Art. 14.
Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovra' essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sara' in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unita' lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attivita' nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione alla azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui e' titolare.
L'unita' lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.
Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sara' ultimato.
In particolare esso dovra' contenere i seguenti elementi:
a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformita' delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;
b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o lo eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto.
Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovra' essere prodotto il contratto preliminare di cui all' articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto "ultraquindicennale" da un organismo fondiario ai sensi del successivo, titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che e' disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovra' essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;
c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.
La durata del piano di regola non puo' eccedere i sei anni.
Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano puo' essere prolungata fino ad un massimo di nove anni.
Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovra' essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sara' in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unita' lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attivita' nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione alla azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui e' titolare.
L'unita' lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.
Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sara' ultimato.
In particolare esso dovra' contenere i seguenti elementi:
a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformita' delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;
b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o lo eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto.
Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovra' essere prodotto il contratto preliminare di cui all' articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto "ultraquindicennale" da un organismo fondiario ai sensi del successivo, titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che e' disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovra' essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;
c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.
La durata del piano di regola non puo' eccedere i sei anni.
Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano puo' essere prolungata fino ad un massimo di nove anni.