dettata dal Codice civile.
Nell’osservare come il ricorrente richiami la previsione, contenuta nell’atto, con la quale il venditore “dichiara di essere pieno ed esclusivo proprietario del bene immobile oggetto del presente contratto per averlo acquistato in forza dell’atto descritto in premessa sub 2) e che il medesimo è libero da ogni peso, iscrizione e trascrizione pregiudizievole, presta le garanzie di legge e rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale” (in analogia con quanto fatto da altri candidati), la clausola alla quale si riferisce il candidato è quella generica relativa all’evizione, che si ritiene, implicitamente, operativa anche in relazione alla perdita della servitù in favore del fondo compravenduto.
La mancata previsione della garanzia non è stata giustificata con l’operatività della garanzia per evizione, riferita anche all’eventualità dell’espropriazione del fondo servente, ma con il richiamo all’opponibilità del diritto in forza della trascrizione, che è relativo all’acquisto, ma non preserva il compratore del fondo dominante dal rischio di perdita della servitù, rispetto al quale la traccia chiamava il notaio a prevedere una tutela specifica, secondo quando sopra indicato.
10.2 Il secondo profilo di censura dedotto il motivo in esame riguarda l’elaborato mortis causa ed è così riportato al n. 13 della scheda di correzione: “ nel testamento è contemplata una disposizione secondo cui “pesi e condizioni nei limiti dell’art. 549 c.c. ”.
Secondo la prospettazione di parte, si tratta di una censura riferita a una clausola apposta “quale chiosa con scopo chiaramente “interpretativo” delle disposizioni ricevute e precedentemente indicate”.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 549 c.c., “il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro” .
Tenuto conto della portata del divieto, la clausola con la quale si precisi che una certa disposizione è contenuta nei limiti dell’art. 549 c.c., in quanto clausola esprimente un preciso contenuto volitivo idoneo a circoscrivere la efficacia di altra e diversa disposizione testamentaria, non può essere ipotetica e generica, ma è concepibile solo in riferimento a una disposizione rispetto alla quale il problema sia ritenuto sussistente, come del tutto correttamente ha riconosciuto la commissione.
10.3 Con riferimento, poi, al confronto con gi elaborati di altri candidati, vanno ribadite le considerazioni precedentemente esposte sub 8., con riveniente inaccoglibilità della doglianza.
11. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente affronta i rilievi mossi dalla Commissione all’elaborato inter vivos di diritto commerciale, così riportati ai numeri 3, 4 e 13 della scheda di correzione:
- n. 3: a) il candidato non emette i titoli di debito, senza fornire alcuna giustificazione in ordine a tale omissione; b) il candidato non modifica l’articolo dello statuto relativo al capitale sociale a seguito della modifica deliberata ;
n. 4): “ nel predisporre la clausola statutaria antistallo, il candidato non individua la misura della partecipazione dei soci che determinano lo stallo e la conseguente impossibilità per la società di adottare la delibera ”;
-n. 13: “ le delibere successive al ripianamento perdite ed all’aumento di capitale relative alle modifiche statutarie da adottare, sono assunte anche con il voto di VI (“all’unanimità dei voti espressi dai presenti ”)”.
11.1 Il primo rilievo si collega al contenuto della traccia, nella parte in cui si evidenziava che “VI vorrebbe che la società, previe le necessarie modifiche al vigente statuto, facesse ricorso a capitale di rischio mediante emissione di titoli di debito”.
In proposito, il candidato si è limitato, al punto 7) dell’ordine del giorno, a stabilire: “ Introduzione di una clausola nello statuto sociale ex art. 2483 c.c. ”; e, nella conseguente delibera, ad introdurre la clausola che consente alla società di emettere titoli di debito: senza, tuttavia, che l’introduzione della clausola statutaria che avrebbe consentito l’emissione sia stata seguita dalla concreta emissione dei titoli, così come richiesto dalla traccia.
11.2 Con riferimento al secondo rilievo (omessa modifica dell’articolo relativo allo Statuto sociale), il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe ritenuto necessario un requisito che non sarebbe altro se non una “prassi amministrativa”, laddove il comma 6 dell’art. 2436 c.c. stabilisce che il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata, costituisce un allegato obbligatorio finalizzato al deposito del verbale nel registro imprese (imponendo peraltro la traccia che la modifica statutaria fosse fatta in quella medesima sede).
11.3 Per quel che riguarda il terzo rilievo, la traccia, prevedendo che per l'ipotesi di "[...] futuri stalli decisionali VI vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli ", imponeva al candidato di redigere una clausola astrattamente idonea a questi fini.
Nel rilevare come il candidato abbia ritenuto di utilizzare la cd. “roulette russa”, va rilevato come la declinazione di quest’ultima imponga la puntuale indicazione:
- di cosa si intenda per “stallo”,
- del/dei soggetto/i a cui competa l'iniziativa,
- del contenuto e delle modalità della comunicazione della proposta di acquisto,
- del corrispettivo offerto e delle condizioni di pagamento,
- del termine entro il quale il socio oblato deve comunicare l'accettazione della proposta o la sua volontà di acquistare, allo stesso prezzo, la quota del proponente
- e di ogni altro elemento utile affinché lo stallo venga superato con meccanismi automatici.
La clausola, per come formulata dal candidato, manca del presupposto iniziale, ovvero non individua la misura della partecipazione dei soci che determinano lo stallo e quindi non è idonea a risolvere alcunché.
11.4 Quanto all’ultimo rilievo, nell’atto le delibere sono assunte dall'assemblea “con il consenso unanime dei suoi partecipanti” (ivi compreso VI, il quale non aveva alcun diritto di voto, non essendo ancora socio, pur avendo sottoscritto e versato interamente l'aumento; ed avrebbe assunto la qualifica di socio solo a seguito del “deposito nel Registro Imprese della delibera” ai sensi dell’art. 2470 c.c.: non potendo, pertanto, partecipare attivamente alle delibere).
Dato atto dell’errore, deve escludersi che lo stesso – come dal ricorrente sostenuto – possa essere derubricato a mera “imprecisione lessicale” tramite il richiamo alla motivazione (non potendo quest’ultima sostituirsi alla errata scelta operata nella redazione dell’atto).
12. La constatata infondatezza delle doglianze dedotte dal ricorrente impone la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti successivamente proposti.
La peculiarità della controversia integra la presenza di adeguato presupposto ai fini della compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT PO, Presidente, Estensore
Filippo AR Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, MO Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT PO |
IL SEGRETARIO