Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2707/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2707/2024 tra avv. BIOCCA GAETANO) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e (avv. PIERDICCA PAOLO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 23/04/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Valeria Petrucci in sostituzione dell'Avv. Biocca;
- per l'opposto l'Avv. Paolo Pierdicca. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
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ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PIERDICCA PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 827/24 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 109.246,71 - oltre interessi e spese - a titolo di Controparte_1 corrispettivo per l'utilizzo di macchinari, come da fattura n. 703/23, allegata al ricorso monitorio. In via preliminare ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, posto che:
- l'obbligazione è illiquida, dunque non è possibile applicare il criterio del foro del creditore previsto dall'art. 1182, comma 3 c.c.;
- i criteri alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. portano all'individuazione del Tribunale di Teramo, in quanto giudice del luogo in cui ha sede la debitrice e di quello in cui è sorta l'obbligazione. Nel merito, ha eccepito l'insufficienza, sotto il profilo probatorio, della fattura e la sua genericità, poiché non indica il periodo di riferimento della locazione dei macchinari e/o la data e prova di consegna degli stessi;
in secondo luogo, l'insussistenza di un accordo sul quantum, comunque sproporzionato rispetto alla prestazione. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto.
2 Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, con ordinanza 9.01.2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata:
- costituendosi nel presente giudizio, l'opposta ha prodotto alcuni prospetti relativi ai rapporti dare/avere tra le due società, predisposti proprio dal legale rappresentante di
- dai quali risulta che il corrispettivo per il noleggio dei Parte_2 macchinari in questione era pari a € 1.500,00 al mese, per il periodo gennaio 2019/gennaio 2022;
- la somma riportata nella fattura n. 703/23, azionata con il procedimento monitorio, è il risultato della compensazione contabile fra il totale dovuto per il noleggio e gli ulteriori reciproci debiti/crediti fra le parti, esposti nei medesimi prospetti;
- l'opponente non ha contestato né di avere redatto questi schemi, né il loro contenuto;
- l'obbligazione dedotta in giudizio deve quindi ritenersi determinata e comunque determinabile nel suo ammontare, il ché comporta l'applicabilità dell'art. 1182, comma 3 c.p.c. in base al quale “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”;
- dunque, avendo la società creditrice la propria sede legale a Reggio Emilia, sussiste la competenza di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, quale forum destinatae solutionis. 3. L'opposizione è comunque infondata del merito:
- come già anticipato con l'ordinanza 9.01.2025, rima di tutto non ha Parte_1 negato né il rapporto contrattuale né lo svolgimento della prestazione da parte di
[...] che, dunque, devono ritenersi accertati anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; CP_1
- in secondo luogo, le contestazioni svolte dell'opponente sono totalmente generiche, ai limiti della inammissibilità;
- l'eccepita assenza di un accordo scritto fra le parti è inconferente, in quanto per il contratto di noleggio non è previsto il requisito della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem;
- quanto all'asserita non congruità del corrispettivo richiesto dalla creditrice, Pt_1 non ha dedotto né le ragioni sulle quali si fonda la contestazione (es. tipologia dei
[...] macchinari, loro condizione, limiti o problematiche nell'utilizzo, ecc.) né quale sarebbe il valore effettivo della prestazione resa dalla controparte, né i criteri eventualmente corretti per determinarlo;
- quest'ultima non ha contestato di avere predisposto gli schemi contenenti i conteggi delle poste di debito/credito reciproche fra le due società, limitandosi genericamente a negarne la valenza di ricognizione di debito, ma senza fornire alcuna spiegazione alternativa al riguardo. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base
3 ai parametri di cui al D.M. 55/14 - come modificati dal D.M. 147/22 - tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 827/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 6.000 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 23/04/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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