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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6070/2020 depositato il 02/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 339/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 23/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2016 00579103 12 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 2/11/2020, la contribuente impugnava la sentenza n. 339/02/20, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, depositata il 23/1/2020, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620160057910312, relativa ad IRPEF anno d'imposta 2012.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2023, come da verbale, il rappresentante dell'Ufficio faceva presente che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss.,
L. 197/2022.
Su istanza della difesa dell'appellante, non opposta dall'Ufficio, la Corte rinviava la causa per consentire la verifica dell'avvenuto pagamento.
Con ordinanza interlocutoria del 11 dicembre 2023, comunicata alle parti, la Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022.
La sospensione era funzionale alla definizione agevolata della controversia.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella specie, dagli atti risulta l'adesione alla definizione di cui all'art. 1, commi 231–252, della L. 29 dicembre
2022, n. 197, con pagamento della prima rata.
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
LE UV NI VA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6070/2020 depositato il 02/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 339/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 23/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2016 00579103 12 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 2/11/2020, la contribuente impugnava la sentenza n. 339/02/20, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, depositata il 23/1/2020, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620160057910312, relativa ad IRPEF anno d'imposta 2012.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2023, come da verbale, il rappresentante dell'Ufficio faceva presente che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss.,
L. 197/2022.
Su istanza della difesa dell'appellante, non opposta dall'Ufficio, la Corte rinviava la causa per consentire la verifica dell'avvenuto pagamento.
Con ordinanza interlocutoria del 11 dicembre 2023, comunicata alle parti, la Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022.
La sospensione era funzionale alla definizione agevolata della controversia.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella specie, dagli atti risulta l'adesione alla definizione di cui all'art. 1, commi 231–252, della L. 29 dicembre
2022, n. 197, con pagamento della prima rata.
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
LE UV NI VA