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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.3248/2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
Il collegio, così composto:
Riccardo Massera Presidente
Marco Valecchi Giudice
Angelo Baffa Giudice rel.
Nella causa tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARPINELLI Parte_1 C.F._1
EUGENIO MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELAGAGGI CP_1 C.F._2
ARIANNA ( ) C.F._3
RESISTENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. ) e CP_2 C.F._4 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. con il curatore speciale Avv.
[...] C.F._5
PAOLA ANZIDEI
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come va verbale d'udienza del 22.09.2025.
FATTO E DIRITTO , premesso di aver contratto matrimonio con a Rocca Priora in data Parte_1 CP_1
7.05.2005, dalla cui unione sono nate le figlie minori (nata a [...] il [...]) e CP_2
(nata a [...] il [...]), ha adito il tribunale rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, emettere, con ordinanza ex artt. 473 - bis 6 e 473 – bis 22 cpc, i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: • procedere all'ascolto delle minori e , assumendo CP_2 Controparte_3 sommarie informazioni sul rifiuto delle medesime di incontrare il padre;
• disporre il ripristino della frequentazione tra il padre e le figlie minori con l'ausilio se del caso del servizio sociale competente;
• trattenere la causa in decisione limitatamente allo status, con rinuncia ai termini ex art. 473- bis 28 cpc, affinchè sia pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative Parte_1 CP_4 annotazioni di legge;
• autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
• disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali CP_2 CP_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
• disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
• disporre che il padre vedrà e terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità, dal 15 settembre al 15 giugno, il padre avrà il diritto di tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.30 alle 20:00, prelevandole dalla scuola e riconducendole presso la . Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il CP_5 padre terrà con se le figlie nei giorni di martedì e giovedì dalle 10:00 alle 21.30 prelevandole, stante la sospensione dell'attività scolastica, presso la casa materna ed ivi riconducendole. Le minori resteranno con il papà a week-end alternati, dal sabato alle 10.00 fino alla domenica entro le ore 20:00. Verranno dallo stesso, ricondotte presso la casa materna. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e gli impegni scolastici delle minori;
durante le vacanze Parte_1 estive ciascun genitore terrà con se le figlie per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre sarà trascorso con la madre, e così il 31 dicembre, il giorno di Capodanno ed il 6 gennaio, da confermare entro il 20 dicembre di ogni anno. Così la Pasqua ed il Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori. Le vacanze, conseguenti a tali festività, saranno trascorse dalle figlie per metà con un genitore e, per la restante parte, con l'altro, salvo diverso accordo. Sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
• disporre che il Sig. , entro il giorno 5 ogni Parte_1 mese, eroghi in favore della signora l'assegno di € 500,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie minori e (€ 250,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione Per_1 CP_3 annuale ISTAT;
• disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate, occorrende alle minori sono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento a quanto previsto nel Protocollo di intesa esistente;
• disporre che ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, rigettando ogni contraria istanza avversaria;
”. Il ricorrente ha dedotto che, a far data dall'estate del 2022, i coniugi hanno manifestato una crescente insofferenza alla convivenza;
che la situazione è peggiorata in quanto la moglie ha continuato ad ignorare le istanze emotive del marito e ha assunto atteggiamenti controllanti e squalificanti nei suoi riguardi;
che, per tali ragioni, dall'ottobre del 2022 ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale;
che la resistente ha ostacolato le iniziative tese ad addivenire ad una definizione consensuale della separazione, frapponendo, altresì, ostacoli alla frequentazione padre – figlie, la cui relazione si è di fatto interrotta nel marzo 2023; che le figlie sono condizionate dalla madre, come può riscontrarsi dall'analogia delle espressioni offensive utilizzate da costoro nei riguardi del padre, con quelle inoltrate dalla coniuge.
costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione personale contestando le CP_1 allegazioni del ricorrente in punto di condizionamento delle figlie minori. La resistente ha attribuito la causa della separazione al marito, il quale si è allontanato dalla casa coniugale senza preavviso;
quanto al rifiuto delle figlie nel voler frequentare il padre, la resistente ha ricondotto la relativa causa, nell'abbandono di costui, non interessandosi egli all'assistenza morale e materiale delle minori. La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni: A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. B) Stabilire che le figlie minori e restino affidate in CP_2 CP_3 via condivisa ad entrambi i genitori e che collocate presso la madre nella casa familiare C) Stabilire che il padre potrà incontrare le figlie solo ed esclusivamente attraverso incontri protetti dal Servizio Sociale. D) Stabilire che la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Rocca CP_1
Priora ( RM) Via Monte Ceraso n. 3 è assegnata alla stessa, presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo. E) Stabilire che il Sig. contribuirà al mantenimento del coniuge Pt_1 CP_1
mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 100,00. Detto assegno dovrà essere
[...] versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat. F) Stabilire che il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e Pt_1 CP_2 mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 ( € 300,00 a figlia). Detto CP_3 assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat. G) Stabilire che ciascun genitore contribuirà in pari misura al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Salvo ogni diritto, azione e ragione.”. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. All'udienza del 17.02.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e si è proceduto alla nomina del curatore speciale. Istruito il procedimento mediante espletamento di CTU, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status all'udienza del 22.09.2025. Tanto premesso, il contegno processuale delle parti è emblematico dell'impossibilità del ripristino della convivenza coniugale, divenuta non più tollerabile. L'esito negativo del tentativo di conciliazione e la ferma volontà dei coniugi di separarsi non può che condurre alla pronuncia di separazione personale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. . La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di e come in epigrafe Parte_1 CP_1 generalizzati, coniugati in Rocca Priora il 7.05.2005 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca Priora (atto n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2005).
- Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza. - Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri il 24.09.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
Il collegio, così composto:
Riccardo Massera Presidente
Marco Valecchi Giudice
Angelo Baffa Giudice rel.
Nella causa tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARPINELLI Parte_1 C.F._1
EUGENIO MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELAGAGGI CP_1 C.F._2
ARIANNA ( ) C.F._3
RESISTENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. ) e CP_2 C.F._4 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. con il curatore speciale Avv.
[...] C.F._5
PAOLA ANZIDEI
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come va verbale d'udienza del 22.09.2025.
FATTO E DIRITTO , premesso di aver contratto matrimonio con a Rocca Priora in data Parte_1 CP_1
7.05.2005, dalla cui unione sono nate le figlie minori (nata a [...] il [...]) e CP_2
(nata a [...] il [...]), ha adito il tribunale rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, emettere, con ordinanza ex artt. 473 - bis 6 e 473 – bis 22 cpc, i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: • procedere all'ascolto delle minori e , assumendo CP_2 Controparte_3 sommarie informazioni sul rifiuto delle medesime di incontrare il padre;
• disporre il ripristino della frequentazione tra il padre e le figlie minori con l'ausilio se del caso del servizio sociale competente;
• trattenere la causa in decisione limitatamente allo status, con rinuncia ai termini ex art. 473- bis 28 cpc, affinchè sia pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative Parte_1 CP_4 annotazioni di legge;
• autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
• disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali CP_2 CP_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
• disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
• disporre che il padre vedrà e terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità, dal 15 settembre al 15 giugno, il padre avrà il diritto di tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.30 alle 20:00, prelevandole dalla scuola e riconducendole presso la . Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il CP_5 padre terrà con se le figlie nei giorni di martedì e giovedì dalle 10:00 alle 21.30 prelevandole, stante la sospensione dell'attività scolastica, presso la casa materna ed ivi riconducendole. Le minori resteranno con il papà a week-end alternati, dal sabato alle 10.00 fino alla domenica entro le ore 20:00. Verranno dallo stesso, ricondotte presso la casa materna. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e gli impegni scolastici delle minori;
durante le vacanze Parte_1 estive ciascun genitore terrà con se le figlie per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori alternativamente con i genitori, volendo con ciò intendere che se il 24 dicembre sarà trascorso con il padre, il 25 dicembre sarà trascorso con la madre, e così il 31 dicembre, il giorno di Capodanno ed il 6 gennaio, da confermare entro il 20 dicembre di ogni anno. Così la Pasqua ed il Lunedì in Albis, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori. Le vacanze, conseguenti a tali festività, saranno trascorse dalle figlie per metà con un genitore e, per la restante parte, con l'altro, salvo diverso accordo. Sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
• disporre che il Sig. , entro il giorno 5 ogni Parte_1 mese, eroghi in favore della signora l'assegno di € 500,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie minori e (€ 250,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione Per_1 CP_3 annuale ISTAT;
• disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate, occorrende alle minori sono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento a quanto previsto nel Protocollo di intesa esistente;
• disporre che ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, rigettando ogni contraria istanza avversaria;
”. Il ricorrente ha dedotto che, a far data dall'estate del 2022, i coniugi hanno manifestato una crescente insofferenza alla convivenza;
che la situazione è peggiorata in quanto la moglie ha continuato ad ignorare le istanze emotive del marito e ha assunto atteggiamenti controllanti e squalificanti nei suoi riguardi;
che, per tali ragioni, dall'ottobre del 2022 ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale;
che la resistente ha ostacolato le iniziative tese ad addivenire ad una definizione consensuale della separazione, frapponendo, altresì, ostacoli alla frequentazione padre – figlie, la cui relazione si è di fatto interrotta nel marzo 2023; che le figlie sono condizionate dalla madre, come può riscontrarsi dall'analogia delle espressioni offensive utilizzate da costoro nei riguardi del padre, con quelle inoltrate dalla coniuge.
costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione personale contestando le CP_1 allegazioni del ricorrente in punto di condizionamento delle figlie minori. La resistente ha attribuito la causa della separazione al marito, il quale si è allontanato dalla casa coniugale senza preavviso;
quanto al rifiuto delle figlie nel voler frequentare il padre, la resistente ha ricondotto la relativa causa, nell'abbandono di costui, non interessandosi egli all'assistenza morale e materiale delle minori. La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni: A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. B) Stabilire che le figlie minori e restino affidate in CP_2 CP_3 via condivisa ad entrambi i genitori e che collocate presso la madre nella casa familiare C) Stabilire che il padre potrà incontrare le figlie solo ed esclusivamente attraverso incontri protetti dal Servizio Sociale. D) Stabilire che la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Rocca CP_1
Priora ( RM) Via Monte Ceraso n. 3 è assegnata alla stessa, presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo. E) Stabilire che il Sig. contribuirà al mantenimento del coniuge Pt_1 CP_1
mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 100,00. Detto assegno dovrà essere
[...] versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat. F) Stabilire che il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e Pt_1 CP_2 mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 ( € 300,00 a figlia). Detto CP_3 assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat. G) Stabilire che ciascun genitore contribuirà in pari misura al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Salvo ogni diritto, azione e ragione.”. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. All'udienza del 17.02.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e si è proceduto alla nomina del curatore speciale. Istruito il procedimento mediante espletamento di CTU, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status all'udienza del 22.09.2025. Tanto premesso, il contegno processuale delle parti è emblematico dell'impossibilità del ripristino della convivenza coniugale, divenuta non più tollerabile. L'esito negativo del tentativo di conciliazione e la ferma volontà dei coniugi di separarsi non può che condurre alla pronuncia di separazione personale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. . La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di e come in epigrafe Parte_1 CP_1 generalizzati, coniugati in Rocca Priora il 7.05.2005 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Rocca Priora (atto n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2005).
- Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza. - Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri il 24.09.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera